Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Erica Fiorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2143 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022
promossa
da
, rappresentata e difesa dall' Avv. O. Bertarelli del Foro di Padova, Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Rovereto Via Giovanni Prati n.16,
PARTE ATTRICE
contro
in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. L. Rosa, elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento Via Brigata Acqui n.9, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
In punto: impugnazione delibera assembleare d.d.17.5.2021 e 12.7.2021
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:“ precisa le conclusioni come da note telematicamente depositate d.d.24.4.2024”
CONSLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “precisa le conclusioni come da note telematicamente depositate d.d.17.4.2024”
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice, quale condomina del CP
, ha evocato in giudizio quest'ultimo, in persona dell'amministratore p.t., avanti il tribunale
[...]
di Trento per ivi sentire dichiarare, previa sospensione dell'efficacia delle delibere assunte rispettivamente in data 17.5.2021 e 12.7.2021, l'annullamento delle medesime con riferimento alle questioni di seguito esposte.
L'attrice, sig.ra quale proprietaria della p.m.17 della p.ed. 5314 in P.T. 5749 Parte_1
II C.C. Trento e delle relative pertinenze, appartenente al condominio , esponeva che: CP
- veniva convocata, con comunicazione ricevuta in data 7.5.2021, l'assemblea che si sarebbe tenuta in seconda convocazione in data 17.5.2021 per deliberare in ordine a punto 1)
approvazione bilancio consuntivo esercizio 2020-2021 e relativa ripartizione;
punto 3)
approvazione bilancio preventivo esercizio 2021-2022; punto 5) 110% Parte_2
incarico ad un tecnico per effettuare la verifica di conformità urbanistica dell'edificio e la fattibilità della fruizione del superbonus 110%, con allegato solamente il bilancio consuntivo
2020-2021, unitamente ad un prospetto sulla ripartizione delle spese per unità anagrafica,
senza la nota sintetica esplicativa né il bilancio preventivo 2021-2022;
- l'assemblea a maggioranza con il voto favorevole di 14 condomini pari a 708,80 millesimi approvava tutti e tre i punti qui impugnati;
- in sede di verbalizzazione l'attrice chiedeva di verbalizzare espressamente la propria contrarietà agli incarichi e a qualsivoglia intervento 110% nonché di non vedersi Parte_2
imputata pro quota alcuna delle relative spese;
- con domanda di attivazione della procedura obbligatoria di mediazione avanti l'O.M.F. di
Trento d.d.11.6.2021, e successivamente integrata in data 21.12.2021, chiedeva di attivare la procedura de quo nei confronti del al fine di far dichiarare l'invalidità Controparte_1
2 delle delibere assunte in data 17.5.2021, alla quale seguiva una nuova delibera in data
12.7.2021, avverso la quale la stessa attrice provvedeva ad instaurare nuova procedura di mediazione obbligatoria con domanda d.d.28.7.2021 integrata in data 29.4.2022;
- entrambe le procedure di mediazione, rispettivamente rubricate sub n.211/21 e sub n.,
275/21, si chiudevano con esito negativo;
- quanto alla delibera d.d.17.5.2021, il bilancio consuntivo presentava profili di invalidità per violazione dell'art 1130 bis cpc poiché non conteneva le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , né risultava completo della CP
nota sintetica esplicativa della gestione né era corrispondente a diverse voci di entrate ed uscite del relativo conto corrente condominiale e, da tali incongruenze, derivava una spesa erroneamente a lei attribuita di €1956,53 per la quale chiedeva la condanna del CP
alla restituzione;
- quanto alla delibera d.d.17.5.2021, la nullità e/o l'annullabilità del punto 5 relativo alla questione del superbonus 110% il conferimento dell'incarico al tecnico Ing. , Persona_1
rivelatosi poi privo di qualifica di ingegnere, poiché esulava dai poteri dell'assemblea,
avendo ad oggetto parti di proprietà esclusiva dei condomini con conseguente domanda di restituzione della somma di €253,58 oltre oneri quale quota parte di spesa alla stessa attribuita;
- quanto alla delibera d.d.12.7.2021, di cui all'assemblea straordinaria conseguente alla instaurata mediazione n.211/21, l'assemblea non si era limitata ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'adesione alla predetta procedura di mediazione ma aveva formulato un'ulteriore proposta di delibera avente ad oggetto il punto 2 ovvero “la conferma degli incarichi tecnici correlata alla domanda di autorizzazione scarichi acque nere e bianche condominiali, direzione lavori ed assistenza al collaudo con i tecnici conformità CP_2
3 urbanistica e catastale e verifica di fattibilità e fruizione superbonus 110% allo studio
, evidenziando, all'uopo, come gli incarichi fossero Controparte_3
già stati conferiti con la precedente delibera e quindi in tale sede si era cercato di continuare ad operare conferendo un nuovo e diverso incarico allo , con ciò Controparte_4
cercando di superare l'ostacolo costituito proprio dall'impugnazione del punto 5 della delibera d.d. 17.5.2021. Chiedeva quindi, la dichiarazione di nullità e/o annullamento con la condanna alla restituzione in suo favore della somma di €185,55 oltre oneri di legge, quanto all'incarico conferito al geom. e la somma di €253,58 oltre oneri quanto CP_3
all'incarico conferito all'Ing. ; Per_1
- da ultimo l'illegittimità e/o nullità della delibera nella parte in cui l'assemblea esprimeva voto contrario alla richiesta dell'attrice di non concorrere al pagamento delle spese per la costituzione e difesa del stante l'impossibilità dell'oggetto CP
Nel costituirsi il convenuto evidenziava che: CP
- l'assemblea di data 17.5.2021 era stata regolarmente convocata, si era legittimamente costituita, stante la presenza di 14 condomini per complessivi 923,20 millesimi, ed aveva,
con il voto favorevole di 14 condomini su 16 e con la maggioranza di 708,80 millesimi,
approvato i punti 1, bilancio consuntivo e riparto, 3, bilancio preventivo e 5, verifica conformità urbanistica;
- anche l'assemblea di data 12.7.2021 era stata regolarmente convocata, si era legittimamente costituita, stante la presenza di 12 condomini per complessivi 667,70 millesimi, ed aveva con il voto favorevole di 11 condomini su 12 e con la maggioranza di 544,00 millesimi, approvato i punti di cui all'o.d.g.
- le delibere de quibus non erano in alcun modo viziate poiché, quanto all'approvazione del bilancio consuntivo, il si avvaleva di un collegio di revisori dei conti, Controparte_1
4 composto da tre condomini, che aveva verificato nella fattispecie, ogni voce confrontandole con le pezze giustificative e con gli estratti conto, circostanza questa peraltro, verbalizzata anche in sede di assemblea;
- relativamente poi al punto 5 della delibera d.d.17.5.2021 e punto 3 della delibera d.d.12.7.2021, ovvero al conferimento degli incarichi, evidenziava la cessazione della materia del contendere rilevando, da un lato che la verifica della conformità urbanistica e catastale della p.ed. 5314 CC Trento, riguardava l'involucro dell'edificio condominiale e gli impianti condominiali del e non le proprietà private e, dall'altro, con Controparte_1
successiva delibera d.d.
7.06.2022 al punto 7 dell'o.d.g. l'assemblea aveva deliberato di non procedere con il superbonus 110%;
- con riferimento alle spese di mediazione riferisce che, nonostante il parere contrario dell'assemblea, non erano state imputate all'odierna attrice, come da bilanci allegati quali doc.5 e 7, laddove le spese di mediazione attribuite alla sig.ra risultano Parte_1
pari a zero;
- concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande.
Alla prima udienza di comparizione d.d.13.1.2023, celebrata in forma cartolare, le parti si richiamavano ai propri rispettivi atti contestando dettagliatamente quanto ex adverso argomentato e il giudice, su istanza delle parti, concedeva il termine ex art 183 co.6 cpc per il deposito di memorie autorizzate rinviando per i provvedimenti ex art 183 co.7 cpc alla successiva udienza del 9.6.2023,
Con ordinanza riservata d.d.21.6.2023, veniva rigettata l'istanza preliminare di sospensione delle delibere non sussistendone i requisiti per l'accoglimento, non venivano ammesse le prove orali formulate, e veniva fissata l'udienza del 20.10.2023 per la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione.
5 In tale data, constatata la costituzione di nuovo procuratore per parte attrice, si dava atto della impossibilità di comporre bonariamente la vertenza e confermato il provvedimento d.d.21.6.2023 si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.5.2024.
Avveniva successivamente, ovvero in data 12.1.2024 la costituzione di nuovo difensore per parte attrice e ulteriore nuovo difensore in data 25.3.2024 che provvedeva alla sua formale costituzione.
Precisate le conclusioni con note telematicamente depositate, la causa veniva trattenuta in decisione,
con la concessione dei termini massimi di legge ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di repliche con decorrenza 31.8.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è risultata fondata sia in fatto che in diritto e va pertanto rigettata per le ragioni appresso esposte.
Molteplici sono le doglianze sollevate dall'attrice e ognuna di esse è risultata priva di fondamento giuridico.
Partendo dall'esame di quella tra le doglianze la cui infondatezza è, ictu oculi, palese, ovvero la contestazione relativa all'imputazione alla stessa delle spese relative ai procedimenti di mediazione,
si osserva come esaminando il doc.7 di parte convenuta, nessuna spesa è stata attribuita a tale titolo all'odierna attrice e non si comprende il motivo per il quale la stessa non abbia dato atto di tale circostanza, peraltro documentata già in sede di costituzione del . CP
In relazione all'impugnazione del punto 5 della delibera d.d.17.5.2021, formulata sul presupposto che la stessa sia inficiata da nullità poiché l'oggetto dell'incarico, conferito ai tecnici, interessa parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini per i quali l'assemblea non poteva deliberare, appare destituita di ogni fondamento poiché, come si legge nel verbale, l'incarico verteva sull'accertamento di conformità urbanistica e catastale e sull'analisi energetica preliminare dell'edificio, inteso come p.ed. 5314 in P.T. 5749 II C.C. Trento e, dunque, legittima la spesa relativa al compenso dei tecnici
6 da ciò derivando, conseguentemente, il rigetto delle domande dell'attrice tese ad ottenere la condanna del sia alla restituzione dell'importo pari ad €253,58 oltre oneri di legge quale CP
quota parte di spesa attribuita relativa ai compensi di cui al prospetto preventivo 2021-22 e relativa ripartizione d.d.18.5.2021, che alla restituzione dell'importo, pari rispettivamente ad €185,55 oltre oneri di legge quanto all'incarico conferito al geom. er la pratica di regolarizzazione degli CP_3
scarichi.
Sotto il profilo della presunta mancanza della qualifica professionale in capo al tecnico incaricato la stessa non può trovare qui accoglimento poiché dovrebbe semmai essere valutata sotto il profilo della responsabilità professionale del professionista e non certo sotto quello della nullità e/o annullabilità delle delibere de quibus.
Peraltro, il punto 5 della delibera d.d.17.5.21 e il punto 7 della delibera d.d.12.7.21 risultano essere stati revocati dal punto 7 della delibera d.d.
7.6.2022 laddove testualmente si legge :”l'assemblea
all'unanimità delibera di non procedere con gli incarichi professionali per l'esecuzione e verifiche
legate al (doc.5 fasc convenuto). Parte_2
Analizzando ora le doglianze relative al merito delle delibere impugnate, si osserva che dalla documentazione allegata si evince che l'assemblea del 17.5.2021 si è costituita validamente e il punto 1 (consuntivo – riparto) 3 (preventivo) e 5 (verifica, conformità urbanistica) sono stati approvati con il voto favorevole di 14 condomini e con la maggioranza di 708,80/1000.
Così pure dall'esame della documentazione allegata emerge che l'assemblea d.d.12.7.2021 è stata validamente costituita e il punto 1 (autorizzazione ad aderire alla mediazione n.211/2021 e nomina del legale), nonché il punto 2 (conferma di incarico per le prestazioni tecniche correlate alla domanda di autorizzazione degli scarichi e alla conformità urbanistica e catastale e verifica fattibilità
fruizione superbonus 110%) sono stati approvati dall'assemblea con la maggioranza di 544,00/1000
e con il voto favorevole di 11 condomini su 12.
7 Pertanto, sotto il profilo formale è evidente il pieno rispetto del disposto dell'art 1136 c.c. atteso che le delibere de quibus non risultano affette da alcun vizio formale.
Passando ora ad esaminare le doglianze di parte attrice che ritiene sussistenti profili di invalidità del rendiconto esercizio 2020-2021 per violazione del disposto dell'art 1130 bis c.c., poiché privo della nota sintetica esplicativa della gestione nonché privo di chiarezza e di intellegibilità riguardo alle singole voci di spesa e di incasso, deducendo ciò da un raffronto tra il preventivo 2020-2021 con le movimentazione del conto corrente condominiale del periodo di riferimento, le stesse vanno disattese..
Premesso che è pacifica e non contestata la circostanza che nel condominio è operativo un CP
collegio dei revisori dei conti formato da tre condomini nominati in sede assembleare con il precipuo compito di verificare ogni singola voce del bilancio consuntivo, confrontandola con le pezze giustificative nonché con gli estratti conto condominiale e che anche con riferimento al bilancio anno
2020-2021 gli stessi hanno eseguito tali verifiche prima che si procedesse alla sua approvazione in sede assembleare né parte attrice ha argomentato precise contestazioni su tale operato che si reputa prodromico all'approvazione.
Scorrendo le innumerevoli contestazioni esposte da parte attrice si evidenzia che:
- quanto alla discrepanza tra preventivo 2020-2021 e consuntivo 2020-2021 è
documentalmente e matematicamente provato che essa è dovuta alla successiva applicazione della ritenuta d'acconto come ad esempio per la “sostituzione vetri entrata condominiale” o per l'ascensore comune M.O. o per la verifica periodica previsione infortuni, o M.O. canone manutenzione estintori, nonché per tutte le altre voci contestate che lo si ricorda e ribadisce sono state verificate dai revisori dei conti e le cui pezze giustificative si trovano presso lo studio dell'amministratrice a disposizione di ogni condominio il quale può esercitare il diritto di cui all'art 1129 co 2 c.c.;
8 - quanto alla voce “compenso amministratore esercizi precedenti” lo stesso risulta CP_5
approvato nell'assemblea d.d.6.11.2020, come affermato altresì da parte attrice nell'atto di citazione a pag.10, delibera non impugnata, osservando come l'amministratrice subentrata,
, abbia correttamente dato esecuzione al deliberato assembleare saldando Persona_2
la fatt.2/2021 nel momento in cui l'ha emessa. Esaminando, attentamente, la CP_5
documentazione fornita, si evince che la somma de quo era stata riportata nella voce
“accredito disavanzo contabile esercizio precedente” nel preventivo 2021 (doc.2 fasc.
convenuto). Peraltro, parte convenuta ha fornito piena prova della circostanza in base alla quale sul c.c. condominiale non è presente il pagamento del saldo di €3964,81 poiché alla data del deposito della comparsa conclusionale non era ancora versato attese le contestate responsabilità rivolte alla precedente amministratrice. Pur tuttavia è, altresì,
documentalmente provato che tale saldo è comunque già contabilizzato da ciò derivando che nessun condomino a tale titolo dovrà versare ulteriori somme future;
- quanto alle spese amministrative relative al modello 770 condominiale, si è data prova che la fatt. 387 d.d.
