Ordinanza cautelare 11 dicembre 2017
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 01/08/2023, n. 12983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12983 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 12983/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08854/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8854 del 2017, proposto da
LM OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pagliuca, Diego Conte, con domicilio eletto presso lo studio NA Di Rito in Roma, via Buccari 3;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
UR EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO SCUOLA 2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento costituito dal giudizio numerico finale pari a 72,2 punti, con conseguente collocazione alla posizione n. 521 della graduatoria finale relativa al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria, bandito con D.D.G. Miur n. 105/2016 del 23/02/2016- Ambito Disciplinare U.S.R. Lazio. In particolare, la ricorrente contestava l’attribuzione di soli 10,8 punti per titoli, deducendo la spettanza del punteggio relativo alla laurea in scienze della formazione primaria pari a 5 punti.
Si costituiva il Ministero chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente contesta la graduatoria in oggetto nella parte in cui non le sono stati attribuiti 5 punti e, in particolare, non le è stato valutato il titolo abilitativo costituito dall’abilitazione conseguita attraverso la frequena di corsi di abilitazione che darebbe diritto a 5 punti in base al punto A.1.2. della tabella allegata al d.m. n. 94 del 2016, dove si prevede che i 5 punti si aggiungono ai punti previsti per la votazione conseguita nel titolo abilitativo. In particolare, nella Tabella A allegata al citato decreto si prevede al punto A.1.1. (il punto A è intitolato “punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale” e il punto A.1 è intitolato “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell’infanzia o primaria” massimo punti 10) un punteggio derivante da un calcolo matematico ponderato in base al voto riportato dal candidato nell’abilitazione. Al punto A.1.2 si prevede espressamente che “in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica attraverso la laurea in Scienze della formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale…comporta l’attribuzione di ulteriori punti”, che vengono poi determinati in 5 nello stesso punto della tabella seppur con la precisazione che il punteggio aggiuntivo è attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.
Nel caso di specie, non risulta che l’amministrazione abbia valutato e considerato i 5 punti aggiuntivi previsti dalla clausola A.1.2 della tabella.
Ne discende l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non riconoscono alla ricorrente i 5 punti alla stessa spettanti quali titolo di specializzazione aggiuntivo, in quanto laureata in scienze della formazione primaria, ai sensi del punto A.1.2 di cui alla Tabella allegata al D.M. 94/2016 (sul tema in conformità si vedano anche Tar Lazio 5089/2018 e 10931/2018).
Le peculiarità della questione di lite e la relativa serialità costituiscono adeguati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO