Rigetto
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 4881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4881 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04881/2025REG.PROV.COLL.
N. 02227/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 27 ottobre 2020 con il quale la Regione Puglia ha respinto l’istanza di rettifica ex art. 104, comma 2, lett. a), delle NTA del PPTR;
- dal provvedimento della Regione Puglia Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana prot. 145-08/02/2022/1265 dell’8 febbraio 2022;
- da ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e con motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, dalla -OMISSIS- sulla base delle seguenti censure:
a) violazione e falsa applicazione delle NTA del PPTR, eccesso di potere per errata presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 delle NTA del PPTR: Illogicità manifesta, errata presupposizione.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
4. La società ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, evidenziando, da un lato, la presenza di numerosi profili di difetto di istruttoria che non sarebbero stati sufficientemente considerati dal T.a.r. - che anzi avrebbe rigettato il ricorso per motivi diversi da quelli posti dalla Regione stessa alla base del suo diniego di rettifica – e, dall’altro, l’avvenuta legittima trasformazione dei luoghi di causa che avrebbe giustificato, anche in considerazione del carattere ormai sproporzionato della protezione del territorio in questione, l’accoglimento delle sue istanze sia in relazione all’Area umida che alla fascia di protezione del canale in connessione alla RER (Rete ecologica regionale).
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura e la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 2 e 3 gennaio 2025 e repliche del 13 e 16 gennaio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro difese, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. L’odierna appellante, che, in qualità di impresa operante nel settore turistico, intendeva trasformare un suo terreno a destinazione quasi totalmente agricola, ma gravato in base al PPTR da ben tre vincoli (BP136 immobili e aree di notevole interesse pubblico; UCP - ulteriori contesti paesaggistici - connessione alla RER rete ecologica regionale – buffer 100 m.; UCP aree umide), in un parcheggio e che, per poter realizzare tale intervento, aveva chiesto alla Regione Puglia di rettificare le NTA al PPTR, vedendo respinta la sua istanza e rigettato il ricorso proposto in primo grado contro tale diniego, ha lamentato dinanzi al Consiglio di Stato l’erroneità della sentenza, deducendo la omessa valutazione da parte del T.a.r. del mancato coinvolgimento nel relativo procedimento di rettifica degli “enti pubblici direttamente interessati” e, in particolare, del Comune di Gallipoli, al cui territorio apparteneva il fondo in questione.
9. Con una seconda doglianza la originaria ricorrente ha, poi, sostenuto che il giudice di primo grado fosse giunto a confermare la legittimità dei provvedimenti impugnati per ragioni diverse da quelle rappresentate dall’Amministrazione (quali gli esiti di procedimenti penali a carico di terzi per l’abusiva trasformazione di alcune porzioni della zona, distinte, però, dalle particelle oggetto della sua richiesta di rettifica), assumendo ingiustamente l’inefficacia dei titoli edilizi e delle sanatorie conseguite per mancanza della necessaria autorizzazione paesaggistica, rilasciata, invece, dagli enti competenti, anche per silentium.
10. L’odierna appellante ha, inoltre, confutato anche il presupposto fattuale direttamente posto dalla Regione alla base del suo diniego, concernente la presenza sul terreno in esame di una fitta vegetazione igrofila, che avrebbe indicato il permanere dei caratteri dell’area umida, lamentando difetto di istruttoria, anche in rapporto all’utilizzo di fatto del fondo come parcheggio, sia pure temporaneo, ed all’installazione su di una delle particelle di sua proprietà anche di una stazione radiomobile Telecom. Per l’accertamento della effettiva situazione dei luoghi di causa la società appellante ha, quindi, insistito per l’espletamento di un supplemento istruttorio, reiterando dinanzi a questo Consiglio di Stato la richiesta di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio già formulata in primo grado.
11. Con le ultime doglianze l’originaria ricorrente ha, quindi, censurato la sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento della legittimità anche del diniego di ridefinizione del Reticolo idrografico di connessione alla RER (Rete ecologica regionale), nella quale il T.a.r. avrebbe, a suo dire, erroneamente interpretato l’art. 42 delle NTA al PPTR, estendendo in modo eccessivo e sproporzionato l’area protetta di 100 m – propriamente prevista ai lati del corso d’acqua, anche alla fascia a monte del canale.
12. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.
13. Correttamente il T.a.r., in considerazione della disciplina applicabile, di quanto disposto dalla DGR n. 248/2021 e di tutti gli elementi della fattispecie, ha ritenuto che la funzione del Comune nel procedimento in questione non fosse di partecipazione attiva alla decisione, quanto, piuttosto, di semplice supporto nella ricezione, nel controllo della completezza e nella trasmissione delle istanze del privato, ove ad esso inizialmente rivolte, e che un ulteriore coinvolgimento di tale ente, ad esempio nell’approfondimento dello stato dei luoghi, fosse una mera facoltà a disposizione dell’autorità procedente, al pari della scelta di avvalersi - sempre per una migliore ricostruzione del quadro fattuale - “anche” di altri enti con specifiche competenze in materia.
14. Parimenti non condivisibili sono le doglianze formulate dalla società appellante in relazione alla pretesa erroneità della sentenza impugnata per il riferimento in essa contenuto a vicende penali che sarebbero state del tutto estranee ai luoghi e ai fatti di causa e sarebbero state impropriamente utilizzate dal T.a.r. per integrare ex post la motivazione del diniego di rettifica delle NTA. Nella sua pronuncia il giudice di primo grado appare essersi, in realtà, limitato a dare atto della ragionevolezza e congruità della decisione della Regione di rigettare l’istanza di rettifica presentata dalla -OMISSIS- per la permanenza nella zona in questione dell’Area umida all’origine dell’apposizione del vincolo, nonostante l’effettuazione da parte di vari soggetti, nel corso del tempo, di attività di bonifica volte alla sua eliminazione e di interventi che avevano prodotto un abusivo stravolgimento del territorio.
15. Al riguardo deve ricordarsi che al centro della presente controversia è la legittimità del rigetto da parte della Regione Puglia di un’istanza di rettifica del PPTR che avrebbe potuto essere accolta - secondo quanto chiaramente prescritto dall’art. 104 delle NTA - solo in caso di riconoscimento di “errate localizzazioni o perimetrazioni” di beni paesaggistici o degli ulteriori contesti, circostanza non dimostrata nella fattispecie in esame, nella quale l’Amministrazione regionale risulta aver svolto una attenta e completa istruttoria ed aver assunto, proprio sulla base dei dati raccolti, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, una determinazione immune dalle dedotte censure di manifesta irragionevolezza o palese errore di fatto. Si tratta, dunque, di una determinazione tale da non poter essere in alcun modo sostituita dalla diversa valutazione effettuata dal privato, comunque sempre opinabile e riconducibile ad un soggetto diverso da quello specificamente competente, individuato dalla legge come organo deputato alla cura dell’interesse pubblico in questione.
16. Dalla prova della presenza sui fondi in esame di vegetazione igrofila, per altro successivamente ridotta in alcune porzioni di territorio anche in modo temporaneo, proprio in seguito all’attività antropica, l’Amministrazione ha, così, desunto, in via del tutto coerente, la correttezza dell’inclusione dei terreni in questione nelle Aree umide, che a norma dell’art. 59 punto 1) delle NTA del PPTR “ Consistono nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1 ” e la infondatezza della domanda di rettifica. In mancanza di sufficienti elementi in grado di confutare sia pure indiziariamente tale ricostruzione e in assenza dell’assolvimento da parte della ricorrente dell’onere istruttorio su di essa gravante, tutte le doglianze al riguardo devono essere rigettate, con conseguente superfluità delle richieste di ulteriore approfondimento dello stato dei luoghi tramite verificazione o CTU, che devono essere respinte per il loro carattere essenzialmente esplorativo ed inammissibilità dei nuovi documenti, in realtà non rilevanti per la decisione, oltre che contrari al divieto di nova in appello di cui all’art. 104 c.p.a.
17. Infondate si rivelano, infine, anche le ultime censure svolte dall’appellante avverso la pronuncia impugnata, in rapporto al riconoscimento della legittimità del rigetto della richiesta di rettifica anche del secondo vincolo gravante sull’area, concernente il Reticolo idrografico di connessione della RER. Le considerazioni sviluppate dal T.a.r. su tale specifico oggetto appaiono, in verità, pienamente condivisibili in quanto volte a valorizzare, nell’interpretazione delle disposizioni del PPTR, le caratteristiche peculiari del territorio e del corso d’acqua in questione, che rendono del tutto ragionevole l’estensione della fascia di salvaguardia anche alla zona “a monte” del canale, “cioè alla sua fonte”, tanto più a rischio e dunque bisognosa di speciale tutela, in quanto ricompresa in un’area già “edificata”.
18. In conclusione, l’appello deve essere, perciò, integralmente rigettato.
19. Le spese del presente grado, nei rapporti tra la società appellante e la Regione Puglia, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero della cultura, in ragione del ruolo svolto dall’Amministrazione nel procedimento e dell’attività processuale concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante alla rifusione, in favore della Regione Puglia delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti del Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO