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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1929 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BONFIGLIO ANTONELLA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 condominiale e rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
PERRUCCIO SALVATORE, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
oggetto: impugnazione di delibera assembleare.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del
5.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.7.2023, l'attrice ha adito l'intestato
Tribunale al fine di veder “ritenere e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della deliberazione
dell'Assemblea Condominiale del 15 marzo 2023, nonché del Bilancio Consuntivo Esercizio 2022 ed del
Bilancio Preventivo Esercizio 2023 in tale sede approvati”.
Le domande così formulate si fondano sulle seguenti allegazioni:
1 - è comproprietaria jure hereditatis (per la quota di 1/3 indiviso tra gli Parte_1
eredi di , gli eredi di e gli eredi di ) di alcune Persona_1 Persona_2 Persona_3
unità immobiliari site al piano terreno del convenuto;
CP_1
- nel verbale e nei bilanci impugnati è riportato un frazionamento delle quote di comproprietà degli eredi;
- tale frazionamento è palesemente illegittimo data la natura solidale della comproprietà
jure hereditatis e delle obbligazioni alla stessa collegate;
- l'eventuale pagamento delle somme come rappresentate in bilancio non potrebbe essere oggetto di regresso nei confronti degli altri comproprietari;
in particolare, “comporterebbe la
rinuncia per facta concludentia da parte della sig.ra al diritto di chiedere agli altri Parte_1
comproprietari il rimborso dell'intero debito ai sensi dell'art. 1298 c.c. Invero in altro e separato giudizio
(R.G. 3906/07 Tribunale di Agrigento e R.G. 1611/21 C. App. Palermo) i comproprietari si sono opposti
al diritto della sig.ra di percepire i frutti civili degli immobili in discorso, sostenendo che la Pt_1
gestione degli stessi era stata fatta – e continua ad essere fatta – nel loro interesse esclusivo;
ipotesi che,
se confermata, legittimerebbe l'odierna istante a richiedere il rimborso integrale delle spese di gestione”;
- il convenuto ha pertanto violato gli artt. 1292 e segg. c.c. che regolamentano la solidarietà
nelle obbligazioni, gli artt. 1100 e segg. c. c. che disciplinano la comproprietà, nonché gli artt.
67 e 68 disp. att. c.c., gli art. 2 Cost. e 1175 e 1375 c.c. che dispongono i principi di correttezza e buona fede, gli artt. 2423 e segg. c.c. e l'OIC 12 relativi ai principi normativi e contabili cui attenersi nella redazione dei bilanci.
Costituito in data 13.11.2023, il ha chiesto il rigetto della domanda di CP_1
controparte in quanto:
- essendo a conoscenza della contitolarità del diritto di proprietà in capo a più soggetti, ha indicato la quota da ciascuno dovuta in ipotesi di regolare pagamento;
- le circostanze lamentate non incidono in alcun modo sulla solidarietà, “l'obbligazione è e
rimane solidale”; “del resto la natura solidale o parziaria dipende dalla legge (o dalla volontà delle parti
ove manifestata in maniera difforme)”;
- ciascuno degli obbligati ha provveduto al pagamento di 1/3 solo per ragioni di comodità
e di intellegibilità, è stato indicato nella ripartizione allegata alla delibera impugnata.
2 - secondo l'art. 1292 cc “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la
medesima prestazione, in modo che ciascuno PUO' essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri”.
Le parti non hanno formulato istanze istruttorie, ritenendo la causa documentale;
pertanto, il giudice ha rinviato la causa per rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e - con ordinanza dell'11.3.2025 - ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò detto in punto di fatto, la domanda va rigettata per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, parte attrice appare carente di interesse ad agire. L'obbligo di pagare i contributi condominiali trova la sua ragione d'essere in un rapporto di carattere reale;
è la titolarità del diritto reale che permette di individuare il debitore degli obblighi posti dagli artt.
1104 e 1123 c.c. e non invece il godimento dello stesso. Conseguentemente, diversamente da quanto rappresentato con l'atto introduttivo, non sembra che una pronuncia avente ad oggetto il diritto di a percepire i frutti civili derivanti dagli immobili siti nel Parte_1
convenuto possa avere effetti sul dovere di quest'ultima di pagare la propria CP_1
quota di spese condominiali (e quindi sulla possibilità di richiederne il rimborso integrale ai comproprietari).
In ogni caso, e in maniera assorbente, la solidarietà dell'obbligazione e il diritto di colui che ha pagato l'intero di ottenere la ripetizione la parte di ciascuno trovano fonte legale nelle norme sulla comunione;
le modalità con cui il creditore ritiene di procedere per ottenere l'adempimento non vanno a incidere sui rapporti interni tra condebitori solidali.
In termini, sempre in materia condominiale, si è pronunciata la Corte di Cassazione, con una principio espresso relativamente agli effetti del giudicato nei rapporti tra coobligati che si ritiene possa valere, a maggior ragione, con riferimento agli effetti della ripartizione riportata negli atti oggi oggetto di impugnazione: “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista
dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli
di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha
alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo
quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in
3 giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di
essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna
domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio
il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, nella
parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né
pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa” (Cass. Civ. sez. II, n. 11199/2021).
La domanda è poi infondata anche nel merito. I prospetti consuntivi 2022 rappresentano un riepilogo sintetico di quanto effettivamente riscosso: i comproprietari eredi NF
hanno versato l'intero importo complessivamente dovuto mediante il pagamento delle spese condominiali 1/3 per stirpe (1/3 quale erede di , 1/3 gli Parte_1 Persona_1
eredi di e 1/3 gli eredi di ) e in tal modo il pagamento è stato Persona_2 Persona_3
contabilizzato. I prospetti preventivi impugnati rappresentano un riepilogo sintetico delle modalità con cui il ha inteso procedere alla riscossione del credito per l'anno CP_1
2023, ossia in base alla quota di spettanza (1/3 ciascuno in parti uguali ai sensi dell'art. 1298,
co. II c.c.).
La regola stabilita dall'art. 1292 c.c., infatti, non appare superfluo sottolinearlo, stabilisce una tutela a favore del creditore di obbligazioni solidali nel lato passivo, prevedendo che egli possa costringere ciascuno all'adempimento per la totalità; nulla però esclude che questi possa esigere il pagamento parziario dell'obbligazione, chiedendo a ciascuno la quota ad egli spettante.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, vanno pertanto poste a carico di parte attrice a favore del convenuto e liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione
“indeterminabile, complessità bassa”, senza considerare la fase istruttoria - sostanzialmente non tenuta - e nell'importo tendente al minimo, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
4 rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...
, con atto di citazione del 13.7.2023;
condanna a rifondere al convenuto le spese di lite che si Parte_1 CP_1
quantificano in € 3.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 10 aprile 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1929 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BONFIGLIO ANTONELLA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 condominiale e rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
PERRUCCIO SALVATORE, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
oggetto: impugnazione di delibera assembleare.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del
5.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.7.2023, l'attrice ha adito l'intestato
Tribunale al fine di veder “ritenere e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della deliberazione
dell'Assemblea Condominiale del 15 marzo 2023, nonché del Bilancio Consuntivo Esercizio 2022 ed del
Bilancio Preventivo Esercizio 2023 in tale sede approvati”.
Le domande così formulate si fondano sulle seguenti allegazioni:
1 - è comproprietaria jure hereditatis (per la quota di 1/3 indiviso tra gli Parte_1
eredi di , gli eredi di e gli eredi di ) di alcune Persona_1 Persona_2 Persona_3
unità immobiliari site al piano terreno del convenuto;
CP_1
- nel verbale e nei bilanci impugnati è riportato un frazionamento delle quote di comproprietà degli eredi;
- tale frazionamento è palesemente illegittimo data la natura solidale della comproprietà
jure hereditatis e delle obbligazioni alla stessa collegate;
- l'eventuale pagamento delle somme come rappresentate in bilancio non potrebbe essere oggetto di regresso nei confronti degli altri comproprietari;
in particolare, “comporterebbe la
rinuncia per facta concludentia da parte della sig.ra al diritto di chiedere agli altri Parte_1
comproprietari il rimborso dell'intero debito ai sensi dell'art. 1298 c.c. Invero in altro e separato giudizio
(R.G. 3906/07 Tribunale di Agrigento e R.G. 1611/21 C. App. Palermo) i comproprietari si sono opposti
al diritto della sig.ra di percepire i frutti civili degli immobili in discorso, sostenendo che la Pt_1
gestione degli stessi era stata fatta – e continua ad essere fatta – nel loro interesse esclusivo;
ipotesi che,
se confermata, legittimerebbe l'odierna istante a richiedere il rimborso integrale delle spese di gestione”;
- il convenuto ha pertanto violato gli artt. 1292 e segg. c.c. che regolamentano la solidarietà
nelle obbligazioni, gli artt. 1100 e segg. c. c. che disciplinano la comproprietà, nonché gli artt.
67 e 68 disp. att. c.c., gli art. 2 Cost. e 1175 e 1375 c.c. che dispongono i principi di correttezza e buona fede, gli artt. 2423 e segg. c.c. e l'OIC 12 relativi ai principi normativi e contabili cui attenersi nella redazione dei bilanci.
Costituito in data 13.11.2023, il ha chiesto il rigetto della domanda di CP_1
controparte in quanto:
- essendo a conoscenza della contitolarità del diritto di proprietà in capo a più soggetti, ha indicato la quota da ciascuno dovuta in ipotesi di regolare pagamento;
- le circostanze lamentate non incidono in alcun modo sulla solidarietà, “l'obbligazione è e
rimane solidale”; “del resto la natura solidale o parziaria dipende dalla legge (o dalla volontà delle parti
ove manifestata in maniera difforme)”;
- ciascuno degli obbligati ha provveduto al pagamento di 1/3 solo per ragioni di comodità
e di intellegibilità, è stato indicato nella ripartizione allegata alla delibera impugnata.
2 - secondo l'art. 1292 cc “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la
medesima prestazione, in modo che ciascuno PUO' essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri”.
Le parti non hanno formulato istanze istruttorie, ritenendo la causa documentale;
pertanto, il giudice ha rinviato la causa per rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e - con ordinanza dell'11.3.2025 - ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò detto in punto di fatto, la domanda va rigettata per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, parte attrice appare carente di interesse ad agire. L'obbligo di pagare i contributi condominiali trova la sua ragione d'essere in un rapporto di carattere reale;
è la titolarità del diritto reale che permette di individuare il debitore degli obblighi posti dagli artt.
1104 e 1123 c.c. e non invece il godimento dello stesso. Conseguentemente, diversamente da quanto rappresentato con l'atto introduttivo, non sembra che una pronuncia avente ad oggetto il diritto di a percepire i frutti civili derivanti dagli immobili siti nel Parte_1
convenuto possa avere effetti sul dovere di quest'ultima di pagare la propria CP_1
quota di spese condominiali (e quindi sulla possibilità di richiederne il rimborso integrale ai comproprietari).
In ogni caso, e in maniera assorbente, la solidarietà dell'obbligazione e il diritto di colui che ha pagato l'intero di ottenere la ripetizione la parte di ciascuno trovano fonte legale nelle norme sulla comunione;
le modalità con cui il creditore ritiene di procedere per ottenere l'adempimento non vanno a incidere sui rapporti interni tra condebitori solidali.
In termini, sempre in materia condominiale, si è pronunciata la Corte di Cassazione, con una principio espresso relativamente agli effetti del giudicato nei rapporti tra coobligati che si ritiene possa valere, a maggior ragione, con riferimento agli effetti della ripartizione riportata negli atti oggi oggetto di impugnazione: “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista
dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli
di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha
alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo
quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in
3 giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di
essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna
domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio
il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, nella
parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né
pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa” (Cass. Civ. sez. II, n. 11199/2021).
La domanda è poi infondata anche nel merito. I prospetti consuntivi 2022 rappresentano un riepilogo sintetico di quanto effettivamente riscosso: i comproprietari eredi NF
hanno versato l'intero importo complessivamente dovuto mediante il pagamento delle spese condominiali 1/3 per stirpe (1/3 quale erede di , 1/3 gli Parte_1 Persona_1
eredi di e 1/3 gli eredi di ) e in tal modo il pagamento è stato Persona_2 Persona_3
contabilizzato. I prospetti preventivi impugnati rappresentano un riepilogo sintetico delle modalità con cui il ha inteso procedere alla riscossione del credito per l'anno CP_1
2023, ossia in base alla quota di spettanza (1/3 ciascuno in parti uguali ai sensi dell'art. 1298,
co. II c.c.).
La regola stabilita dall'art. 1292 c.c., infatti, non appare superfluo sottolinearlo, stabilisce una tutela a favore del creditore di obbligazioni solidali nel lato passivo, prevedendo che egli possa costringere ciascuno all'adempimento per la totalità; nulla però esclude che questi possa esigere il pagamento parziario dell'obbligazione, chiedendo a ciascuno la quota ad egli spettante.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, vanno pertanto poste a carico di parte attrice a favore del convenuto e liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione
“indeterminabile, complessità bassa”, senza considerare la fase istruttoria - sostanzialmente non tenuta - e nell'importo tendente al minimo, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
4 rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...
, con atto di citazione del 13.7.2023;
condanna a rifondere al convenuto le spese di lite che si Parte_1 CP_1
quantificano in € 3.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 10 aprile 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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