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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 566/2020 RG riservata in decisione all'udienza del
02.07.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
, deceduto in data 30/05/2019, rappresentati e difesi in forza di procura in calce
[...] all'atto di citazione in appello dall'Avv. Antonio Iuliucci (C.F. , CodiceFiscale_5
presso il cui studio sono tutti elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del sindaco quale r.l. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pisanello (CF. ), C.F._6
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
[...]
Avv.ti Gian Maria Villanova (cod. fisc. ) e Domenico D'IC C.F._7
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
(cod. fisc. , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in C.F._8 appello
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.02.2020 Parte_1
e hanno interposto appello avverso la Parte_3 Parte_2 Parte_4 sentenza n. 2344/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 12.12.2019, con cui è stata rigettata la domanda avanzata dal dante causa per sentir accertare la Persona_1 responsabilità ex art. 2051 cc del e dell' Controparte_3 [...]
nella causazione delle lesioni Controparte_2
riportate a seguito di una caduta verificatasi in data 27.02.2011 nell'aiuola del campo sportivo “ ” nonché sentir condannare i predetti convenuti al Controparte_4
risarcimento dei danni conseguenti.
1.2 Con un unico motivo gli appellanti impugnano l'iter logico motivazionale in forza del quale il giudice a quo ha escluso la responsabilità dei convenuti quali custodi ai sensi dell'art. 2051 cc., ritenendo integrato il caso fortuito nella condotta negligente ed incauta dello stesso danneggiato, il quale decideva di percorrere l'aiuola, naturalmente coperta di terra, pur in presenza di un percorso alternativo asfaltato e ben potendo avvedersi della sua sconnessione;
in particolare, denunciano il travisamento delle dichiarazioni dei testi escussi i quali, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, hanno confermato che il Pt_2 era stato costretto ad attraversare l'aiuola, quale percorso obbligato per raggiungere il chiosco situato nella parte alta degli spalti;
soggiungono che, comunque, non vi era alcun segnale di interdizione del passaggio attraverso l'aiuola, la cui condizione di intrinseca pericolosità era prevedibile ed evitabile da parte dei soggetti preposti alla custodia della struttura.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto
[...] il rigetto con conferma della statuizione di primo grado;
analogamente, l'
[...]
, costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, insistendo nella conferma della decisione.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.4 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 02.07.2025 la
Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato introdotto con citazione notificata il 6/2/2020, entro il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, eseguita il 12/12/2019.
2.1 L'appello è, poi, ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, convertito con la legge n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre
2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita(va): “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice.
2.2 Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
La vicenda oggetto di causa, relativa ad una caduta asseritamente cagionata da un'anomalia di una struttura aperta al pubblico, va ricondotta all'ipotesi di responsabilità ex art. 2051
c.c..
Come, invero, affermato dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 2477-2483 dell'1 febbraio 2018 e, più di recente, ribadito con la pronunzia a Sezioni Unite del 30/06/22 n.
20943, il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene aperto al pubblico. Si è, a riguardo, definitivamente chiarito che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile colui che ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito. Il caso fortuito può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Siffatta condotta può, cioè, assumere un rilievo causale meramente concorrente, cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa e, dunque, imputabile al custode della stessa, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ponendosi come causa assorbente del danno. A riguardo assume rilievo la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, dato che quanto più questa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Tanto opportunamente premesso in diritto e procedendo al rinnovato esame delle risultanze istruttorie acquisite sollecitate dal gravame, deve essere confermata la conclusione cui è pervenuto il primo giudice sulla imputabilità esclusiva del danno al fatto dello stesso danneggiato.
Dai rilievi fotografici eseguiti dagli Agenti della Polizia Municipale del CP_5
prodotti in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dell'ente
[...] comunale, emerge chiaramente la presenza di un percorso cementato che fiancheggia l'aiuola, dovendo, perciò, escludersi che quest'ultima rappresentasse un passaggio obbligato per raggiungere il chiosco e fare ritorno da questo agli spalti.
Tale circostanza obiettiva smentisce l'attendibilità, sul punto, dei testi indotti dal e Pt_2
conforta, invece, quella dei testi escussi nell'interesse degli odierni appellati, i quali hanno riferito di una quanto meno “alternativa” modalità di raggiungimento del chiosco posizionato nella parte alta degli spalti, una delle quali costituita, appunto, dai gradini laterali pavimentati.
