Ordinanza cautelare 25 giugno 2020
Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
Sentenza 20 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 23/09/2021, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00459/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2020, proposto da
CO OL, RI AL PE, EN FE e IO IG, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Negrar di Valpolicella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Carcereri De Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI FA non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Negrar di Valpolicella n. 8 del 10.02.2020, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data 19.02.2020, avente ad oggetto: “Rinnovo Commissione Locale del Paesaggio per il quinquennio 2020-2024”;
- in quanto occorrer possa, del vigente Regolamento Edilizio Comunale di Negrar di Valpolicella, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Negrar di Valpolicella n. 67 del 23.12.2019, nella parte in cui, all'art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale, ha (ri)disciplinato le modalità di nomina della “Commissione Locale del Paesaggio”;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Negrar di Valpolicella;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che appare opportuno disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti componenti, effettivi e supplenti, della commissione locale del paesaggio, nominati nella rispettiva qualità a seguito dell’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Negrar di Valpolicella n. 8 del 2020, oggetto di impugnativa, i quali vedrebbero incisa la propria posizione in graduatoria a fronte di un eventuale accoglimento del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di ordinare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, cod. proc. amm., di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati entro il termine perentorio dell’8 ottobre 2021;
Ritenuto infine di rinviare la discussione del merito all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima),
1) ordina l’integrazione del contraddittorio, nei sensi di cui in motivazione, assegnando per l’incombente il termine perentorio dell’8 ottobre 2021;
2) rinvia la causa, per la discussione del merito, all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 16 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, e dell’8 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo ALlari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO