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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 927/2023 promossa da:
(P IVA , in persona del Curatore Rag. Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI IACOMINI Parte_2
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_1 CP_2 ( ) e (C.F. ) il primo in proprio e tutti C.F._2 _3 C.F._3 quali eredi di (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Persona_1 C.F._4 CORRADO PIPIA. APPELLATI avverso la sentenza n. 399/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 31/03/2023
CONCLUSIONI
In data 11-28.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello - respinta Parte_1 ogni contraria domanda, appello incidentale e/o eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni meglio esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio e nelle note di udienza - in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 399/2023 emessa in data 31.03.2023, notificata in data 03.04.2023, respingere le domande degli attori in primo grado, odierni appellati, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi meglio esposti in atto di appello. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 1 di 13 Per e : “Voglia l'Ill.ma Corte di Controparte_1 RT _3 Appello adita:
1. accertare e dichiarare la improcedibilità dell'atto di appello notificato a mezzo pec in data 02/05/2023 non avendo la curatela provveduto a rinunciare al primo appello notificato in data 02/05/2023 ore 11,55; 2. accertare e dichiarare ex art. 345 c.p.c. la inammissibilità di nuove eccezioni e dei nuovi documenti già allegati tardivamente nel giudizio di primo grado, senza alcuna autorizzazione del Giudice del Tribunale di Lucca e precisamente i documenti introdotti dal curatore nelle note avverse del 07/09/2022: all. a) giornale contabilità ott.-nov. 2006; all. c) riepilogo pos. ; all. d) scheda contabile 2007; all. e) bonifico anno 2008 Controparte_4 nonché ogni altro nuovo documento;
3. accertare e dichiarare la decadenza di parte appellante in ordine alla eccezione di difetto di capacità processuale dell'amministratrice della fallita ed alla eccezione ex art. 2721 e seg. c.c.; 4. rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato con conferma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 399/2023; 5. accogliere ove necessario le richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, tra cui prova per testi, nonché richiesta di esibizione dei seguenti assegni bancari (a/b 80851320-10 3.000/00 16.10.2006; a/b 80851312-02 4.000/00 16.10.2006; a/b 808552651-02 1.500/00 13.10.2006; a/b 3180852659 10.000 8.11.2006; a/b 31584490939 12.000/00 8.11.2006), fronte retro avanzata alla udienza del 6.10.2022;6. Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_1
Appello, e , anche quali eredi di Controparte_1 _3 RT
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 399/2023, emessa dal Tribunale di Persona_1
Lucca e pubblicata il 31/03/2023, che aveva accolto la domanda di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. proposta dai coniugi , avente ad oggetto l'atto di compravendita Parte_4 del 19.10.2006 ai rogiti Notaio di Prato, Rep. n. 19185, racc. n. 8050 con il quale Persona_2 essi avevano trasferito alla la piena proprietà del compendio immobiliare Parte_1 sito in Ercolano (NA), Via San Vito n.205/207.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di citazione notificato il 5.3.2009, ed avevano Controparte_1 Persona_1 convenuto, dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Distaccata di Portici, Parte_1
(all'epoca ancora in bonis), in persona del legale rappresentante (nipote di _3
), per sentire accertare la simulazione assoluta, ovvero in ipotesi, la nullità per Controparte_1 assenza di causa, del suddetto atto di compravendita.
In particolare, esponevano: che, con atto pubblico a rogito Notaio (rep. n. 14141, racc. 6490), Persona_3 stipulato in data 19.10.1989, essi avevano acquistato, in regime di comunione legale dei beni, da
, il compendio immobiliare ubicato in Ercolano, via San Vito n. 205/207, Controparte_5 costituito da villetta di tipo signorile, box auto, fabbricato per civile abitazione, locale ad uso deposito, capannone ad uso industriale, appezzamento di terreno ad uso agricolo;
pagina 2 di 13 che, in data 19.10.2006, con atto pubblico a rogito Notaio (rep. n. 19185; racc. Persona_4
8050), essi avevano simulato la vendita della piena proprietà del suddetto complesso immobiliare alla Parte_1 che la simulazione era comprovata da scrittura privata redatta contestualmente all'atto di alienazione;
che il prezzo della compravendita, pari ad € 3.250.000, portato da 48 assegni bancari non trasferibili tratti sul conto corrente intestato a presso Banca Intesa s.p.a., Pt_1 Parte_1 filiale di Prato, non era mai stato corrisposto ai coniugi;
CP_1 che la simulazione era stata agevolata dal fatto che l'amministratrice unica di , Parte_1
, nata a [...] il [...], è la nipote di;
_3 Controparte_1 che, ulteriore elemento indicativo della simulazione era rappresentato del fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'operazione, i venditori continuavano a vivere ed ad occupare il complesso immobiliare in parola.
1.2. – Non si costituiva in giudizio Parte_1
1.3. – All'udienza dell'11.2.2011, il processo veniva interrotto, a seguito del fallimento della società convenuta, dichiarato dal Tribunale di Lucca con sentenza del 19-26.01.2010,
1.4. – Riassunto il giudizio, si costituiva in giudizio la Curatela fallimentare, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito (per appartenere la controversia alla competenza del Tribunale fallimentare di Lucca) e l'avvenuta estinzione del processo per il mancato rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione, essendo a conoscenza dell'intervenuto fallimento della società sin Persona_1 Parte_1 dal 06.05.2010. Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa di parte attrice stante l'inopponibilità del presunto accordo simulatorio per la mancanza di data certa della controdichiarazione del 19.10.2006.
Con sentenza n. 371/2012, il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Portici – dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Lucca, assegnando termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio.
1.5. – I coniugi riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, Parte_4 riproponendo le richieste già formulate dinanzi al Tribunale campano.
