Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/07/2023, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 01839/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 788 del 2023 proposto dai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Emanuele Sebri e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di rilascio di carta di soggiorno familiare a favore della sig.ra -OMISSIS- presentata in data 26/10/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successiva documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso depositata agli atti del giudizio;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti gli artt. 35, co.2 lett.c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che entrambi i ricorrenti in data 26/10/2022 si recavano presso gli Uffici della Questura -OMISSIS-per chiedere il rilascio di carta di soggiorno familiare UE in favore della sig.ra -OMISSIS-, ma di non aver avuto notizia della conclusione del procedimento, di qui il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo o “c.p.a”), in cui si deduce circa la violazione degli artt.1 e 2 della Legge n.241/1990 e degli artt.3 e 97 Cost.
1.1Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso.
2. Alla Camera di consiglio del 14 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio prende atto della rinunzia al ricorso come depositata in atti da parte ricorrente. Conseguentemente va dichiarata l’estinzione del giudizio.
La sentenza in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO