Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI URBINO
SEZIONE CIVILE, SETTORE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.Vera Colella, all'esito di udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 135/2021 pronuncia la seguente
EN
, nato il 31/10/1967 in Romania, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Olivi , giusta Parte_1
procura in atti
C O N T R O
l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi giusta procura generale alle liti in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.04.2021 il ricorrente esponeva di aver presentato all' , in data 23/5/2017, CP_1
domanda di riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità in convenzione internazionale, precisando, in merito alla propria posizione assicurativa, che avrebbe cessato l'attività lavorativa in data 31/12/2017 e di aver maturato all'estero (Romania) dei periodi assicurativi quale lavoratore dipendente dall'1/1/1988 all'1/6/2006.
Con comunicazione del 24/4/2018, la CNPP, Cassa di previdenza rumena, certificava il possesso in capo al ricorrente di contribuzione versata all'estero per complessivi anni 9, 4 mesi e 3 giorni.
Internazionali, datata 4/5/2018, con la quale si informava il ricorrente che la sua domanda di pensione era stata esaminata in collegamento con gli organismi assicuratori della Romania, ma che la prestazione sarebbe stata liquidata in regime cd. di pensione autonoma e non in convenzione internazionale in quanto l'assicurato aveva maturato i requisiti previsti con la contribuzione italiana e dal sistema di doppio calcolo del pro-rata non era scaturito un conteggio allo stesso più favorevole.
Con successivo provvedimento adottato il 12/3/2019, l' liquidava in favore del Sig. , CP_ Parte_1
la pensione ordinaria di inabilità, cat. IO n. 15042538 con decorrenza dall'1/7/2018, calcolata con pensione autonoma con l'adozione del sistema contributivo sulla base dei soli contributi versati in
Italia per il periodo dal 6/2/2007 al 20/6/2018, per un importo così determinato in € 431,82 mensili.
Con ricorso amministrativo presentato il 15/5/2019, il ricorrente rappresentava che la totalizzazione della posizione contributiva con considerazione della contribuzione estera, risalente a periodo antecedente al 31/12/1995, avrebbe condotto all'applicazione del sistema di calcolo misto con diritto all'eventuale integrazione al trattamento minimo, contestando altresì la modalità di calcolo della prestazione pro-rata, ritenuta meno favorevole rispetto all'importo della pensione autonoma liquidata in regime nazionale.
L'opposizione amministrativa era respinta dall'Istituto con delibera n. 192545 del 20/6/19 portante la seguente motivazione: “….l'ufficio nell'esaminare la domanda aveva rilevato che l'interessato maturava il diritto a pensione con la sola contribuzione italiana. Ha provveduto comunque, in base alle normative comunitarie art. 52 del reg. 883/2004 e circolare n.88 del 2/7/2010, ad CP_
effettuare il doppio calcolo tenendo conto quindi sia della pensione autonoma sulla base dei soli periodi assicurativi italiani, sia secondo i criteri del pro-rata prendendo in considerazione anche i periodi esteri. Dal confronto ne è scaturito un importo uguale e la normativa prevede che in tal caso sia messa in pagamento la pensione liquidata in regime autonomo. Nel raffronto non bisogna tener conto dell'eventuale quota di integrazione al trattamento minimo…….. L'ufficio ha quindi respinto la domanda in convenzione ed ha provveduto a liquidare la pensione in regime nazionale….”
Ciò posto, il ricorrente, ritenuta la bontà delle proprie argomentazioni, adiva l'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento previdenziale goduto, considerando anche la contribuzione versata all'estero, sia per il calcolo del pro-rata che per l'individuazione del sistema di calcolo applicabile tenuto conto del possesso di anzianità contributiva antecedente al
31/12/1995 e per l'effetto condannare l' a provvedere all'erogazione della prestazione dovuta CP_1
ed alle differenze di rateo maturate e non riscosse dalla data della decorrenza originaria o dalla diversa data che sarà di Giustizia stabilire”
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , contestando il ricorso avversario ribadendo le CP_1
argomentazioni già svolte in sede di ricorso amministrativo e richiamando la Circolare n. 88 CP_1
del 2/07/2010, la quale, al punto 5, prevede che : “L'articolo 52 del Regolamento n. 883/2004 detta le disposizioni relative alla liquidazione delle prestazioni, in base alle quali, qualora la persona assicurata possa far valere un diritto a pensione in base ai soli periodi compiuti in virtù della legislazione di un altro Stato, senza la necessità di far ricorso alla totalizzazione dei periodi compiuti in altri Stati membri, l'istituzione competente del primo Stato deve determinare l'importo della pensione spettante a detta persona unicamente in base ai periodi compiuti sotto la propria legislazione (articolo 52, paragrafo 1, lettera a).
Tuttavia, in tali casi l'istituzione competente è tenuta a procedere anche al calcolo della pensione secondo le regole del pro-rata (articolo 52, paragrafo 1, lettera b) ed allegato VIII), al fine di accertare se all'interessato possa spettare, in base a tale criterio di calcolo, un pro-rata di importo più favorevole rispetto a quello della pensione autonoma. Infatti, l'articolo 52, paragrafo 3, stabilisce che l'interessato ha diritto a percepire, dall'istituzione competente di ciascuno Stato membro, l'importo più elevato tra quello derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola legislazione nazionale (pensione autonoma) e quello risultante dal calcolo effettuato secondo le regole del pro-rata.(……….) Infine, il paragrafo 5 dell'articolo 52 stabilisce che i criteri previsti per il calcolo del pro-rata non si applicano ai regimi previdenziali che prevedono prestazioni il cui calcolo non sia legato alla durata dei periodi di assicurazione, purché tali regimi siano elencati nell'allegato VIII, parte 2. In questi casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato (prestazione autonoma) ”.
La causa veniva istruita mediante il deposito di documenti e la redazione di una c.t.u. contabile.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta comprovato documentalmente che il ricorrente può giovarsi di contribuzione in Italia dal
6/2/2007 al 20/6/2018 per un totale di 577 settimane contributive, oltre che di una precedente anzianità assicurativa dal 19/8/1988 al 1/9/2004 in Romania per totali 9 anni, 4 mesi e 3 giorni, pari a 486 settimane.
Costituisce altresì circostanza incontrovertibile che la pensione cat. IO n. 15042538 con decorrenza
1/7/2018 sia stata liquidata dall' con il sistema contributivo sulla base della sola contribuzione CP_ italiana (contributi versati dal 6/2/2007 al 20/6/2018), con la maggiorazione prevista dall'art. 2 legge 222/84, per la determinazione dell'importo, e conseguente incremento di 486 settimane contributive per un totale di 1063 contributi .
La prestazione non è quindi stata liquidata in convenzione internazionale, come richiesto nella domanda amministrativa del 23/5/2017, ma in regime di pensione cd. autonoma in quanto il ricorrente era comunque titolare del requisito contributivo minimo per il godimento della pensione ordinaria di inabilità (requisito delle 156 settimane nei 5 anni antecedenti) e questo trattamento è stato ritenuto dall'Istituto previdenziale equivalente a quello cui avrebbe avuto diritto il ricorrente sulla scorta del criterio del pro-rata, ottenendo in entrambi i casi importo mensile di euro 431,82.
La fattispecie in esame trova la propria disciplina nel Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 che ha quale finalità quella di coordinare le legislazioni nazionali per semplificare la concessione delle prestazionic, tra cui quelle previdenziali, nel rispetto del principio generale di parità di trattamento.
Il Regolamento citato prevede che si possa far ricorso alla totalizzazione dei periodi di contribuzione, ossia considerarli come se fossero avvenuti in un unico Stato, a condizione che:
- vi sia un accordo internazionale in convenzione tra paesi dell'Unione Europea;
- l'istante abbia raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione anticipata o per quella di vecchiaia;
- la domanda venga effettuata nell'ultimo Stato nel quale il richiedente ha lavorato;
- i periodi di lavoro estero non coincidano temporalmente con quelli italiani.
Le suddette condizioni devono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
L'art.52 del regolamento citato, in ordine alle modalità secondo le quali effettuare il doppio calcolo, prevede quanto segue: “1) L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:
i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico;
ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione prorata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.
2) All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.
3) L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato membro l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).
4) Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a) in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione proratizzata, calcolata in base al paragrafo
1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere alla proratizzazione alle condizioni previste dal regolamento di applicazione. Tali situazioni sono definite nell'allegato VIII”.
La liquidazione della prestazione impone pertanto all' di effettuare un doppio calcolo di cui, CP_1
il primo, escludendo i periodi degli Stati che non concedono la prestazione e quindi sulla base della sola anzianità assicurativa italiana (prestazione autonoma), e il secondo con inclusione dei periodi e calcolo della pensione virtuale (sulla base di tutta la contribuzione come se fosse compiuta tutta sul territorio nazionale) ed effettiva (prestazione pro-rata data dalla riduzione della virtuale con il rapporto tra i periodi compiuti in Italia con quelli totali.
Sulla scorta del raffronto tra i due importi di pensione così ottenuti (autonoma ed effettiva) deve essere individuato il trattamento pensionistico più favorevole, che verrà conferito all'assicurato.
Nella c.t.u. effettuata l'importo finale viene ottenuto sulla scorta della condivisibile premessa che la contribuzione versata all'estero produce effetti anche ai fini della determinazione del sistema di calcolo (contributivo, misto o retributivo) nel sistema italiano. L'art. 1 comma 23 della legge 335/95 stabilisce che per i lavoratori già iscritti all'1/1/96 alle forme di previdenza previste dalla legge, la pensione è conseguibile secondo la normativa previgente.
Tale condizione deve ritenersi soddisfatta anche nei casi di iscrizione ante 31/12/1995 a forme di previdenza di altri Paesi dell'Unione o legati dall'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale. La pensione deve dunque essere calcolata con il sistema misto per coloro che alla data del
31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 12 della Legge 335/95. Nei confronti dei lavoratori iscritti anteriormente all'1/1/96 a forme di previdenza di paesi convenzionati, il calcolo del pro-rata deve essere pertanto effettuato sulla base della pensione virtuale calcolata con applicazione del sistema misto.
Ne consegue che per la determinazione della pensione virtuale italiana, l'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992 al 31/12/1995 deve essere accertata tenendo conto anche dei periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati membri.
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 58 del Regolamento Unionale stabilisce che al titolare di pensione liquidata in applicazione della normativa comunitaria deve essere garantito nello Stato di residenza l'erogazione di un importo non inferiore al trattamento minimo.
L'art. 8 comma 2 della Legge 153/69 inoltre , ai sensi del quale deve essere garantito il diritto al trattamento minimo in favore di coloro che acquisiscono il diritto alla pensione cumulando i periodi assicurativi, purchè, come nel caso di specie, possano vantare un'anzianità non inferiore a 10 anni in Italia, deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie ai sensi dell'art. 2 comma 4 legge
222/84.
Alla luce di quanto esposto, il periodo di contribuzione all'estero deve essere considerato per la determinazione del sistema di calcolo della pensione, costituito da quello misto, con conseguente diritto all'integrazione del trattamento minimo ai sensi dell'art. 1 comma 16 L.335/95.
A ciò si aggiunga, che il c.t.u. ha correttamente ritenuto che l'importo spettante a titolo di integrazione al trattamento minimo debba inoltre essere ricompreso nella determinazione della pensione teorica assunta come base di calcolo del pro-rata (in tal senso, Corte di Giustizia Europea sentenza del 24/9/1998 nel procedimento C-132/96 e Cass. Civ. 2004 n. 22558, 2005 n. 17147,
2017 n. 18664).
Ciò premesso, il c.t.u. ha effettuato il calcolo del pro-rata in base all'importo virtuale integrato al minimo, procedendo poi a raffrontare gli importi per l'individuazione del trattamento più favorevole con l'applicazione del sistema misto tenendo conto della contribuzione estera del conseguente eventuale diritto a un trattamento pensionistico integrato al minimo.
Avendo il ricorrente maturato meno di 18 anni di contributi accreditati al 31/12/1995, deve pertanto applicarsi il sistema retributivo sino a tale data, con decorrenza dal 19/08/1988 al 31/12/1995.
Ciò posto, il consulente ha provveduto a calcolare le seguenti quote: “quota A: che per la gestione dei lavoratori dipendenti del settore privato (fondo pensione lavoratori dipendenti Fpld) si basa sugli ultimi 5 anni di stipendio, rivalutati, e sul numero di settimane di contributi possedute al 31/12/1992. La somma degli stipendi rivalutati va poi divisa per
260, poiché le annualità precedenti al 31/12/1992 sono 5 e le settimane in un anno sono 52. Si ottiene, così, la retribuzione media settimanale (R.M.S.) la quale, a sua volta, andrà moltiplicata per il numero di settimane possedute al 31/12/1992 e moltiplicata per l'aliquota di rendimento, che varia in base all'ammontare della R.M.S., restituendo così la quota A di pensione.
Il coefficiente di rendimento è pari a quello previsto per la fascia di retribuzione fino a Euro
64.211,34, con abbattimento al 25%, aliquota a 1 anno al 1,5% e a 40 anni al 60%. Con importo settimanale fino a Euro 1.234,83. La quota A di pensione mensile lorda è pari a Euro 92,79. quota B: che si calcola partendo dalla retribuzione percepita in Italia negli anni di lavoro prestati fino all'età pensionabile, ossia nel periodo che va dal 2007 al 2018 compresi;
la si rivaluta secondo la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione;
se il lavoratore possiede meno di 15 anni di contributi al 31/12/1992, la media delle retribuzioni per determinare la Quota B si amplia e ricomprende gli ultimi 5 anni di contribuzione precedenti il
31/12/1992 più l'intero periodo lavorato successivo, sino al pensionamento effettivo.
La retribuzione rivalutata degli ultimi 12 anni deve poi essere divisa per il numero di settimane lavorate, ossia 578, che restituisce la retribuzione media settimanale (R.M.S.). La retribuzione media settimanale così ottenuta, va moltiplicata per il numero di settimane possedute dal
01/01/1993 al 31/12/1995 per chi possiede meno di 18 anni di contributi alla data, e moltiplicata per l'aliquota di rendimento già utilizzata per la quota A. Si ottiene così la Quota B di pensione mensile lorda, pari a Euro 70,82. quota C: per determinare la quota “C” si parte dall'intero “accantonamento” maturato, ossia il 33% della retribuzione lorda italiana post 1995, nel caso di specie nell'intero periodo che decorre tra il
01/01/2007 e il 20/06/2018, lo si rivaluta e si valorizza il risultato moltiplicandolo per il 4,246%, il coefficiente di trasformazione stabilito nel sistema “contributivo” per chi chiede la pensione tra 57 e
65 anni, in vigore nel triennio 2016-2018. La legge 222/1984 prevede la maggiorazione per inabilità, che consiste nel portare avanti la contribuzione fino al sessantesimo anno di età - con una maggiorazione, nel caso di specie, di 486 settimane -, ai fini del calcolo della prestazione. Il montante scaturente da tale calcolo è quello ottenuto dall' , ossia Euro 102.993,77. Tale CP_1
montante, porta a un calcolo della pensione virtuale in quota C pari a Euro 431,81. La quota C rappresenta anche il calcolo della prestazione autonoma”. La somma delle 3 quote, A, B e C, ammonta a Euro 592,42 e rappresenta l'importo teorico della prestazione, ossia la prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione fosse maturato interamente in Italia.
Dopo di che, il c.t.u. ha effettuato le seguenti considerazioni : “ per poter procedere con il calcolo della prestazione prorata, è necessario moltiplicare l'importo teorico per il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica (la contribuzione italiana) e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli stati membri interessati (contribuzione rumena più contribuzione italiana). Tale rapporto è calcolato in settimane, con al numeratore le settimane di contribuzione maturate in italia, ossia 1.063 (577+486) e al numeratore quelle cumulativamente maturate in Italia
e in Romania (con esclusione di quelli rumeni maturati post 1996), ossia per un totale di 1.445
(1.063+382). Il coefficiente che ne scaturisce è pari a 0,735640138 che, moltiplicato all'importo teorico della prestazione, dà come risultato Euro 438,02, ossia la prestazione ricalcolata col metodo del prorata. Si ribadisce che i contributi rumeni secondo il metodo retributivo, cioè fino al
31/12/1995 (quelli successivi non si conteggiano), vanno dal 19/08/1988 al 31/12/1995 e sono stati certificati dall'Ente rumeno (382 settimane). L'importo della pensione in quota italiana è, dunque, pari a Euro 438,02.
Ora, se si rapporta il calcolo della pensione autonoma di Euro 431,81, corrispondente solamente a quella in quota C, con quella in convenzione internazionale secondo il calcolo del prorata di Euro
438,02, emerge che i due importi divergono e che la seconda è maggiore della prima: 438,02 >
431,81
Il sistema di doppio calcolo del prorata, pertanto, rilascia due importi differenti, in cui quello in convenzione è maggiore rispetto a quello autonomo. Ossia la pensione che include la contribuzione estera è maggiore di quella calcolata coi soli contributi italiani. Ciò che dà diritto all'applicazione del sistema di calcolo misto, che tien conto della contribuzione estera e del conseguente diritto al trattamento pensionistico integrato al minimo.
Il trattamento minimo (ITM), per l'anno 2023 e per la fascia di reddito di parte ricorrente ammonta, secondo le modalità di calcolo contenute nella circolare del 10/02/2023, a Euro 563,73.” CP_1
La relazione svolta è stata avversata dall' ad avviso della quale, posto che il ricorrente ha CP_1
svolto n.486 settimane di lavoro in Romania e n. 577 di lavoro in Italia, per un totale di n.1063 settimane di contributi, la c.d. pensione virtuale deve essere corrisposta al 54,28% del suo importo, in quanto deve essere rapportata ai soli contributi italiani con conseguente determinazione in 577, pari al 54,28% dei complessivi n. 1063 contributi di Italia e Romania. I calcoli effettuati dal CTU invece, ad avviso dell' , non hanno seguito il criterio previsto CP_1
dalla normativa europea e specificato dalla Circolare n. 88/2010 in quanto la quota A ( CP_1
contribuzione fino al 31/12/1992, con un importo calcolato di Euro 92,79) e la quota B, contribuzione maturata dal 01/01/1993 al 31/12/1995 con importo calcolato di Euro 70,82) sarebbero in realtà inesistenti poiché non vi è stata in quei periodi contribuzione italiana e sono frutto di attività lavorativa espletata esclusivamente in Romania.
Tali considerazioni risultano errate poiché, come sopra esposto, l'art. 6 del Regolamento CE prevede che lo Stato italiano, in qualità di Stato nel quale il ricorrente termina il proprio periodo lavorativo, debba riconoscere i periodi lavorativi maturati sotto la legislazione di altro Stato membro convenzionato dell'Unione, come se i medesimi fossero stati effettuati ai sensi della legislazione vigente in Italia.
Secondo detto Regolamento, inoltre, si può far ricorso alla totalizzazione dei periodi di contribuzione, ossia considerarli come se fossero avvenuti in un unico Stato, alle condizioni sopra riportate, che, nel caso di specie, risultano sussistenti. Da ciò deriva che il calcolo della pensione deve avvenire con il sistema di calcolo misto, ossia retributivo per l'anzianità maturata fino al
31/12/1995 - anche se il periodo è maturato in un paese estero convenzionato - e secondo il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 01/01/1996 in avanti.
Quanto all'integrazione al trattamento minimo, si ribadisce che l'art. 52 paragrafo 1 lettera i) dispone a tal proposito che l'importo teorico della prestazione è calcolato cumulando i vari periodi come maturati “sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione”. Il conteggio deve essere pertanto essere effettuato come se tutta la vita lavorativa dell'interessato si fosse svolta in
Italia e la pensione virtuale, qualora tale integrazione spetti secondo la legge nazionale, deve essere determinata con l'inclusione del trattamento minimo, con disapplicazione della normativa italiana eventualmente in contrasto.
Per i motivi esposti, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire a titolo di pensione di inabilità, l'importo mensile di euro 438,02 con integrazione della prestazione al trattamento minimo, secondo gli importi annualmente previsti.
Le spese di lite e di c.t.u. devono essere posti a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza così provvede: - accerta il diritto del ricorrente a percepire l'importo mensile di euro 438,02 a titolo di pensione ordinaria di inabilità con integrazione della prestazione al trattamento minimo secondo gli importi annualmente previsti e per l'effetto condanna l' a provvedere all'erogazione della CP_1
prestazione dovuta e alle differenze maturate e dalla data di decorrenza originaria;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite della parte ricorrente, liquidate in euro 5.391,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario, nonché al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Urbino, il 23.01.2025
il Giudice
Vera Colella