TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel.- Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1195 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025 avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. RUSSO CARMELA presso la quale elettivamente domicilia
E
nata il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MOLISSO GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHE' il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/01/2025, e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 19/09/2009; Per_ che dal matrimonio erano nati tre figli: il 23/12/2009, il Per_2
15/06/2011 e del 28/11/2018, tutti minorenni. Per_3 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro
1 2
convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Giudice, lette le note sostitutive dell'udienza cartolare del 20/05/2025; letti i rilievi del PM nel parere contrario in quanto non erano stati previsti i pernottamenti dei minori presso il padre;
lette le modifiche apportate dai coniugi con note di trattazione del 16/05/2025 in ordine alle modalità di visita ed al contributo paterno al mantenimento dei minori, riteneva opportuno sentire i coniugi in ordine al quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, per cui, rinviava la causa al 15/07/2025.
Alla suddetta udienza, innanzi al Giudice, comparivano personalmente le parti, le quali precisavano che “negli accordi di separazione non sono stati previsti i pernottamenti dei tre figli minori presso il padre in quanto il sig.
vive stabilmente presso la casa dei genitori sita in via Vicinale Pt_1
Porchiano n. 30 nell'abitazione di proprietà dei genitori;
la sign.ra
abita nello stesso stabile di proprietà dei suoceri nell'abitazione CP_1 attigua a quella nella quale abita il padre dei bambini e, quindi, il padre vede i minori praticamente ogni giorno;
si tratta di una casa di campagna dove abitano la sign.ra ed i figli e lo stesso sign- in CP_1 Pt_1 case distinte. Per cui non è stato disposto alcun pernottamento in quanto i minori dormono praticamente nello stesso stabile del padre ma casa della madre che è sempre di proprietà dei genitori del .”. Aggiungevano Pt_1 che “hanno, inoltre, aumentato ad € 550,00 l'importo per i figli a carico del padre e l'assegno unico per intero viene percepito dalla madre. Chiedono che il decorso della somma di € 550,00 sia indicato dal ricorso”.
All'esito, ascoltati i difensori, il Giudice riservava la causa al Collegio.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda, a seguito delle modifiche/integrazioni apportate.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Si riportano di seguito gli accordi: La casa coniugale sita in Napoli alla via Vicinale Porchiano n. 30 sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente ai minori che CP_1 saranno collocati presso di lei;
Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento per i figli la Pt_1 somma di € 550,00 entro il 10 di ogni mese da versare su conto intestato alla IG.ra avente il seguente IBAN: CP_1
[...] – Poste Pay Evolution, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie da
2 3
individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale competente. Il IG.
rinuncia altresì alla quota di assegno unico a lui spettante in Pt_1 favore della IG.ra ; CP_1
i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
L'affido sarà condiviso e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario sarà disciplinato nella seguente modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì ed il venerdì dalle 16.00 alle 20.30 e a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 alle ore 22.30 del Sabato e dalle ore 10 alle ore 22.00 della domenica con esclusione, allo stato, del pernottamento tenuto conto che il vive attualmente presso la Pt_1 residenza dei suoi genitori e dunque non ha una propria abitazione ove ospitare i minori per il pernotto. Per i mesi estivi le parti si comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di due settimane, anche non consecutive, da trascorrere con i figli nel mese di luglio e/o agosto, indicando espressamente la località di vacanza e tutti i riferimenti della struttura individuata. Per il periodo Natalizio, secondo il criterio dell'alternanza, i figli, trascorreranno il 24 Dicembre, il 26 Dicembre ed il 1° Gennaio con il padre;
il 25 Dicembre, il 31 Dicembre ed il 6 Gennaio con la madre. Per il periodo Pasquale, ad anni alterni, i figli trascorreranno Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l'altro, il tutto salvo diversi accordi tra le parti da comunicarsi con anticipo di almeno due settimane prima della festività.
