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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa EL CH Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 06/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3219/2022
T R A
, con sede in Napoli, via San Carlo 98f, in persona del Parte_1 suo Sovrintendente legale rappresentante p.t., Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Francesco Santoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli Piazza della Repubblica
n. 2;
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andretta ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via San Tommaso d'Aquino, n. 36; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Controparte_1 Napoli al fine di accertare l'illegittimità dei contratti a termine e proroghe sottoscritti con l'odierna appellante nel periodo dal 2002 al 2018, con costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla a decorrere dalla data di superamento Controparte_2 della durata massima dei contratti a termine siglati ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto impugnato per nullità della clausola temporale o dalla diversa data di giustizia, ordinando la riammissione in servizio, senza soluzione di continuità, in favore del ricorrente, nelle medesime mansioni e funzioni, e condannando la resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lucro cessante e danno emergente, ed anche “ex collegato lavoro”. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge e rifusione delle spese legali.
Aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze della come professore di orchestra della Parte_1 tromba di fila, con specifici ruoli di terza tromba con obbligo di fila e sporadicamente quale prima o seconda tromba, inquadrato al 4° livello professionale artistico del CCNL del settore, sulla base dei contratti a tempo determinato e proroghe dettagliatamente richiamati in ricorso, a partire dal 11.6.2002 sino all'ultimo contratto del 16.10.2018 con scadenza il 20.10.2018, con durata complessiva del rapporto a termine di oltre 44 mesi. Ha impugnato i predetti contratti per superamento del termine dei 36 mesi (o 24 mesi di cui alla L. 96/2018) e comunque per violazione della normativa, interna ed europea, sul divieto di superamento della durata massima ragionevole e tollerabile. L'ultimo contratto del 16.10.2018 è stato impugnato anche per assenza e/o illegittimità della causale giustificativa contraria alla normativa, interna e comunitaria, relativa alla ragione obbiettiva ed alla sua specificità.
Ha esposto di aver inviato alla convenuta a mezzo pec comunicazione con l'impugnativa dei contratti in data 7.1.2019 (79° giorno dalla scadenza dell'ultimo contratto del 16.10.2018) e di aver attivato in data 5.7.2019, con comunicazione inviata all'ITL Lavoro competente per territorio, congiuntamente alla resistente, il procedimento facoltativo di conciliazione di cui agli art. 31 e 32 della Parte_1
L. 183/2010 e art. 410 c.p.c.., tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo, avendo la in data 11.07.2019 comunicato di non voler aderire alla richiesta di conciliazione. Parte_1
Sull'ultimo contratto del 16.10.2018, ha osservato che contiene l'indicazione del ruolo del ricorrente (tromba di fila) dell'organico funzionale dell'orchestra, con inquadramento nel livello 4°, in occasione della stagione Lirica e di Balletto 2017/2018; solo dopo la sottoscrizione del contratto in una apposita postilla viene indicato lo spettacolo per il quale è richiesta la sua prestazione, ossia
“Concerto Valcuha”, richiamando il nome del noto direttore di orchestra, senza precisare l'opera sinfonica che viene diretta dal maestro e che resta ignota nel contratto.
Dall'ultimo contratto in esame, il ricorrente non è stato più assunto dalla convenuta.
In generale ha lamentato di aver lavorato dal 2002 al 2018 continuativamente alle dipendenze della sempre svolgendo la medesima mansione di professore di orchestra quale tromba di fila Parte_1 nell'ambito della medesima categoria legale e dello stesso livello professionale;
ha dunque concluso che i contratti di lavoro a tempo determinato impugnati nel loro insieme complessivo e stipulati tra le parti per cui è causa sono nulli e/o illegittimi e/o in frode della legislazione italiana e comunitaria, in quanto privi di ogni causale giustificativa e/o di specificità della causale giustificativa del ricorso al modello contrattuale atipico e complessivamente esuberanti l'arco temporale di 36 mesi;
tutti tesi ad eludere i disposti ed i principi informatori e regolatori delle normative succedutesi nel tempo.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha eccepito Parte_1 l'inammissibilità della impugnativa giudiziale con riferimento ai contratti rientranti nel verbale di conciliazione stipulato in data 12.1.2015 davanti alla DTL e la decadenza ex art. 28 del D.Lgs. 81/2015 per i successivi contratti;
la legittimità dei contratti a termine per essere stati adottati nel rispetto della normativa vigente per il settore delle Fondazioni lirico sinfoniche;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3907/2022 del 9.6.2022 il Giudice adito ha accolto la domanda dell'originario ricorrente e dichiarato l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 18.12.2016, con obbligo della di ripristinare il rapporto Parte_1 riammettendo in servizio il lavoratore, e con condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di euro 20.722,08 (pari a n. 8 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) a titolo risarcitorio. Spese compensate.
Sulla decadenza ex art. 32 L 183/2010 e art. 28 D.Lgs. 81/2015, il Tribunale ha osservato che l'impugnativa stragiudiziale pervenuta alla convenuta il 7.1.2019 è tempestiva in relazione all'ultimo contratto del 16.10.2018, rispettando il termine di 180 giorni dalla scadenza del contratto (20.10.2018); entro i successivi 180 giorni (in data 5.7.2019) il ricorrente ha poi esperito il tentativo facoltativo di conciliazione, con conseguente sospensione del termine di decadenza per 20 giorni e poi per ulteriori 60 giorni, entro i quali il lavoratore ha depositato il ricorso al giudice (in data
2.9.2019). Il Giudice di prime cure ha poi ritenuto non applicabile la decadenza in esame alla domanda di accertamento della illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato per superamento del termine di 36 mesi (e quindi ai contratti sottoscritti fino all' 8.3.2018). Nel merito ha osservato che i contratti a termine in discussione hanno avuto una durata complessiva superiore ai 36 mesi e, alla luce della sentenza Sciotto del 25.10.2018 (causa C-331/17) della Corte di Giustizia
UE e della sentenza della S.C. 6680/2019, ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio di diritto comune, ossia la conversione del rapporto a tempo indeterminato ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 e il risarcimento del danno tra un minimo di 2,5 ed un massimo di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015 cit.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato Parte_1 il 21.12.2022, dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese.
L'appellante ha ribadito l'improcedibilità e inammissibilità della domanda avente ad oggetto la validità dei contratti stipulati tra le parti sino al 26.11.2014 in ragione della conciliazione intervenuta dinanzi alla DTL di Napoli in data 12.1.2015, nonché in ragione della decadenza ex art. 28 del D.Lgs.
81/2015 per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi venuti a scadenza alla data dell'8.3.2018. Ha osservato che per questi contratti (sino all'8.3.2018) si applicava il termine decadenziale di 120 giorni (scaduto il 6.7.2018), mentre la modifica di cui al D.L. n. 87 del 12.7.2018, che ha fissato il termine per l'impugnazione in 180 giorni, ha decorrenza dal 12.7.2018 ed è quindi applicabile ratione temporis solo all'ultimo contratto del 16.10.2018; che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto a termine della serie non si estende ai contratti precedenti;
che il regime della decadenza ex art. 32, L. 183/2010, e art. 28 del D.Lgs. 81/2015 si applica a tutti i contratti a termine, anche in ipotesi di violazione del termine massimo di 36 mesi;
che il Giudice di prime cure non doveva computare la durata dei contratti a termine per i quali era intervenuta la decadenza legale dall'impugnazione e che comunque nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni teatrali l'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2015 esclude l'applicazione delle disposizioni dell'art. 19, commi da 1 a 3, e dell'art. 21, e dunque delle norme sulla durata massina del singolo contratto e delle proroghe.
Sull'ultimo contratto del 16.10.2018 la appellante ha evidenziato l'esiguità della sua durata (soli 4 giorni) e la vigenza della legge 9.8.2018 n. 96 (cd. Decreto Dignità), che ha confermato l'eliminazione dell'obbligo di indicare le causali giustificative, nonché in ogni caso l'indicazione della giustificazione della assunzione (stagione lirica 2017/2018 e “Concerto Valcuha”), ancorché non dovuta.
Ha poi eccepito la sproporzione della indennità risarcitoria individuata dal Tribunale in n. 8 mensilità e l'infondatezza della domanda di conversione anche in ragione della sopravvenuta legge 8.8.2019 n. 81, art. 1 (che ha introdotto l'art. 29 comma 3-ter al D.Lgs. 81/2015), che esonera espressamente le fondazioni lirico-sinfoniche dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, riportando gli enti lirici nell'alveo dei rapporti di pubblico impiego dove non si applica la conversione per via dell'art. 97 Cost. e dei vincoli alla assunzione, ivi previsti, mediante procedura concorsuale.
La ha concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata con il rigetto delle domande Parte_1 formulate in primo grado dal vinte le spese del doppio grado. CP_1 Sul contradittorio nuovamente instaurato, si è costituito il lavoratore, resistendo al gravame e chiedendo l'accertamento della tardività della proposizione dell'appello, con asseverazione del giudicato formatosi sulla sentenza di prime cure;
nel merito la conferma della sentenza stessa ed il rigetto integrale delle avverse istante e motivi di gravame;
refusione delle spese e competenze professionali del presente grado, con distrazione.
Il lavoratore ha rilevato che l'appello è stato depositato presso la Cancelleria in data 21.12.2022, dopo lo spirare del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (09.06.2022), con conseguente improcedibilità e inammissibilità dell'esperito gravame ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
Nel merito, ha ribadito il superamento del termine massimo di durata dei 36 mesi di lavoro a termine già alla data del 18.12.2016 e la violazione della “ragione obiettiva” in relazione all'ultimo contratto del 16.10.2018, sottoscritto per una ordinaria esigenza organizzativa dettata dalla fisiologica carenza di personale dell'organico funzionale dell' , assolutamente non temporanea (vista anche la Parte_3 lunga durata dell'anzianità di servizio del lavoratore nelle medesime mansioni e funzioni) e nemmeno eccezionale (atteso che il ricorso alle prestazioni di professore d'orchestra sono costanti, sistematiche ed assolutamente ricorrenti).
Ha evidenziato l'assenza di qualsiasi riferimento alle esigenze temporali ed eccezionali ed alla specificità del settore, con conseguente violazione della Clausola 5 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 70/1999/CE, come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale;
che nel contratto del 16.10.2018 vengono riportate esclusivamente le usuali mansioni e funzioni a cui il ricorrente è deputato;
che attraverso l'opera del ricorrente si è soddisfatto un bisogno permanente, e non occasionale o temporaneo e nemmeno eccezionale o non programmabile, evidente dall'ampio e corposo novero dei contratti intercorsi tra le parti.
Sulle conseguenze della declaratoria di nullità della pattuizione del termine e/o per violazione fraudolenta della durata massima ragionevole, ha ribadito l'applicazione della conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre alla sanzione del risarcimento del danno. A sostegno della conversione, ha richiamato la natura privata delle fondazioni lirico sinfoniche e dei relativi rapporti di lavoro e il principio di equivalenza delle tutele.
Ha poi contestato la misura della sanzione accessoria del risarcimento del danno, fissata dal Giudice di prime cure in n. 8 mensilità, nonché la regolamentazione delle spese di lite, interamente compensate (cfr. para. 37 e 39 della memoria di costituzione in appello), senza tuttavia proporre gravame incidentale su predetti capi della sentenza.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Il rilievo di tardività del gravame va respinto.
Parte appellante ha eccepito che il deposito dell'appello presso la Cancelleria in data 21.12.2022 è avvenuto dopo lo spirare del termine semestrale decorrente dalla data di pubblicazione indicata nella sentenza impugnata (09.06.2022), con conseguente improcedibilità e inammissibilità della impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. In realtà, dal fascicolo telematico di primo grado risulta che l'impugnata sentenza, sebbene riporti come data di pubblicazione il 9 giugno 2022, è stata depositata dal giudice solo il successivo 5 luglio 2022 e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 7 luglio 2022 (cfr. fascicolo di primo grado e comunicazione di cancelleria prodotta dall'appellante). Solo dalla data dell'effettivo deposito telematico la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e diventa legalmente nota, per cui può cominciare a decorrere il cd. termine lungo per la sua impugnazione ex art. 327 c.p.c., rispettato nella specie mediante il deposito del gravame in data 21.12.2022.
Sull'argomento vanno richiamati i principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2015 ove è chiarito che “per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto … È parte integrante del diritto di difesa, infatti, che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 223 del 1993)”. Per quanto riguarda il “processo telematico” la Corte costituzionale ha ricordato, ai fini della conoscibilità, “il complesso di disposizioni finalizzato alla creazione di un sistema automatico di accesso, per i soggetti qualificati, a tutti gli atti del giudizio e in particolare alla sentenza pubblicata” ed ha ribadito che
“E' solo con il compimento di queste operazioni che può dirsi realizzata quella “pubblicità”, prevista dalla norma, che rende possibile a chiunque l'acquisizione della conoscenza dei dati che ne costituiscono l'oggetto, possibilità che si traduce nella titolarità da parte dei potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche e in particolare del potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia”.
Anche la S.C. ha affermato che “in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c.” (Cass. 17278 del 2016).
Nella fattispecie in esame, la conoscibilità mediante accesso alla sentenza redatta in formato digitale si è perfezionata solo con l'effettivo deposito del provvedimento da parte del giudice di primo grado, effettuato a luglio 2022, e da tale momento, a tutela del diritto di difesa, va fatto decorrere il termine per proporre appello ex art. 327 c.p.c. La diversa data di “pubblicazione” indicata nella sentenza non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione, riducendone, in misura significativa, i relativi termini.
Sulla decadenza, l'art. 28 del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, statuisce che “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo”.
L'art. 6 comma 2 della L. 604/1966 a sua volta prevede che “L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati
o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Il primo giudice ha ritenuto, ai sensi dell'art. 28 comma 1 cit., che il ricorrente non era decaduto dall'impugnativa dei contratti a termine, stante l'impugnativa pervenuta alla il 7 gennaio Parte_1 2019 (entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto del 20.10.2018; cfr. doc. 3 del ricorso di primo grado) e l'inapplicabilità della decadenza ai precedenti rapporti a termine;
ha disapplicato per contrarietà al diritto dell'Unione l'art. 29 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015 e convertito il rapporto a tempo indeterminato dalla scadenza del termine di durata massima dei 36 mesi (18.12.2016).
L'esame delle doglianze proposte da entrambe le parti comporta una rivalutazione della fattispecie.
In linea con le motivazioni esposte in altre pronunce di questa Corte, si ritiene che la decadenza ex art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 sia applicabile dalla cessazione di ciascun contratto, senza estendersi ai contratti precedenti, ma i contratti per i quali è decorso il termine di decadenza vanno valutati come antecedente storico per verificare l'abusiva reiterazione dell'utilizzo del contratto a termine.
In tal senso si è espressa, di recente, la Suprema Corte affermando che “allorquando, come nella fattispecie, si sia in presenza di una successione di rapporti a termine ma il termine di decadenza imposto dall'art. 32 della legge n. 183/2010 sia stato rispettato solo con riferimento all'ultimo o agli ultimi contratti succedutisi con sistematicità nelle diverse stagioni teatrali, opera il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto può rilevare come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione” (Cass. n. 3491 del 11.2.2025, che richiama Cass. n. 4960/2023 e negli stessi termini, quanto al contratto di somministrazione, Cass. n. 22861/2022).
Dunque nel caso di specie, considerato che l'impugnativa stragiudiziale dei contratti a termine è pervenuta alla nel gennaio 2019, seppure fosse maturata la decadenza in relazione ai Parte_1 contratti stipulati sino all'8.3.2018 (come prospettato dall'appellante), certamente l'impugnazione risulta tempestiva - in quanto proposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza - con riferimento all'ultimo contratto a termine del 16.10.2018.
E' inoltre tempestivo il successivo deposito del ricorso di primo grado, effettuato in data 2.9.2019, considerato che il 5.7.2019 il lavoratore ha trasmesso l'istanza di conciliazione e che la Parte_1 ha comunicato il proprio rifiuto alla proposta conciliativa con lettera dell'11.7.2019, data da cui decorre l'ulteriore termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziario.
Ciò posto, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, deve ritenersi che la verifica della legittimità del contratto del 16.10.2018 non possa prescindere dalla valutazione dei pregressi rapporti a termine tra le parti, e ciò al fine di verificare l'eventuale superamento di un limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE .
Del resto, nel ricorso introduttivo il aveva lamentato la violazione della clausola 5 della CP_1 Direttiva 1999/70/CE invocando l'applicazione dei principi sanciti dalla sentenza Sciotto della Corte di Giustizia per le fondazioni lirico-sinfoniche (sentenza del 25.10.2018, causa C-331/17 cit.).
La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata “Misure di prevenzione degli abusi”, prevede, al suo punto 1 che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
Come sostiene la Suprema Corte nella sentenza n. 6679/2019: “La recente sentenza della Corte di giustizia (Corte di giust. 25 ottobre 2018, causa C-331/17) chiarisce ulteriormente che per Per_1 quanto riguarda l'argomento relativo alle particolarità inerenti al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, è vero che la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente, per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione. Così, l'assunzione temporanea di un lavoratore al fine di soddisfare le esigenze provvisorie e specifiche del datore di lavoro in termini di personale può, in via di principio (ma si tratta di valutazione rimessa al giudice del merito) costituire una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C- Per_2 61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 91, nonché del 14 settembre 2016, Persona_3 C-16/15, EU:C:2016:679, punto 44). Invero, le esigenze artistiche o tecniche connesse alla rappresentazione di uno spettacolo possono essere tali da rendere necessaria un'assunzione temporanea. “Lo stesso vale qualora occorra provvedere alla sostituzione di un artista o di un tecnico non disponibile, in particolare, a causa di malattia o di maternità” (Corte giust. 25 ottobre 2018 cit.). In particolare, nondimeno, per quanto concerne le “ragioni obiettive”, strumento fondamentale di argine all'abusivo ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle Fondazioni Liriche, essendo ivi prevista ed ammessa la possibilità di ricorrere a rinnovi, va sottolineata in questa sede nomofilattica, l'assoluta necessità di interpretare in termini rigorosi ed estremamente restrittivi la sussistenza di tale requisito. Si legge, al riguardo, nella sentenza Sciotto, che, per quanto riguarda la nozione di “ragioni obiettive”, quest'ultima dev'essere intesa nel senso che “si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività” e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze del 26 novembre 2014, e a., C 22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto Per_2 87 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 febbraio 2015, Commissione/Lussemburgo, C1238/14, EU:C:2015:128, punto 44)”. La Corte di giustizia ha, quindi, valorizzato il ruolo della “ragione obiettiva” come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell'impiego e le irriducibili peculiarità del settore. Ha infatti precisato che “49. Al contrario, non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività delle fondazioni lirico- sinfoniche. 50. A tale riguardo, il rispetto della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede che si verifichi concretamente che il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione miri a soddisfare esigenze provvisorie”.
Dunque, secondo le coordinate fornite dalla Corte di giustizia della UE, compito del giudice nazionale è di verificare se la sequenza di contratti a termine sia stata finalizzata o meno a soddisfare esigenze temporanee della fondazione , solo in tal caso potendo ritenersi rispettata la clausola Parte_4 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro.
Nel caso di specie, dal 11.06.2002 al 20.10.2018 risultano stipulati tra le parti in causa una sequenza di 70 contratti a termine e proroghe intervallati, quantomeno a partire dalla stagione 2014/2015, da brevi periodi, per una durata complessiva del rapporto a termine di oltre 44 mesi. Ciò è sufficiente a dimostrare come l'utilizzo del in qualità di professore di orchestra della tromba di fila CP_1 rispondesse ad esigenze non temporanee ma strutturali della . Non Parte_1 rileva, infatti, l'indicazione nella causale dei contratti della specifica opera per la quale il ricorrente veniva utilizzato, in quanto proprio il numero di contratti a termine e la reiterazione degli stessi per oltre 15 anni, nonché il breve intervallo tra un contratto e l'altro (almeno dal 2014), dimostrano come l'odierno appellato costituisse una presenza stabile nell'organico della Controparte_3
delle stagioni teatrali nel periodo controverso.
[...]
Dunque, alla data di stipula del contratto a termine decorrente dal 16.10.2018 il ricorrente già da anni veniva impiegato come professore di orchestra della tromba di fila in maniera stabile e costante nelle stagioni teatrali della Anche nella causale di tale contratto vi è l'indicazione della Parte_1 stagione (“stagione Lirica e di Balletto 17/18-18/19”), dello spettacolo per il quale il ricorrente veniva utilizzato (“Concerto Valcuha”) e del ruolo (tromba di fila), senza specificazione di ragioni temporanee e/o eccezionali che hanno giustificato il ricorso alla assunzione a termine e che non potevano essere soddisfatte mediante il personale a tempo indeterminato.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ha imposto un onere di indicazione sufficientemente dettagliata delle ragioni del ricorso al rapporto a tempo determinato, onere che non è soddisfatto dalla sola indicazione delle mansioni, del termine e dello spettacolo in relazione al quale la prestazione lavorativa è richiesta, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze che hanno reso necessario il ricorso all'assunzione a termine, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell'apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche” (cfr. fra le tante Cass. 10 dicembre 2019 n. 32150; Cass. 7 marzo 2019 n. 6679 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione;
così anche Cass. 3491/2025 cit.). La Suprema Corte a SS.UU. (sentenza n. 5542 del 2023) ha ritenuto che “Non sussistono ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento che, per le fattispecie disciplinate dal d.lgs. n. 368 del 2001, ritiene non sufficiente, ai fini della specificazione della causale, la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera alla cui realizzazione il contratto è finalizzato, di per sé inidonea, rispetto ad un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive poste a fondamento del ricorso alla tipologia contrattuale del rapporto a tempo determinato”. Ha richiamato l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo la quale non è consentita la rinnovazione del contratto a termine “per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche” (Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, in causa C- 331/17, Sciotto, punto 49)”.
Anche nella recente sentenza n. 3491 del 11.2.2025, già menzionata, la S.C. ha osservato che “in un settore nel quale l'attività ordinaria si esplica attraverso l'allestimento di spettacoli di durata temporalmente limitata che si susseguono nell'ambito di stagioni teatrali anch'esse ad tempus, non è sufficiente, per giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, fare leva sulla temporaneità della singola produzione e della stagione medesima;
una tale interpretazione della normativa interna, infatti, consentirebbe alle fondazioni lirico sinfoniche l'elusione della disciplina sovranazionale, perché, in sostanza, legittimerebbe sempre ed in ogni caso il ricorso al rapporto a tempo determinato, essendo connotati da temporaneità lo spettacolo e la stagione alla quale lo stesso si riferisce;
la temporaneità, allora, va verificata in relazione ad un contesto più ampio ed alla complessiva organizzazione dell'attività curata dalla , e potrà essere ritenuta sussistente Parte_1 solo qualora emergano ragioni dalle quali si possa desumere che quelle esigenze non potevano essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato”. La S.C. ha quindi ritenuto che “l'indagine che il giudice è chiamato a svolgere, pur riguardando non più la causale indicata nel contratto ma l'effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, che deve essere provata dal datore di lavoro, va condotta sulla base delle medesime indicazioni date dalle pronunce di questa Corte e, pertanto, ove non vengano in rilievo ragioni sostitutive in relazione a lavoratore solo momentaneamente impedito (ragioni la cui sussistenza deve essere provata nei termini indicati, fra le tante, da Cass. n. 10391/2024), occorrerà verificare se “le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile” ed a tal fine “non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici e televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia reso necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda (Cass. n. 3187/2019)” (Cass. n. 3491/2025 cit.). Questa interpretazione ha trovato conferma nella riformulazione dell'art. 29 del D.Lgs. 81/2015.
La pregressa reiterazione di contratti a termine, con causale analoga, dimostra come l'utilizzo dell'odierno appellato rispondesse ad esigenze permanenti e non temporanee dell'appellante.
Ciò comporta la violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro 1999/70 CE, e quindi la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 16.10.2018.
Tuttavia, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni unite della Suprema Corte nelle sentenze n.5542/2023 e 5556/2023, tale pronuncia non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
La Suprema Corte, all'esito di un approfondito esame delle discipline degli enti lirici succedutesi nel tempo, ha osservato che “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni lirico- sinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate. La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nell'inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all'epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 (Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153). Quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)”. Ha quindi affermato che “è affetto da nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dalla fondazione lirico sinfonica in violazione dei divieti di assunzione imposti dalla normativa vigente ratione temporis o in assenza delle prescritte procedure selettive pubbliche richieste per la scelta del contraente. Si è in presenza, infatti, di norme inderogabili, di contenuto specifico e ben individuato, imperative perché dettate a tutela di interessi di carattere generale, non dissimili da quelli la cui realizzazione è imposta alle amministrazioni pubbliche dall'art. 97 Cost. e dalle disposizioni dettate per l'impiego pubblico contrattualizzato dal d.lgs. n. 165 del 2001. 23.1. Si è già detto della particolare connotazione che le fondazioni liriche sinfoniche hanno in ragione delle finalità alle stesse imposte dal legislatore delegato che, con l'art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996, ha indicato quale scopo quello, non di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività. La presenza di un preminente interesse generale giustifica i limiti posti all'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni medesime, quali: la sottoposizione degli statuti al potere di approvazione del Ministero;
la vigilanza da parte di quest'ultimo; il controllo della Corte dei Conti;
l'obbligatorietà delle procedure di risanamento del deficit disciplinate dal d.l. n. 91 del 2013. Il d.lgs. n. 376 del 1996 annovera lo Stato, le Regioni e i Comuni tra i soci di diritto della fondazione, dagli stessi finanziata in via prevalente attraverso il Fondo Unico per lo spettacolo ed i contributi locali;
pone limiti alla partecipazione di fondatori privati, il cui contributo non può superare il 40% del patrimonio;
stabilisce la necessaria rappresentanza in seno all'organo deliberativo dello Stato e della Regione, a prescindere dall'ammontare dei contributi dagli stessi versati;
assegna la presidenza della fondazione al Sindaco del luogo dove ha sede l'ente. Si tratta di indici di una persistente rilevanza di tipo pubblicistico che hanno indotto la dottrina a ritenere l'intervenuta privatizzazione più formale che sostanziale e che sono stati valorizzati dalla Corte costituzionale nell'affermare che «la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo» (Corte Cost. 21 aprile 2011 n. 153). Il limite posto alle facoltà assunzionali delle fondazioni e gli stringenti obblighi fissati in tema di determinazione delle dotazioni organiche disvelano un approccio di tipo pubblicistico alla questione del contenimento della spesa per il personale, reso necessario dalla situazione deficitaria delle fondazioni, tanto che i commentatori della normativa snodatasi nel tempo non hanno esitato nel definire anomala la disciplina che, pur a fronte dell'intervenuta attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, assegna al Ministero vigilante un penetrante potere di intervento, anche attraverso la riserva a quest'ultimo del potere di autorizzazione, in deroga, di nuove assunzioni. A fronte degli interessi di carattere generale che costituiscono il substrato e la ratio degli interventi normativi, non si può, dunque, ritenere che le conseguenze della violazione del divieto di assunzione debbano rimanere circoscritte alla responsabilità gestionale e contabile degli amministratori che quelle assunzioni hanno disposto perché, come già evidenziato da Cass. S.U. n. 26704 del 2007 «se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo». Analoghe considerazioni vanno espresse quanto all'obbligo imposto alle fondazioni di effettuare il reclutamento solo previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Quell'obbligo, che come per le società controllate si lega al ruolo che in seno al soggetto privato svolge l'ente pubblico che ne assume il controllo o la vigilanza, si prefigge lo scopo di assicurare che le pubbliche amministrazioni agiscano nel rispetto dei principi indicati dall'art. 97 Cost. anche allorquando il perseguimento degli interessi pubblici, che giustificano la partecipazione maggioritaria e di controllo alla persona giuridica di diritto privato, venga realizzato non direttamente dall'ente, ma per il tramite di un soggetto privato. Non a caso la Corte Costituzionale ha ritenuto (per le società a controllo pubblico ma sviluppando considerazioni che possono valere anche nella fattispecie) che i criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale debbano venire in rilievo anche rispetto all'agire delle pubbliche amministrazioni per mezzo di soggetti privati dalle stesse controllati (Corte Cost. n. 3 marzo 2011 n. 68)”.
Quanto alle conseguenze delle precedenti affermazioni sulla sorte dei rapporti a termine con clausola di durata affetta da nullità, la Suprema Corte ha ritenuto che “il contrasto, fra i principi che sorreggono le decisioni, denunciato nell'ordinanza interlocutoria, debba essere risolto con l'affermazione della prevalenza delle disposizioni settoriali che vietano in assoluto l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato o ne consentono la stipula solo in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi imperativamente richiesti dal legislatore. Quelle disposizioni, infatti, quanto agli effetti che producono sulla validità del contratto, non possono restare circoscritte, come sostenuto dalla difesa del ricorrente anche nel corso della discussione orale, ai soli rapporti instaurati ab origine a tempo indeterminato, perché la tesi predicata, che fa leva sul preteso diritto soggettivo alla conversione, finisce per ipotizzare che sia possibile che si produca, in conseguenza della sentenza accertativa della nullità della clausola di durata, un effetto espressamente vietato dal legislatore”.
Ha inoltre escluso che la conversione del rapporto a termine debba necessariamente derivare dalla conformazione al diritto dell'Unione ed in particolare alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, considerato che il presupposto sulla cui base la Corte di Giustizia, nella decisione del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, aveva ritenuto la disciplina degli enti lirici non conforme al diritto dell'Unione era che, una volta esclusa la conversione, l'ordinamento nazionale non assicuri alcuna misura idonea a sanzionare l'abuso. Invece, a parere delle Sezioni Unite, il riconoscimento del «danno comunitario» comporta la piena conformazione del diritto interno a quello dell'Unione.
La Suprema Corte ha infatti affermato: “L'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, nella parte in cui prescrive che «il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative» (disposizione, questa, integralmente ripresa per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche dall'art. 29, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81 del 2015, come modificato dal d.l. n. 59 del 2019) è specificazione di un principio di carattere generale, sicché gli argomenti sulla base dei quali queste Sezioni Unite, con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno ritenuto necessaria, a fronte della legittima previsione della non convertibilità dei rapporti a termine, un'agevolazione probatoria che conduca al riconoscimento ed alla liquidazione del «danno comunitario», necessari, in caso di reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato, per conformare il diritto interno a quello dell'Unione, possono essere estesi anche alle fattispecie nelle quali la conversione, per la qualità soggettiva del datore di lavoro e per la natura del rapporto del quale si discute, sia impedita da norme diverse dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che nulla di specifico prevedano quanto alla pretesa risarcitoria” (Cass. SS.UU. n. 5556/2023).
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno escluso “che la ritenuta non convertibilità dei rapporti a termine stipulati dalle fondazioni lirico sinfoniche possa essere ritenuta discriminatoria rispetto ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, ai quali l'ordinamento assicura la conversione del rapporto stesso, oltre all'indennità onnicomprensiva prevista dalle disposizioni richiamate”. Hanno sottolineato la natura peculiare dei rapporti in oggetto, correlata agli interessi di natura pubblica che permangono anche all'esito della trasformazione delle fondazioni in soggetti di diritto privato e che ab origine ha giustificato la disciplina settoriale dettata dal legislatore. Detti rapporti non sono, dunque, comparabili con quelli alle dipendenze degli altri datori di lavoro privati e, rispetto al tema che qui viene in rilievo, presentano, piuttosto, profili di affinità al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale la diversità di tutela rispetto al settore privato non è stata ritenuta né discriminatoria né in contrasto con i principi dettati dalla richiamata direttiva 1999/70/CE.
Nel caso di specie, esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato, deve quindi confermarsi il risarcimento del danno già riconosciuto dal primo giudice al lavoratore in misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La quantificazione così disposta in primo grado resiste alle doglianze dell'appellante, non apparendo esorbitante né sproporzionata in considerazione del periodo lavorativo a termine e dell'età del ricorrente, nonché della mancata stabilizzazione del rapporto.
E' invece inammissibile la censura sollevata dalla parte appellata, che vorrebbe l'indennità omnicomprensiva quantificata nella misura massima di n. 12 mensilità sulla base dei criteri ex art. 8 L. 604/1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti), in quanto non proposta mediante appello incidentale nelle forme prescritte dall'art. 436 c.p.c. (cfr. punto 37 della memoria di costituzione del . CP_1
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti e tra l'altro la questione relativa alla decadenza dalla impugnativa dei contratti a termine stipulati tra le parti sino a marzo 2018.
Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va confermata la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 16.10.2018, rigettando la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato e confermando solo la condanna al pagamento, in favore di , di un'indennità onnicomprensiva, che resta Controparte_1 quantificata nella misura fissata dal Tribunale in n. 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 20.722,08 (ossia euro 2590,26 x 8).
