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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1220 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, (C.F.: ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(NA), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI NIOLA GENNARO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, (C.F.: ) nata il [...] a [...]_2
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FLAGIELLO
ANTIMINA FEDERICA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/01/2025 , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con la resistente a Napoli (NA), in data 11/10/2010; che dal matrimonio erano nati due figli: e il Persona_1 Persona_2
16.07.2010; che avevano stabilito la propria casa familiare in Napoli al Viale Michelangelo n. 85;
1 che il rapporto fra i coniugi, inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento, col tempo si era deteriorato a causa di insanabili contrasti;
che i coniugi vivevano in uno stato di separazione di fatto già da settembre del 2020;
che aveva tentato addivenire ad una separazione consensuale ma la resistente non aveva fornito riscontro alla missiva ricevuta;
che svolgeva l'attività di imprenditore con un reddito imponibile annuo pari a €
24.000,00 circa e di essere proprietario dei seguenti beni immobili: “quota di 5000/10000 di abitazione sita in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 7 censita al catasto urbano alla Sez.
SFE, fg. 1, part. 380, sub 136, cat. A/10, classe 6, consistenza 10,5 vani, rendita € 6.408,24; quota di 500/1000 di abitazione sita in Napoli alla Via Generale Camillo Cucca n. 33 censita al catasto urbano alla Sez. CHI, fg. 19, part. 43, sub 1, cat. A/4, classe 4, consistenza 1,0 vani, rendita € 100,71”; che la resistente lavorava saltuariamente come traduttrice ma principalmente si era sempre dedicata alla gestione della famiglia e dei figli;
che la resistente, inoltre, era proprietaria “dei seguenti beni immobili: proprietaria di abitazione sita in Napoli al Corso Malta n. 87 censita al catasto urbano alla Sez. VIC, fg. 4, part. 179, sub 11, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,0 vani, rendita € 330,53”; ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) dichiarare separati i coniugi e , con sentenza non Parte_1 CP_1 definitiva in caso di prosieguo del procedimento per l'istruttoria;
c) confermare il piano genitoriale predisposto dal IG. ; Parte_1
d) affidare i figli e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2
collocazione presso la residenza materna;
e) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dopo gli impegni scolastici, tenuto conto, ovvero concordare di volta in volta con la madre almeno un pomeriggio infrasettimanale. Terrà inoltre i figli a week end alterni dal Sabato mattina alle 10:00 alla domenica sera alle 20:00 con pernottamento presso di lui, non ostacolando gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi, nonché ludici dei medesimi. Durante le festività natalizie, i minori staranno alternativamente negli anni, dal 24 dicembre al 31 dicembre con l'uno o l'altro genitore;
i minori staranno alternativamente negli anni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore. Il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis, saranno trascorsi dai minori con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente negli anni. I minori trascorreranno con entrambi i genitori preferibilmente i giorni del proprio onomastico e del proprio compleanno;
in caso di
2 disaccordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
le “festività rosse” (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma, l'onomastico e il compleanno della medesima;
i minori trascorreranno con il papà la festa del papà, l'onomastico e il compleanno dello stesso. I genitori terranno con sé i figli durante le vacanze estive, per un periodo di 20 giorni consecutivi e/o non consecutivi da scegliersi nei mesi di giugno, luglio e/o agosto. Tale periodo sarà comunicato vicendevolmente tra le parti, entro il 01 maggio di ogni anno;
durante tali periodi ciascun genitore ha l'obbligo di offrire reperibilità telefonica almeno due volte al giorno ed inoltre di comunicare l'esatto luogo di destinazione e l'indirizzo e la reperibilità della struttura ricettiva. La succitata regolamentazione potrà essere soggetta a piena flessibilità previa comunicazione tra le parti almeno 48 ore prima;
f) dichiari il genitore risultato non collocatario tenuto e obbligato a corrispondere l'importo mensile di Euro 600,00 per i minori e Persona_3 Persona_4 all'altro genitore entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli;
detto importo sarà adeguato annualmente con decorrenza dal mese successivo alla data di deposito dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 secondo l'indice ISTAT;
g) dichiari i IGnori e tenuti e obbligati a corrispondere, all'altro genitore Pt_1 CP_1 che affronterà l'esborso, il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate per la figlia come stabilite dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli;
h) nulla disporre in ordine ad assegni di mantenimento fra i coniugi, atteso che la IGnora ha una concreta capacità lavorativa e di produrre reddito;
CP_1
i) con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in caso di opposizione”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale rappresentava che a seguito di notifica del ricorso introduttivo le parti avevano raggiunto un accordo, stabilendo consensualmente le condizioni della separazione, e chiedendone il recepimento;
le parti, pertanto, avevano raggiunto il seguente accordo:
“1) i coniugi e vivranno separati e risiederanno in Parte_1 CP_1 abitazioni differenti, con l'obbligo di comunicarsi le variazioni di domicilio;
2) il IG. si impegna a trasferire la sua residenza entro sei mesi dalla Parte_1
data del presente accordo;
3) I figli minori (C.F.: ) nata a [...] il Persona_3 C.F._3
16/7/2010 e (C.F.: ) nato a [...] il Persona_4 C.F._4
3 16/7/2010, vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
4) la collocazione dei minori e sarà in Napoli al Persona_3 Persona_4
Viale Michelangelo n. 85, presso l'abitazione presa in affitto dalla IG;
CP_1
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dopo gli impegni scolastici, ovvero concordare di volta in volta con la madre almeno un pomeriggio infrasettimanale. Terrà inoltre i figli a week end alterni dal Sabato mattina alle 10:00 alla domenica sera alle 20:00 con pernottamento presso di lui, non ostacolando gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi, nonché ludici dei medesimi;
6) Durante le festività natalizie, i minori staranno alternativamente negli anni, dal 24 dicembre al 31 dicembre con l'uno o l'altro genitore;
i minori staranno alternativamente negli anni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore;
7) Il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis, saranno trascorsi dai minori con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente negli anni;
8) I minori trascorreranno con entrambi i genitori preferibilmente i giorni del proprio onomastico e del proprio compleanno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
le “festività rosse” (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma,
l'onomastico e il compleanno della medesima;
i minori trascorreranno con il papà la festa del papà, l'onomastico e il compleanno dello stesso;
9) I genitori terranno con sé i figli durante le vacanze estive, per un periodo di 20 giorni consecutivi e/o non consecutivi da scegliersi nei mesi di giugno, luglio e/o Agosto. Tale periodo sarà comunicato vicendevolmente tra le parti, entro il 01 maggio di ogni anno;
durante tali periodi ciascun genitore ha l'obbligo di offrire reperibilità telefonica almeno due volte al giorno ed inoltre di comunicare l'esatto luogo di destinazione e l'indirizzo e la reperibilità della struttura ricettiva;
10) La succitata regolamentazione del diritto di visita potrà essere soggetta a piena flessibilità previa comunicazione ed accordo tra le parti almeno 48 ore prima;
11) Sarà posto a carico del IGnor a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli e e sino al raggiungimento della loro Persona_1 Persona_2 autonomia economica l'obbligo di versare alla IGnora nella sua qualità di CP_1 genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 600,00, somma sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, nonché l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla IGnora per il CP_1
4 caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di
Napoli sempre da concordarsi fra le parti;
12) il IG. , dietro definitiva rinuncia da parte della moglie al diritto a Parte_1
percepire un assegno di mantenimento per sé stessa, si obbliga a trasferire alla moglie IG.ra
, con successivo atto notarile, il diritto di nuda proprietà della quota di CP_1
5000/10000 dell'abitazione sita in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 7 censita al catasto urbano alla Sez. SFE, fg. 1, part. 380, sub 136, cat. A/10, classe 6, consistenza 10,5 vani, rendita € 6.408,24:
13) Le parti inoltre stabiliscono che la IG.ra percepirà il 100% CP_1 dell'assegno unico universale spettante per i figli fino al compimento del 21 anno degli stessi, pertanto il IG. rilascia autorizzazione in tal senso alla IG.ra ; Parte_1 CP_1
14) Le questioni non regolamentate dal presente accordo verranno risolte facendo riferimento al Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Napoli;
15) I coniugi acconsentono reciprocamente ai sensi dell'art. 24 della L. 3/2003, al rilascio e/o rinnovo dei passaporti l'uno dell'altro;
16) le spese di giudizio sono totalmente compensate tra le parti e i rispettivi difensori in epigrafe sottoscrivono il presente atto anche per rinunziare al beneficio della solidarietà previsto dalla vigente Legge professionale forense;
17) i coniugi si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 15/04/2025, innanzi al giudice relatore, le parti, a modifica dell'accordo raggiunto, dichiaravano quanto segue:
“il padre terrà con sé i figli di regola il mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00, salvo diversi accordi in relazione agli impegni lavorativi e rispettivamente scolastici dei figli.
Inoltre, l'assegno unico, percepito dalla madre, ammonta a € 105,00 – 100,00 e come da accordi sarà percepito per intero dalla IG.ra ”. CP_1
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
5 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui all'accordo delle parti;
CP_1
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 37, parte
I, s. sez. AR, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010). così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18/04/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
6