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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di conSIlio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero ConSIliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.24 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesca Gradia appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pugliese Controparte_1 appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado, ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni. Con vittoria di spese e di competenze del primo e del secondo grado di giudizio”
Per l'appellata: “rigettare l'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza appellata”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il Controparte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento del danno, quantificato in complessivi €. Parte_1
63.000,00, causato all'immobile di sua proprietà - sito in Triparni (VV), Via Roma, n.
8 - dai lavori eseguiti, non a regola d'arte, dal convenuto per la realizzazione di una piazza pubblica. Esponeva al riguardo che: il dagli anni 2002, a seguire, aveva modificato Pt_1 profondamente lo stato dei luoghi, mediante scavi ed asportazione di terreno che, di fatto, ne avevano modificato l'assetto idrogeologico, senza apprestare un'efficace opera di contenimento e/o consolidamento del sito;
tali lavori avevano pregiudicato l'assetto statico dell'immobile in questione fino a renderlo inabitabile;
che a causa dell'inagibilità assoluta dello stesso, il Comune ne aveva ordinato lo sgombero.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della domanda Parte_1 perché infondata in fatto e diritto, non dimostrata e, comunque, prescritta.
Il giudizio, istruito con prova testi, interrogatorio formale del Sindaco del convenuto Pt_1
e c.t.u., veniva trattenuto in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 811/21, pubblicata il 02.12.21, il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda e condannava il al pagamento, in favore dell'attrice, della somma Parte_1 di €. 42.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni;
nonché al pagamento delle spese di lite;
infine, poneva le spese di c.t.u., in solido, a carico delle parti.
Avverso la suddetta pronuncia, il interponeva gravame affidandolo Parte_1 ai motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza appellata.
Con ordinanza del 02.01.23 la Corte accoglieva l'istanza di inibitoria, riteneva non necessario il rinnovo della c.t.u. e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.05.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 28.05.24.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica;
l'appellata al deposito della sola comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza laddove il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione adducendo che l'attrice avrebbe ancorato “la richiesta risarcitoria ai fatti verificatisi nell'anno 2010 a seguito dello smottamento che ha reso insicura tutta l'area circostante la Piazza di Triparni”. Sostiene, pertanto, il giudicante che “solo da tale data” l'attrice avrebbe potuto far valere il proprio diritto e non anche dall'anno 2005, quando furono terminati i lavori di realizzazione della piazza adiacente l'immobile in questione.
Ebbene, tale conclusione non sarebbe supportata da alcun elemento di prova;
peraltro, il primo giudice avrebbe fondato l'accoglimento della domanda su un accertamento tecnico condotto in termini probabilistici ed affetto da nullità per violazione dell'art. 195 c.p.c.
Con riferimento alla collocazione temporale degli eventi, infatti, la ha lamentato CP_1 una modifica dello stato dei luoghi ad opera del , che avrebbe causato il Parte_1 Parte_1 dissesto idrogeologico e l'inagibilità assoluta dell'immobile in questione, sin dall'anno 2002; ha poi precisato che, a seguito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione della Piazza di Triparni, nell'anno
2007, si erano manifestati continui smottamenti dei fianchi della medesima piazza e che, nel mese di febbraio 2010, si verificava un gravissimo smottamento della piazza medesima.
In definitiva, dopo l'anno 2007, l'attrice riferisce di smottamenti e danneggiamenti che riguarderebbero il manto stradale e la piazza, senza dedurre di aver subito danni all'immobile di sua proprietà, né tantomeno l'epoca di verificazione degli stessi e soprattutto la loro riferibilità all'ente comunale.
La ricostruzione degli eventi prosegue l'appellante - sarebbe errata alla luce della prova documentale in atti: nell'anno 2002, infatti, in seguito ad evento naturale (abbondanti piogge) il ha disposto un sopralluogo (30.12.02) presso l'immobile il quale, posto in zona Pt_1 CP_1
"più volte segnalata ai competenti Uffici Tecnici Territoriali Regionali, come interessata da fenomeni di scivolamento (…) dei substrati superficiali del terreno del versante”, era interessato da “fessure importanti sulla muratura portante” (causate dai descritti eventi franosi); inoltre, poiché il terreno posto al di sotto delle strutture di fondazione scivolava a valle, il tecnico aveva ritenuto necessario interdire l'uso di detta abitazione.
In seguito a tale segnalazione, il sindaco emetteva, in data 30.12.02, ordinanza n. 191 inibendo alla l'uso del bene ed il suo immediato sgombero. CP_1
Precisa il Comune, inoltre, che, già all'epoca, l'immobile oggetto di causa risultava pericolante, in precario equilibrio statico, disabitato ed inutilizzato, nonché da sempre privo di agibilità ed abitabilità.
La portata dannosa degli eventi naturali, inoltre, sarebbe dimostrata da numerosi provvedimenti ufficiali, ovvero: deliberazione di G.C. n. 323 del 28.09.02, di approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione idrogeologica del territorio comunale della frazione
Triparni, Via Roma;
delibera di G.R. n. 464 del 30.06.03 di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, con assegnazione di finanziamento al per la messa in sicurezza Parte_1 dell'area di frana della frazione Triparni;
decreto n. 3387 del 27.03.03, Assessore Regionale alla
Protezione Civile di , di assegnazione di finanziamento per intervento urgente a seguito Parte_1 del fenomeno di dissesto idrogeologico connesso alle piogge che hanno interessato la frazione di
Triparni; nonché, determinazione n. 406 del 20.07.04, avente ad oggetto “lavori di sistemazione idrogeologica del territorio comunale della frazione Triparni, Via Roma. e Controparte_2 relativo certificato di pagamento”, da cui si rileverebbe che il progetto esecutivo dei suddetti lavori
è stato approvato solo nell'anno 2004.
Detti lavori sono stati iniziati dalla ditta aggiudicatrice, in data 21.05.04, consegnati in data
19.05.04, sospesi il 04.10.04, ripresi in data 01.06.05 ed ultimati il 08.06.05 (cfr. all. fasc. di parte di
I grado).
Ebbene, malgrado la copiosa produzione documentale, il giudice di prime cure, senza dare conto delle circostanze di fatto che l'hanno indotto ad escludere la prescrizione del diritto azionato, si sarebbe limitato ad affermare che: “parte attrice riconduce la richiesta risarcitoria ai fatti verificatisi nel 2010”, con ciò valutando erroneamente i fatti di causa ed inoltre dando per dimostrato un evento (frana del febbraio 2010) che non risulterebbe dalla documentazione agli atti del giudizio e che avrebbe causato danni alla strada ed alla adiacente piazza e non, dunque, all'immobile in questione.
Il Tribunale, infatti, avrebbe fondato il proprio convincimento sulle risultanze dell'accertamento tecnico, ove l'ausiliare fa riferimento ad una frana, avvenuta nell'anno 2010, senza però fornire elementi certi del suo verificarsi ed affidandosi a tale evento per inferirne la responsabilità del Pt_1
Invero, laddove tale evento si fosse realmente verificato, l'attrice non avrebbe avuto alcuna difficoltà a provarlo e, in ogni caso, neppure tale dato sarebbe stato sufficiente, atteso che i danni che hanno reso del tutto inservibile l'immobile de quo si sarebbero prodotti già nell'anno 2002 e per cause del tutto estranee alle opere successivamente realizzate.
Tale circostanza sarebbe stata confermata dal teste, , il quale ha affermato: Testimone_1
“ricordo che i danni lamentati dall'attrice sono stati accertati nel dicembre 2002”, mentre “i lavori che hanno interessato la piazza ubicata nella frazione di Triparni sono iniziati nell'anno 2004 ed hanno avuto termine nell'anno 2005”.
Il tecnico dell'ufficio comunale, ing. ha riferito che, già all'epoca del suo Persona_1 sopralluogo (30.12.02), a seguito del quale è stata pronunciata ordinanza di sgombero dell'immobile, costruito in parte su terreno di proprietà, in parte su terreno demaniale, “proprio questa zona era franata e l'immobile, che era un blocco unico, era sospeso nel vuoto”. Dunque, non risulterebbe da alcun elemento probatorio che i danni, lamentati dall'attrice, si siano verificati nell'anno 2010, mentre è documentalmente provato che i lavori di realizzazione della piazza, adiacente l'immobile in questione, sono stati ultimati in data 08.06.05; mentre, la citazione introduttiva del giudizio di primo grado è stata notificata in data 17.09.10, con conseguente prescrizione del diritto azionato.
2.- Con un secondo motivo, l'appellante censura la pronuncia per assoluta carenza del nesso di causalità.
Sul punto, la sentenza impugnata sarebbe contradditoria laddove il Tribunale, nell'affermare che il teste “precisa che i danni lamentati dalla erano stati accertati Persona_1 CP_1 nel dicembre 2002, mentre i lavori che hanno dato inizio alla piazza risalgono al 2004”, aggiunge:
“in realtà, tale circostanza non rileva da nessun documento….dalla relazione di esso tecnico incaricato non si evince alcun danno all'immobile, ma anzi solo una situazione di pericolo” (essendo state riscontrate delle fessure importanti sulla muratura portante ed essendo in precario equilibrio statico).
Invero, lo stesso c.t.u., nominato nel corso del giudizio, richiamando il verbale di sopralluogo, riconosce che “lo scivolamento del pendio ha causato la nascita di fessure “importanti” sulla muratura portante, nonché lo scivolamento verso valle del terreno posto al di sotto delle strutture di fondazione”, con ciò confermando che i danni lamentati dall'attrice si erano prodotti già a partire da quella data ed indipendentemente dalle opere realizzate dall'ente.
In altri termini, i danni lamentati sarebbero dipesi solo da evento naturale (abbondanti piogge) incidente su un contesto ambientale già particolarmente precario in quanto, per caratteristiche e conformazione naturali, soggetto a continue frane e scivolamenti a valle.
L'appellante richiama, a tal proposito, quanto accertato dal proprio ctp ossia che: “la frazione di Triparni è ubicata su un costone che degrada, con un dislivello variabile dai 10-15 metri circa, in un fosso naturale denominato “Fosso Marcello”, affluente in destra del fiume Trainiti”…È ampiamente documentato …. che sui luoghi di che trattasi - ancor prima che il effettuasse i Pt_1 lavori di realizzazione della piazza - sono stati registrati dei fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno prodotto dei visibili movimenti franosi del versante … gli effetti derivanti dal progressivo e continuo scorrimento del versante hanno determinato - alla fine dell'anno 2002 - l'emissione dell'ordinanza sindacale di sgombero del fabbricato della SI.ra . Il fenomeno Controparte_1
è stato individuato, delimitato e riportato nella cartografia del PAI della Regione Calabria, redatta
a cura dell'Autorità di Bacino Regionale”; prosegue, poi, descrivendo la situazione accertata, a seguito del sopralluogo del dicembre del 2002: “nelle premesse dell'ordinanza viene accertato che - già nell'anno 2002 - l'Ufficio Tecnico Comunale aveva riscontrato l'esistenza di condizioni di dissesto idrogeologico lungo la scarpata del torrente Marcello in Triparni e che l'immobile della SI.ra già all'epoca non risulta essere abitato ed utilizzato;
nel dispositivo del Controparte_1 provvedimento viene sancito che - già nell'anno 2002- il fabbricato risulta essere pericolante ed in precario equilibrio statico… “l'ordinanza di sgombero non è mai stata contestata, per cui si ritengono certi i contenuti in essa riportati”.
Le conclusioni cui giunge il c.t.u. e richiamate dal Tribunale, sarebbero, pertanto, frutto di un accertamento parziale e superficiale, sia della documentazione, che della realtà di fatto;
inoltre, malgrado l'ausiliare ammetta la necessità di ulteriori indagini, eventualmente con una professionalità specifica, giunge, comunque, alla conclusione, formulata in termini probabilistici, che il Comune sarebbe responsabile dei danni verificatisi dall'anno 2002, per lavori eseguiti nel successivo anno
2004.
Infatti, il proprio ctp - prosegue l'appellante - ha affermato che: “relativamente a tale aspetto il c.t.u asserisce che per una conoscenza dettagliata della stratigrafia del versante si rende opportuna la consulenza congiunta di un professionista geologo quale figura abilitata alla caratterizzazione della litostratigrafia del sottosuolo oggetto di intervento, dato, imprescindibile per una simile valutazione, ed analisi del tipo di frana innescatosi, trattandosi, oltretutto, gli interventi realizzati, di sistemazione idrogeologica di preminente specialità di tale figura professionale”.
È inammissibile, pertanto, affermare la “probabile” responsabilità dell'amministrazione convenuta, in mancanza di qualsiasi tipo di accertamento all'infuori del rilievo fotografico - peraltro eseguito dall'esterno dell'immobile di proprietà dell'attrice - e delle misurazioni con l'unico ausilio delle planimetrie.
L'elaborato peritale, pertanto, sarebbe carente di indagini specifiche ed ometterebbe di accertare il nesso di causalità, pur affermandone, in termini probabilistici, la sussistenza.
3.- Con un ultimo motivo l'ente censura la pronuncia in ordine all'entità del risarcimento, dei danni liquidato in assenza di allegazione e prova.
Il giudice di prime cure, infatti, stima il danno lamentato richiamando la quantificazione operata dal c.t.u. sulla base dell'indennità di esproprio;
in realtà, la motivazione sul punto partirebbe da presupposti errati, in quanto, dalla lettura dell'elaborato peritale si evincerebbe, chiaramente, che l'indennità di esproprio, in realtà, nasconde una quantificazione effettuata con riguardo al valore di mercato del bene.
Si legge chiaramente a pag. 9 della consulenza: “il sottoscritto c.t.u., con riferimento ai prezzi medi di mercato della zona riferiti ad unità immobiliari consimili …è stato opportunamente individuato il metro quadrato di “superficie lorda” come parametro da adottare. Visto l'andamento del mercato immobiliare locale …. ricorrendo al metodo sintetico di stima ritenendolo il più rispondente al fine richiesto basandosi sulla conoscenza dei valori di mercato riscontrati nella zona, quali risultati di libera compravendita in ragione d'ogni mq. nel Comune di Vibo Valentia….
Pertanto, il sottoscritto ha ricavato un valore unitario attuale di 500,00 €/mq, che moltiplicato per la superficie dell'immobile pari a 84,00 mq. fornisce un valore complessivo del bene pari a 42.000 euro.”
Dunque, sarebbe evidente che il c.t.u. ha quantificato il danno facendo riferimento al valore di mercato dell'immobile e non anche all'indennità di esproprio per cui il giudice sarebbe incorso in un macroscopico errore, avendo omesso di considerare i chiari criteri di quantificazione utilizzati dal c.t.u.
In ogni caso, nella stima effettuata, l'ausiliare non avrebbe considerato che l'immobile era già inagibile e disabitato dall'anno 2002 ed era rustico, senza alcuna finitura;
nonché, di non aver potuto valutare l'immobile se non dall'esterno; infine, come rilevato dal proprio ctp, non avrebbe considerato che “i materiali utilizzati per la costruzione sono assolutamente scadenti. Il fabbricato non presenta alcun segno di interventi successivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria”.
L'elaborato peritale, pertanto, oltre ad essere nullo per violazione dell'art. 195 c.p.c., sarebbe carente anche su tale punto, omettendo, tra l'altro, qualsiasi riferimento ad elementi certi e documentazione idonea a giustificare gli importi calcolati.
Rileva, infatti, l'appellante, che a seguito del noto evento alluvionale del 03.07.06, la Regione
Calabria ha concesso al di un contributo straordinario per la realizzazione di Pt_1 Parte_1 un programma di interventi infrastrutturali da destinare al risanamento, riqualificazione e recupero del territorio, programma di interventi tra a cui rientravano i “lavori di messa in sicurezza dei versanti
Affaccio- Cancello Rosso – Piscopio – Triparni ex Tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi”
e, dunque, la messa in sicurezza del versante di via Roma a Triparni.
A seguito della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera l'amministrazione comunale con prot. n. 4594 del 29.01.16 ha comunicato alla l'avvio del procedimento di esproprio CP_1 relativo all'immobile in questione.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la richiesta di integrazione della produzione documentale produzione, che avrebbe potuto influire sia sulla quantificazione dell'eventuale danno, che sulla dovutezza del medesimo, anche al fine di evitare la duplicazione di eventuali somme.
4.- L'appello è fondato.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure non abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia applicato, erroneamente, i principi giurisprudenziali in materia di formazione della prova. È pacifico, infatti, che la presente fattispecie debba essere ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, che richiede la prova del fatto dannoso, del nesso di causalità e del danno.
Ebbene, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, non Controparte_1 avendo dimostrato che i danni subiti dall'immobile di sua proprietà siano dipesi dai lavori eseguiti dal convenuto per la realizzazione di una piazza pubblica.
Invero, la documentazione prodotta dal Comune di dimostra, senza ombra di Parte_1 dubbio, che la lamentata modifica dello stato dei luoghi - che avrebbe inciso sull'assetto idrogeologico dell'area in questione - è riferibile non solo agli estremi eventi naturali, abbattutisi sulla zona, sin dall'anno 2002, ma anche alla particolare conformazione geomorfologica della medesima.
Risulta, infatti, dal verbale di sopralluogo presso l'immobile del 30.12.02, CP_1 eseguito dal tecnico comunale, ing. che: “la zona ove lo stesso è posto è stata più volte Per_1 segnalata ai competenti Uffici Tecnici Territoriali Regionali, come interessata da fenomeni di scivolamento verso l'alveo del limitrofo torrente Marcello dei substrati superficiali del terreno del versante. Ad oggi, lo scivolamento del pendio ha causato la nascita di fessure importanti sulla muratura portante, nonché lo scivolamento verso valle del terreno posto al di sotto delle strutture di fondazione. Il sottoscritto ritiene necessario al fine di salvaguardare la pubblica incolumità procedere ad interdire l'utilizzo dell'abitazione”.
Risulta, altresì, che a seguito a tale segnalazione, il sindaco emetteva, in pari data, ordinanza n. 191 inibendo l'uso del bene ed ordinando l'immediato sgombero “poiché lo stesso risulta pericolante ed in precario equilibrio statico”.
Proprio le particolari condizioni strutturali della zona hanno reso necessaria l'esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica del territorio comunale e messa in sicurezza dell'area di frana nella frazione Triparni (cfr. doc. all.).
In sede di prova testimoniale, l'ing. , direttore dei predetti lavori, ha dichiarato di Tes_1 essere a conoscenza, per ragioni di ufficio, che “nel 2003 il terreno ove si trova il fabbricato della parte attrice presentava un distaccamento tra la sua fondazione ed il corpo stesso a causa del cedimento del terreno sottostante e che l'area era stata interessata dal cedimento e che era stata classificata rischio idrogeologico” precisando, inoltre, che “i danni lamentati dalla CP_1 erano stati accertati nel dicembre del 2002, mentre i lavori che hanno dato inizio alla piazza risalgono al 2004” e “che la zona in questione è a forte rischio idrogeologico e che è catalogata quale zona R4, frana attiva”.
Quanto alla c.t.u. si osserva che l'ausiliare - che non ha potuto visionare il fabbricato se non esternamente, attesa l'ordinanza sindacale di inagibilità - dopo aver descritto le CP_1 caratteristiche dell'immobile, risalente agli anni 60, in pessimo stato di conservazione e fortemente deteriorato dal tempo, ha accertato quanto segue: “il fabbricato risulta essere costruito sul terreno classificato rischio R3, e cioè aree a rischio frana di livello R3, nella perimetrazione eseguita dall'Autorità di Bacino della Calabria nel Piano di Assetto Idrogeologico del Territorio”.
Ha poi precisato che: “in sede di sopralluogo è emerso che sul fabbricato sono evidenti SInificative lesioni, a dimostrazione che il quadro fessurativo presente (lesioni a 45 gradi su muratura e trave di coronamento in c.a., fessure orizzontali nelle travi di coronamento in c.a. e nelle fondazioni è sintomo di una deficienza strutturale tale da compromettere la sua staticità. Infatti, si è riscontrato come il fabbricato, a causa dello smottamento (che in seguito verrà analizzato) ha la metà delle fondazioni circa che non poggiano sul terreno…Questa situazione crea dei grossi problemi di staticità al fabbricato che potrebbe crollare interamente da un momento all'altro”.
Il c.t.u. dà atto che i lavori di sistemazione idrogeologica nella frazione Triparni venivano eseguiti nell'anno 2004, a seguito del fenomeno di dissesto idrogeologico connesso alle piogge che avevano interessato la via Roma di Triparni, e che avevano causato dissesti al fabbricato, nell'anno
2002 e richiama, altresì, quanto riscontrato in sede di sopralluogo dal tecnico del Comune di
[...]
in data 30.12.02. Pt_1
Inoltre, l'ausiliare precisa che: “proprio per le condizioni critiche di questa zona della frazione
Triparni di la Giunta Regionale finanziava nel 2004 i “lavori di sistemazione Parte_1 idrogeologica nella frazione Triparni” e tali lavori ultimati nel 2005 avevano come obiettivo la realizzazione di un rilevato strutturale per il consolidamento e la relativa messa in sicurezza del versante in frana. La realizzazione di questo rilevato strutturale, in modo inequivocabile metteva in sicurezza gran parte dell'abitazione della SI.ra in quanto considerato che lo stesso CP_1 confinava con la fondazione lato sud del fabbricato, avrebbe garantito una stabilità maggiore al fabbricato, il quale avrebbe avuto la fondazione adiacente ad un terreno stabile.
Tuttavia, dopo tali precisazioni, il consulente esprime un giudizio non ancorato ad alcun criterio tecnico, ritenendo che detti lavori, che avevano come obiettivo la sistemazione idrogeologica dell'area, “non assolvendo il compito per il quale erano stati concepiti, perdevano la loro utilità a seguito di una frana che interessava l'area”; e conclude affermando che: “si può ipotizzare che i danni lamentati, e per di più quelli che si potrebbero verificare a breve, come il crollo del fabbricato, sono legati ai lavori effettuati dall'Amministrazione Comunale. Se i suddetti lavori, avessero funzionato, ed avessero messo in sicurezza realmente l'area, ad oggi il fabbricato non si sarebbe di sicuro trovato in queste condizioni”.
Le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare non possono evidentemente condividersi in quanto non fondate su rigorosi accertamenti tecnici, bensì su mere congetture;
peraltro, egli stesso è costretto ad ammettere la necessità di una “consulenza congiunta di un professionista geologo, quale figura abilitata alla caratterizzazione della litostratigrafia del sottosuolo oggetto di intervento, dato imprescindibile per la valutazione del tipo di frana innescatosi, trattandosi oltretutto gli interventi realizzati di sistemazione idrogeologica di preminente specialità di tale figura professionale. Infatti
è opportuno sottolineare che per valutare la superficie di scorrimento della frana e le caratteristiche del terreno la figura adeguata è un geologo. La prestazione specialistica di tale figura avrebbe potuto dettagliare meglio il fenomeno verificatesi, ma comunque non avrebbe inficiato le valutazioni tecniche eseguite dal sottoscritto (instabilità del versante, valutazione dei fenomeni verificatesi, analisi dello stato di fatto), le quali sono sufficienti a rispondere al quesito del giudice”.
Nemmeno la risposta alle osservazioni, pervenute dalle parti, permette di giungere a conclusioni condivisibili, coerenti e logiche, atteso che, fin troppo sbrigativamente, il c.t.u. ribadisce che i lavori di messa in sicurezza del sito - che reputa non eseguiti a regola d'arte - avrebbero determinato i danni.
Ritiene, pertanto, la Corte che in applicazione del principio del “più probabile che non” le caratteristiche geomorfologiche dell'area, ove sorge il fabbricato, soggetta a fenomeni di smottamento e dissesto - come avvenuto nell'anno 2002 e successivamente, abbiano determinato, in assenza di altra causa accertata in modo rigoroso, i danni in questione, indipendentemente dai lavori eseguiti dal lavori che si sono resi necessari proprio per le condizioni di instabilità del Pt_1 versante e che risultano eseguiti a regola d'arte, come documentato in atti.
Assorbita ogni ulteriore censura.
In accoglimento del gravame proposto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore dell'appellante, ai sensi dei DD.MM 55/14 e 147/22, (scaglione compreso tra
€. 26.001 ed €. 52.000) per tutte le quattro fasi del giudizio, nei parametri minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese della c.t.u. vengono poste a carico di . Controparte_1
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 811/21, pubblicata il 02.12.21, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, così provvede:
a. accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta;
b. condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi €. 3.809, per compensi professionali, per il primo grado, ed in €. 804 per spese ed €. 4.996,00 per compensi professionali per l'appello, in favore dell'appellante, oltre Iva Cpa e rimborso spese generali, nella misura del 15%.
c. pone le spese di c.t.u. a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conSIlio del 22.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)