La complessità delle questioni trattate, la reciproca soccombenza e i recenti interventi della
Cassazione, anche a Sezione Unite, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 16.10.2018, rigetta la domanda di conversione;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Napoli, 06/03/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa EL CH
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa EL CH Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 06/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3219/2022
T R A
, con sede in Napoli, via San Carlo 98f, in persona del Parte_1 suo Sovrintendente legale rappresentante p.t., Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Francesco Santoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli Piazza della Repubblica
n. 2;
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andretta ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via San Tommaso d'Aquino, n. 36; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Controparte_1 Napoli al fine di accertare l'illegittimità dei contratti a termine e proroghe sottoscritti con l'odierna appellante nel periodo dal 2002 al 2018, con costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla a decorrere dalla data di superamento Controparte_2 della durata massima dei contratti a termine siglati ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto impugnato per nullità della clausola temporale o dalla diversa data di giustizia, ordinando la riammissione in servizio, senza soluzione di continuità, in favore del ricorrente, nelle medesime mansioni e funzioni, e condannando la resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lucro cessante e danno emergente, ed anche “ex collegato lavoro”. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge e rifusione delle spese legali.
Aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze della come professore di orchestra della Parte_1 tromba di fila, con specifici ruoli di terza tromba con obbligo di fila e sporadicamente quale prima o seconda tromba, inquadrato al 4° livello professionale artistico del CCNL del settore, sulla base dei contratti a tempo determinato e proroghe dettagliatamente richiamati in ricorso, a partire dal 11.6.2002 sino all'ultimo contratto del 16.10.2018 con scadenza il 20.10.2018, con durata complessiva del rapporto a termine di oltre 44 mesi. Ha impugnato i predetti contratti per superamento del termine dei 36 mesi (o 24 mesi di cui alla L. 96/2018) e comunque per violazione della normativa, interna ed europea, sul divieto di superamento della durata massima ragionevole e tollerabile. L'ultimo contratto del 16.10.2018 è stato impugnato anche per assenza e/o illegittimità della causale giustificativa contraria alla normativa, interna e comunitaria, relativa alla ragione obbiettiva ed alla sua specificità.
Ha esposto di aver inviato alla convenuta a mezzo pec comunicazione con l'impugnativa dei contratti in data 7.1.2019 (79° giorno dalla scadenza dell'ultimo contratto del 16.10.2018) e di aver attivato in data 5.7.2019, con comunicazione inviata all'ITL Lavoro competente per territorio, congiuntamente alla resistente, il procedimento facoltativo di conciliazione di cui agli art. 31 e 32 della Parte_1
L. 183/2010 e art. 410 c.p.c.., tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo, avendo la in data 11.07.2019 comunicato di non voler aderire alla richiesta di conciliazione. Parte_1
Sull'ultimo contratto del 16.10.2018, ha osservato che contiene l'indicazione del ruolo del ricorrente (tromba di fila) dell'organico funzionale dell'orchestra, con inquadramento nel livello 4°, in occasione della stagione Lirica e di Balletto 2017/2018; solo dopo la sottoscrizione del contratto in una apposita postilla viene indicato lo spettacolo per il quale è richiesta la sua prestazione, ossia
“Concerto Valcuha”, richiamando il nome del noto direttore di orchestra, senza precisare l'opera sinfonica che viene diretta dal maestro e che resta ignota nel contratto.
Dall'ultimo contratto in esame, il ricorrente non è stato più assunto dalla convenuta.
In generale ha lamentato di aver lavorato dal 2002 al 2018 continuativamente alle dipendenze della sempre svolgendo la medesima mansione di professore di orchestra quale tromba di fila Parte_1 nell'ambito della medesima categoria legale e dello stesso livello professionale;
ha dunque concluso che i contratti di lavoro a tempo determinato impugnati nel loro insieme complessivo e stipulati tra le parti per cui è causa sono nulli e/o illegittimi e/o in frode della legislazione italiana e comunitaria, in quanto privi di ogni causale giustificativa e/o di specificità della causale giustificativa del ricorso al modello contrattuale atipico e complessivamente esuberanti l'arco temporale di 36 mesi;
tutti tesi ad eludere i disposti ed i principi informatori e regolatori delle normative succedutesi nel tempo.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha eccepito Parte_1 l'inammissibilità della impugnativa giudiziale con riferimento ai contratti rientranti nel verbale di conciliazione stipulato in data 12.1.2015 davanti alla DTL e la decadenza ex art. 28 del D.Lgs. 81/2015 per i successivi contratti;
la legittimità dei contratti a termine per essere stati adottati nel rispetto della normativa vigente per il settore delle Fondazioni lirico sinfoniche;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3907/2022 del 9.6.2022 il Giudice adito ha accolto la domanda dell'originario ricorrente e dichiarato l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 18.12.2016, con obbligo della di ripristinare il rapporto Parte_1 riammettendo in servizio il lavoratore, e con condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di euro 20.722,08 (pari a n. 8 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) a titolo risarcitorio. Spese compensate.
Sulla decadenza ex art. 32 L 183/2010 e art. 28 D.Lgs. 81/2015, il Tribunale ha osservato che l'impugnativa stragiudiziale pervenuta alla convenuta il 7.1.2019 è tempestiva in relazione all'ultimo contratto del 16.10.2018, rispettando il termine di 180 giorni dalla scadenza del contratto (20.10.2018); entro i successivi 180 giorni (in data 5.7.2019) il ricorrente ha poi esperito il tentativo facoltativo di conciliazione, con conseguente sospensione del termine di decadenza per 20 giorni e poi per ulteriori 60 giorni, entro i quali il lavoratore ha depositato il ricorso al giudice (in data
2.9.2019). Il Giudice di prime cure ha poi ritenuto non applicabile la decadenza in esame alla domanda di accertamento della illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato per superamento del termine di 36 mesi (e quindi ai contratti sottoscritti fino all' 8.3.2018). Nel merito ha osservato che i contratti a termine in discussione hanno avuto una durata complessiva superiore ai 36 mesi e, alla luce della sentenza Sciotto del 25.10.2018 (causa C-331/17) della Corte di Giustizia
UE e della sentenza della S.C. 6680/2019, ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio di diritto comune, ossia la conversione del rapporto a tempo indeterminato ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 e il risarcimento del danno tra un minimo di 2,5 ed un massimo di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015 cit.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato Parte_1 il 21.12.2022, dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese.
L'appellante ha ribadito l'improcedibilità e inammissibilità della domanda avente ad oggetto la validità dei contratti stipulati tra le parti sino al 26.11.2014 in ragione della conciliazione intervenuta dinanzi alla DTL di Napoli in data 12.1.2015, nonché in ragione della decadenza ex art. 28 del D.Lgs.
81/2015 per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi venuti a scadenza alla data dell'8.3.2018. Ha osservato che per questi contratti (sino all'8.3.2018) si applicava il termine decadenziale di 120 giorni (scaduto il 6.7.2018), mentre la modifica di cui al D.L. n. 87 del 12.7.2018, che ha fissato il termine per l'impugnazione in 180 giorni, ha decorrenza dal 12.7.2018 ed è quindi applicabile ratione temporis solo all'ultimo contratto del 16.10.2018; che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto a termine della serie non si estende ai contratti precedenti;
che il regime della decadenza ex art. 32, L. 183/2010, e art. 28 del D.Lgs. 81/2015 si applica a tutti i contratti a termine, anche in ipotesi di violazione del termine massimo di 36 mesi;
che il Giudice di prime cure non doveva computare la durata dei contratti a termine per i quali era intervenuta la decadenza legale dall'impugnazione e che comunque nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni teatrali l'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2015 esclude l'applicazione delle disposizioni dell'art. 19, commi da 1 a 3, e dell'art. 21, e dunque delle norme sulla durata massina del singolo contratto e delle proroghe.
Sull'ultimo contratto del 16.10.2018 la appellante ha evidenziato l'esiguità della sua durata (soli 4 giorni) e la vigenza della legge 9.8.2018 n. 96 (cd. Decreto Dignità), che ha confermato l'eliminazione dell'obbligo di indicare le causali giustificative, nonché in ogni caso l'indicazione della giustificazione della assunzione (stagione lirica 2017/2018 e “Concerto Valcuha”), ancorché non dovuta.
Ha poi eccepito la sproporzione della indennità risarcitoria individuata dal Tribunale in n. 8 mensilità e l'infondatezza della domanda di conversione anche in ragione della sopravvenuta legge 8.8.2019 n. 81, art. 1 (che ha introdotto l'art. 29 comma 3-ter al D.Lgs. 81/2015), che esonera espressamente le fondazioni lirico-sinfoniche dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, riportando gli enti lirici nell'alveo dei rapporti di pubblico impiego dove non si applica la conversione per via dell'art. 97 Cost. e dei vincoli alla assunzione, ivi previsti, mediante procedura concorsuale.
La ha concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata con il rigetto delle domande Parte_1 formulate in primo grado dal vinte le spese del doppio grado. CP_1 Sul contradittorio nuovamente instaurato, si è costituito il lavoratore, resistendo al gravame e chiedendo l'accertamento della tardività della proposizione dell'appello, con asseverazione del giudicato formatosi sulla sentenza di prime cure;
nel merito la conferma della sentenza stessa ed il rigetto integrale delle avverse istante e motivi di gravame;
refusione delle spese e competenze professionali del presente grado, con distrazione.
Il lavoratore ha rilevato che l'appello è stato depositato presso la Cancelleria in data 21.12.2022, dopo lo spirare del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (09.06.2022), con conseguente improcedibilità e inammissibilità dell'esperito gravame ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
Nel merito, ha ribadito il superamento del termine massimo di durata dei 36 mesi di lavoro a termine già alla data del 18.12.2016 e la violazione della “ragione obiettiva” in relazione all'ultimo contratto del 16.10.2018, sottoscritto per una ordinaria esigenza organizzativa dettata dalla fisiologica carenza di personale dell'organico funzionale dell' , assolutamente non temporanea (vista anche la Parte_3 lunga durata dell'anzianità di servizio del lavoratore nelle medesime mansioni e funzioni) e nemmeno eccezionale (atteso che il ricorso alle prestazioni di professore d'orchestra sono costanti, sistematiche ed assolutamente ricorrenti).
Ha evidenziato l'assenza di qualsiasi riferimento alle esigenze temporali ed eccezionali ed alla specificità del settore, con conseguente violazione della Clausola 5 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 70/1999/CE, come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale;
che nel contratto del 16.10.2018 vengono riportate esclusivamente le usuali mansioni e funzioni a cui il ricorrente è deputato;
che attraverso l'opera del ricorrente si è soddisfatto un bisogno permanente, e non occasionale o temporaneo e nemmeno eccezionale o non programmabile, evidente dall'ampio e corposo novero dei contratti intercorsi tra le parti.
Sulle conseguenze della declaratoria di nullità della pattuizione del termine e/o per violazione fraudolenta della durata massima ragionevole, ha ribadito l'applicazione della conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre alla sanzione del risarcimento del danno. A sostegno della conversione, ha richiamato la natura privata delle fondazioni lirico sinfoniche e dei relativi rapporti di lavoro e il principio di equivalenza delle tutele.
Ha poi contestato la misura della sanzione accessoria del risarcimento del danno, fissata dal Giudice di prime cure in n. 8 mensilità, nonché la regolamentazione delle spese di lite, interamente compensate (cfr. para. 37 e 39 della memoria di costituzione in appello), senza tuttavia proporre gravame incidentale su predetti capi della sentenza.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Il rilievo di tardività del gravame va respinto.
Parte appellante ha eccepito che il deposito dell'appello presso la Cancelleria in data 21.12.2022 è avvenuto dopo lo spirare del termine semestrale decorrente dalla data di pubblicazione indicata nella sentenza impugnata (09.06.2022), con conseguente improcedibilità e inammissibilità della impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. In realtà, dal fascicolo telematico di primo grado risulta che l'impugnata sentenza, sebbene riporti come data di pubblicazione il 9 giugno 2022, è stata depositata dal giudice solo il successivo 5 luglio 2022 e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 7 luglio 2022 (cfr. fascicolo di primo grado e comunicazione di cancelleria prodotta dall'appellante). Solo dalla data dell'effettivo deposito telematico la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e diventa legalmente nota, per cui può cominciare a decorrere il cd. termine lungo per la sua impugnazione ex art. 327 c.p.c., rispettato nella specie mediante il deposito del gravame in data 21.12.2022.
Sull'argomento vanno richiamati i principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2015 ove è chiarito che “per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto … È parte integrante del diritto di difesa, infatti, che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 223 del 1993)”. Per quanto riguarda il “processo telematico” la Corte costituzionale ha ricordato, ai fini della conoscibilità, “il complesso di disposizioni finalizzato alla creazione di un sistema automatico di accesso, per i soggetti qualificati, a tutti gli atti del giudizio e in particolare alla sentenza pubblicata” ed ha ribadito che
“E' solo con il compimento di queste operazioni che può dirsi realizzata quella “pubblicità”, prevista dalla norma, che rende possibile a chiunque l'acquisizione della conoscenza dei dati che ne costituiscono l'oggetto, possibilità che si traduce nella titolarità da parte dei potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche e in particolare del potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia”.
Anche la S.C. ha affermato che “in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c.” (Cass. 17278 del 2016).
Nella fattispecie in esame, la conoscibilità mediante accesso alla sentenza redatta in formato digitale si è perfezionata solo con l'effettivo deposito del provvedimento da parte del giudice di primo grado, effettuato a luglio 2022, e da tale momento, a tutela del diritto di difesa, va fatto decorrere il termine per proporre appello ex art. 327 c.p.c. La diversa data di “pubblicazione” indicata nella sentenza non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione, riducendone, in misura significativa, i relativi termini.
Sulla decadenza, l'art. 28 del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, statuisce che “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo”.
L'art. 6 comma 2 della L. 604/1966 a sua volta prevede che “L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati
o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Il primo giudice ha ritenuto, ai sensi dell'art. 28 comma 1 cit., che il ricorrente non era decaduto dall'impugnativa dei contratti a termine, stante l'impugnativa pervenuta alla il 7 gennaio Parte_1 2019 (entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto del 20.10.2018; cfr. doc. 3 del ricorso di primo grado) e l'inapplicabilità della decadenza ai precedenti rapporti a termine;
ha disapplicato per contrarietà al diritto dell'Unione l'art. 29 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015 e convertito il rapporto a tempo indeterminato dalla scadenza del termine di durata massima dei 36 mesi (18.12.2016).
L'esame delle doglianze proposte da entrambe le parti comporta una rivalutazione della fattispecie.
In linea con le motivazioni esposte in altre pronunce di questa Corte, si ritiene che la decadenza ex art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 sia applicabile dalla cessazione di ciascun contratto, senza estendersi ai contratti precedenti, ma i contratti per i quali è decorso il termine di decadenza vanno valutati come antecedente storico per verificare l'abusiva reiterazione dell'utilizzo del contratto a termine.
In tal senso si è espressa, di recente, la Suprema Corte affermando che “allorquando, come nella fattispecie, si sia in presenza di una successione di rapporti a termine ma il termine di decadenza imposto dall'art. 32 della legge n. 183/2010 sia stato rispettato solo con riferimento all'ultimo o agli ultimi contratti succedutisi con sistematicità nelle diverse stagioni teatrali, opera il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto può rilevare come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione” (Cass. n. 3491 del 11.2.2025, che richiama Cass. n. 4960/2023 e negli stessi termini, quanto al contratto di somministrazione, Cass. n. 22861/2022).
Dunque nel caso di specie, considerato che l'impugnativa stragiudiziale dei contratti a termine è pervenuta alla nel gennaio 2019, seppure fosse maturata la decadenza in relazione ai Parte_1 contratti stipulati sino all'8.3.2018 (come prospettato dall'appellante), certamente l'impugnazione risulta tempestiva - in quanto proposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza - con riferimento all'ultimo contratto a termine del 16.10.2018.
E' inoltre tempestivo il successivo deposito del ricorso di primo grado, effettuato in data 2.9.2019, considerato che il 5.7.2019 il lavoratore ha trasmesso l'istanza di conciliazione e che la Parte_1 ha comunicato il proprio rifiuto alla proposta conciliativa con lettera dell'11.7.2019, data da cui decorre l'ulteriore termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziario.
Ciò posto, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, deve ritenersi che la verifica della legittimità del contratto del 16.10.2018 non possa prescindere dalla valutazione dei pregressi rapporti a termine tra le parti, e ciò al fine di verificare l'eventuale superamento di un limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE .
Del resto, nel ricorso introduttivo il aveva lamentato la violazione della clausola 5 della CP_1 Direttiva 1999/70/CE invocando l'applicazione dei principi sanciti dalla sentenza Sciotto della Corte di Giustizia per le fondazioni lirico-sinfoniche (sentenza del 25.10.2018, causa C-331/17 cit.).
La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata “Misure di prevenzione degli abusi”, prevede, al suo punto 1 che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
Come sostiene la Suprema Corte nella sentenza n. 6679/2019: “La recente sentenza della Corte di giustizia (Corte di giust. 25 ottobre 2018, causa C-331/17) chiarisce ulteriormente che per Per_1 quanto riguarda l'argomento relativo alle particolarità inerenti al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, è vero che la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente, per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione. Così, l'assunzione temporanea di un lavoratore al fine di soddisfare le esigenze provvisorie e specifiche del datore di lavoro in termini di personale può, in via di principio (ma si tratta di valutazione rimessa al giudice del merito) costituire una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C- Per_2 61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 91, nonché del 14 settembre 2016, Persona_3 C-16/15, EU:C:2016:679, punto 44). Invero, le esigenze artistiche o tecniche connesse alla rappresentazione di uno spettacolo possono essere tali da rendere necessaria un'assunzione temporanea. “Lo stesso vale qualora occorra provvedere alla sostituzione di un artista o di un tecnico non disponibile, in particolare, a causa di malattia o di maternità” (Corte giust. 25 ottobre 2018 cit.). In particolare, nondimeno, per quanto concerne le “ragioni obiettive”, strumento fondamentale di argine all'abusivo ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle Fondazioni Liriche, essendo ivi prevista ed ammessa la possibilità di ricorrere a rinnovi, va sottolineata in questa sede nomofilattica, l'assoluta necessità di interpretare in termini rigorosi ed estremamente restrittivi la sussistenza di tale requisito. Si legge, al riguardo, nella sentenza Sciotto, che, per quanto riguarda la nozione di “ragioni obiettive”, quest'ultima dev'essere intesa nel senso che “si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività” e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze del 26 novembre 2014, e a., C 22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto Per_2 87 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 febbraio 2015, Commissione/Lussemburgo, C1238/14, EU:C:2015:128, punto 44)”. La Corte di giustizia ha, quindi, valorizzato il ruolo della “ragione obiettiva” come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell'impiego e le irriducibili peculiarità del settore. Ha infatti precisato che “49. Al contrario, non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività delle fondazioni lirico- sinfoniche. 50. A tale riguardo, il rispetto della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede che si verifichi concretamente che il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione miri a soddisfare esigenze provvisorie”.
Dunque, secondo le coordinate fornite dalla Corte di giustizia della UE, compito del giudice nazionale è di verificare se la sequenza di contratti a termine sia stata finalizzata o meno a soddisfare esigenze temporanee della fondazione , solo in tal caso potendo ritenersi rispettata la clausola Parte_4 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro.
Nel caso di specie, dal 11.06.2002 al 20.10.2018 risultano stipulati tra le parti in causa una sequenza di 70 contratti a termine e proroghe intervallati, quantomeno a partire dalla stagione 2014/2015, da brevi periodi, per una durata complessiva del rapporto a termine di oltre 44 mesi. Ciò è sufficiente a dimostrare come l'utilizzo del in qualità di professore di orchestra della tromba di fila CP_1 rispondesse ad esigenze non temporanee ma strutturali della . Non Parte_1 rileva, infatti, l'indicazione nella causale dei contratti della specifica opera per la quale il ricorrente veniva utilizzato, in quanto proprio il numero di contratti a termine e la reiterazione degli stessi per oltre 15 anni, nonché il breve intervallo tra un contratto e l'altro (almeno dal 2014), dimostrano come l'odierno appellato costituisse una presenza stabile nell'organico della Controparte_3
delle stagioni teatrali nel periodo controverso.
[...]
Dunque, alla data di stipula del contratto a termine decorrente dal 16.10.2018 il ricorrente già da anni veniva impiegato come professore di orchestra della tromba di fila in maniera stabile e costante nelle stagioni teatrali della Anche nella causale di tale contratto vi è l'indicazione della Parte_1 stagione (“stagione Lirica e di Balletto 17/18-18/19”), dello spettacolo per il quale il ricorrente veniva utilizzato (“Concerto Valcuha”) e del ruolo (tromba di fila), senza specificazione di ragioni temporanee e/o eccezionali che hanno giustificato il ricorso alla assunzione a termine e che non potevano essere soddisfatte mediante il personale a tempo indeterminato.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ha imposto un onere di indicazione sufficientemente dettagliata delle ragioni del ricorso al rapporto a tempo determinato, onere che non è soddisfatto dalla sola indicazione delle mansioni, del termine e dello spettacolo in relazione al quale la prestazione lavorativa è richiesta, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze che hanno reso necessario il ricorso all'assunzione a termine, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell'apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche” (cfr. fra le tante Cass. 10 dicembre 2019 n. 32150; Cass. 7 marzo 2019 n. 6679 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione;
così anche Cass. 3491/2025 cit.). La Suprema Corte a SS.UU. (sentenza n. 5542 del 2023) ha ritenuto che “Non sussistono ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento che, per le fattispecie disciplinate dal d.lgs. n. 368 del 2001, ritiene non sufficiente, ai fini della specificazione della causale, la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera alla cui realizzazione il contratto è finalizzato, di per sé inidonea, rispetto ad un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive poste a fondamento del ricorso alla tipologia contrattuale del rapporto a tempo determinato”. Ha richiamato l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo la quale non è consentita la rinnovazione del contratto a termine “per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche” (Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, in causa C- 331/17, Sciotto, punto 49)”.
Anche nella recente sentenza n. 3491 del 11.2.2025, già menzionata, la S.C. ha osservato che “in un settore nel quale l'attività ordinaria si esplica attraverso l'allestimento di spettacoli di durata temporalmente limitata che si susseguono nell'ambito di stagioni teatrali anch'esse ad tempus, non è sufficiente, per giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, fare leva sulla temporaneità della singola produzione e della stagione medesima;
una tale interpretazione della normativa interna, infatti, consentirebbe alle fondazioni lirico sinfoniche l'elusione della disciplina sovranazionale, perché, in sostanza, legittimerebbe sempre ed in ogni caso il ricorso al rapporto a tempo determinato, essendo connotati da temporaneità lo spettacolo e la stagione alla quale lo stesso si riferisce;
la temporaneità, allora, va verificata in relazione ad un contesto più ampio ed alla complessiva organizzazione dell'attività curata dalla , e potrà essere ritenuta sussistente Parte_1 solo qualora emergano ragioni dalle quali si possa desumere che quelle esigenze non potevano essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato”. La S.C. ha quindi ritenuto che “l'indagine che il giudice è chiamato a svolgere, pur riguardando non più la causale indicata nel contratto ma l'effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, che deve essere provata dal datore di lavoro, va condotta sulla base delle medesime indicazioni date dalle pronunce di questa Corte e, pertanto, ove non vengano in rilievo ragioni sostitutive in relazione a lavoratore solo momentaneamente impedito (ragioni la cui sussistenza deve essere provata nei termini indicati, fra le tante, da Cass. n. 10391/2024), occorrerà verificare se “le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile” ed a tal fine “non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici e televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia reso necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda (Cass. n. 3187/2019)” (Cass. n. 3491/2025 cit.). Questa interpretazione ha trovato conferma nella riformulazione dell'art. 29 del D.Lgs. 81/2015.
La pregressa reiterazione di contratti a termine, con causale analoga, dimostra come l'utilizzo dell'odierno appellato rispondesse ad esigenze permanenti e non temporanee dell'appellante.
Ciò comporta la violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro 1999/70 CE, e quindi la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 16.10.2018.
