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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2669/2023 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
C.F.: nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bove e dall'Avv. Maria Rusolo;
Ricorrente
E
, C.F.: , nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Marchillo;
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.8.2023, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere lo scioglimento (recte, la cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto con in data 17.07.2016. All'uopo, il ricorrente esponeva: Controparte_1
- che dall'unione tra i due coniugi nasceva la figlia il 09.02.2019; Per_1
- che, in regime di separazione dei beni, la casa coniugale veniva acquistata da esso ricorrente, pur avendo entrambi i coniugi sottoscritto il contratto di mutuo;
- che a seguito della crisi coniugale, con decreto del 9.11.2022 il Tribunale di Avellino omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- che il decreto di omologa prevedeva a carico del l'obbligo di corrispondere un Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore in misura pari ad euro 270,00 Per_1 mensili, oltre al pagamento 50% delle spese straordinarie e del 50% della rata di mutuo cointestato con per l'acquisto della casa coniugale, sino ad estinzione dello Controparte_1 stesso;
veniva, inoltre, disposto l'affidamento condiviso della minore, con assegnazione della casa familiare e dei relativi arredi alla quale genitore collocatario. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente, precisate le attuali condizioni economiche delle parti, chiedeva all'adito Tribunale di: “
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri
e , Ufficio dello Stato Civile presso il Comune di Parte_1 Controparte_1
Atripalda, Anno 2016, Numero 9, Parte II, Seria A, Ufficio 1; 2. Confermare integralmente il contenuto della separazione personale tra le parti e del relativo decreto di omologa n. di rg.
3333 del 2022, disponendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento esclusivamente per la prole nella misura pari ad euro 270,00, più il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Avellino;
3. Dichiarare non dovuto l'assegno divorzile per la sig.ra ;
4. Disporre l'assegnazione della Casa familiare alla Controparte_1
Via Cesinali in Atripalda alla Sig.ra nell'esclusivo interesse della figlia minore, CP_1 lasciando come già previsto da accordi tra le parti l'utilizzo al sig. , di uno dei locali Pt_1 adibiti a deposito ed individuati con il numero di particella catastale n.143 sub 23; 5. Porre in essere inoltre ogni attività e pronunciare ogni provvedimento che in virtù di quanto innanzi esposto si riterrà necessario al perseguimento della Giustizia;
6. Condannare parte resistente al pagamento delle spese del processo, non avendo la stessa seppure sollecitata voluto sottoscrivere un ricorso congiunto con parte ricorrente.”.
Con comparsa depositata in data 4.12.2024 si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 contestava ed impugnava quanto prospettato dal ricorrente con particolare riferimento alle condizioni economiche indicate, rappresentando di avere una posizione lavorativa precaria e di avere notevoli difficoltà rispetto al pagamento della rata di mutuo, da cui chiedeva di essere esonerata.
Tanto premesso, la resistente così concludeva: “Che l'adito Tribunale di Avellino, Voglia: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre con la quale continuerà ad abitare in Atripalda alla via Cesinali n°85,con diritto di visita del padre secondo l'allegato piano genitoriale (all. 13);
3) considerato che il non ha mai provveduto a trasferire la propria residenza nel Pt_1 reale luogo in cui dimora, risultando ancora nello stato di famiglia originario, obbligare il ricorrente ad effettuare il cambio di residenza e dunque con variazione dell'attuale stato di
2 famiglia in modo da consentire alla di provvedere al pagamento della TARI nella CP_1 misura dovuta in base agli effettivi componenti del nucleo familiare (due e non tre). Così come dovrà essere onerato del pagamento in via esclusiva della Tari per il locale con numero di particella catastale n.143 sub 23, di cui chiede l'utilizzo; 4) porre a carico del un Pt_1 assegno mensile di euro 275,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore
, indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro Per_1 il giorno 05 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore della figlia;
5) Porre a carico del
l'integrale pagamento delle rate di mutuo residue, essendo il bene immobile ( casa Pt_1 coniugale) intestato a lui in via esclusiva;
in subordine, in caso tale istanza non fosse meritevole di accoglimento e quindi la dovesse essere costretta a continuare a pagare CP_1 la metà della rata di mutuo, porre a carico del un assegno divorzile pari ad euro Pt_1
150,00 mensili in quanto la non è titolare di adeguate disponibilità finanziarie, non CP_1 potendo più contare sull'aiuto dei propri genitori che in passato hanno contribuito per il pagamento della quota di detta rata di mutuo ed in ogni caso per consentirle di andare avanti
e crescere la figlia in maniera dignitosa;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore intestatario”.
All'esito dell'udienza presidenziale, esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato emetteva i provvedimenti provvisori con i quali confermava sostanzialmente le condizioni previste in sede di separazione consensuale.
Acquisita documentazione varia, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
***
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di Avellino del 9.11.2022, in atti.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2022 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale – previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
2.- Quanto alle condizioni accessorie, va confermato l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Trattasi di previsione già oggetto di accordo in sede di separazione consensuale e che entrambe le parti hanno chiesto di confermare nei rispettivi scritti difensivi.
3 3.- La casa coniugale sita in Atripalda alla via Cesinali n. 85, di proprietà esclusiva del
, va assegnata alla quale genitore collocatario della figlia minore Pt_1 CP_1
Per_1
4.- Quanto alla frequentazione padre-figlia, il Collegio ritiene di confermare in parte qua l'ordinanza del 12.3.2024, nella parte in cui dispone che:
- il padre potrà tenere con sé la bambina tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20, nonché, a settimane alterne, dalle 14 del sabato fino alle
22 della domenica, oltre che, a settimane alterne, il venerdì dalle ore 18 alle ore 20, nelle settimane in cui la minore non trascorre con il padre il fine settimana;
per il resto, continua a trovare applicazione il regime di frequentazione previsto in sede di separazione consensuale, salvo diverso accordo delle parti.
5.- Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia minore da porre a Per_1 carico del , quale genitore non collocatario, il Collegio, valutate le disponibilità Pt_1 economiche dell'obbligato (il quale percepisce una retribuzione mensile netta pari ad euro 1.240,00 e provvede al pagamento della metà della rata mensile del mutuo contratto per la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, per un importo pari ad euro
153,00), ritiene congruo confermare la misura fissata dall'ordinanza del 12.3.2024, pari ad euro 275,00 mensili;
il tutto con rivalutazione Istat, secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie nell'interesse dei figli, queste debbono essere poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno.
In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
6.- Con specifico riferimento all'assegno unico universale, il Collegio, tenuto conto delle difficoltà economiche prospettate dalla resistente – la quale svolge un lavoro part- time che la occupa solo alcuni mesi all'anno e, con un reddito annuo lordo di circa
10.000 euro (cfr. CU 2022 in atti) e l'indennità di disoccupazione percepita, deve provvedere al mantenimento diretto della figlia al proprio mantenimento Per_1 nonché al pagamento della quota della rata di mutuo della casa coniugale pari ad euro
153,00 mensile) – ritiene che il predetto assegno debba essere percepito in via esclusiva dalla CP_1
4 Va peraltro sottolineato che, recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta sull'interpretazione della norma di cui all'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021, stabilendo che “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale
INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato: “Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso.
Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.
Giova, al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 2025).
7.- Va infine rigetta la domanda con cui ha chiesto riconoscersi in suo Controparte_1 favore un assegno divorzile.
La resistente, invero, fonda la propria pretesa sulla inadeguatezza delle sue condizioni economiche, che giustificherebbe il riconoscimento in proprio favore di un assegno in funzione assistenziale o perequativo-compensativa.
In proposito, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, che, con la sentenza n. 18278/2018, sono intervenute a risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza in tema di assegno divorzile a seguito della sentenza della
Cassazione n. 11504/2017.
Appare opportuno rammentare che nell'originaria legge sul divorzio era previsto che il
Tribunale disponesse l'assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle
5 condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell'altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia.
Con la riforma del 1987 venne introdotto il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno.
Con diverse pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 11490 e 11492 del 1990),
l'inadeguatezza dei mezzi venne poi collegata, in funzione prettamente assistenziale, al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale. Si precisò altresì che i criteri indicati nella prima parte della norma avevano funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, invece, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è poi contrapposto quello affermato dalla sentenza n.
11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, così superando definitivamente il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita in favore del coniuge più debole, fino ad allora alla base dell'assegno divorzile.
In particolare, con questo nuovo orientamento l'assegno è stato ancorato all'accertamento circa l'autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, quali il possesso di redditi propri, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, la stabile disponibilità di un'abitazione.
Sulla base di tale nuovo indirizzo, si sono susseguite pronunce di giudici di merito e della
Suprema Corte di segno contrastante.
Sono, dunque, intervenute le Sezioni Unite a dirimere e chiarire definitivamente il quadro dei principi inerenti l'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi
i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
6 All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
E' dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo- compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
In tale ottica, la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Ed invero, la resistente, pur essendone onerata, ha omesso di comprovare sia “l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” sia “il contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale”.
Quanto al primo profilo, va evidenziato che svolge attività lavorativa, sia Controparte_1 pure part-time, in quanto è dipendente, in forza di contratto a tempo determinato, dell'impresa dolciaria DG3 e percepisce un reddito mensile di circa 1.000,00 euro (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.2.2024), oltre l'indennità di disoccupazione nei periodi non lavorativi. La stessa, inoltre, pur sostenendo l'onere del pagamento della metà della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (per un importo di circa 150,00 euro), gode della assegnazione della predetta abitazione in quanto genitore collocatario della figlia minore e, dunque, non sostiene spese ulteriori per l'alloggio. Non si ravvisa, dunque, la dedotta inadeguatezza dei mezzi di sussistenza, per cui va escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
Parimenti va escluso il diritto all'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa.
Ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex
7 coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio alle scelte fatte durante il matrimonio, verificando, in particolare, se il coniuge economicamente più debole abbia rinunciato a realistiche opportunità professionali-reddituali oppure abbia contribuito, con il suo apporto personale o economico, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.
Nel caso di specie, premesso che non sussiste un rilevante squilibrio reddituale tra le parti e che la resistente non ha neppure allegato di aver rinunciato in alcun modo ad occasioni professionali durante i pochi anni di vita matrimoniale (dal 2016 al 2022), il Collegio ritiene che il contributo dato dalla all'acquisto della casa coniugale, di proprietà esclusiva CP_1 dell'altro coniuge, appare astrattamente riconducibile ai doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia che incombono su entrambi i coniugi durante la comunione di vita coniugale (cfr. Cass. 9144/2023) ed, in ogni caso, esso è adeguatamente compensato dal godimento della casa coniugale derivante dalla confermata assegnazione della stessa alla CP_1
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
8.- Vanno dichiarate infine inammissibili, per assenza di connessione, come già rilevato ex officio all'esito della prima udienza, le istanze con cui la resistente ha chiesto di obbligare il ricorrente a trasferire la propria residenza ovvero di essere esonerata dal pagamento del 50% della rata di mutuo sottoscritto per l'acquisto della casa coniugale. In particolare, con riguardo a tale ultima istanza, il Collegio rileva che l'esonero dalla responsabilità patrimoniale assunta con la sottoscrizione del mutuo può derivare solo da un espresso accollo volontario del debito da parte dell'altro coobligato o di un terzo, non potendo il Tribunale incidere sugli obblighi assunti dalle parti verso l'istituto di credito con la menzionata sottoscrizione del contratto.
9.- Valutate le ragioni della decisione, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 2669/2023 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 17.7.2016 (Registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Atripalda anno 2016– atto n.
9- parte II-serie A-Ufficio 1);
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, disponendo la Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
4) dispone che la frequentazione tra il padre e la figlia avvenga con le modalità indicate in parte motiva, salvo diverso accordo delle parti;
5) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
[...] Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 275,00; detto assegno
8 sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori nell'interesse della prole, dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
7) dispone che l'importo dell'assegno unico universale per la prole a carico di cui al D.lgs
230/2021 sia percepito in via esclusiva da;
Controparte_1
8) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
9) dichiara inammissibili le altre domande proposte;
10) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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