Nella situazione dei luoghi così ricostruita la condotta tenuta dall'avventore della struttura, il quale, pur potendo avvalersi del percorso sul tratto pavimentato, sceglieva di attraversare una zona (aiuola) non specificamente destinata al transito pedonale e “naturalmente” disconnessa, è idonea a porsi quale causa da sola efficiente alla verificazione dell'evento lesivo.
Né a ciò osta l'assenza di un divieto di accesso o transito sull'aiuola.
Le caratteristiche dell'area, adibita a verde, erano, infatti, tali da far percepire ad un soggetto di media diligenza che essa aveva funzione soltanto ornamentale e non di “strada” destinata al passaggio. Del resto, l'utilizzatore di beni aperti al pubblico è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto-responsabilità – affermato dalla
Corte Costituzionale in materia di sinistri dovuti a dissesti stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte Cost. 159/99)
Nella specie, era, pertanto, esigibile dal danneggiato, alla luce di un giudizio improntato alla
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda cautela che ordinariamente deve essere prestata nell'utilizzo di beni pur affidati alla altrui custodia, l'autonoma determinazione, pur in assenza di specifica segnaletica di interdizione, di evitare il passaggio sulla area in questione, in quanto univocamente percepibile come non destinata al transito pedonale ed intrinsecamente pericolosa perché priva di una sicura base di appoggio nell'incedere.
D'altronde, a ben vedere, nella situazione dei luoghi nemmeno si ravvisa una “anomalia” della cosa in senso proprio, che, se è configurabile nell'assenza di integrità di una superficie asfaltata e destinata al calpestio degli utenti, non è nemmeno in astratto ipotizzabile in relazione ad una area composta da zolle di terreno, per loro fisiologica natura discontinue ed irregolari, a fortiori per l'aiuola in questione, la quale, come apprezzabile obiettivamente dalle riprese fotografiche prodotte, si sviluppa in declivio rispetto al livello dei gradoni pavimentati.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Essi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, discostandosi lievemente dai parametri medi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni investite dall'impugnazione.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 2344/2019, pubblicata il 12.12.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla refusione, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuno di essi, in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto alla posizione della
[...]
, in favore dell'avv. Domenico Controparte_2
D'IC e, quanto alla posizione del in favore Controparte_6
dell'avv. Pietro Pisaniello, rispettivamente dichiaratisene anticipatari;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del r. CP_7 CP_8
[...]
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 566/2020 RG riservata in decisione all'udienza del
02.07.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
, deceduto in data 30/05/2019, rappresentati e difesi in forza di procura in calce
[...] all'atto di citazione in appello dall'Avv. Antonio Iuliucci (C.F. , CodiceFiscale_5
presso il cui studio sono tutti elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del sindaco quale r.l. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pisanello (CF. ), C.F._6
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
[...]
Avv.ti Gian Maria Villanova (cod. fisc. ) e Domenico D'IC C.F._7
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
(cod. fisc. , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in C.F._8 appello
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.02.2020 Parte_1
e hanno interposto appello avverso la Parte_3 Parte_2 Parte_4 sentenza n. 2344/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 12.12.2019, con cui è stata rigettata la domanda avanzata dal dante causa per sentir accertare la Persona_1 responsabilità ex art. 2051 cc del e dell' Controparte_3 [...]
nella causazione delle lesioni Controparte_2
riportate a seguito di una caduta verificatasi in data 27.02.2011 nell'aiuola del campo sportivo “ ” nonché sentir condannare i predetti convenuti al Controparte_4
risarcimento dei danni conseguenti.
1.2 Con un unico motivo gli appellanti impugnano l'iter logico motivazionale in forza del quale il giudice a quo ha escluso la responsabilità dei convenuti quali custodi ai sensi dell'art. 2051 cc., ritenendo integrato il caso fortuito nella condotta negligente ed incauta dello stesso danneggiato, il quale decideva di percorrere l'aiuola, naturalmente coperta di terra, pur in presenza di un percorso alternativo asfaltato e ben potendo avvedersi della sua sconnessione;
in particolare, denunciano il travisamento delle dichiarazioni dei testi escussi i quali, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, hanno confermato che il Pt_2 era stato costretto ad attraversare l'aiuola, quale percorso obbligato per raggiungere il chiosco situato nella parte alta degli spalti;
soggiungono che, comunque, non vi era alcun segnale di interdizione del passaggio attraverso l'aiuola, la cui condizione di intrinseca pericolosità era prevedibile ed evitabile da parte dei soggetti preposti alla custodia della struttura.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto
[...] il rigetto con conferma della statuizione di primo grado;
analogamente, l'
[...]
, costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, insistendo nella conferma della decisione.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.4 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 02.07.2025 la
Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato introdotto con citazione notificata il 6/2/2020, entro il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, eseguita il 12/12/2019.
2.1 L'appello è, poi, ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, convertito con la legge n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre
2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita(va): “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice.
2.2 Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
La vicenda oggetto di causa, relativa ad una caduta asseritamente cagionata da un'anomalia di una struttura aperta al pubblico, va ricondotta all'ipotesi di responsabilità ex art. 2051
c.c..
Come, invero, affermato dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 2477-2483 dell'1 febbraio 2018 e, più di recente, ribadito con la pronunzia a Sezioni Unite del 30/06/22 n.
20943, il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene aperto al pubblico. Si è, a riguardo, definitivamente chiarito che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile colui che ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito. Il caso fortuito può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Siffatta condotta può, cioè, assumere un rilievo causale meramente concorrente, cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa e, dunque, imputabile al custode della stessa, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ponendosi come causa assorbente del danno. A riguardo assume rilievo la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, dato che quanto più questa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Tanto opportunamente premesso in diritto e procedendo al rinnovato esame delle risultanze istruttorie acquisite sollecitate dal gravame, deve essere confermata la conclusione cui è pervenuto il primo giudice sulla imputabilità esclusiva del danno al fatto dello stesso danneggiato.
Dai rilievi fotografici eseguiti dagli Agenti della Polizia Municipale del CP_5
prodotti in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dell'ente
[...] comunale, emerge chiaramente la presenza di un percorso cementato che fiancheggia l'aiuola, dovendo, perciò, escludersi che quest'ultima rappresentasse un passaggio obbligato per raggiungere il chiosco e fare ritorno da questo agli spalti.
Tale circostanza obiettiva smentisce l'attendibilità, sul punto, dei testi indotti dal e Pt_2
conforta, invece, quella dei testi escussi nell'interesse degli odierni appellati, i quali hanno riferito di una quanto meno “alternativa” modalità di raggiungimento del chiosco posizionato nella parte alta degli spalti, una delle quali costituita, appunto, dai gradini laterali pavimentati.
Nella situazione dei luoghi così ricostruita la condotta tenuta dall'avventore della struttura, il quale, pur potendo avvalersi del percorso sul tratto pavimentato, sceglieva di attraversare una zona (aiuola) non specificamente destinata al transito pedonale e “naturalmente” disconnessa, è idonea a porsi quale causa da sola efficiente alla verificazione dell'evento lesivo.
Né a ciò osta l'assenza di un divieto di accesso o transito sull'aiuola.
Le caratteristiche dell'area, adibita a verde, erano, infatti, tali da far percepire ad un soggetto di media diligenza che essa aveva funzione soltanto ornamentale e non di “strada” destinata al passaggio. Del resto, l'utilizzatore di beni aperti al pubblico è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto-responsabilità – affermato dalla
Corte Costituzionale in materia di sinistri dovuti a dissesti stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte Cost. 159/99)
Nella specie, era, pertanto, esigibile dal danneggiato, alla luce di un giudizio improntato alla
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda cautela che ordinariamente deve essere prestata nell'utilizzo di beni pur affidati alla altrui custodia, l'autonoma determinazione, pur in assenza di specifica segnaletica di interdizione, di evitare il passaggio sulla area in questione, in quanto univocamente percepibile come non destinata al transito pedonale ed intrinsecamente pericolosa perché priva di una sicura base di appoggio nell'incedere.
D'altronde, a ben vedere, nella situazione dei luoghi nemmeno si ravvisa una “anomalia” della cosa in senso proprio, che, se è configurabile nell'assenza di integrità di una superficie asfaltata e destinata al calpestio degli utenti, non è nemmeno in astratto ipotizzabile in relazione ad una area composta da zolle di terreno, per loro fisiologica natura discontinue ed irregolari, a fortiori per l'aiuola in questione, la quale, come apprezzabile obiettivamente dalle riprese fotografiche prodotte, si sviluppa in declivio rispetto al livello dei gradoni pavimentati.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Essi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, discostandosi lievemente dai parametri medi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni investite dall'impugnazione.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 2344/2019, pubblicata il 12.12.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla refusione, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuno di essi, in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto alla posizione della
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, in favore dell'avv. Domenico Controparte_2
D'IC e, quanto alla posizione del in favore Controparte_6
dell'avv. Pietro Pisaniello, rispettivamente dichiaratisene anticipatari;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del r. CP_7 CP_8
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