5.12.2019 del rag. è stata pagata il 5.3.2020 (doc.2 ter fasc. conv.) Persona_3
dall'amministratrice entre le tre fatture n.106 d.d.11.2.21; 284 d.d.21.4.21 e 301 CP_5
d.d.26.4.21, pur riferite alla prestazione professionale svolta dal commercialista sotto la vigenza della precedente amministratrice e, peraltro già approvate, sono state effettivamente pagate dalla successiva amministratrice che, lo si ribadisce, ha dato esecuzione a Per_2
quanto già deliberato dall'assemblea (doc.2 quater fasc. conv.);
- quanto all'errore materiale “sostituzione funi” anziché “sostituzione tubazioni acque nere”
la stessa attrice ne da riscontro dimettendo, all'uopo, i doc.23 e 24 né sul punto la stessa ha dato prova circa la non utilizzabilità di tale successiva dichiarazione ai fini della detrazione fiscale;
9 - quanto alla spesa di €858,00 (€826 c.c. d.d.22.2.2021) delle vetrate delle scale posta a carico di tutti i condomini della palazzina, fondata è la doglianza di parte attrice quando afferma l'errata attribuzione e la violazione dell'art 1123 c.c. poiché, attesa la proprietà esclusiva di tali vetrate in capo ai sig.ri e l'applicazione di un criterio di ripartizione CP_6 CP_7
diverso da quello legale è soggetto all'unanimità dei consensi e peraltro, non è stata fornita alcuna prova circa il nesso eziologico tra la rottura delle suddette vetrate e le vibrazioni causate dal rifacimento dei corrimani delle scale condominiali con conseguente imputazione di responsabilità in capo al;
CP
- quanto alla voce riscaldamento la doglianza di parte attrice non ha ragion d'essere non avendo, sul punto, un interesse ad agire atteso che, come dalla stessa affermato, non usufruisce di tale impianto essendosi da esso distaccata dal 1988 a far data dalla sentenza di codesto tribunale, n. 607 e per ciò stesso non concorre alle spese per la manutenzione ordinaria. Peraltro, come documentato da parte convenuta alcuna spesa è stata addebitata a parte attrice a tale titolo (doc.2 e 7 fasc. conv.);
- quanto alla voce “lettura ripartitori es. 2017-2018 inserita nella più ampia voce
Manutenzione ordinaria, il motivo di contestazione è risultato infondato alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta (doc.5 bis) da cui si evince che la somma di
€148,79, contestata, è effettivamente stata addebitata nell'esercizio 2020-2021 ma successivamente stornata nell'esercizio 2021-2022 e quindi riaccreditata con la conseguenza che sul punto è cessata la materia del contendere;
- quanto alla voce “manutenzione straordinaria” con riferimento all'accredito di un importo di
€7.513,94, circa la genericità si osserva come parte convenuta abbia puntualmente ricostruito con gli atti e i documenti e dato contezza di tale attribuzione;
10 - quanto alla contestata mancanza in bilancio di alcune spese i cui importi risultano dal conto corrente condominiale, parte convenuta ha dato puntuale prova documentale che, riguardo alle fatture RB Service SR nonché , tali spese siano afferenti a spese Parte_3
personali e le stesse sono quindi state inserite nelle spese personali del condomino in questione;
riguardo alla fatt. Condominio Ellebi, parte convenuta ha dato prova documentale di una contabilizzazione riferita ad un esercizio precedente ma non saldata all'epoca per errata indicazione delle coordinate bancarie;
CP
- quanto ai rimborsi non è solo prassi, bensì è corretto che i risarcimenti conseguenti a sinistri denunciati sulla polizza del fabbricato vengano bonificati sul conto corrente del condominio poiché il contraente è il condominio in persona dell'amministratore p.t. CP
e che quest'ultimo, poi, versa il danno al singolo danneggiato.
Dopo aver esaminato attentamente tutte le singole voci contestate dall'attrice si è potuto riscontrare che le doglianze non possono trovare accoglimento alla luce della puntuale c documentata contestazione di parte convenuta ad eccezione della errata ripartizione su base millesimale della somma di €858,00 relativa alla riparazione delle vetrate scale con un addebito, quindi errato, in capo alla sig.ra che va stornato e riaccreditato con l'approvazione del prossimo bilancio Pt_1
consuntivo.
Quanto alla domanda svolta da parte convenuta di condanna ex art 96 cpc non risulta essere stata fornita prova di mala fede o colpa grave in capo all'attrice e quindi la stessa va rigettata.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza, che sostanzialmente è
totale, eccezion fatta per la spesa, assai contenuta se rapportata ai millesimi di proprietà, relativa alla sostituzione della vetrata della scala, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14, con riferimento al valore dichiarato nell'atto di citazione
11
P Q M
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- annulla la deliberazione presa dal convenuto in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., d.d. 17.5.2021 con riferimento all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2020-2021 limitatamente alla voce del bilancio riferita alla sostituzione vetrate condominiale la cui somma, calcolata sui millesimi di proprietà della sig.ra , va stornata e accredita con l'approvando bilancio;
Parte_1
- respinge tutte le altre domande poiché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto;
- rigetta la domanda ex art 96 cpc svolta dal convenuto;
CP
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta che liquida in €7.616,00 a titolo di compenso, oltre spese generali 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti per legge.
Così deciso, lì Trento, 10.2.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Erica Fiorini
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