Il giudice assegnatario, qualificata la domanda quale insinuazione al passivo (segnatamente, azione di rivendicazione ex art. 101/103 l.f.), rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, il quale assegnava il fascicolo al Giudice Delegato che, a sua volta, rigettava la domanda, in quanto il bene non era nella disponibilità del fallimento.
pagina 3 di 13 Con reclamo ex art. 26 l.f., gli contestavano la qualificazione della Parte_4 riassunzione in termini di domanda di insinuazione allo stato passivo.
1.6. – Dichiarato inammissibile il reclamo sulla base della considerazione che avverso il provvedimento negativo del Giudice Delegato si sarebbe dovuta proporre opposizione allo stato passivo, lo e la proponevano ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: CP_1 Persona_1
1) con il primo, censuravano la decisione del tribunale per avere qualificato il ricorso per riassunzione proposto dai ricorrenti in termini di domanda di insinuazione al passivo;
2) con il secondo, denunciavano l'erroneità del provvedimento impugnato per non aver qualificato il reclamo ex art. 26 l.f. come opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 30199/2019, accoglieva il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, rimettendo, dunque, gli atti al Tribunale di Lucca.
1.7. – Riassumevano il processo , e , anche nella qualità di eredi Controparte_1 Pt_1 Pt_3
(deceduta il 6.1.2017). Persona_1
1.8. – Si costituiva in giudizio la Curatela, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
1.9. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento dell'interrogatorio formale di , il tribunale decideva nei termini _3 sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la simulazione della compravendita era chiaramente attestata dalla scrittura privata, apparentemente datata 19.10.2016, nella quale le parti davano atto che la vendita era fittizia;
(-) la prova circa l'anteriorità di tale scrittura privata al fallimento era dimostrata dal fatto che la medesima risultava richiamata in atti fide facenti anteriori all'apertura della procedura concorsuale, quali la nota di trascrizione della domanda giudiziale ed il foliario depositato in sede di iscrizione a ruolo della causa;
(-) la prova della collocazione della predetta scrittura in epoca coeva o anteriore alla stipula dell'atto simulato emergeva dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'allora amministratrice della società, la quale aveva confermato che essa era stata redatta lo stesso giorno dell'atto notarile ed anzi prima dello stesso;
(-) in proposito, il primo giudice richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili è ammissibile l'interrogatorio formale in quanto sia diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito ed a dimostrare la simulazione assoluta del contratto giacché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita;
pagina 4 di 13 (-) la controdichiarazione era, poi, supportata dal mantenimento del possesso dell'immobile da parte dei venditori nonché dalla mancanza di prova circa la riscossione degli assegni apparentemente consegnati a titolo di pagamento del prezzo. Doveva, sotto questo profilo, considerarsi inutilizzabile, in quanto tardiva, oltre che inattendibile, la documentazione contabile prodotta dal fallimento.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il articolando un unico motivo: Parte_1
(-) il tribunale aveva errato nell'aver ritenuto acquisita la prova della certezza della data della
contro
-scrittura, ovvero della sua sottoscrizione contestualmente all'atto asseritamente simulato, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da , legale _3 rappresentante della società in bonis.
In particolare, il precedente giurisprudenziale citato dal tribunale (Cass. civ. n. 8804/2018) non era pertinente, in quanto, nel caso di specie, l'azione di simulazione era stata proposta nei confronti di un terzo (la Curatela) e non di una delle parti del contratto.
Per converso, la Suprema Corte aveva più volte ribadito che, ai fini dell'opponibilità dell'accordo simulatorio nei confronti della Curatela, era necessario che lo stesso fosse portato da scrittura privata avente data certa ex art. 2704 c.c. che ne dimostrasse tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto fosse stato, o meno, in tutto o in parte pagato (cfr. Cass. civ. n. 21253/2019).
Ad ogni modo, il tribunale aveva errato nell'ammettere l'interrogatorio formale di , _3 quale amministratrice unica della fallita in quanto la stessa non avrebbe Parte_1 potuto disporre del diritto oggetto di causa.
Né era ammissibile il ricorso alle presunzioni (mancata corresponsione del prezzo e l'essere rimasti i venditori nella disponibilità del bene), stante il disposto degli artt. 1417 e 2704 c.c. e trattandosi di domanda di simulazione proposta nei confronti di una Curatela fallimentare.
Comunque, il aveva dimostrato il pagamento del prezzo della vendita, mediante la Parte_1 produzione delle scritture contabili della , mentre il fatto che i venditori fossero Parte_1 rimasti nella disponibilità dell'immobile ben si spiegava con il rapporto di parentela esistente con il legale rappresentante della predetta società.
D'altra parte, gli originari attori non avevano fornito alcuna spiegazione del motivo per cui si sarebbero determinati ad alienare solo apparentemente il compendio immobiliare in questione alla società. pagina 5 di 13 Per tali ragioni, è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e , Controparte_1 RT _3 nel costituirsi in giudizio, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, e nel merito, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano, per contro, l'integrale conferma.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-28.6.2025, previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. (essendo il giudizio d'appello sottoposto al nuovo rito di cui al d.lgs n.
149/2022).
***
3 – In via preliminare.
L'eccezione di inammissibilità del gravame – sollevata dagli sul presupposto della CP_1 mancata iscrizione a ruolo di un primo atto di appello notificato – è infondata.
Difatti, si applica il seguente principio: “la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 22957 del
12/11/2010).
Pertanto, il primo atto di appello (notificato ma non iscritto a ruolo) non ha consumato il potere di impugnazione, in mancanza di una dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 358 c.p.c. ed essendo il secondo appello (notificato ed iscritto a ruolo) senz'altro tempestivo.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – L'appello è fondato e va accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
4.1.1 – Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato;
infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il pagina 6 di 13 negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n.
24950 del 06/11/2020).
Quindi, ai fini dell'opponibilità dell'accordo simulatorio al Fallimento è necessaria una controdichiarazione avente data certa, che ne attesti l'anteriorità prima dell'apertura della procedura concorsuale ed il suo perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato.
In particolare, la Corte di Cassazione, nella citata pronuncia (pag. 20-21), sulla scia di altro precedente di legittimità (Cass. civ. n. 18824/2003), ha precisato: “il piano della opponibilità dell'atto alla curatela fallimentare è del tutto distinto da quello della certezza della sua formazione in contestualità con il negozio simulato, esso afferendo alla esistenza stessa dell'accordo simulatorio, poiché "un patto posteriore integrerebbe una modifica contrattuale estranea alla simulazione del negozio dedotta in controversia" (Cass. 6577/1997; 4565/1997; 2097/1992;
1382/1987). La tesi che la opponibilità al fallimento giovi anche alla prova dell'accordo simulatorio trascura di considerare la circostanza che la formazione del documento prima della apertura della procedura concorsuale è compatibile con la ipotesi che la c.d. controdichiarazione abbia seguito
l'atto che si suppone simulato ed abbia quindi realizzato, non già un negozio contrario in tutto o in parte a quello apparente, ovvero una dichiarazione che avesse escluso in radice qualunque volizione, ma una convenzione modificatrice degli effetti del negozio precedente, ad esso sopravvenuta, del quale non è minimamente contestata la effettività o validità sino a quel momento”, per poi concludere: “la prova della anteriorità certa ex art. 2704 c.c. della data della
"controdichiarazione" rispetto a quella di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, consente la opponibilità del documento all'organo della procedura concorsuale, che riveste rispetto
a tale scrittura la posizione di terzo;
ma tale anteriorità cronologica, fissata alla data di cui è attestata la certezza, non assolve "ex se" anche alla prova che il negozio - di cui si allega la improduttività assoluta o relativa degli effetti - ed al quale la scrittura con data certa viene ad accedere, sia un negozio simulato, proprio perché la data certa della scrittura non coincide con la data di conclusione del negozio, ponendosi tali accertamenti su piani distinti”.
4.1.2. – Nella specie, non è contestato che la controdichiarazione sia anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento di . Parte_1
pagina 7 di 13 Ad essere contestata, invece, è l'anteriorità/contestualità della suddetta controdichiarazione rispetto all'atto di compravendita.
Ora, il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova in ordine a tale secondo profilo sulla base delle dichiarazioni rese da – amministratrice unica di all'epoca dei fatti _3 Parte_1
– in sede di interrogatorio formale, ritenendo tale mezzo istruttorio ammissibile, ai fini della prova della simulazione, per il principio secondo cui: “in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", è ammissibile
l'interrogatorio formale tra le parti, in quanto sia diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito e a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita” (cf. Cass. civ., sentenza n. 8804 del
10/04/2018).
L'assunto si presenta manifestamente erroneo sotto un duplice profilo.
4.1.2.a. – In primo luogo, come correttamente osservato dalla Curatela, l'interrogatorio formale non poteva essere deferito a , quale amministratrice della società fallita, non _3 avendo la stessa la disponibilità del diritto controverso.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte in un caso del tutto identico a quello per cui è causa:
“a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, l'interrogatorio formale del fallito (rectius amministratore della società fallita, ndr) è inammissibile, atteso che costui, tranne che nell'ipotesi prevista dall'art. 43, comma 2, l. fall., non assume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a una confessione relativa a diritti di cui il fallito non può disporre nella pendenza del fallimento” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 26145 del 08/09/2023).
Tale principio, già delineato dalla Corte di Cassazione in pronunce risalenti (ex plurimis Cass.
20.01.1975 n. 2370; Cass. 17.01.1995 n. 629), è, senz'altro, in linea con quello generale secondo cui gli atti o le dichiarazioni confessorie del fallito, rese dopo il fallimento, non vincolano la massa dei creditori.
Ha errato, dunque, il tribunale nell'ammettere l'interrogatorio formale di (soggetto _3 diverso dall'attuale parte in causa), mentre non è vero che la Curatela non si fosse opposta alla sua assunzione, giacché nella comparsa conclusionale del 14.2.2022 (pag. 13), costituente la prima difesa utile dopo il suo espletamento, essa ne aveva eccepito l'inammissibilità, con ciò, quindi, evitando la sanatoria della nullità (cfr. Cass. civ. 18971/2022).
Ad ogni modo, l'ammissione o meno di tale mezzo istruttorio rientra nella piena discrezionalità del giudice (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 20104 del 18/09/2009), essendo finalizzato ad ottenere la confessione giudiziale della parte a cui è deferito, sicché deve escludersi che pagina 8 di 13 quest'ultima sia tenuta, come nel caso della prova testimoniale, ad eccepirne l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa utile.
4.1.2.b. – In secondo luogo, il tribunale non si è avveduto che il principio giurisprudenziale citato in sentenza non è affatto pertinente al caso di specie, perché attinente alla diversa ipotesi in cui la domanda di simulazione sia stata proposta da una parte (del contratto simulato) nei confronti di un'altra (di cui, quindi, tramite il deferimento dell'interrogatorio formale, si cerca di ottenere la confessione giudiziale), mentre, nel caso qui in esame, la domanda è stata avanzata nei confronti di un terzo (la Curatela fallimentare), sicché si applica il diverso principio secondo cui: “la simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte acquirente, ma
l'accordo simulatorio deve essere provato per mezzo di scrittura recante la controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., che ne dimostri tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 21253 del 09/08/2019).
L'opponibilità della simulazione alla curatela fallimentare richiede, pertanto, un rigoroso rispetto dei requisiti formali e temporali, con particolare attenzione alla data certa della controdichiarazione ed alla sua anteriorità rispetto sia al fallimento che all'atto simulato. La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti rende la simulazione inopponibile al fallimento.
Ne discende l'inconferenza anche dei precedenti giurisprudenziali citati dagli appellati (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 19-21), in quanto relativi alla diversa ipotesi della prova della simulazione nel rapporto interno tra le parti contraenti.
4.2. – Ciò posto, non risulta in alcun modo dimostrata la anteriorità/contemporaneità della controdichiarazione rispetto al presunto atto simulato.
4.2.1. – Vero è che l'art. 2704 cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un “fatto”, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa: “tale fatto” può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura (cfr. Cass. civ. n. 13813 del 08/11/2001; n. 23793 del 08/11/2006; n. 22430 del 22/10/2009 che, peraltro, precisa come la prova debba riguardare un fatto storico distinto da un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa), e sempre che il fatto da provare abbia una specifica attitudine dimostrativa della anteriorità della formazione del documento per sua natura (cfr. Cass. civ. n. 13943 del
03/08/2012; n. 19656 del 01/10/2015). pagina 9 di 13 Ebbene, gli odierni appellati non hanno offerto alcun elemento da cui desumere l'eventuale certezza della data della controdichiarazione dagli stessi prodotta.
4.2.2. – In proposito, nessuna importanza può attribuirsi al mancato pagamento del prezzo, alla mancanza di solleciti di pagamento, oppure al fatto che i venditori abbiano continuano ad abitare nell'immobile.
Trattasi, infatti, di circostante neutre, in quanto inidonee ad escludere la realtà dell'effetto traslativo, potendo assumere rilevanza anche (o soltanto) sul piano dell'inadempimento contrattuale.
E ciò a prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità della documentazione contabile prodotta dal e volta a dimostrare il pagamento del prezzo. Parte_1
Del resto, come sostenuto dalla Curatela, proprio i rapporti di parentela esistenti tra _3
amministratrice della società , e (per essere questi
[...] Parte_1 Controparte_1 rispettivamente nipote e zio), ben possono spiegare una certa tolleranza nel versamento del prezzo e nel conseguimento della disponibilità del bene.
Al riguardo, contrariamente a quanto affermato dagli appellati, non si è in presenza di un'eccezione di merito, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., bensì di una semplice difesa, e, pertanto, certamente proponibile per la prima volta in questo grado di giudizio (cfr. Cass. civ. n.
8525/2020 onde “nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art.
2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2,
c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva”).
Senza pretermettere che, potendo la simulazione assoluta, nei confronti della Curatela fallimentare, essere provata solo a mezzo controdichiarazione avente data certa, con conseguente esclusione della prova testimoniale, non è ammissibile neppure la prova per presunzioni, ai fini della dimostrazione dell'accordo simulatorio, stante il disposto dell'art. 2729, comma 2, c.c., di talché questi elementi, valorizzati dal tribunale e già intrinsecamente deboli, risultano avere una valenza nulla.
pagina 10 di 13 4.2.3. – Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non è vero che il contenuto della scrittura privata del 19.10.2006, con specifico riferimento alla data, non sia mai stato contestato dalla Curatela la quale, invero, ha incentrato tutta la sua linea difensiva proprio sull'assenza di data certa (ex art. 2704 c.c.) della predetta scrittura.
4.2.4. – Sotto altro versante, non possono gli originari attori neppure dolersi della mancata ammissione della prova testimoniale a mezzo , per non avere insistito nella relativa _3 richiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale del 31.3.2023) ed avendo fatto riferimento alla stessa, in memoria di replica, solo quale mezzo istruttorio a controprova (pag.
15).
Difatti, si applica il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.” (così Cass. sez.
2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492
– 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
Ad ogni modo, anche a voler esaminare le dichiarazioni rilasciate dalla , non può CP_1 sottacersi la loro palese contraddittorietà, in quanto, da un lato, ella, nel definire simulata la compravendita, ha riferito che la controdichiarazione venne sottoscritta lo stesso giorno del contratto e che non ci fu passaggio di denaro, e, dall'altro, ha affermato di non ricordare né il contenuto dell'atto pubblico in ordine al pagamento del prezzo né le ragioni per le quali venne architettata l'operazione.
Ora, non si comprende come la , che all'epoca dei fatti era l'amministratrice della società CP_1
possa ignorare (o non ricordare) le ragioni della simulazione e, al Pt_1 Parte_1 contempo, affermare, con certezza, il carattere fittizio dell'intera operazione, così come possa ignorare il contenuto dell'atto di compravendita in ordine al pagamento del prezzo e, allo stesso tempo, dichiarare che non ci fu passaggio di denaro.
Per giunta, l'ulteriore dichiarazione: “la controdichiarazione è stata fatta davanti al Notaio ma prima dell'atto di vendita”, è smentita proprio dal contenuto della scrittura privata del 19.10.2006 che non è stata redatta dinanzi al Notaio e che reca la stessa data del rogito.
È evidente, quindi, come l'atteggiamento della fosse intenzionalmente diretto a fornire CP_1 una versione dei fatti favorevole ai suoi familiari (per essere suo zio, mentre Controparte_1
e sono sue cugine), con la conseguenza che, a voler considerare le suddette Pt_3 Pt_1
pagina 11 di 13 dichiarazioni come se fossero state rese in sede di esame testimoniale, le stesse sarebbero certamente inattendibili.
5 – Per quanto esposto, si impone l'accoglimento dell'appello ed il conseguente rigetto delle domande proposte dagli originari attori.
In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico degli appellati, in ragione della loro soccombenza.
Esse si liquidano in conformità alle note spese versate in atti dalla Curatela, in quanto congrue e conformi ai valori tabellari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dalla Parte_5 avverso la sentenza n. 399/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 31/03/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da , e , anche quali eredi di Controparte_1 RT _3
; Persona_1
2) condanna , e , in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 RT _3 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: 1) per il giudizio di primo grado, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per esborsi, in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi pagina 12 di 13 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 927/2023 promossa da:
(P IVA , in persona del Curatore Rag. Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI IACOMINI Parte_2
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_1 CP_2 ( ) e (C.F. ) il primo in proprio e tutti C.F._2 _3 C.F._3 quali eredi di (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Persona_1 C.F._4 CORRADO PIPIA. APPELLATI avverso la sentenza n. 399/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 31/03/2023
CONCLUSIONI
In data 11-28.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello - respinta Parte_1 ogni contraria domanda, appello incidentale e/o eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni meglio esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio e nelle note di udienza - in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 399/2023 emessa in data 31.03.2023, notificata in data 03.04.2023, respingere le domande degli attori in primo grado, odierni appellati, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi meglio esposti in atto di appello. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 1 di 13 Per e : “Voglia l'Ill.ma Corte di Controparte_1 RT _3 Appello adita:
1. accertare e dichiarare la improcedibilità dell'atto di appello notificato a mezzo pec in data 02/05/2023 non avendo la curatela provveduto a rinunciare al primo appello notificato in data 02/05/2023 ore 11,55; 2. accertare e dichiarare ex art. 345 c.p.c. la inammissibilità di nuove eccezioni e dei nuovi documenti già allegati tardivamente nel giudizio di primo grado, senza alcuna autorizzazione del Giudice del Tribunale di Lucca e precisamente i documenti introdotti dal curatore nelle note avverse del 07/09/2022: all. a) giornale contabilità ott.-nov. 2006; all. c) riepilogo pos. ; all. d) scheda contabile 2007; all. e) bonifico anno 2008 Controparte_4 nonché ogni altro nuovo documento;
3. accertare e dichiarare la decadenza di parte appellante in ordine alla eccezione di difetto di capacità processuale dell'amministratrice della fallita ed alla eccezione ex art. 2721 e seg. c.c.; 4. rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato con conferma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 399/2023; 5. accogliere ove necessario le richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, tra cui prova per testi, nonché richiesta di esibizione dei seguenti assegni bancari (a/b 80851320-10 3.000/00 16.10.2006; a/b 80851312-02 4.000/00 16.10.2006; a/b 808552651-02 1.500/00 13.10.2006; a/b 3180852659 10.000 8.11.2006; a/b 31584490939 12.000/00 8.11.2006), fronte retro avanzata alla udienza del 6.10.2022;6. Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_1
Appello, e , anche quali eredi di Controparte_1 _3 RT
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 399/2023, emessa dal Tribunale di Persona_1
Lucca e pubblicata il 31/03/2023, che aveva accolto la domanda di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. proposta dai coniugi , avente ad oggetto l'atto di compravendita Parte_4 del 19.10.2006 ai rogiti Notaio di Prato, Rep. n. 19185, racc. n. 8050 con il quale Persona_2 essi avevano trasferito alla la piena proprietà del compendio immobiliare Parte_1 sito in Ercolano (NA), Via San Vito n.205/207.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di citazione notificato il 5.3.2009, ed avevano Controparte_1 Persona_1 convenuto, dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Distaccata di Portici, Parte_1
(all'epoca ancora in bonis), in persona del legale rappresentante (nipote di _3
), per sentire accertare la simulazione assoluta, ovvero in ipotesi, la nullità per Controparte_1 assenza di causa, del suddetto atto di compravendita.
In particolare, esponevano: che, con atto pubblico a rogito Notaio (rep. n. 14141, racc. 6490), Persona_3 stipulato in data 19.10.1989, essi avevano acquistato, in regime di comunione legale dei beni, da
, il compendio immobiliare ubicato in Ercolano, via San Vito n. 205/207, Controparte_5 costituito da villetta di tipo signorile, box auto, fabbricato per civile abitazione, locale ad uso deposito, capannone ad uso industriale, appezzamento di terreno ad uso agricolo;
pagina 2 di 13 che, in data 19.10.2006, con atto pubblico a rogito Notaio (rep. n. 19185; racc. Persona_4
8050), essi avevano simulato la vendita della piena proprietà del suddetto complesso immobiliare alla Parte_1 che la simulazione era comprovata da scrittura privata redatta contestualmente all'atto di alienazione;
che il prezzo della compravendita, pari ad € 3.250.000, portato da 48 assegni bancari non trasferibili tratti sul conto corrente intestato a presso Banca Intesa s.p.a., Pt_1 Parte_1 filiale di Prato, non era mai stato corrisposto ai coniugi;
CP_1 che la simulazione era stata agevolata dal fatto che l'amministratrice unica di , Parte_1
, nata a [...] il [...], è la nipote di;
_3 Controparte_1 che, ulteriore elemento indicativo della simulazione era rappresentato del fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'operazione, i venditori continuavano a vivere ed ad occupare il complesso immobiliare in parola.
1.2. – Non si costituiva in giudizio Parte_1
1.3. – All'udienza dell'11.2.2011, il processo veniva interrotto, a seguito del fallimento della società convenuta, dichiarato dal Tribunale di Lucca con sentenza del 19-26.01.2010,
1.4. – Riassunto il giudizio, si costituiva in giudizio la Curatela fallimentare, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito (per appartenere la controversia alla competenza del Tribunale fallimentare di Lucca) e l'avvenuta estinzione del processo per il mancato rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione, essendo a conoscenza dell'intervenuto fallimento della società sin Persona_1 Parte_1 dal 06.05.2010. Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa di parte attrice stante l'inopponibilità del presunto accordo simulatorio per la mancanza di data certa della controdichiarazione del 19.10.2006.
Con sentenza n. 371/2012, il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Portici – dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Lucca, assegnando termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio.
1.5. – I coniugi riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, Parte_4 riproponendo le richieste già formulate dinanzi al Tribunale campano.
Il giudice assegnatario, qualificata la domanda quale insinuazione al passivo (segnatamente, azione di rivendicazione ex art. 101/103 l.f.), rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, il quale assegnava il fascicolo al Giudice Delegato che, a sua volta, rigettava la domanda, in quanto il bene non era nella disponibilità del fallimento.
pagina 3 di 13 Con reclamo ex art. 26 l.f., gli contestavano la qualificazione della Parte_4 riassunzione in termini di domanda di insinuazione allo stato passivo.
1.6. – Dichiarato inammissibile il reclamo sulla base della considerazione che avverso il provvedimento negativo del Giudice Delegato si sarebbe dovuta proporre opposizione allo stato passivo, lo e la proponevano ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: CP_1 Persona_1
1) con il primo, censuravano la decisione del tribunale per avere qualificato il ricorso per riassunzione proposto dai ricorrenti in termini di domanda di insinuazione al passivo;
2) con il secondo, denunciavano l'erroneità del provvedimento impugnato per non aver qualificato il reclamo ex art. 26 l.f. come opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 30199/2019, accoglieva il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, rimettendo, dunque, gli atti al Tribunale di Lucca.
1.7. – Riassumevano il processo , e , anche nella qualità di eredi Controparte_1 Pt_1 Pt_3
(deceduta il 6.1.2017). Persona_1
1.8. – Si costituiva in giudizio la Curatela, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
1.9. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento dell'interrogatorio formale di , il tribunale decideva nei termini _3 sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la simulazione della compravendita era chiaramente attestata dalla scrittura privata, apparentemente datata 19.10.2016, nella quale le parti davano atto che la vendita era fittizia;
(-) la prova circa l'anteriorità di tale scrittura privata al fallimento era dimostrata dal fatto che la medesima risultava richiamata in atti fide facenti anteriori all'apertura della procedura concorsuale, quali la nota di trascrizione della domanda giudiziale ed il foliario depositato in sede di iscrizione a ruolo della causa;
(-) la prova della collocazione della predetta scrittura in epoca coeva o anteriore alla stipula dell'atto simulato emergeva dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'allora amministratrice della società, la quale aveva confermato che essa era stata redatta lo stesso giorno dell'atto notarile ed anzi prima dello stesso;
(-) in proposito, il primo giudice richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili è ammissibile l'interrogatorio formale in quanto sia diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito ed a dimostrare la simulazione assoluta del contratto giacché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita;
pagina 4 di 13 (-) la controdichiarazione era, poi, supportata dal mantenimento del possesso dell'immobile da parte dei venditori nonché dalla mancanza di prova circa la riscossione degli assegni apparentemente consegnati a titolo di pagamento del prezzo. Doveva, sotto questo profilo, considerarsi inutilizzabile, in quanto tardiva, oltre che inattendibile, la documentazione contabile prodotta dal fallimento.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il articolando un unico motivo: Parte_1
(-) il tribunale aveva errato nell'aver ritenuto acquisita la prova della certezza della data della
contro
-scrittura, ovvero della sua sottoscrizione contestualmente all'atto asseritamente simulato, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da , legale _3 rappresentante della società in bonis.
In particolare, il precedente giurisprudenziale citato dal tribunale (Cass. civ. n. 8804/2018) non era pertinente, in quanto, nel caso di specie, l'azione di simulazione era stata proposta nei confronti di un terzo (la Curatela) e non di una delle parti del contratto.
Per converso, la Suprema Corte aveva più volte ribadito che, ai fini dell'opponibilità dell'accordo simulatorio nei confronti della Curatela, era necessario che lo stesso fosse portato da scrittura privata avente data certa ex art. 2704 c.c. che ne dimostrasse tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto fosse stato, o meno, in tutto o in parte pagato (cfr. Cass. civ. n. 21253/2019).
Ad ogni modo, il tribunale aveva errato nell'ammettere l'interrogatorio formale di , _3 quale amministratrice unica della fallita in quanto la stessa non avrebbe Parte_1 potuto disporre del diritto oggetto di causa.
Né era ammissibile il ricorso alle presunzioni (mancata corresponsione del prezzo e l'essere rimasti i venditori nella disponibilità del bene), stante il disposto degli artt. 1417 e 2704 c.c. e trattandosi di domanda di simulazione proposta nei confronti di una Curatela fallimentare.
Comunque, il aveva dimostrato il pagamento del prezzo della vendita, mediante la Parte_1 produzione delle scritture contabili della , mentre il fatto che i venditori fossero Parte_1 rimasti nella disponibilità dell'immobile ben si spiegava con il rapporto di parentela esistente con il legale rappresentante della predetta società.
D'altra parte, gli originari attori non avevano fornito alcuna spiegazione del motivo per cui si sarebbero determinati ad alienare solo apparentemente il compendio immobiliare in questione alla società. pagina 5 di 13 Per tali ragioni, è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e , Controparte_1 RT _3 nel costituirsi in giudizio, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, e nel merito, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano, per contro, l'integrale conferma.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-28.6.2025, previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. (essendo il giudizio d'appello sottoposto al nuovo rito di cui al d.lgs n.
149/2022).
***
3 – In via preliminare.
L'eccezione di inammissibilità del gravame – sollevata dagli sul presupposto della CP_1 mancata iscrizione a ruolo di un primo atto di appello notificato – è infondata.
Difatti, si applica il seguente principio: “la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 22957 del
12/11/2010).
Pertanto, il primo atto di appello (notificato ma non iscritto a ruolo) non ha consumato il potere di impugnazione, in mancanza di una dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 358 c.p.c. ed essendo il secondo appello (notificato ed iscritto a ruolo) senz'altro tempestivo.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – L'appello è fondato e va accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
4.1.1 – Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato;
infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il pagina 6 di 13 negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n.
24950 del 06/11/2020).
Quindi, ai fini dell'opponibilità dell'accordo simulatorio al Fallimento è necessaria una controdichiarazione avente data certa, che ne attesti l'anteriorità prima dell'apertura della procedura concorsuale ed il suo perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato.
In particolare, la Corte di Cassazione, nella citata pronuncia (pag. 20-21), sulla scia di altro precedente di legittimità (Cass. civ. n. 18824/2003), ha precisato: “il piano della opponibilità dell'atto alla curatela fallimentare è del tutto distinto da quello della certezza della sua formazione in contestualità con il negozio simulato, esso afferendo alla esistenza stessa dell'accordo simulatorio, poiché "un patto posteriore integrerebbe una modifica contrattuale estranea alla simulazione del negozio dedotta in controversia" (Cass. 6577/1997; 4565/1997; 2097/1992;
1382/1987). La tesi che la opponibilità al fallimento giovi anche alla prova dell'accordo simulatorio trascura di considerare la circostanza che la formazione del documento prima della apertura della procedura concorsuale è compatibile con la ipotesi che la c.d. controdichiarazione abbia seguito
l'atto che si suppone simulato ed abbia quindi realizzato, non già un negozio contrario in tutto o in parte a quello apparente, ovvero una dichiarazione che avesse escluso in radice qualunque volizione, ma una convenzione modificatrice degli effetti del negozio precedente, ad esso sopravvenuta, del quale non è minimamente contestata la effettività o validità sino a quel momento”, per poi concludere: “la prova della anteriorità certa ex art. 2704 c.c. della data della
"controdichiarazione" rispetto a quella di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, consente la opponibilità del documento all'organo della procedura concorsuale, che riveste rispetto
a tale scrittura la posizione di terzo;
ma tale anteriorità cronologica, fissata alla data di cui è attestata la certezza, non assolve "ex se" anche alla prova che il negozio - di cui si allega la improduttività assoluta o relativa degli effetti - ed al quale la scrittura con data certa viene ad accedere, sia un negozio simulato, proprio perché la data certa della scrittura non coincide con la data di conclusione del negozio, ponendosi tali accertamenti su piani distinti”.
4.1.2. – Nella specie, non è contestato che la controdichiarazione sia anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento di . Parte_1
pagina 7 di 13 Ad essere contestata, invece, è l'anteriorità/contestualità della suddetta controdichiarazione rispetto all'atto di compravendita.
Ora, il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova in ordine a tale secondo profilo sulla base delle dichiarazioni rese da – amministratrice unica di all'epoca dei fatti _3 Parte_1
– in sede di interrogatorio formale, ritenendo tale mezzo istruttorio ammissibile, ai fini della prova della simulazione, per il principio secondo cui: “in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", è ammissibile
l'interrogatorio formale tra le parti, in quanto sia diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito e a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita” (cf. Cass. civ., sentenza n. 8804 del
10/04/2018).
L'assunto si presenta manifestamente erroneo sotto un duplice profilo.
4.1.2.a. – In primo luogo, come correttamente osservato dalla Curatela, l'interrogatorio formale non poteva essere deferito a , quale amministratrice della società fallita, non _3 avendo la stessa la disponibilità del diritto controverso.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte in un caso del tutto identico a quello per cui è causa:
“a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, l'interrogatorio formale del fallito (rectius amministratore della società fallita, ndr) è inammissibile, atteso che costui, tranne che nell'ipotesi prevista dall'art. 43, comma 2, l. fall., non assume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a una confessione relativa a diritti di cui il fallito non può disporre nella pendenza del fallimento” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 26145 del 08/09/2023).
Tale principio, già delineato dalla Corte di Cassazione in pronunce risalenti (ex plurimis Cass.
20.01.1975 n. 2370; Cass. 17.01.1995 n. 629), è, senz'altro, in linea con quello generale secondo cui gli atti o le dichiarazioni confessorie del fallito, rese dopo il fallimento, non vincolano la massa dei creditori.
Ha errato, dunque, il tribunale nell'ammettere l'interrogatorio formale di (soggetto _3 diverso dall'attuale parte in causa), mentre non è vero che la Curatela non si fosse opposta alla sua assunzione, giacché nella comparsa conclusionale del 14.2.2022 (pag. 13), costituente la prima difesa utile dopo il suo espletamento, essa ne aveva eccepito l'inammissibilità, con ciò, quindi, evitando la sanatoria della nullità (cfr. Cass. civ. 18971/2022).
Ad ogni modo, l'ammissione o meno di tale mezzo istruttorio rientra nella piena discrezionalità del giudice (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 20104 del 18/09/2009), essendo finalizzato ad ottenere la confessione giudiziale della parte a cui è deferito, sicché deve escludersi che pagina 8 di 13 quest'ultima sia tenuta, come nel caso della prova testimoniale, ad eccepirne l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa utile.
4.1.2.b. – In secondo luogo, il tribunale non si è avveduto che il principio giurisprudenziale citato in sentenza non è affatto pertinente al caso di specie, perché attinente alla diversa ipotesi in cui la domanda di simulazione sia stata proposta da una parte (del contratto simulato) nei confronti di un'altra (di cui, quindi, tramite il deferimento dell'interrogatorio formale, si cerca di ottenere la confessione giudiziale), mentre, nel caso qui in esame, la domanda è stata avanzata nei confronti di un terzo (la Curatela fallimentare), sicché si applica il diverso principio secondo cui: “la simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte acquirente, ma
l'accordo simulatorio deve essere provato per mezzo di scrittura recante la controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., che ne dimostri tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 21253 del 09/08/2019).
L'opponibilità della simulazione alla curatela fallimentare richiede, pertanto, un rigoroso rispetto dei requisiti formali e temporali, con particolare attenzione alla data certa della controdichiarazione ed alla sua anteriorità rispetto sia al fallimento che all'atto simulato. La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti rende la simulazione inopponibile al fallimento.
Ne discende l'inconferenza anche dei precedenti giurisprudenziali citati dagli appellati (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 19-21), in quanto relativi alla diversa ipotesi della prova della simulazione nel rapporto interno tra le parti contraenti.
4.2. – Ciò posto, non risulta in alcun modo dimostrata la anteriorità/contemporaneità della controdichiarazione rispetto al presunto atto simulato.
4.2.1. – Vero è che l'art. 2704 cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un “fatto”, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa: “tale fatto” può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura (cfr. Cass. civ. n. 13813 del 08/11/2001; n. 23793 del 08/11/2006; n. 22430 del 22/10/2009 che, peraltro, precisa come la prova debba riguardare un fatto storico distinto da un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa), e sempre che il fatto da provare abbia una specifica attitudine dimostrativa della anteriorità della formazione del documento per sua natura (cfr. Cass. civ. n. 13943 del
03/08/2012; n. 19656 del 01/10/2015). pagina 9 di 13 Ebbene, gli odierni appellati non hanno offerto alcun elemento da cui desumere l'eventuale certezza della data della controdichiarazione dagli stessi prodotta.
4.2.2. – In proposito, nessuna importanza può attribuirsi al mancato pagamento del prezzo, alla mancanza di solleciti di pagamento, oppure al fatto che i venditori abbiano continuano ad abitare nell'immobile.
Trattasi, infatti, di circostante neutre, in quanto inidonee ad escludere la realtà dell'effetto traslativo, potendo assumere rilevanza anche (o soltanto) sul piano dell'inadempimento contrattuale.
E ciò a prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità della documentazione contabile prodotta dal e volta a dimostrare il pagamento del prezzo. Parte_1
Del resto, come sostenuto dalla Curatela, proprio i rapporti di parentela esistenti tra _3
amministratrice della società , e (per essere questi
[...] Parte_1 Controparte_1 rispettivamente nipote e zio), ben possono spiegare una certa tolleranza nel versamento del prezzo e nel conseguimento della disponibilità del bene.
Al riguardo, contrariamente a quanto affermato dagli appellati, non si è in presenza di un'eccezione di merito, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., bensì di una semplice difesa, e, pertanto, certamente proponibile per la prima volta in questo grado di giudizio (cfr. Cass. civ. n.
8525/2020 onde “nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art.
2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2,
c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva”).
Senza pretermettere che, potendo la simulazione assoluta, nei confronti della Curatela fallimentare, essere provata solo a mezzo controdichiarazione avente data certa, con conseguente esclusione della prova testimoniale, non è ammissibile neppure la prova per presunzioni, ai fini della dimostrazione dell'accordo simulatorio, stante il disposto dell'art. 2729, comma 2, c.c., di talché questi elementi, valorizzati dal tribunale e già intrinsecamente deboli, risultano avere una valenza nulla.
pagina 10 di 13 4.2.3. – Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non è vero che il contenuto della scrittura privata del 19.10.2006, con specifico riferimento alla data, non sia mai stato contestato dalla Curatela la quale, invero, ha incentrato tutta la sua linea difensiva proprio sull'assenza di data certa (ex art. 2704 c.c.) della predetta scrittura.
4.2.4. – Sotto altro versante, non possono gli originari attori neppure dolersi della mancata ammissione della prova testimoniale a mezzo , per non avere insistito nella relativa _3 richiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale del 31.3.2023) ed avendo fatto riferimento alla stessa, in memoria di replica, solo quale mezzo istruttorio a controprova (pag.
15).
Difatti, si applica il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.” (così Cass. sez.
2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492
– 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
Ad ogni modo, anche a voler esaminare le dichiarazioni rilasciate dalla , non può CP_1 sottacersi la loro palese contraddittorietà, in quanto, da un lato, ella, nel definire simulata la compravendita, ha riferito che la controdichiarazione venne sottoscritta lo stesso giorno del contratto e che non ci fu passaggio di denaro, e, dall'altro, ha affermato di non ricordare né il contenuto dell'atto pubblico in ordine al pagamento del prezzo né le ragioni per le quali venne architettata l'operazione.
Ora, non si comprende come la , che all'epoca dei fatti era l'amministratrice della società CP_1
possa ignorare (o non ricordare) le ragioni della simulazione e, al Pt_1 Parte_1 contempo, affermare, con certezza, il carattere fittizio dell'intera operazione, così come possa ignorare il contenuto dell'atto di compravendita in ordine al pagamento del prezzo e, allo stesso tempo, dichiarare che non ci fu passaggio di denaro.
Per giunta, l'ulteriore dichiarazione: “la controdichiarazione è stata fatta davanti al Notaio ma prima dell'atto di vendita”, è smentita proprio dal contenuto della scrittura privata del 19.10.2006 che non è stata redatta dinanzi al Notaio e che reca la stessa data del rogito.
È evidente, quindi, come l'atteggiamento della fosse intenzionalmente diretto a fornire CP_1 una versione dei fatti favorevole ai suoi familiari (per essere suo zio, mentre Controparte_1
e sono sue cugine), con la conseguenza che, a voler considerare le suddette Pt_3 Pt_1
pagina 11 di 13 dichiarazioni come se fossero state rese in sede di esame testimoniale, le stesse sarebbero certamente inattendibili.
5 – Per quanto esposto, si impone l'accoglimento dell'appello ed il conseguente rigetto delle domande proposte dagli originari attori.
In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico degli appellati, in ragione della loro soccombenza.
Esse si liquidano in conformità alle note spese versate in atti dalla Curatela, in quanto congrue e conformi ai valori tabellari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dalla Parte_5 avverso la sentenza n. 399/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 31/03/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da , e , anche quali eredi di Controparte_1 RT _3
; Persona_1
2) condanna , e , in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 RT _3 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: 1) per il giudizio di primo grado, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per esborsi, in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi pagina 12 di 13 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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