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
3 4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, (atto n. 59, P II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno Controparte_1
2009); b) omologa le condizioni di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); d) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24 luglio 2025
Giudice est. Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel.- Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1195 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025 avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. RUSSO CARMELA presso la quale elettivamente domicilia
E
nata il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MOLISSO GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHE' il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/01/2025, e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 19/09/2009; Per_ che dal matrimonio erano nati tre figli: il 23/12/2009, il Per_2
15/06/2011 e del 28/11/2018, tutti minorenni. Per_3 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro
1 2
convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Giudice, lette le note sostitutive dell'udienza cartolare del 20/05/2025; letti i rilievi del PM nel parere contrario in quanto non erano stati previsti i pernottamenti dei minori presso il padre;
lette le modifiche apportate dai coniugi con note di trattazione del 16/05/2025 in ordine alle modalità di visita ed al contributo paterno al mantenimento dei minori, riteneva opportuno sentire i coniugi in ordine al quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, per cui, rinviava la causa al 15/07/2025.
Alla suddetta udienza, innanzi al Giudice, comparivano personalmente le parti, le quali precisavano che “negli accordi di separazione non sono stati previsti i pernottamenti dei tre figli minori presso il padre in quanto il sig.
vive stabilmente presso la casa dei genitori sita in via Vicinale Pt_1
Porchiano n. 30 nell'abitazione di proprietà dei genitori;
la sign.ra
abita nello stesso stabile di proprietà dei suoceri nell'abitazione CP_1 attigua a quella nella quale abita il padre dei bambini e, quindi, il padre vede i minori praticamente ogni giorno;
si tratta di una casa di campagna dove abitano la sign.ra ed i figli e lo stesso sign- in CP_1 Pt_1 case distinte. Per cui non è stato disposto alcun pernottamento in quanto i minori dormono praticamente nello stesso stabile del padre ma casa della madre che è sempre di proprietà dei genitori del .”. Aggiungevano Pt_1 che “hanno, inoltre, aumentato ad € 550,00 l'importo per i figli a carico del padre e l'assegno unico per intero viene percepito dalla madre. Chiedono che il decorso della somma di € 550,00 sia indicato dal ricorso”.
All'esito, ascoltati i difensori, il Giudice riservava la causa al Collegio.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda, a seguito delle modifiche/integrazioni apportate.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Si riportano di seguito gli accordi: La casa coniugale sita in Napoli alla via Vicinale Porchiano n. 30 sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente ai minori che CP_1 saranno collocati presso di lei;
Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento per i figli la Pt_1 somma di € 550,00 entro il 10 di ogni mese da versare su conto intestato alla IG.ra avente il seguente IBAN: CP_1
[...] – Poste Pay Evolution, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie da
2 3
individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale competente. Il IG.
rinuncia altresì alla quota di assegno unico a lui spettante in Pt_1 favore della IG.ra ; CP_1
i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
L'affido sarà condiviso e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario sarà disciplinato nella seguente modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì ed il venerdì dalle 16.00 alle 20.30 e a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 alle ore 22.30 del Sabato e dalle ore 10 alle ore 22.00 della domenica con esclusione, allo stato, del pernottamento tenuto conto che il vive attualmente presso la Pt_1 residenza dei suoi genitori e dunque non ha una propria abitazione ove ospitare i minori per il pernotto. Per i mesi estivi le parti si comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di due settimane, anche non consecutive, da trascorrere con i figli nel mese di luglio e/o agosto, indicando espressamente la località di vacanza e tutti i riferimenti della struttura individuata. Per il periodo Natalizio, secondo il criterio dell'alternanza, i figli, trascorreranno il 24 Dicembre, il 26 Dicembre ed il 1° Gennaio con il padre;
il 25 Dicembre, il 31 Dicembre ed il 6 Gennaio con la madre. Per il periodo Pasquale, ad anni alterni, i figli trascorreranno Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l'altro, il tutto salvo diversi accordi tra le parti da comunicarsi con anticipo di almeno due settimane prima della festività.
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
3 4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, (atto n. 59, P II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno Controparte_1
2009); b) omologa le condizioni di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); d) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24 luglio 2025
Giudice est. Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Raffaele Sdino
4