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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4118/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Micaela
Lombardi, presso il cui studio, sito in Napoli alla via S. Martini n. 60, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonello Taiani, presso il cui studio, sito in Salerno alla via A. Nifo n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 18/12/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 371/2020, con cui
è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, in proprio ed in qualità di garante della Itat Forest Products S.R.L., della somma pari ad €
123.948,25, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la debitoria relativa al sig. in proprio deriva dal saldo negativo dei Pt_1
conti correnti a lui intestati, n. 10003234 e n. 10054146, (di cui allega i contratti, unitamente ai documenti di sintesi delle condizioni economiche che si dichiarano applicate), nonché dal conto anticipo effetti SBF n.
10004257 (di cui allega il contratto) e dal conto anticipo fatture n.
10008316 (di cui allega contratto) e l'estratto conto integrale ordinario e scalare relativo al conto corrente n. 10003234 e l'estratto conto integrale ordinario e scalare relativo al conto corrente n. 10054146; che tale documentazione, che disconosce integralmente ai sensi dell'articolo 2719
c.c., è inidonea a dimostrare il credito oggetto di ingiunzione, poiché le copie dei contratti non sono risultano essere state da lui sottoscritte in ogni pagina e gli estratti conto prodotti sono frammentari ed incompleti;
che, inoltre, la commissione di massimo scoperto non è dovuta, stante il disposto dell'articolo 2 bis della L. n. 2/2009, essendo di contro consentite le sole commissioni di cui all'articolo 117 bis T.U.B., ove pattuite e sempre che ne ricorrano i presupposti;
che la commissione di massimo scoperto è indeterminata e/o indeterminabile, non essendo indicato nel contratto il periodo di applicazione e le modalità di calcolo;
che la Banca opposta ha capitalizzato trimestralmente gli interessi e la commissione di massimo scoperto in violazione del disposto dell'articolo 1283 c.c., oltre ad avere applicato interessi usurari;
quale secondo motivo di opposizione, che la
Banca opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria, anche considerato che il c.d. “saldaconto” non costituisce prova nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo;
quale
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza terzo motivo di opposizione, che la debitoria cui è stato ingiunto al pagamento in qualità di garante non è dovuta, non avendo egli sottoscritto il contratto di fideiussione.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_3
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 371/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che le eccezioni Controparte_1
sollevate dal sig. in qualità di garante della Pt_1 Controparte_2
sono inammissibili, avendo egli sottoscritto un contratto
[...]
autonomo di garanzia;
che al di là della surreale tesi volta al disconoscimento di tutta la documentazione prodotta nel monitorio onde negare ogni rapporto, anche di fideiussione, intrattenuto con la opposta - tesi, questa, smentita non soltanto dalla documentazione prodotta dalla odierna comparente nella quale compare sempre la firma del sig. Pt_1
in calce ai contratti, ma anche dallo stesso sollecito prodotto
[...]
dall'attore nell'atto di citazione, mai impugnato negli anni, che dimostra l'infondatezza della intera opposizione - si evidenzia che le varie missive fanno riferimento ai diversi rapporti intrattenuti con la e CP_3
puntualmente richiamati di volta in volta nelle diffide, che contengono l'analitico dettaglio delle somme richieste;
che è chiaro, quindi, che non essendo stati richiamati nelle diverse missive gli stessi rapporti ed essendo maturati, nel tempo, interessi di mora, l'importo totale diffidato varia;
che il disconoscimento formulato dal sig. relativamente alle sottoscrizioni Pt_1
apposte sul contratto di garanzia poste a fondamento del ricorso monitorio è inammissibile in quanto generico, considerato che sebbene l'Istituto di credito abbia, più volte e con numerose missive, invitato l'odierno opponente, in qualità di garante, al pagamento della debitoria maturata
(missive, queste, tutte ricevute dal sig. , come confermato Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza nel proprio scritto ed, anzi, lo stesso attore produce una missiva di diffida inviata dalla Banca), questi non ha mai contestato il rapporto;
che i contratti da essa prodotti in allegato al ricorso monitorio sono tutti documenti originali, quali copie della Banca, sottoscritti dall'opponente, in ogni pagina, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della
[...]
; che, dunque, non si comprende né Controparte_4
quale sia la “copia” contestata, né a quale condizione contrattuale, nello specifico, l'opponente faccia riferimento;
che il disposto dell'articolo 2719
c.c. non è applicabile al caso di specie;
che, peraltro, il disconoscimento di copie fotostatiche non può essere generico, ma deve necessariamente contenere uno specifico riferimento al documento ed al profilo che in esso venga contestato;
che le dichiarazioni ex art. 50 T.U.B. sono tutte accompagnata dalla certificazione della loro conformità rispetto alle scritture contabili e dall'attestazione di verità e liquidità del credito a firma del dott. che le attestazioni ex art 50 T.U.B. sono Tes_1
documentazioni originali sottoscritte dal dirigente che non necessitano di alcuna ulteriore conformità, se non rispetto alle scritture contabili;
che essa, già nella fase monitoria ha prodotto, onde provare il proprio credito, oltre l'attestazione ex art. 50 T.U.B, i contratti di apertura di conto corrente, nonché tutti gli estratti ordinari e scalari relativi ai citati conti, dando conseguentemente piena ed inconfutabile prova dell'esistenza del proprio credito, offrendo al giudicante – già in fase monitoria – ogni elemento attestante, in maniera certa, la fondatezza della domanda azionata con il
Decreto Ingiuntivo;
che la commissione di massimo scoperto è munita di una sua giustificazione causale;
che non risulta violata la norma di cui all'art. 2 del della L. n. 2/2009 che pone un limite di durata minima del saldo negativo del conto corrente pari a trenta giorni, né v'è stata violazione dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1346 c.c., relativamente al possesso dei requisiti di determinatezza o determinabilità della clausola stessa;
che a
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia che nel contratto di conto corrente n. 10003234 intestato al sig. ed allegato al Parte_1
ricorso monitorio insieme al documento di sintesi delle condizioni applicate
(cfr. all. 6) viene specificato sia tasso della commissione sia i criteri ed alla periodicità del calcolo, clausola specificamente sottoscritta per accettazione dal cliente;
che, in particolare, il contratto di conto corrente n. 10003234 intestato all'opponente contiene l'indicazione specifica e chiara di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto ed i criteri e la periodicità dell'addebito, in piena conformità rispetto al dettato normativo indicato;
che non vi è stata alcuna violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., mentre la contestazione circa l'usurarietà degli interessi è del tutto generica.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 371/2020; condannare gli opponenti per lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto entro i limiti di € 60.892,00, cioè dell'importo cui il sig. era stato ingiunto in proprio, rigettandola per il residuo, Pt_1
cui questi era stato ingiunto quale garante, ed onerava la parte opposta ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 30/9/2022).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 18/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 30/9/2022).
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente che la parte opposta non avrebbe fornito la prova della creditoria vantata nei suoi confronti quale debitore in proprio, derivante dal saldo negativo dei conti correnti a lui intestati, n. 10003234 e n. 10054146, nonché dal conto anticipo effetti n. 10004257 e dal conto anticipo fatture SBF n. 10008316, atteso che egli disconosce integralmente la documentazione ai sensi dell'articolo 2719 c.c., oltre a non essere idonea a dimostrare il credito oggetto di ingiunzione, poiché le copie dei contratti non sono risultano essere state da lui sottoscritte in ogni pagina e gli estratti conto prodotti sono frammentari ed incompleti.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Per quanto riguarda il disconoscimento di conformità agli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica dalla opposta, esso è totalmente generico e, come tale, inammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito (“ex multis” Cass. Civ., Sez. II, n. 27633/2018) che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.”. Nel caso di specie parte opponente non ha indicato, neppure genericamente, le ragioni per cui la documentazione – contrattuale e contabile – prodotta dall'opposta con il
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza ricorso per Decreto Ingiuntivo sarebbe diversa ed in quali aspetti, rispetto agli originali.
In ordine poi alla dedotta assenza di sottoscrizione del sig. in ogni Pt_1
pagina dei documenti contrattuali dei conti correnti a lui intestati, n.
10003234 e n. 10054146, nonché dal conto anticipo effetti SBF n.
10004257 e dal conto anticipo fatture SBF n. 10008316, si osserva da un lato che tale doglianza risulta smentita documentalmente (cfr. all.ti 6-7-8-9 della produzione della fase monitoria) dai contratti prodotti dall'opposta, in cui in ogni pagina vi è apposta la sottoscrizione – sia pure mediante sigla, in ogni caso non oggetto di disconoscimento – del sig. e, Parte_1
dall'altro, che in ogni caso, in presenza di una dichiarazione sottoscritta, ma contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che la sottoscrizione si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti (cfr. Cass. Civ., n. 7681/2019), ragion per cui anche laddove tale sottoscrizione difettasse in ogni pagina che compone il documento contrattuale, la sua assenza sarebbe irrilevante.
Relativamente poi alla lamentata frammentarietà ed incompletezza degli estratti conto relativi ai conti bancari il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione nei confronti del sig. in proprio, deve rilevarsi che Pt_1
l'opposta ha prodotto integralmente tali estratti conto, mediante deposito nella fase monitoria (cfr. all.ti 13-14-15-16 della produzione della fase monitoria) e nel presente giudizio di opposizione (cfr. all. 3 della produzione di parte opposta e all. alle note di trattazione scritta del
22/6/2021).
Per ciò che concerne, poi, la lamentata violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., nei contratti di conto corrente intestati al sig. n. Pt_1
10003234 e n. 10054146, nonché nei contratti di conto anticipo effetti n. 10004257 e di conto anticipo fatture n. 10008316, (cfr. all.ti 6-7-8-
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza 9 della produzione della fase monitoria) risulta pattuita per iscritto la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 120 T.U.B. “ratione temporis” applicabile, mediante rinvio alla Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000, mentre la commissione di massimo scoperto, asseritamente nulla in quanto indeterminata e/o indeterminabile, non risulta pattuita nei predetti contratti e, in ogni caso, non vi è alcuna prova che essa sia stata effettivamente applicata e, dunque, abbia generato addebiti per l'opponente, da cui l'infondatezza della relativa doglianza.
In ordine poi alla contestazione circa l'usurarietà degli interessi, essa è del tutto generica e, come tale, infondata, atteso che parte opponente non ha neppure indicato la clausola che li prevede, il trimestre di riferimento in cui
è stato stipulato il contratto, il tasso-soglia “ratione temporis” applicabile, nè tanto meno la tipologia di operazione bancaria (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020), nè ha depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria tesi difensiva.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la
Banca opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria, anche considerato che il c.d. “saldaconto” non costituisce prova nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, la parte opposta ha fornito la dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato in via monitoria nei confronti del sig.
in proprio depositando: Parte_1
- Copia dei contratti di conto corrente intestati al sig. n. Pt_1
10003234 e n. 10054146, nonché dei contratti di conto anticipo effetti
SBF n. 10004257 e di conto anticipo fatture SBF n. 10008316 completi delle condizioni economiche, validamente sottoscritti dal sig.
(cfr. all.ti 6-7-8-9 della produzione della fase monitoria); Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza - Copia degli estratti conto – ordinari e scalari – relativi ai suddetti contratti dall'accensione fino alla chiusura (cfr. all.ti 13-14-15-16 della produzione della fase monitoria e all. 3 della produzione di parte opposta ed alle note di trattazione scritta del 22/6/2021).
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere sottoscritto tali contratti, né di non avere provveduto alla restituzione degli importi al cui pagamento è stato ingiunto, di talchè anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c., tali circostanze possono ritenersi provate.
Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente lamenta che la debitoria cui è stato ingiunto al pagamento in qualità di garante della debitrice non sarebbe dovuta, Controparte_4
non avendo egli sottoscritto il contratto di fideiussione.
Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta circa il disconoscimento formulato dal sig. Pt_3
nell'atto di citazione in opposizione (cfr. pag. 25). Infatti, laddove il
[...]
suddetto disconoscimento dovesse essere ritenuto ammissibile, ne conseguirebbe la fondatezza del motivo di opposizione.
Orbene, ritiene questo Giudice che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di garanzia personale del 04/4/2017 (cfr. all. 5 della produzione di fase monitoria), apparentemente riconducibili al sig.
, per le obbligazioni assunte dalla Parte_1 Controparte_5
debba ritenersi ammissibile, in quanto sufficientemente specifico.
[...]
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 11911/2003) è costante nel ritenere che “Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione chiara e univoca anche in ordine all'oggetto della sottoscrizione di cui si nega
l'autenticità, specificazione che è indispensabile nell'ipotesi in cui, essendo stata prodotta una pluralità di atti sottoscritti, soltanto alcuni di questi siano
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza disconosciuti.”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne consegue che risulta sufficientemente chiara e specifica l'impugnazione, da parte dell'odierno opponente, delle sottoscrizioni a lui apparentemente riconducibili apposte sul contratto di garanzia personale del 04/4/2017, stante l'inequivocabile tenore letterale delle difese del sig. (cfr. pag. Pt_1
25 dell'atto di citazione in opposizione), secondo cui “All'uopo si osserva, in primis che si disconosce il contratto di fideiussione allegato da controparte in quanto non sottoscritto dal Sig. ”. Parte_1
Appare evidente, dunque, che l'oggetto del disconoscimento sono le sottoscrizioni del predetto contratto di garanzia personale, specialmente considerato che nel caso concreto non è indispensabile, né tanto meno necessario, che il sig. specificasse l'oggetto (i.e.: a quale contratto) Pt_1
si riferisse il suo disconoscimento, non essendo stata prodotta dall'opposta una pluralità di atti di garanzia apparentemente sottoscritti dall'opponente, di cui uno o soltanto alcuni disconosciuti. Di contro, nella vicenda in esame l'opposta ha prodotto un solo contratto di garanzia personale rilasciata dal sig. (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria) a sostegno Pt_1
della domanda di condanna al pagamento per € 63.056,25, ragion per cui appare chiaro che il disconoscimento dell'opponente si riferisce alle sottoscrizioni apposte su tale contratto e, come tale, è sufficientemente specifico ed ammissibile.
Quanto poi alla circostanza, dedotta dall'opponente, secondo cui avendo il sig. ricevuto delle diffide ad adempiere e richieste stragiudiziali di Pt_1
pagamento, rispetto alle quali prima del presente giudizio non ha formulato alcun disconoscimento o contestazione di debenza di relativi importi, il disconoscimento formulato sarebbe inammissibile, deve osservarsi che il disconoscimento può ritenersi inammissibile solo laddove la parte che disconosce abbia dato esecuzione, in tutto o in parte, al contratto di cui
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza disconosce le firme, a nulla rilevando che non abbia disconosciuto le proprie sottoscrizioni in una fase stragiudiziale, anteriore al processo e, dunque,
“pre-trial”. L'articolo 214 c.p.c., infatti, pone a carico della parte nei cui confronti è prodotta una scrittura privata l'onere di disconoscerla tempestivamente, ma pur sempre all'interno del processo, non prima né in altra sede, ragion per cui nessun significato può attribuirsi al mancato disconoscimento delle sottoscrizioni da parte del sig. prima della Pt_1
notificazione del Decreto Ingiuntivo.
Di talchè, stante l'ammissibilità del disconoscimento formulato tempestivamente dall'opponente, non avendo di contro la Controparte_1
formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. nel corso di tutto il processo (e cio, peraltro, sebbene in prima udienza questo Giudice avesse negato parzialmente la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto limitatamente alla porzione del credito la cui “causa petendi” risiede nella qualifica di garante del sig. ), il contratto di Pt_1
garanzia personale del 04/4/2017 deve ritenersi inutilizzabile.
Infatti, di fronte al disconoscimento, qualora la parte interessata non promuova il sub-procedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile ed il Giudice non può trarne il suo convincimento nemmeno come elemento indiziario. Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al
Giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 7433/1983). Ragion per cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Civ., n.
2220/2012; Cass. Civ., n. 27506/2017; Cass. Civ., SS.UU., n. 3086/2022).
In conclusione, dunque, stante la manifestazione di volontà della parte opposta di non volersi avvalere del contratto di garanzia personale del
04/4/2017 oggetto di espresso, tempestivo e disconoscimento da parte del sig. , ne consegue che di esso non può tenersi conto ai fini della Pt_1
decisione e, pertanto, essendo questo il documento su cui si fonda la domanda monitoria nei confronti dell'opponente quale garante, l'opposizione va parzialmente accolta ed il Decreto Ingiuntivo va revocato per la somma di
€ 63.056,25 (cfr. ricorso monitorio) richiesta a tale titolo in danno dell'opponente.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 371/2020 va revocato ed il sig. va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
di complessivi € € 60.892,00 quale saldo debitore dei Controparte_1
conti correnti n. 10003234 e n. 10054146, nonché del conto anticipo effetti n. 10004257 e del conto anticipo fatture SBF n. 10008316.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione con decurtazione del credito azionato in via monitoria oltre la metà (da €
123.948,25 ad € 60.892,00) vi è “soccombenza reciproca” ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., e pertanto esse vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza 371/2020 e condanna il sig. al pagamento, in Parte_1
favore della di complessivi € € 60.892,00 quale Controparte_1
saldo debitore dei conti correnti n. 10003234 e n. 10054146, nonché del conto anticipo effetti SBF n. 10004257 e del conto anticipo fatture
SBF n. 10008316;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4118/2020 - Sentenza