TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3178 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Cardito al Parte_1 C.F._1
Corso C. Battisti, 145 presso lo studio dell' Avv. Francesco Castaldo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._2
Via M. Kerbaker, 81 presso gli Avv.ti Laura Cavotti e Maurizio Di Somma che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n. 3178/2025
All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 5 agosto 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Marano di Napoli il 22 luglio
2016, dal quale nascevano due figli - (nata a [...] l' 1.12.2016) e (nato a [...]_1 Per_2
l' 1.3.2018) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di separarsi alle condizioni riportate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza con obbligo di comunicazione reciproca in caso di cambio della stessa e/o del proprio domicilio effettivo;
2) I figli minorenni saranno affidati ad entrambi i genitori, con permanenza prevalente presso il domicilio della madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute del figlio. In relazione al diritto di visita del padre questi potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end, a fine settimana alternati, il sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 21.00 e la domenica dalle 14,00 alle 21.00, nel corso di ciascuna
2 V.G. n. 3178/2025
settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi, di martedì e giovedì dalle ore 17.00 fino alle ore
20:00, ovviamente compatibilmente alle esigenze scolastiche degli stessi.
I periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed altre festività) sono da concordare alternativamente di volta in volta;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc...) verranno prese concordemente dai genitori;
3) Il SI. , con decorrenza alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna Controparte_1
a corrispondere mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre la metà dell'importo dell'assegno unico, pari a 400.00 euro mensili come di seguito specificato. Il succitato importo di euro 400,00 dovrà essere corrisposto attraverso accredito su Postepay iban intestata alla SI.ra . Parte_1
I ricorrenti stabiliscono che dei contributi pubblici (quali quelli spettanti, ad esempio, a titolo di assegni nucleo familiare, di assegno unico universale e/o qualsiasi altra forma o misura stabilita a titolo di assegno familiare) usufruisca esclusivamente il genitore presso il quale risultano collocati i figli, ovvero la SI.ra . Pertanto, nel caso di specie, Parte_1
l'importo previsto per l'assegno unico universale sarà erogato nella misura del 100% interamente alla SI.ra . Parte_1
4) Le spese straordinarie verranno egualmente sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa n. 2818/2019 del 31.10.2019, stipulato tra i magistrati della prima sezione del Tribunale di Napoli Nord con il Coa di Napoli
Nord, al quale si rimanda e che qui abbiansi per riportato e trascritto, previa esibizione di idonea documentazione.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Si precisa, in ogni caso, fatte salve le spese necessarie ed urgenti effettuate nell'interesse dei figli, che le spese straordinarie vanno sempre e comunque preventivamente concordate tra i genitori;
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un .rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
si impegnano, inoltre, a
3 V.G. n. 3178/2025
tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza del figlio, come pure eviteranno, nella eventualità di nuove relazioni, di sostituire la figura paterna/materna con quella del compagno/a.
Qualora esigenze lavorative o di altra natura dovessero costringere ciascun dei ricorrenti a fissare il proprio domicilio altrove, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione ed ad accondiscendere a soluzioni che, in considerazione dei propri diritti ed obblighi di genitore e nel rispetto delle esigenze dei figli, non producano danni irreparabili alle loro opportunità lavorative e di guadagno. Sin da ora i separandi coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
6) I coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
7) I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali ”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a
Spese dello Stato, giusta delibera del 4.9.2025, prot. n. 998/2025, del C.O.A. di Napoli Nord sono liquidati con separato decreto che si allega;
i compensi spettanti al difensore del ricorrente verranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il Parte_1
23.2.1985) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
4 V.G. n. 3178/2025
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI NAPOLI (atto n. 76, parte, 2, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5 V.G. n. 3178/2025
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3178 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Cardito al Parte_1 C.F._1
Corso C. Battisti, 145 presso lo studio dell' Avv. Francesco Castaldo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._2
Via M. Kerbaker, 81 presso gli Avv.ti Laura Cavotti e Maurizio Di Somma che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n. 3178/2025
All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 5 agosto 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Marano di Napoli il 22 luglio
2016, dal quale nascevano due figli - (nata a [...] l' 1.12.2016) e (nato a [...]_1 Per_2
l' 1.3.2018) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di separarsi alle condizioni riportate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza con obbligo di comunicazione reciproca in caso di cambio della stessa e/o del proprio domicilio effettivo;
2) I figli minorenni saranno affidati ad entrambi i genitori, con permanenza prevalente presso il domicilio della madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute del figlio. In relazione al diritto di visita del padre questi potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end, a fine settimana alternati, il sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 21.00 e la domenica dalle 14,00 alle 21.00, nel corso di ciascuna
2 V.G. n. 3178/2025
settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi, di martedì e giovedì dalle ore 17.00 fino alle ore
20:00, ovviamente compatibilmente alle esigenze scolastiche degli stessi.
I periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed altre festività) sono da concordare alternativamente di volta in volta;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc...) verranno prese concordemente dai genitori;
3) Il SI. , con decorrenza alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna Controparte_1
a corrispondere mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre la metà dell'importo dell'assegno unico, pari a 400.00 euro mensili come di seguito specificato. Il succitato importo di euro 400,00 dovrà essere corrisposto attraverso accredito su Postepay iban intestata alla SI.ra . Parte_1
I ricorrenti stabiliscono che dei contributi pubblici (quali quelli spettanti, ad esempio, a titolo di assegni nucleo familiare, di assegno unico universale e/o qualsiasi altra forma o misura stabilita a titolo di assegno familiare) usufruisca esclusivamente il genitore presso il quale risultano collocati i figli, ovvero la SI.ra . Pertanto, nel caso di specie, Parte_1
l'importo previsto per l'assegno unico universale sarà erogato nella misura del 100% interamente alla SI.ra . Parte_1
4) Le spese straordinarie verranno egualmente sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa n. 2818/2019 del 31.10.2019, stipulato tra i magistrati della prima sezione del Tribunale di Napoli Nord con il Coa di Napoli
Nord, al quale si rimanda e che qui abbiansi per riportato e trascritto, previa esibizione di idonea documentazione.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Si precisa, in ogni caso, fatte salve le spese necessarie ed urgenti effettuate nell'interesse dei figli, che le spese straordinarie vanno sempre e comunque preventivamente concordate tra i genitori;
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un .rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
si impegnano, inoltre, a
3 V.G. n. 3178/2025
tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza del figlio, come pure eviteranno, nella eventualità di nuove relazioni, di sostituire la figura paterna/materna con quella del compagno/a.
Qualora esigenze lavorative o di altra natura dovessero costringere ciascun dei ricorrenti a fissare il proprio domicilio altrove, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione ed ad accondiscendere a soluzioni che, in considerazione dei propri diritti ed obblighi di genitore e nel rispetto delle esigenze dei figli, non producano danni irreparabili alle loro opportunità lavorative e di guadagno. Sin da ora i separandi coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
6) I coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
7) I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali ”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a
Spese dello Stato, giusta delibera del 4.9.2025, prot. n. 998/2025, del C.O.A. di Napoli Nord sono liquidati con separato decreto che si allega;
i compensi spettanti al difensore del ricorrente verranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il Parte_1
23.2.1985) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
4 V.G. n. 3178/2025
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI NAPOLI (atto n. 76, parte, 2, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5 V.G. n. 3178/2025
6