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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 24.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 24.03.2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1834/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUSELLA ELISABETTA ed elettivamente domiciliata in VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 9 - 47042 CESENATICO presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LABATE ANTONIO, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI N.88 - 00195
ROMA presso detto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Ogni contraria istanza vede eccezione reiette
e disattese, pronunciate le più opportune declaratorie, Previa dichiarazione
della propria giurisdizione e competenza per tutte le ragioni esposte,
ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità della pretesa creditoria del
creditore procedente per intervenuta prescrizione di parte dei crediti azionati
e per illegittimità di altra parte dei crediti, per tutte le ragioni esposte e
dedotte nella narrativa;
quindi, ACCERTARE E DICHIARARE che
l'esponente nulla deve corrispondere all Controparte_2
di Forlì per le ragioni indicate nell'atto di pignoramento qui opposto. In ogni
caso: CONDANNARE la parte opposta a rifondere alla ricorrente spese e
onorari di causa, oltre oneri di Legge.”.
: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e
deduzione per tutti motivi sopra illustrati voglia IN VIA PRELIMINARE:
ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di giurisdizione del Tribunale adito
in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì con
riferimento alle cartelle aventi ad oggetto i crediti tributari, nonché la
competenza esclusiva del Giudice di Pace di Forlì con riferimento alle
cartelle aventi ad oggetto le contravvenzioni del Codice della Strada;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE la legittimità
delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, per l'effetto, DICHIARARE l'inammissibilità delle contestazioni relative agli
stessi e, in ogni caso, RIGETTARE la domanda in quanto infondata in fatto
ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA
come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta la notifica in data 16.07.2024 di atto di pignoramento Parte_1
presso il terzo direzione provinciale di Forlì da parte di CP_4 [...]
di Forlì-Cesena, con ricorso depositato in data 1.8.24 ha Controparte_2
introdotto il presente giudizio di opposizione.
A sostegno della propria opposizione, i) eccepisce la prescrizione Parte_1
dei crediti portati dalle cartelle nn. 04520100001502810000,
04520110000875847000, 04520110006341419000,
04520120005448602000, 04520130004976305000, 04520140005456951000
e 04520180001363149000, maturata tra la data di notifica dei singoli avvisi di pagamento e la data di notifica dell'intimazione n.
04520249004315788000 di euro 39.833,81; ii) lamenta l'illegittimità delle cartelle nn. 04520110006341419000, 04520120005448602000,
04520130004976305000, 04520140005456951000 e
04520220007381301000 in quanto aventi ad oggetto il pagamento del bollo auto della propria vettura, al cui riguardo gode di esenzione avendo a proprio carico la figlia , che versa in condizione di disabilità grave ex Persona_1 art. 3 comma 3° l. 104/1992.
2. Si è costituita eccependo e Controparte_3
rappresentando in sintesi: i) l'improponibilità dell'opposizione in questione innanzi al giudice ordinario (stante la previsione di cui all'art. 57 d.p.r.
602/73) relativamente alle cartelle portate dall'intimazione di pagamento n.
04520249004315788000 (cartelle nn. 0452010000150281000,
04520110000875847000, 04520110006341419000,
04520120005448602000, 04520130004976305000,
04520140005456951000, 04520110006341419000,
04520120005448602000, 04520140005456951000, 04520220007381301000
e avvisi di addebito n. 34520180000547173000 e n.
34520180001363149000); ii) quanto alle cartelle sottese all'atto di pignoramento opposto ma non rientranti tra quelle per le quali pende giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (nn. 04520200003452586000,
04520200009091121000, 04520210001736622000,
04520210007561654000, 04520220000124970000,
04520220004508005000, 04520220004892739000 e
04520220007381301000) aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e contravvenzioni del Codice della Strada “il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito rispettivamente a favore della Commissione Tributaria di
Forlì e del Giudice di Pace di Forlì”; iii) la prescrizione, decennale, è stata regolarmente interrotta e quindi non è mai maturata.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.1. Va rilevato che il presente giudizio costituisce opposizione al pignoramento presso terzi n. 04584202400001138001, relativo a dodici cartelle e due avvisi di addebito portati dall'avviso n.
04520249004315788000 ex art. 50 d.p.r. 602/73, oltre a due ulteriori cartelle
(n. 04520120005448602000 e n. 04520110006341419000) portate dall'avviso n. 04520239003693319.
Le contestazioni attengono a nove delle cartelle e ad uno degli avvisi di addebito cui il pignoramento si riferisce.
Le cartelle nn. 04520110006341419000, 04520120005448602000,
04520130004976305000, 04520140005456951000 e
04520220007381301000 hanno ad oggetto la tassa automobilistica e quindi crediti di natura tributaria per dichiarazione della stessa opponente.
Le ulteriori cartelle riguardano:
- n. 04520100001502810000 imposta sul valore aggiunto
- n. 04520110000875847000 contravvenzione al codice della strada
- 04520130004976305000 tassa automobilistica
- 04520140005456951000 tassa automobilistica - 04520180001363149000 contributi IVS (avviso di addebito).
Ne deriva che, a parte i crediti di cui alla cartella n. 04520110000875847000
e all'avviso di addebito n. 04520180001363149000, tutti gli altri sono di natura tributaria ed occorre verificare se sussista la giurisdizione del giudice adito.
L'art. 2 del d.lgs. 546/92 stabilisce al primo comma che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati e che “Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 del d.p.r. 602/73 lettera a) nella parte in cui non prevede che nelle controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'art. 50 del d.p.r. 602/73 sono ammesse le opposizioni di cui all'art.
La Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 20693/21 ha ribadito: “Come affermato da Cass. Sez. U. n. 7822 del 2020, in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così
individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di
notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità
formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla
validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti
in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida
notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o
successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica,
all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione”.
Pertanto, nel caso che ci occupa, poiché l'opponente afferma che:
- i crediti tributari si sono prescritti nel lasso di tempo intercorrente tra la data di notifica delle singole cartelle e quella di notifica dell'intimazione ex art. 50
d.p.r. 602/73 (pag. 3 atto di citazione e pag. 3 note conclusive); - la tassa automobilistica non è dovuta in quanto sussiste esenzione correlata allo stato di disabilità grave della figlia;
è evidente che non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, bensì quella del giudice tributario, in quanto entrambi i fatti incidenti sulla pretesa sostanziale sono anteriori ai rispettivi avvisi ex art. 50 d.p.r. 602/73.
4.2. Rientra invece nella giurisdizione di questo giudice il credito relativo all'avviso di addebito n. 04520180001363149000 in quanto, come indicato al paragrafo che precede, concerne contributo IVS CP_4
Riguardo ad esso è stata eccepita la prescrizione.
Il giudice osserva quanto segue.
I contributi in questione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della l. 335/95 si prescrivono in 5 anni.
Nello specifico si tratta di contributi relativi all'anno 2018 e il primo avviso di addebito è stato notificato il 7.3.19 (circostanza non contestata).
Parte opposta ha poi dichiarato (circostanze anche queste non specificamente contestate) che sono intervenuti i seguenti atti interruttivi: preavviso di fermo n. 04580201900002914000 in data 24.09.2019, avviso di intimazione n.
04520229001072857000 in data 03.05.2022, avviso di intimazione n.
Pertanto il credito non si è prescritto.
4.3. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche il credito relativo al mancato pagamento di sanzioni per violazione del codice della strada.
La competenza è del tribunale poiché la presente costituisce opposizione a pignoramento e ai sensi dell'art. 8 c.p.c. il tribunale ha competenza esclusiva in materia di esecuzione forzata.
La cartella portante tale credito, n. 04520110000875847000 è stata notificata in data 29.1.11.
Parte opposta ha dichiarato che sono intervenuti i seguenti atti interruttivi:
avviso di intimazione n. 04520139005035230000 in data 18.11.2013, avviso di intimazione n. 04520149001981068000 in data 12.09.2014, avviso di intimazione n. 04520199001315120000 in data 24.09.2019, avviso di intimazione n. 04520229001072857000 in data 03.05.2022, avviso di intimazione n. 04520249004315788000 in data 27.05.2024.
Tra l'avviso del 12.9.14 e quello del 24.9.19, come osservato dall'opponente,
sono trascorsi più di 5 anni (termine di prescrizione applicabile) e pertanto il credito è prescritto.
Ne deriva l'inefficacia del pignoramento limitatamente a tale importo (411,68
euro) e quindi per la somma eccedente euro 39.597,88 (40.009,56-
411,68=39,597,88).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono compensate nella misura dell'1% pari all'incidenza percentuale dell'accoglimento dell'opposizione sull'intero.
Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione limitatamente al credito di 411,68 euro portato dalla cartella n. 04520110000875847000 e conseguentemente dichiara l'inefficacia del pignoramento limitatamente alla somma eccedente euro 39.597,88;
- rigetta l'opposizione quanto al credito di cui all'avviso di addebito n.
04520180001363149000;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario in relazione agli altri crediti oggetto di opposizione.
Condanna a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si Parte_1
liquidano (già compensate nella misura indicata) in € 5.760,81 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Forlì, 24 marzo 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
615 c.p.c.
04520249004315788000 in data 27.05.2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 24.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 24.03.2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1834/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUSELLA ELISABETTA ed elettivamente domiciliata in VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 9 - 47042 CESENATICO presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LABATE ANTONIO, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI N.88 - 00195
ROMA presso detto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Ogni contraria istanza vede eccezione reiette
e disattese, pronunciate le più opportune declaratorie, Previa dichiarazione
della propria giurisdizione e competenza per tutte le ragioni esposte,
ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità della pretesa creditoria del
creditore procedente per intervenuta prescrizione di parte dei crediti azionati
e per illegittimità di altra parte dei crediti, per tutte le ragioni esposte e
dedotte nella narrativa;
quindi, ACCERTARE E DICHIARARE che
l'esponente nulla deve corrispondere all Controparte_2
di Forlì per le ragioni indicate nell'atto di pignoramento qui opposto. In ogni
caso: CONDANNARE la parte opposta a rifondere alla ricorrente spese e
onorari di causa, oltre oneri di Legge.”.
: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e
deduzione per tutti motivi sopra illustrati voglia IN VIA PRELIMINARE:
ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di giurisdizione del Tribunale adito
in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì con
riferimento alle cartelle aventi ad oggetto i crediti tributari, nonché la
competenza esclusiva del Giudice di Pace di Forlì con riferimento alle
cartelle aventi ad oggetto le contravvenzioni del Codice della Strada;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE la legittimità
delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, per l'effetto, DICHIARARE l'inammissibilità delle contestazioni relative agli
stessi e, in ogni caso, RIGETTARE la domanda in quanto infondata in fatto
ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA
come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta la notifica in data 16.07.2024 di atto di pignoramento Parte_1
presso il terzo direzione provinciale di Forlì da parte di CP_4 [...]
di Forlì-Cesena, con ricorso depositato in data 1.8.24 ha Controparte_2
introdotto il presente giudizio di opposizione.
A sostegno della propria opposizione, i) eccepisce la prescrizione Parte_1
dei crediti portati dalle cartelle nn. 04520100001502810000,
04520110000875847000, 04520110006341419000,
04520120005448602000, 04520130004976305000, 04520140005456951000
e 04520180001363149000, maturata tra la data di notifica dei singoli avvisi di pagamento e la data di notifica dell'intimazione n.
04520249004315788000 di euro 39.833,81; ii) lamenta l'illegittimità delle cartelle nn. 04520110006341419000, 04520120005448602000,
04520130004976305000, 04520140005456951000 e
04520220007381301000 in quanto aventi ad oggetto il pagamento del bollo auto della propria vettura, al cui riguardo gode di esenzione avendo a proprio carico la figlia , che versa in condizione di disabilità grave ex Persona_1 art. 3 comma 3° l. 104/1992.
2. Si è costituita eccependo e Controparte_3
rappresentando in sintesi: i) l'improponibilità dell'opposizione in questione innanzi al giudice ordinario (stante la previsione di cui all'art. 57 d.p.r.
602/73) relativamente alle cartelle portate dall'intimazione di pagamento n.
04520249004315788000 (cartelle nn. 0452010000150281000,
04520110000875847000, 04520110006341419000,
04520120005448602000, 04520130004976305000,
04520140005456951000, 04520110006341419000,
04520120005448602000, 04520140005456951000, 04520220007381301000
e avvisi di addebito n. 34520180000547173000 e n.
34520180001363149000); ii) quanto alle cartelle sottese all'atto di pignoramento opposto ma non rientranti tra quelle per le quali pende giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (nn. 04520200003452586000,
04520200009091121000, 04520210001736622000,
04520210007561654000, 04520220000124970000,
04520220004508005000, 04520220004892739000 e
04520220007381301000) aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e contravvenzioni del Codice della Strada “il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito rispettivamente a favore della Commissione Tributaria di
Forlì e del Giudice di Pace di Forlì”; iii) la prescrizione, decennale, è stata regolarmente interrotta e quindi non è mai maturata.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.1. Va rilevato che il presente giudizio costituisce opposizione al pignoramento presso terzi n. 04584202400001138001, relativo a dodici cartelle e due avvisi di addebito portati dall'avviso n.
04520249004315788000 ex art. 50 d.p.r. 602/73, oltre a due ulteriori cartelle
(n. 04520120005448602000 e n. 04520110006341419000) portate dall'avviso n. 04520239003693319.
Le contestazioni attengono a nove delle cartelle e ad uno degli avvisi di addebito cui il pignoramento si riferisce.
Le cartelle nn. 04520110006341419000, 04520120005448602000,
04520130004976305000, 04520140005456951000 e
04520220007381301000 hanno ad oggetto la tassa automobilistica e quindi crediti di natura tributaria per dichiarazione della stessa opponente.
Le ulteriori cartelle riguardano:
- n. 04520100001502810000 imposta sul valore aggiunto
- n. 04520110000875847000 contravvenzione al codice della strada
- 04520130004976305000 tassa automobilistica
- 04520140005456951000 tassa automobilistica - 04520180001363149000 contributi IVS (avviso di addebito).
Ne deriva che, a parte i crediti di cui alla cartella n. 04520110000875847000
e all'avviso di addebito n. 04520180001363149000, tutti gli altri sono di natura tributaria ed occorre verificare se sussista la giurisdizione del giudice adito.
L'art. 2 del d.lgs. 546/92 stabilisce al primo comma che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati e che “Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 del d.p.r. 602/73 lettera a) nella parte in cui non prevede che nelle controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'art. 50 del d.p.r. 602/73 sono ammesse le opposizioni di cui all'art.
La Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 20693/21 ha ribadito: “Come affermato da Cass. Sez. U. n. 7822 del 2020, in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così
individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di
notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità
formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla
validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti
in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida
notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o
successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica,
all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione”.
Pertanto, nel caso che ci occupa, poiché l'opponente afferma che:
- i crediti tributari si sono prescritti nel lasso di tempo intercorrente tra la data di notifica delle singole cartelle e quella di notifica dell'intimazione ex art. 50
d.p.r. 602/73 (pag. 3 atto di citazione e pag. 3 note conclusive); - la tassa automobilistica non è dovuta in quanto sussiste esenzione correlata allo stato di disabilità grave della figlia;
è evidente che non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, bensì quella del giudice tributario, in quanto entrambi i fatti incidenti sulla pretesa sostanziale sono anteriori ai rispettivi avvisi ex art. 50 d.p.r. 602/73.
4.2. Rientra invece nella giurisdizione di questo giudice il credito relativo all'avviso di addebito n. 04520180001363149000 in quanto, come indicato al paragrafo che precede, concerne contributo IVS CP_4
Riguardo ad esso è stata eccepita la prescrizione.
Il giudice osserva quanto segue.
I contributi in questione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della l. 335/95 si prescrivono in 5 anni.
Nello specifico si tratta di contributi relativi all'anno 2018 e il primo avviso di addebito è stato notificato il 7.3.19 (circostanza non contestata).
Parte opposta ha poi dichiarato (circostanze anche queste non specificamente contestate) che sono intervenuti i seguenti atti interruttivi: preavviso di fermo n. 04580201900002914000 in data 24.09.2019, avviso di intimazione n.
04520229001072857000 in data 03.05.2022, avviso di intimazione n.
Pertanto il credito non si è prescritto.
4.3. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche il credito relativo al mancato pagamento di sanzioni per violazione del codice della strada.
La competenza è del tribunale poiché la presente costituisce opposizione a pignoramento e ai sensi dell'art. 8 c.p.c. il tribunale ha competenza esclusiva in materia di esecuzione forzata.
La cartella portante tale credito, n. 04520110000875847000 è stata notificata in data 29.1.11.
Parte opposta ha dichiarato che sono intervenuti i seguenti atti interruttivi:
avviso di intimazione n. 04520139005035230000 in data 18.11.2013, avviso di intimazione n. 04520149001981068000 in data 12.09.2014, avviso di intimazione n. 04520199001315120000 in data 24.09.2019, avviso di intimazione n. 04520229001072857000 in data 03.05.2022, avviso di intimazione n. 04520249004315788000 in data 27.05.2024.
Tra l'avviso del 12.9.14 e quello del 24.9.19, come osservato dall'opponente,
sono trascorsi più di 5 anni (termine di prescrizione applicabile) e pertanto il credito è prescritto.
Ne deriva l'inefficacia del pignoramento limitatamente a tale importo (411,68
euro) e quindi per la somma eccedente euro 39.597,88 (40.009,56-
411,68=39,597,88).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono compensate nella misura dell'1% pari all'incidenza percentuale dell'accoglimento dell'opposizione sull'intero.
Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione limitatamente al credito di 411,68 euro portato dalla cartella n. 04520110000875847000 e conseguentemente dichiara l'inefficacia del pignoramento limitatamente alla somma eccedente euro 39.597,88;
- rigetta l'opposizione quanto al credito di cui all'avviso di addebito n.
04520180001363149000;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario in relazione agli altri crediti oggetto di opposizione.
Condanna a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si Parte_1
liquidano (già compensate nella misura indicata) in € 5.760,81 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Forlì, 24 marzo 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
615 c.p.c.
04520249004315788000 in data 27.05.2024.