Art. 5-ter. ((L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria e' obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.
Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi.
Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal comitato nazionale dei delegati.
La misura del predetto contributo puo' essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessita' finanziarie della gestione.
La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo e' effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalita' ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge))
Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi.
Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal comitato nazionale dei delegati.
La misura del predetto contributo puo' essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessita' finanziarie della gestione.
La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo e' effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalita' ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge))