Articolo 8 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 7Articolo 9
Versione
25 agosto 1962
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Versione
9 maggio 1978
Art. 8. Cause di incompatibilita' ((La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunita' montana della regione)) L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla. Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga.
Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Entrata in vigore il 9 maggio 1978