Tuttavia, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni unite della Suprema Corte nelle sentenze n.5542/2023 e 5556/2023, tale pronuncia non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
La Suprema Corte, all'esito di un approfondito esame delle discipline degli enti lirici succedutesi nel tempo, ha osservato che “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni lirico- sinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate. La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nell'inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all'epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 (Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153). Quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)”. Ha quindi affermato che “è affetto da nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dalla fondazione lirico sinfonica in violazione dei divieti di assunzione imposti dalla normativa vigente ratione temporis o in assenza delle prescritte procedure selettive pubbliche richieste per la scelta del contraente. Si è in presenza, infatti, di norme inderogabili, di contenuto specifico e ben individuato, imperative perché dettate a tutela di interessi di carattere generale, non dissimili da quelli la cui realizzazione è imposta alle amministrazioni pubbliche dall'art. 97 Cost. e dalle disposizioni dettate per l'impiego pubblico contrattualizzato dal d.lgs. n. 165 del 2001. 23.1. Si è già detto della particolare connotazione che le fondazioni liriche sinfoniche hanno in ragione delle finalità alle stesse imposte dal legislatore delegato che, con l'art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996, ha indicato quale scopo quello, non di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività. La presenza di un preminente interesse generale giustifica i limiti posti all'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni medesime, quali: la sottoposizione degli statuti al potere di approvazione del Ministero;
la vigilanza da parte di quest'ultimo; il controllo della Corte dei Conti;
l'obbligatorietà delle procedure di risanamento del deficit disciplinate dal d.l. n. 91 del 2013. Il d.lgs. n. 376 del 1996 annovera lo Stato, le Regioni e i Comuni tra i soci di diritto della fondazione, dagli stessi finanziata in via prevalente attraverso il Fondo Unico per lo spettacolo ed i contributi locali;
pone limiti alla partecipazione di fondatori privati, il cui contributo non può superare il 40% del patrimonio;
stabilisce la necessaria rappresentanza in seno all'organo deliberativo dello Stato e della Regione, a prescindere dall'ammontare dei contributi dagli stessi versati;
assegna la presidenza della fondazione al Sindaco del luogo dove ha sede l'ente. Si tratta di indici di una persistente rilevanza di tipo pubblicistico che hanno indotto la dottrina a ritenere l'intervenuta privatizzazione più formale che sostanziale e che sono stati valorizzati dalla Corte costituzionale nell'affermare che «la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo» (Corte Cost. 21 aprile 2011 n. 153). Il limite posto alle facoltà assunzionali delle fondazioni e gli stringenti obblighi fissati in tema di determinazione delle dotazioni organiche disvelano un approccio di tipo pubblicistico alla questione del contenimento della spesa per il personale, reso necessario dalla situazione deficitaria delle fondazioni, tanto che i commentatori della normativa snodatasi nel tempo non hanno esitato nel definire anomala la disciplina che, pur a fronte dell'intervenuta attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, assegna al Ministero vigilante un penetrante potere di intervento, anche attraverso la riserva a quest'ultimo del potere di autorizzazione, in deroga, di nuove assunzioni. A fronte degli interessi di carattere generale che costituiscono il substrato e la ratio degli interventi normativi, non si può, dunque, ritenere che le conseguenze della violazione del divieto di assunzione debbano rimanere circoscritte alla responsabilità gestionale e contabile degli amministratori che quelle assunzioni hanno disposto perché, come già evidenziato da Cass. S.U. n. 26704 del 2007 «se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo». Analoghe considerazioni vanno espresse quanto all'obbligo imposto alle fondazioni di effettuare il reclutamento solo previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Quell'obbligo, che come per le società controllate si lega al ruolo che in seno al soggetto privato svolge l'ente pubblico che ne assume il controllo o la vigilanza, si prefigge lo scopo di assicurare che le pubbliche amministrazioni agiscano nel rispetto dei principi indicati dall'art. 97 Cost. anche allorquando il perseguimento degli interessi pubblici, che giustificano la partecipazione maggioritaria e di controllo alla persona giuridica di diritto privato, venga realizzato non direttamente dall'ente, ma per il tramite di un soggetto privato. Non a caso la Corte Costituzionale ha ritenuto (per le società a controllo pubblico ma sviluppando considerazioni che possono valere anche nella fattispecie) che i criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale debbano venire in rilievo anche rispetto all'agire delle pubbliche amministrazioni per mezzo di soggetti privati dalle stesse controllati (Corte Cost. n. 3 marzo 2011 n. 68)”.
Quanto alle conseguenze delle precedenti affermazioni sulla sorte dei rapporti a termine con clausola di durata affetta da nullità, la Suprema Corte ha ritenuto che “il contrasto, fra i principi che sorreggono le decisioni, denunciato nell'ordinanza interlocutoria, debba essere risolto con l'affermazione della prevalenza delle disposizioni settoriali che vietano in assoluto l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato o ne consentono la stipula solo in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi imperativamente richiesti dal legislatore. Quelle disposizioni, infatti, quanto agli effetti che producono sulla validità del contratto, non possono restare circoscritte, come sostenuto dalla difesa del ricorrente anche nel corso della discussione orale, ai soli rapporti instaurati ab origine a tempo indeterminato, perché la tesi predicata, che fa leva sul preteso diritto soggettivo alla conversione, finisce per ipotizzare che sia possibile che si produca, in conseguenza della sentenza accertativa della nullità della clausola di durata, un effetto espressamente vietato dal legislatore”.
Ha inoltre escluso che la conversione del rapporto a termine debba necessariamente derivare dalla conformazione al diritto dell'Unione ed in particolare alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, considerato che il presupposto sulla cui base la Corte di Giustizia, nella decisione del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, aveva ritenuto la disciplina degli enti lirici non conforme al diritto dell'Unione era che, una volta esclusa la conversione, l'ordinamento nazionale non assicuri alcuna misura idonea a sanzionare l'abuso. Invece, a parere delle Sezioni Unite, il riconoscimento del «danno comunitario» comporta la piena conformazione del diritto interno a quello dell'Unione.
La Suprema Corte ha infatti affermato: “L'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, nella parte in cui prescrive che «il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative» (disposizione, questa, integralmente ripresa per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche dall'art. 29, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81 del 2015, come modificato dal d.l. n. 59 del 2019) è specificazione di un principio di carattere generale, sicché gli argomenti sulla base dei quali queste Sezioni Unite, con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno ritenuto necessaria, a fronte della legittima previsione della non convertibilità dei rapporti a termine, un'agevolazione probatoria che conduca al riconoscimento ed alla liquidazione del «danno comunitario», necessari, in caso di reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato, per conformare il diritto interno a quello dell'Unione, possono essere estesi anche alle fattispecie nelle quali la conversione, per la qualità soggettiva del datore di lavoro e per la natura del rapporto del quale si discute, sia impedita da norme diverse dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che nulla di specifico prevedano quanto alla pretesa risarcitoria” (Cass. SS.UU. n. 5556/2023).
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno escluso “che la ritenuta non convertibilità dei rapporti a termine stipulati dalle fondazioni lirico sinfoniche possa essere ritenuta discriminatoria rispetto ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, ai quali l'ordinamento assicura la conversione del rapporto stesso, oltre all'indennità onnicomprensiva prevista dalle disposizioni richiamate”. Hanno sottolineato la natura peculiare dei rapporti in oggetto, correlata agli interessi di natura pubblica che permangono anche all'esito della trasformazione delle fondazioni in soggetti di diritto privato e che ab origine ha giustificato la disciplina settoriale dettata dal legislatore. Detti rapporti non sono, dunque, comparabili con quelli alle dipendenze degli altri datori di lavoro privati e, rispetto al tema che qui viene in rilievo, presentano, piuttosto, profili di affinità al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale la diversità di tutela rispetto al settore privato non è stata ritenuta né discriminatoria né in contrasto con i principi dettati dalla richiamata direttiva 1999/70/CE.
Nel caso di specie, esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato, deve quindi confermarsi il risarcimento del danno già riconosciuto dal primo giudice al lavoratore in misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La quantificazione così disposta in primo grado resiste alle doglianze dell'appellante, non apparendo esorbitante né sproporzionata in considerazione del periodo lavorativo a termine e dell'età del ricorrente, nonché della mancata stabilizzazione del rapporto.
E' invece inammissibile la censura sollevata dalla parte appellata, che vorrebbe l'indennità omnicomprensiva quantificata nella misura massima di n. 12 mensilità sulla base dei criteri ex art. 8 L. 604/1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti), in quanto non proposta mediante appello incidentale nelle forme prescritte dall'art. 436 c.p.c. (cfr. punto 37 della memoria di costituzione del . CP_1
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti e tra l'altro la questione relativa alla decadenza dalla impugnativa dei contratti a termine stipulati tra le parti sino a marzo 2018.
Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va confermata la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 16.10.2018, rigettando la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato e confermando solo la condanna al pagamento, in favore di , di un'indennità onnicomprensiva, che resta Controparte_1 quantificata nella misura fissata dal Tribunale in n. 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 20.722,08 (ossia euro 2590,26 x 8).
La complessità delle questioni trattate, la reciproca soccombenza e i recenti interventi della
Cassazione, anche a Sezione Unite, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 16.10.2018, rigetta la domanda di conversione;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Napoli, 06/03/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa EL CH