Decreto cautelare 30 gennaio 2017
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2017
Ordinanza cautelare 14 settembre 2017
Sentenza 19 aprile 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Decreto decisorio 9 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02444/2025REG.PROV.COLL.
N. 07611/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7611 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Baronissi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sip & T s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, n. 334 del 2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Baronissi e della Sip & T s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Angelo Mastrandrea e Marcello Fortunato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-, in qualità di proprietarie di tre appartamenti ubicati in un fabbricato sito in Baronissi, alla via Carpineta (già via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa), numero 32/bis, riportato nel N.C.E.U., alla partita n. 2938, foglio 3, n. 800, proponevano due separati ricorsi, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendo l’annullamento:
a) del permesso di costruire n. 16 del 30 maggio 2017 e del permesso di costruire di variante ed ampliamento, n. 21 dell’8 maggio 2018, prot. n. 12553 (ricorso n. 1507/2018 R.G.), entrambi rilasciati dal Comune di Baronissi alla società SIP & T s.p.a., assumendo essere stati ‘ conosciuti dalle ricorrenti solo successivamente all’accesso agli atti, esercitato in data 18 luglio 2018 ’;
b) del permesso di costruire n. 42 del 28 novembre 2019 (prot. n. 33560), denominato, al pari del precedente, d’accoglimento della corrispondente domanda di rilascio del permesso di costruire in variante, per la realizzazione ‘di interventi relativi ad ampliamento opificio industriale’.
Le ricorrenti riferivano di avere appreso, nel 2018, a seguito di accesso agli atti, che la società SIP & T s.p.a. aveva chiesto ed ottenuto, con permesso di costruire n. 16 del 30 maggio 2017 e successiva variante, n. 21 dell’8 maggio 2018, il titolo per la realizzazione di alcuni interventi relativi all’ampliamento dell’opificio industriale, nell’area P.I.P., lotto B, lato nord e sud del Comune di Baronissi.
In particolare, dalle tavole di progetto era emerso che la suddetta società avrebbe edificato un nuovo fabbricato sul lotto B, lato sud, adiacente a quello già edificato sul lotto B, lato nord, realizzando una costruzione posta a confine del lotto e utilizzando aree esterne al medesimo, per reperire i parcheggi nonché le superfici permeabili, tanto al dichiarato fine di rispettare gli standard previsti dal P.I.P. di Baronissi e che, più precisamente, ‘ al fine di rispettare formalmente tutti i parametri e gli standard richiesti ’, la società si era ‘ strumentalmente dotata di aree esterne al P.I.P., contrassegnate con le particelle n. 2043 e 2044 (poste ad est del lotto B, lato nord) ’.
Inoltre le ricorrenti deducevano che la Sip & T s.p.a. aveva acquistato, con atto per notar Orlando dell’8 aprile 2016, da una terza società, due particelle, esterne all’area P.I.P., poste a sud del lotto B, lato nord (p.lla 278) e ad est del lotto B, lato sud (p.lla 1727), situate nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni.
A seguito delle suddette circostanze, le ricorrenti denunciavano, prospettando plurime censure, che, in tal modo, la società SIP & T s.p.a. aveva ‘ surrettiziamente ampliato l’intero ambito del P.I.P. di Baronissi, avvicinando sensibilmente la zona P.I.P. alla zona residenziale, con prevedibili conseguenze, in termini di qualità di vita ’.
Con il secondo ricorso, -OMISSIS-, premesso di aver verificato che il Comune di Baronissi aveva rilasciato, in favore della società SIP & T s.p.a., un nuovo p.d.c., relativo ad un ulteriore ampliamento dell’opificio industriale di proprietà della stessa ‘ autorizzato in assenza dei presupposti ed in violazione della normativa P.I.P. ’, censuravano il provvedimento impugnato sotto vari profili.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 334 del 2021, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi per ragione di connessione oggettiva e soggettiva, li dichiarava irricevibili per tardività.
Il Collegio di prima istanza rilevava che la questione preliminare andava inquadrata sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione dell’impugnativa del titolo edilizio, da parte di terzi, doveva essere individuato nell’inizio dei lavori, pertanto, nella fattispecie, andava richiamato il principio di diritto secondo cui: “ Nell’ambito dell’attività edilizia, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso deve essere individuato nell’inizio dei lavori, nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero laddove si contesti la violazione delle distanze; mentre decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, qualora si contesti il dimensionamento, la consistenza ovvero la finalità dell’erigendo manufatto”.
Nel caso in esame le ricorrenti, sia nel primo che nel secondo dei ricorsi introduttivi, avevano contestato la violazione delle distanze minime dai confini del lotto, pertanto, trattandosi di una doglianza che ben sarebbe stata percepibile sin dall’inizio dei lavori, avvenuto giusta comunicazione in tal senso dalla parte controinteressata in data 15.6.2017, i ricorsi riuniti erano irricevibili.
La richiesta di accesso, infatti, non era idonea a far differire i termini di proposizione del ricorso proposto avverso il permesso di costruzione edilizia, non essendo condivisibile la tesi sostenuta dalle esponenti secondo cui la lesività causata dai titoli edilizi si sarebbe determinata solo al momento della acquisizione degli atti di cui si era chiesta l’ostensione, tenuto conto che la vicinitas di un soggetto rispetto all’area doveva indurre a ritenere la conoscenza dell’entità delle opere anche prima della conclusione dei lavori.
Secondo il Giudice di prime cure, condividendo la prospettazione difensiva del Comune di Boronissi: “ La tardività è ancora più evidente perché con il ricorso si censura il presunto sforamento delle opere rispetto al perimetro dell’area P.I.P., nonché la violazione delle distanze minime rispetto al fabbricato di proprietà delle ricorrenti; con la conseguenza che quei motivi di ricorso certamente dovevano essere proposti nel termine di 60 giorni dall’inizio delle opere ”.
3. -OMISSIS- hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sollevando le seguenti censure: “ I. Error in iudicando – Violazione di legge (art. 41 d.lgs. 104/2010) ”.
Ai sensi degli artt. 346 c.p.c. e 101 c.p.a., le appellanti hanno riproposto nel presente giudizio i motivi di ricorso introdotti con il giudizio di primo grado e non esaminati dal Collegio.
4. Si è costituito il Comune di Baronissi, concludendo per la declaratoria di irricevibilità dei ricorsi riuniti R.G.N. 1507/2018 e R.G.N. 249/2020.
5. Si è costituita in resistenza la società SIP & T s.p.a., concludendo per il rigetto del gravame.
6. Le parti, con memorie, hanno precisato le proprie difese.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con l’unico motivo di appello, le ricorrenti deducono di avere interesse alla decisione, avendo rappresentato di essere confinanti della società SIP & T s.p.a. come si evincerebbe dalla lettura della cartografia allegata dallo stesso Comune di Baronissi.
L’interesse al ricorso si fonderebbe non solo sul dato fisico della vicinanza, ma anche sul fatto della necessità di evitare che, mediante l’ampiamento assentito e la realizzazione di un nuovo immobile a ridosso del confine del lotto, l’opificio si avvicini alla loro abitazione, in violazione delle distanze minime previste dal P.I.P., mediante l’utilizzo di quella che un tempo era la zona cuscinetto non rientrante nel P.I.P. per creare l’area di parcheggio.
Secondo le esponenti le conclusioni a cui giunge il T.A.R. sarebbero errate, atteso che, con la variante n. 21/2018, la società SIP & T s.p.a. avrebbe chiesto e ottenuto il titolo per realizzare la nuova costruzione in violazione della normativa di P.I.P. e a ridosso delle proprie abitazioni.
Inoltre, diversamente da quanto asserito in sentenza, le ricorrenti sostengono di non aver potuto percepire alcuna violazione al momento dell’inizio dei lavori di cui al permesso di costruire n. 16/2017, in quanto con tale titolo non era stato autorizzato l’ampliamento, che invece sarebbe stato consentito in virtù del permesso di costruire in variante n. 21/2018, come emergerebbe dai grafici allegati al titolo.
In sostanza, solo al momento in cui l’Amministrazione ha autorizzato la variante che va individuato il dies a quo per far decorrere il termine del ricorso.
Le appellanti argomentano, altresì, che fatta tale premessa, e atteso il tenore delle censure sollevate con i ricorsi introduttivi, con i quali si è lamentata la violazione delle distanze rispetto alla normativa di P.I.P., il termine per introdurre il giudizio va al più riferito al momento della percezione di tale violazione, avvenuta al momento della ricezione degli atti in sede di accesso, ossia il 18 luglio 2018, con la conseguenza che il ricorso, notificato il 12 ottobre 2018, dovrebbe ritenersi tempestivo.
Né si può ritenere dilatoria o strumentale la richiesta di accesso agli atti, in considerazione della solerzia con la quale le ricorrenti hanno esercitato il proprio diritto di prendere visione dei grafici allegati alla domanda.
9. Con il secondo mezzo, le appellanti ripropongono nel presente giudizio i motivi non esaminati dal T.A.R. a seguito di declaratoria di irricevibilità dei ricorsi introduttivi riuniti per tardività.
10. L’appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Va premesso, in rito, che il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame della eccezione di inammissibilità dell’appello prospettata dalla società SIP & T s.p.a. e dal Comune di Baronissi, per insussistenza dei presupposti della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere delle appellanti, stante l’irricevibilità per tardività dei ricorsi riuniti R.G.N. 1507/2018 e R.G.N. 249/2020.
In applicazione del principio della ‘ragione più liquida’, infatti, il ricorso può essere respinto sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. ord. n. 693 del 2024; Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; Cons. Stato, n. 2571 del 2024).
Nella specie, il principio della ‘ragione più liquida’ trova ingresso nell’ordine di esame delle questioni di rito, con possibilità di anteporre la tardività del ricorso alla legittimazione ad agire delle parti ricorrenti, al fine di una conclusione più celere del giudizio.
Viene dunque adottato un approccio interpretativo fondato sulla verifica della soluzione sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico – sistematica, legittimandosi così il giudice a sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni e, di conseguenza, la causa potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, con assorbimento di tutte le altre, quantomeno ai fini della pronuncia di rigetto (Cass. civ. n. 3049 del 2020; id. n. 10839 del 2019).
Invero va condiviso il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure, laddove correttamente, rilevando l’irricevibilità del primo ricorso per tardività, ha poi concluso per l’irricevibilità del secondo gravame, stante l’evidenziata natura di variante, propria del p.d.c. del 2019, nonché la formulazione, da parte delle ricorrenti, di censure perfettamente sovrapponibili in entrambi i giudizi in esame.
Il p.d.c. del 2019, infatti, non si sostituisce ma integra, in variante, i precedenti: ossia quello del 2017 e la prima variante del 2018.
Orbene, emerge dai fatti di causa che il primo titolo edilizio risale al 2017 (n. 16 del 30 maggio 2017) e che gli interventi edilizi sono iniziati in quell’anno, come risulta dalla comunicazione prot. n. 16929 del 15 giugno 2017 della controinteressata; in seguito la società ha ottenuto il p.d.c. n. 21 dell’8 maggio 2018 e il p.d.c. n. 42 del 28 novembre 2019, ma soltanto per piccole modifiche.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, in tema di decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio, ‘ la piena conoscenza dell’atto, individuata dall’art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell’atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l’attualità dell’interesse ad agire” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018; id. n. 2292 del 2020).
La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, n. 3583 del 2011) ha avuto modo di precisare come la ‘piena conoscenza’ non postula necessariamente la conoscenza di tutti gli elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali, quindi, l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, poiché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica e della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione di motivi aggiunti.
Infatti, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso per l’annullamento dei permessi di costruire deve essere individuato nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga, come nella specie, che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero laddove si contesti la violazione delle distanze; viceversa, esso decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, ove si contesti il dimensionamento, la consistenza ovvero al finalità dell’erigendo manufatto (Cons. Stato, n. 962 del 2020).
Nel presente giudizio, va precisato, ai fini della determinazione del termine di impugnazione, che le ricorrenti hanno sostanzialmente denunciato l’illegittimità degli atti impugnati per violazione degli standard previsti dal P.I.P. di Baronissi e delle distanze, pertanto, sulla base dei rilievi espressi, il dies a quo va riferito al momento della ‘mera percezione’ dell’esistenza del titolo edilizio, ossia alla data 15 giugno 2017, momento in cui sono iniziati i lavori di costruzione.
Tale assunto determina come conseguenza l’irricevibilità dei ricorsi introduttivi per tardività, tenuto conto che il ricorso R.G.N. 1507/2018 proposto avverso il p.d.c. n. 16 del 30 maggio 2017 e il p.d.c. n. 21 dell’8 maggio 2018 è stato notificato in data 12 ottobre 2018, ovvero a distanza di oltre un anno dal rilascio del p.d.c. n. 16, e oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dal rilascio del p.d.c. n. 21.
Parte ricorrente tenta di spostare in avanti il termine di decorrenza ai fini dell’impugnativa, sostenendo che solo a seguito dell’accesso agli atti avrebbe avuto la percezione della realizzazione del programmato intervento.
La tesi non può trovare accoglimento, atteso che, nel caso esaminato, al momento della presentazione dell’istanza di accesso agli atti, in data 21 giugno 2018, i lavori assentiti con il permesso di costruire n. 16 del 2017 erano ormai quasi completati, essendo iniziati molti mesi prima.
Le ricorrenti, in quanto confinanti, hanno avuto certamente contezza della fase avanzata di realizzazione degli interventi edilizi, e quindi sono state in grado di presupporre l’esistenza del titolo autorizzativo della società confinante, molto prima della proposizione dell’istanza di accesso agli atti.
Come precisato dal T.A.R., “ la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazione giuridiche contraria ai principi ordinamentali’. Infatti, la piena conoscenza del provvedimento lesivo non è necessaria, come non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi.
È, al contrario, sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione eventualmente di motivi aggiunti.
Va rammentato che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha valorizzato la vicinitas di un soggetto rispetto all’area ai fini della conoscenza dell’entità delle opere anche prima della conclusione dei lavori, osservando che: “ la presenza del cartello dei lavori integra poi una presunzione di conoscenza del provvedimento e della tipologia dei lavori, cosicché una successiva richiesta di accesso non è idonea a far differire i termini di proposizione del ricorso’ (Cons. Stato, n. 534 del 2019).
In disparte tale preliminare e assorbente profilo, non va comunque sottaciuto, sempre sulla soglia della ammissibilità, che la vicinitas è elemento che rileva ai fini della sussistenza della legittimazione all’azione, mentre ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere occorre la dimostrazione del concreto pregiudizio lamentato: nel caso all’esame, le opere principali sono allocate all’interno dell’area PIP, con la conseguenza che pare anche potersi dubitare della fondatezza della affermazione delle ricorrenti secondo cui la realizzazione degli annessi parcheggi avrebbe determinato un surrettizio ampliamento della zona PIP.
11. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata stante l’irricevibilità dei ricorsi introduttivi delle parti appellanti per tardività, con conseguente assorbimento di ogni altra censura.
12. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021 n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO