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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/07/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
RG 8059/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8059 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto “Responsabilità professionale” e vertente:
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sui figli minori e tutti nella qualità di Persona_1 Persona_2 Persona_3 unici eredi legittimi del sig. elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Persona_4
Dorso n. 16, presso lo studio dell'Avv. Michele Marra, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-attori-
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla Via Mariano Semmola, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine CP_1
Mariano e Paola Cosmai, in virtù di procura in atti;
-convenuto-
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , e Persona_1 Per_2 Per_3 eredi tutti del defunto sig. , a seguito di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ha Persona_4 convenuto in giudizio l' Controparte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una cattiva
[...]
Pag. 1 di 10 pratica medica, relativa alle cure prestate al congiunto nel periodo dal 23 febbraio 2012 sino al decesso avvenuto in data 9 marzo 2014.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che in data 23 febbraio 2012 i dottori CP_2
e hanno sottoposto il sig. ad intervento di asportazione
[...] CP_3 Persona_4 di un nodulo al collo presso lo studio privato sito in Grumo Nevano alla Via U. Gilioli n. 71,
“in spregio di ogni protocollo medico”; che in data 24 febbraio 2012 gli stessi sanitari hanno proceduto a inviare il materiale biologico asportato all' Controparte_4
al fine di effettuare l'esame anatomo-istologico, dal cui esito, pervenuto
[...] in data 8 marzo 2012, è risultato un “melanoma a crescita periferica di tipo superficiale”; che in data 20 aprile 2012, il sig. veniva quindi sottoposto, presso l' , Persona_4 Controparte_1 ad intervento chirurgico di ampliamento del piano cicatrizzante del linfonodo sentinella laterocervicale sinistro con presenza di melanoma p T3b di mm 3x2 e asportazione di linfonodi cervicali profondi, con diagnosi principale di tumore maligno secondario di altre sedi;
che, successivamente, in data 7 settembre 2012, il sig. è stato sottoposto a nuovo Persona_4 intervento chirurgico per il prelievo di un campione di cute e all'esito dell'esame istologico alla sezione analizzata si è osservata la presenza di un nodulino brunastro, con diagnosi di aggregato nodulare di elementi schiumosi, talora in attività fagocitaria;
“che l'intervento di asportazione nonché raschiamento per l'eliminazione del melanoma eseguito, dal dott. e Controparte_2 il dott. presso ambulatorio privato, e le successive cure e terapie eseguite Persona_5 dall'Ospedale Pascale hanno portato dopo due anni di patimenti il decesso del sig. Per_4
in data 09\03\2014, dovuta principalmente a causa di una asportazione precoce tale
[...] da scatenate un procedimento di propagazione di cellule tumorali molto più veloci in soggetti di giovane età” (così da pag. 2 dell'atto di citazione); che è stato introdotto un giudizio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il collegio peritale ha concluso nel senso dell'esistenza di una responsabilità medica del convenuto per non aver adeguatamente utilizzato tutti i mezzi diagnostici e terapeutici disponibili, che avrebbero garantito migliori condizioni di vita al paziente e maggiori chance si sopravvivenza;
che a causa della cattiva pratica sanitaria è stato subito dal sig. un danno per la perdita di chance di sopravvivenza, oltre che Persona_4 dagli attori per mancato guadagno, tenendo conto dell'impiego lavorativo del de cuius, nonché di carattere biologico ed esistenziale.
Ciò premesso, l'attrice ha reso le seguenti conclusioni: “in via principale preso atto della validità ed efficacia della perizia tecnica d'ufficio che si allega agli atti, dichiarare il diritto dell'istante quale erede e avente causa del sig. al risarcimento del danno per la Per_4 perdita di chances come sopra motivato e per gli effetti condannare la società convenuta al
Pag. 2 di 10 risarcimento del danno da quantificare almeno nell'importo di euro 400.000 come sopra indicato e provato in relazione alle mansioni di operaio svolte dal con una aspettativa Per_4 di vita di almeno 15 anni rispetto all'evento e per l 'effetto condannare essa convenuta al pagamento della somma di euro 400.000 e \o somma maggiore o minore a titolo di danno derivante da lucro cessante e danno emergente come indicato in premessa;
in relazione ai danni biologici ed esistenziali patiti dai giovani figli del e dalla moglie , nominare Per_4 Pt_1
CTU per la determinazione degli stessi e dei residui invalidanti permanenti subiti e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei stessi come si quantificheranno a mezzo della chiesta CTU somma da valutare in giudizio tenuto conto del danno verificatosi e delle circostanze del caso per la non corretta valutazione del caso clinico e delle opportune terapie da eseguire e laddove necessario anche in via equitativa in relazione all'età del de cuius ed alla giovane età della moglie e dei figli minori;
Ammettere CTU per la quantificazione del danno patito dagli attori alla luce della relazione atp che si allega al fascicolo di parte;
In relazione alla richiesta di gratuito patrocinio, le spese, diritti ed onorario del giudizio dovranno essere poste a carico dell'erario come per legge”.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
il quale ha contestato le avverse deduzioni, siccome sfornite di
[...] adeguato supporto probatorio, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c. Il convenuto ha inoltre sostenuto che alcuna imperizia o responsabilità da cattiva pratica medica è allo stesso ascrivibile, dovendo, piuttosto, ritenersi responsabili dell'accaduto i dottori e che in data CP_2 CP_3
23 febbraio 2012 hanno effettuato l'intervento di asportazione del nodulo accelerando il procedimento di propagazione delle cellule tumorali. L' ha quindi contestato le CP_1 risultanze della CTU resa in sede di ATP per aver completamente disatteso i quesiti posti dal
Tribunale non tenendo conto, non solo delle allegazioni cliniche documentali, ma nemmeno delle Linee guida e degli approdi scientifici in materia.
Il convenuto ha quindi reso le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'inidoneità della relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo per le causali esposte nelle osservazioni che precedono e, per l'effetto, disporre la rinnovazione della C.t.u. ai sensi e per gli effetti dell'art. 698, comma 2, c.p.c. in combinato disposto con
l'art. 196 c.p.c.; 2) Rigettare in ogni caso l'avversa domanda, previo accertamento dei fatti di causa così come emendati nelle osservazioni che precedono e, per l'effetto, escludere qualsivoglia responsabilità dell' come pure i danni postulati ex adverso, non Controparte_1 ascrivibili a fatto e colpa del medesimo né, dunque, risarcibili, rispondendo il trattamento del
Pag. 3 di 10 paziente alla linee guida ed ai protocolli vigenti, nonché ai canoni della diligenza e perizia richieste dall'ordinamento; 3) Condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni senza approfondimento istruttorio.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, è stata sollecitata l'acquisizione d'ufficio del fascicolo n. RG 13187/2028 relativo all'accertamento tecnico preventivo esperito tra le parti;
quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, con provvedimento del 5.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Passando al merito, giova richiamare la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del
17.03.2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
c.d. legge ), entrata in vigore il 1° aprile 2017 (in epoca successiva all'evento oggetto Parte_2 dell'odierna controversia), che, a breve distanza dalla cd. legge AL (art. 3, comma 1, del
Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) vigente al momento dell'evento dannoso lamentato dagli attori, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della struttura sanitaria - come nel caso di specie -, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
L'art. 7 della c.d. Legge , infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo Parte_2 giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
Pag. 4 di 10 condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone neppure alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria, unica citata in giudizio nel caso in esame.
2.1 Ciò precisato, la domanda avanzata dagli attori iure hereditatis deve essere ricondotta all'ambito della responsabilità contrattuale. Ne consegue che con riguardo al riparto dell'onere della prova, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità applicando il principio della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, «In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.» (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; conf. N. 26907 del 2020, N. 3704 del 2018, N.
28991 del 2019; S.U. n. 577 del 2008).
In altri termini, ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha poi meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. sentenza di San Martino, 11.11.2019,
n. 28992). Ne consegue che, se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata (Cass., Sentenza n.29315 del 07/12/2017: «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando
Pag. 5 di 10 che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata»).
Sul punto è poi opportuno ricordare una fondamentale sentenza della Corte di Cass. n. 10741 del giorno 11.05.2009 che ha riportato i principi della causalità in generale specificamente nell'ambito della responsabilità medica di tipo contrattuale chiarendo che «La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo
i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
- ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”» (cfr. anche Cass. n. 20996 del
2012).
Ancora, in punto di concause, si osserva che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito,
e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41 c.p., comma 2, (da ultimo
Cass. 2017, n. 13096; cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005; id. Sez.
3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Va poi richiamato il principio che ha chiarito come nell'illecito civile il nesso causale sia duplice
(tra le tante Cass. 2019, n.23328).
L'illecito civile, invero, ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, infatti, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, in altri termini, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse (c.d. danno evento) e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno
Pag. 6 di 10 risarcibile (c.d. danno conseguenza). La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c.
La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno.
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008,
n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo
1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
Infine, quanto alla particolare complessità degli interventi (art. 2236 c.c.), la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media (perizia), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare, ma non alla negligenza o imprudenza.
2.2 Per quanto, invece, riguarda il diritto al risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, per perdita del rapporto parentale, va ricordato che «La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale». (cfr. Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21404, conf. Sez. 3
n. 14258 del 2020; Sez. 3 n. 11320 del 2022). Ne consegue che ricade sui prossimi congiunti la
Pag. 7 di 10 prova, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva alla convenuta azienda sanitaria.
In merito, va precisato che le considerazioni svolte al paragrafo precedente riguardo al nesso di causalità sono valide anche in relazione alla prova del danno da fatto illecito, mentre l'onere probatorio sarà più gravoso circa la necessità di prova del fatto illecito del danneggiante e la sua imputabilità a quest'ultimo.
2.3 Il differente regime operante tra la domanda di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, inoltre, determina delle conseguenze in ordine alla disciplina del termine della prescrizione estintiva del diritto, pari a 10 anni in caso di responsabilità contrattuale e a 5 anni in caso di responsabilità extracontrattuale.
3. Fatte tali premesse e passando all'esame del merito della domanda, va detto che la stessa è infondata e deve essere rigettata.
L'attore ha innanzitutto allegato che il decesso del sig. in data 09.03.2014 Persona_4 sarebbe dovuto principalmente all'asportazione precoce del nodulo al collo, tale da scatenate un procedimento di propagazione di cellule tumorali molto più veloce in soggetti di giovane età. Sulla base poi delle risultanze della Ctu effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, l'attore ha allegato che l'intempestiva e inadeguata condotta dei sanitari operanti presso l' convenuto avrebbe determinato una perdita di chance di sopravvivenza per il CP_1 paziente.
Ciò posto, escluso che possa addebitarsi all' convenuto qualsivoglia responsabilità per CP_1
l'asportazione del nodulo che lo stesso attore allega essere avvenuto ad opera dei dottori e , presso lo studio privato sito in Grumo Nevano alla Via U. Controparte_2 CP_3
Gilioli n. 71, sulla base della documentazione in atti deve escludersi altresì qualsivoglia addebito di responsabilità a carico del convenuto, atteso che non risulta provato né che vi sia stata un'omissione diagnostica o terapeutica colpevole, né che la stessa abbia avuto efficienza causale sul decorso della malattia e sull'esito mortale della stessa.
Detto in altri termini: non è possibile affermare che i sanitari abbiano tenuto una condotta inadeguata e dunque imperita, né che una diversa condotta dei sanitari avrebbe comportato maggiori chance di sopravvivenza del paziente.
Sul punto, richiamata la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il principio
“judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente
d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su
Pag. 8 di 10 cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.» (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30733 del 21/12/2017), vi è da dire che dall'esame della Ctu resa nel giudizio RG 13187/2018 e dalle risposte offerte ai quesiti e alle osservazioni mosse alla bozza dai Ctp, emerge che il collegio peritale non ha debitamente tenuto in considerazione e valutato le allegazioni dei Ctp, producendosi in considerazioni del tutto ipotetiche sulle possibilità di sopravvivenza del sig. e prive di adeguato Persona_4 sostegno scientifico.
Va invero sottolineato che il collegio peritale, rilevata a più riprese una carenza documentale che non ha consentito la compiuta ricostruzione dello stato originario del paziente e delle sue precise condizioni nelle varie fasi delle cure ricevute, non ha in ogni caso spiegato in che termini e in che misura un eventuale intervento di linfadenectomia regionale – costituente la principale omissione ascritta ai sanitari – avrebbe positivamente inciso sulle condizioni e sulla durata della vita del paziente. Il collegio peritale non ha offerto argomenti, sulla base di precise evidenze scientifiche, per sostenere che, nelle condizioni cliniche del sig. , un intervento Persona_4 di linfadenectomia regionale avrebbe evitato il decorso della malattia effettivamente registratosi.
La circostanza, di per sé idonea ad escludere l'esistenza del nesso causale nei termini genericamente prospettati dall'attore, si salda con l'assenza a monte di una chiara indicazione terapeutica dell'intervento. L'esame approfondito della Ctu porta a ritenere che la stessa, sul punto, sia evidentemente contraddittoria e inidonea a superare il necessario vaglio di logicità, nella parte in cui si sostiene che “Nelle Linee Guida 2012 si specifica quanto Parte_3 segue: «La dissezione linfonodale completa è indicata in caso di linfonodo sentinella positivo
o di metastasi ai linfonodi regionali clinicamente evidenti (esame obiettivo/ ecografia/ TAC, confermate da prelievo citologico o bioptico)», si segnala la negatività dei linfonodi nel caso del sig. (richiamando gli esami ai quali lo stesso è stato sottoposto), per poi Persona_4 sostenere che “la negatività dei linfonodi repertati in sede di biopsia del linfonodo sentinella potrebbe costituire l'indiretta conferma della possibile compromissione del drenaggio linfatico locoregionale, secondaria all'esecuzione della primitiva biopsia escissionale.”.
Analoghe considerazioni vanno svolte riguardo alla rilevata satellitosi e alla classificazione del melanoma, nella parte in cui si richiamano le linee guida, con ulteriore riferimento alla condizione dei linfonodi (“sempre secondo le Linee Guida 2012 “«Per i Pt_3 Pt_3 pazienti in stadio III è indicata la dissezione linfonodale completa indipendentemente dal tipo di metastasi presenti nel linfonodo sentinella. ..» (Capitolo 4. Trattamento della malattia
Pag. 9 di 10 iniziale, voce: Dissezione linfonodale completa)”) per poi rendere delle conclusioni del tutto ipotetiche e dubitative, che sottolineano persino il carattere non normativo delle Linee Guida:
“In conclusione, è possibile identificare, sostanzialmente, il punto critico della complessiva vicenda, nella risposta istologica post escissione (Referto Es. Istologico in data 23\05\2012 c\o
Controparte_5 che, a distanza di circa un mese dalle dimissioni, evidenziava il reperto di
[...]
“satellitosi”.
Ciò poteva indurre a riconsiderare, con la necessaria tempestività, le terapie sino a quel momento attuate, per quanto possibile, entro i limiti delle Linee Guida (che restano pur sempre indicativi e non 'normativi'), onde offrire al paziente maggiori 'chances' riguardo alle possibilità di sopravvivenza.”
In definitiva, si deve concludere che la condotta dei sanitari dell' convenuto è da ritenersi CP_1 esente da censure e che il decorso della malattia e il decesso del congiunto degli attori, anche secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, non sarebbero stati evitabili nemmeno da una condotta diversa dei medici, in mancanza di elementi di segno contrario.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sui figli minori , e al pagamento, Persona_1 Persona_2 Persona_3 in favore di Controparte_1
, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso
[...] spese forfettario al 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 26.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8059 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto “Responsabilità professionale” e vertente:
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sui figli minori e tutti nella qualità di Persona_1 Persona_2 Persona_3 unici eredi legittimi del sig. elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Persona_4
Dorso n. 16, presso lo studio dell'Avv. Michele Marra, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-attori-
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla Via Mariano Semmola, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine CP_1
Mariano e Paola Cosmai, in virtù di procura in atti;
-convenuto-
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , e Persona_1 Per_2 Per_3 eredi tutti del defunto sig. , a seguito di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ha Persona_4 convenuto in giudizio l' Controparte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una cattiva
[...]
Pag. 1 di 10 pratica medica, relativa alle cure prestate al congiunto nel periodo dal 23 febbraio 2012 sino al decesso avvenuto in data 9 marzo 2014.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che in data 23 febbraio 2012 i dottori CP_2
e hanno sottoposto il sig. ad intervento di asportazione
[...] CP_3 Persona_4 di un nodulo al collo presso lo studio privato sito in Grumo Nevano alla Via U. Gilioli n. 71,
“in spregio di ogni protocollo medico”; che in data 24 febbraio 2012 gli stessi sanitari hanno proceduto a inviare il materiale biologico asportato all' Controparte_4
al fine di effettuare l'esame anatomo-istologico, dal cui esito, pervenuto
[...] in data 8 marzo 2012, è risultato un “melanoma a crescita periferica di tipo superficiale”; che in data 20 aprile 2012, il sig. veniva quindi sottoposto, presso l' , Persona_4 Controparte_1 ad intervento chirurgico di ampliamento del piano cicatrizzante del linfonodo sentinella laterocervicale sinistro con presenza di melanoma p T3b di mm 3x2 e asportazione di linfonodi cervicali profondi, con diagnosi principale di tumore maligno secondario di altre sedi;
che, successivamente, in data 7 settembre 2012, il sig. è stato sottoposto a nuovo Persona_4 intervento chirurgico per il prelievo di un campione di cute e all'esito dell'esame istologico alla sezione analizzata si è osservata la presenza di un nodulino brunastro, con diagnosi di aggregato nodulare di elementi schiumosi, talora in attività fagocitaria;
“che l'intervento di asportazione nonché raschiamento per l'eliminazione del melanoma eseguito, dal dott. e Controparte_2 il dott. presso ambulatorio privato, e le successive cure e terapie eseguite Persona_5 dall'Ospedale Pascale hanno portato dopo due anni di patimenti il decesso del sig. Per_4
in data 09\03\2014, dovuta principalmente a causa di una asportazione precoce tale
[...] da scatenate un procedimento di propagazione di cellule tumorali molto più veloci in soggetti di giovane età” (così da pag. 2 dell'atto di citazione); che è stato introdotto un giudizio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il collegio peritale ha concluso nel senso dell'esistenza di una responsabilità medica del convenuto per non aver adeguatamente utilizzato tutti i mezzi diagnostici e terapeutici disponibili, che avrebbero garantito migliori condizioni di vita al paziente e maggiori chance si sopravvivenza;
che a causa della cattiva pratica sanitaria è stato subito dal sig. un danno per la perdita di chance di sopravvivenza, oltre che Persona_4 dagli attori per mancato guadagno, tenendo conto dell'impiego lavorativo del de cuius, nonché di carattere biologico ed esistenziale.
Ciò premesso, l'attrice ha reso le seguenti conclusioni: “in via principale preso atto della validità ed efficacia della perizia tecnica d'ufficio che si allega agli atti, dichiarare il diritto dell'istante quale erede e avente causa del sig. al risarcimento del danno per la Per_4 perdita di chances come sopra motivato e per gli effetti condannare la società convenuta al
Pag. 2 di 10 risarcimento del danno da quantificare almeno nell'importo di euro 400.000 come sopra indicato e provato in relazione alle mansioni di operaio svolte dal con una aspettativa Per_4 di vita di almeno 15 anni rispetto all'evento e per l 'effetto condannare essa convenuta al pagamento della somma di euro 400.000 e \o somma maggiore o minore a titolo di danno derivante da lucro cessante e danno emergente come indicato in premessa;
in relazione ai danni biologici ed esistenziali patiti dai giovani figli del e dalla moglie , nominare Per_4 Pt_1
CTU per la determinazione degli stessi e dei residui invalidanti permanenti subiti e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei stessi come si quantificheranno a mezzo della chiesta CTU somma da valutare in giudizio tenuto conto del danno verificatosi e delle circostanze del caso per la non corretta valutazione del caso clinico e delle opportune terapie da eseguire e laddove necessario anche in via equitativa in relazione all'età del de cuius ed alla giovane età della moglie e dei figli minori;
Ammettere CTU per la quantificazione del danno patito dagli attori alla luce della relazione atp che si allega al fascicolo di parte;
In relazione alla richiesta di gratuito patrocinio, le spese, diritti ed onorario del giudizio dovranno essere poste a carico dell'erario come per legge”.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
il quale ha contestato le avverse deduzioni, siccome sfornite di
[...] adeguato supporto probatorio, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c. Il convenuto ha inoltre sostenuto che alcuna imperizia o responsabilità da cattiva pratica medica è allo stesso ascrivibile, dovendo, piuttosto, ritenersi responsabili dell'accaduto i dottori e che in data CP_2 CP_3
23 febbraio 2012 hanno effettuato l'intervento di asportazione del nodulo accelerando il procedimento di propagazione delle cellule tumorali. L' ha quindi contestato le CP_1 risultanze della CTU resa in sede di ATP per aver completamente disatteso i quesiti posti dal
Tribunale non tenendo conto, non solo delle allegazioni cliniche documentali, ma nemmeno delle Linee guida e degli approdi scientifici in materia.
Il convenuto ha quindi reso le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'inidoneità della relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo per le causali esposte nelle osservazioni che precedono e, per l'effetto, disporre la rinnovazione della C.t.u. ai sensi e per gli effetti dell'art. 698, comma 2, c.p.c. in combinato disposto con
l'art. 196 c.p.c.; 2) Rigettare in ogni caso l'avversa domanda, previo accertamento dei fatti di causa così come emendati nelle osservazioni che precedono e, per l'effetto, escludere qualsivoglia responsabilità dell' come pure i danni postulati ex adverso, non Controparte_1 ascrivibili a fatto e colpa del medesimo né, dunque, risarcibili, rispondendo il trattamento del
Pag. 3 di 10 paziente alla linee guida ed ai protocolli vigenti, nonché ai canoni della diligenza e perizia richieste dall'ordinamento; 3) Condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni senza approfondimento istruttorio.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, è stata sollecitata l'acquisizione d'ufficio del fascicolo n. RG 13187/2028 relativo all'accertamento tecnico preventivo esperito tra le parti;
quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, con provvedimento del 5.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Passando al merito, giova richiamare la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del
17.03.2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
c.d. legge ), entrata in vigore il 1° aprile 2017 (in epoca successiva all'evento oggetto Parte_2 dell'odierna controversia), che, a breve distanza dalla cd. legge AL (art. 3, comma 1, del
Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) vigente al momento dell'evento dannoso lamentato dagli attori, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della struttura sanitaria - come nel caso di specie -, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
L'art. 7 della c.d. Legge , infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo Parte_2 giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
Pag. 4 di 10 condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone neppure alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria, unica citata in giudizio nel caso in esame.
2.1 Ciò precisato, la domanda avanzata dagli attori iure hereditatis deve essere ricondotta all'ambito della responsabilità contrattuale. Ne consegue che con riguardo al riparto dell'onere della prova, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità applicando il principio della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, «In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.» (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; conf. N. 26907 del 2020, N. 3704 del 2018, N.
28991 del 2019; S.U. n. 577 del 2008).
In altri termini, ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha poi meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. sentenza di San Martino, 11.11.2019,
n. 28992). Ne consegue che, se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata (Cass., Sentenza n.29315 del 07/12/2017: «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando
Pag. 5 di 10 che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata»).
Sul punto è poi opportuno ricordare una fondamentale sentenza della Corte di Cass. n. 10741 del giorno 11.05.2009 che ha riportato i principi della causalità in generale specificamente nell'ambito della responsabilità medica di tipo contrattuale chiarendo che «La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo
i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
- ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”» (cfr. anche Cass. n. 20996 del
2012).
Ancora, in punto di concause, si osserva che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito,
e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41 c.p., comma 2, (da ultimo
Cass. 2017, n. 13096; cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005; id. Sez.
3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Va poi richiamato il principio che ha chiarito come nell'illecito civile il nesso causale sia duplice
(tra le tante Cass. 2019, n.23328).
L'illecito civile, invero, ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, infatti, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, in altri termini, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse (c.d. danno evento) e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno
Pag. 6 di 10 risarcibile (c.d. danno conseguenza). La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c.
La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno.
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008,
n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo
1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
Infine, quanto alla particolare complessità degli interventi (art. 2236 c.c.), la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media (perizia), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare, ma non alla negligenza o imprudenza.
2.2 Per quanto, invece, riguarda il diritto al risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, per perdita del rapporto parentale, va ricordato che «La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale». (cfr. Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21404, conf. Sez. 3
n. 14258 del 2020; Sez. 3 n. 11320 del 2022). Ne consegue che ricade sui prossimi congiunti la
Pag. 7 di 10 prova, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva alla convenuta azienda sanitaria.
In merito, va precisato che le considerazioni svolte al paragrafo precedente riguardo al nesso di causalità sono valide anche in relazione alla prova del danno da fatto illecito, mentre l'onere probatorio sarà più gravoso circa la necessità di prova del fatto illecito del danneggiante e la sua imputabilità a quest'ultimo.
2.3 Il differente regime operante tra la domanda di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, inoltre, determina delle conseguenze in ordine alla disciplina del termine della prescrizione estintiva del diritto, pari a 10 anni in caso di responsabilità contrattuale e a 5 anni in caso di responsabilità extracontrattuale.
3. Fatte tali premesse e passando all'esame del merito della domanda, va detto che la stessa è infondata e deve essere rigettata.
L'attore ha innanzitutto allegato che il decesso del sig. in data 09.03.2014 Persona_4 sarebbe dovuto principalmente all'asportazione precoce del nodulo al collo, tale da scatenate un procedimento di propagazione di cellule tumorali molto più veloce in soggetti di giovane età. Sulla base poi delle risultanze della Ctu effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, l'attore ha allegato che l'intempestiva e inadeguata condotta dei sanitari operanti presso l' convenuto avrebbe determinato una perdita di chance di sopravvivenza per il CP_1 paziente.
Ciò posto, escluso che possa addebitarsi all' convenuto qualsivoglia responsabilità per CP_1
l'asportazione del nodulo che lo stesso attore allega essere avvenuto ad opera dei dottori e , presso lo studio privato sito in Grumo Nevano alla Via U. Controparte_2 CP_3
Gilioli n. 71, sulla base della documentazione in atti deve escludersi altresì qualsivoglia addebito di responsabilità a carico del convenuto, atteso che non risulta provato né che vi sia stata un'omissione diagnostica o terapeutica colpevole, né che la stessa abbia avuto efficienza causale sul decorso della malattia e sull'esito mortale della stessa.
Detto in altri termini: non è possibile affermare che i sanitari abbiano tenuto una condotta inadeguata e dunque imperita, né che una diversa condotta dei sanitari avrebbe comportato maggiori chance di sopravvivenza del paziente.
Sul punto, richiamata la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il principio
“judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente
d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su
Pag. 8 di 10 cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.» (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30733 del 21/12/2017), vi è da dire che dall'esame della Ctu resa nel giudizio RG 13187/2018 e dalle risposte offerte ai quesiti e alle osservazioni mosse alla bozza dai Ctp, emerge che il collegio peritale non ha debitamente tenuto in considerazione e valutato le allegazioni dei Ctp, producendosi in considerazioni del tutto ipotetiche sulle possibilità di sopravvivenza del sig. e prive di adeguato Persona_4 sostegno scientifico.
Va invero sottolineato che il collegio peritale, rilevata a più riprese una carenza documentale che non ha consentito la compiuta ricostruzione dello stato originario del paziente e delle sue precise condizioni nelle varie fasi delle cure ricevute, non ha in ogni caso spiegato in che termini e in che misura un eventuale intervento di linfadenectomia regionale – costituente la principale omissione ascritta ai sanitari – avrebbe positivamente inciso sulle condizioni e sulla durata della vita del paziente. Il collegio peritale non ha offerto argomenti, sulla base di precise evidenze scientifiche, per sostenere che, nelle condizioni cliniche del sig. , un intervento Persona_4 di linfadenectomia regionale avrebbe evitato il decorso della malattia effettivamente registratosi.
La circostanza, di per sé idonea ad escludere l'esistenza del nesso causale nei termini genericamente prospettati dall'attore, si salda con l'assenza a monte di una chiara indicazione terapeutica dell'intervento. L'esame approfondito della Ctu porta a ritenere che la stessa, sul punto, sia evidentemente contraddittoria e inidonea a superare il necessario vaglio di logicità, nella parte in cui si sostiene che “Nelle Linee Guida 2012 si specifica quanto Parte_3 segue: «La dissezione linfonodale completa è indicata in caso di linfonodo sentinella positivo
o di metastasi ai linfonodi regionali clinicamente evidenti (esame obiettivo/ ecografia/ TAC, confermate da prelievo citologico o bioptico)», si segnala la negatività dei linfonodi nel caso del sig. (richiamando gli esami ai quali lo stesso è stato sottoposto), per poi Persona_4 sostenere che “la negatività dei linfonodi repertati in sede di biopsia del linfonodo sentinella potrebbe costituire l'indiretta conferma della possibile compromissione del drenaggio linfatico locoregionale, secondaria all'esecuzione della primitiva biopsia escissionale.”.
Analoghe considerazioni vanno svolte riguardo alla rilevata satellitosi e alla classificazione del melanoma, nella parte in cui si richiamano le linee guida, con ulteriore riferimento alla condizione dei linfonodi (“sempre secondo le Linee Guida 2012 “«Per i Pt_3 Pt_3 pazienti in stadio III è indicata la dissezione linfonodale completa indipendentemente dal tipo di metastasi presenti nel linfonodo sentinella. ..» (Capitolo 4. Trattamento della malattia
Pag. 9 di 10 iniziale, voce: Dissezione linfonodale completa)”) per poi rendere delle conclusioni del tutto ipotetiche e dubitative, che sottolineano persino il carattere non normativo delle Linee Guida:
“In conclusione, è possibile identificare, sostanzialmente, il punto critico della complessiva vicenda, nella risposta istologica post escissione (Referto Es. Istologico in data 23\05\2012 c\o
Controparte_5 che, a distanza di circa un mese dalle dimissioni, evidenziava il reperto di
[...]
“satellitosi”.
Ciò poteva indurre a riconsiderare, con la necessaria tempestività, le terapie sino a quel momento attuate, per quanto possibile, entro i limiti delle Linee Guida (che restano pur sempre indicativi e non 'normativi'), onde offrire al paziente maggiori 'chances' riguardo alle possibilità di sopravvivenza.”
In definitiva, si deve concludere che la condotta dei sanitari dell' convenuto è da ritenersi CP_1 esente da censure e che il decorso della malattia e il decesso del congiunto degli attori, anche secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, non sarebbero stati evitabili nemmeno da una condotta diversa dei medici, in mancanza di elementi di segno contrario.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sui figli minori , e al pagamento, Persona_1 Persona_2 Persona_3 in favore di Controparte_1
, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso
[...] spese forfettario al 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 26.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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