Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20467/2023 R.G. promossa da:
con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUOPOLI CATELLO, con elezione di domicilio in VIA M. MAZZELLA 223, ISCHIA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI con CP_1 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7-11-2023, l'istante in epigrafe dipendente della società di navigazione TA OR srl, sbarcato per malattia in data 28-10-2022, esponeva che, per il periodo di malattia regolarmente certificato dal 2-10-2022 al 25-1-2023, aveva ricevuto, a titolo di indennità di malattia, la somma netta di € 2550,09 (lorda €
3.080,09); che, in data 24-2-2023 l' aveva comunicato che la CP_1 domanda di indennità di malattia era stata respinta, perché in data 24-12-
2022 e 24-1-2023 era risultato assente alla visita medica di controllo in quanto non reperibile all'indirizzo riportato sulla certificazione di malattia;
che, in data 21-6-2023, l' aveva chiesto la restituzione della somma di CP_1
€ 2490,87 erogata a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 29-10- 2022 al 25-1-2023; assumeva di avere provveduto a comunicare all' CP_1 già in data 29-10-2022, attraverso la piattaforma informatica predisposta
che, pertanto, alcuna responsabilità gli era ascrivibile;
che, in ogni caso, la decadenza dal diritto era nella misura prevista dall'art. 5, comma 14, del dl 463 del 1983, non corrispondente alla somma richiesta dall' residuando, invece, un CP_1 credito ulteriore a suo favore.
Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della richiesta di indebito del 21-6- 2023 e della comunicazione di rigetto della domanda, con condanna dell' al pagamento dell'ulteriore somma ancora dovuta nella misura di CP_1
€ 6372,60, ovvero in quella minore comunque spettante anche per l'ipotesi di decadenza dalla prestazione;
il tutto oltre accessori di legge. L si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.
******
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo.
In proposito possono mutuarsi i principi espressi dalla Suprema Corte per la quale “Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica” (Cfr Cass. n. 26845 del 25/11/2020).
La declinazione della natura autonoma del sistema di ripetizione in materia assistenziale porta, in via ulteriore, ad escludere la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 47 del dpr 639/1970.
Passando, quindi, all'esame del merito, la domanda va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. E' noto che, componendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, la Cassazione a sezioni unite ha affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già
2 ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. n. 18046 del 04/08/2010, v. da ultimo Cass. Sez. Lav. n. 2739 del 11/02/2016).
Ciò posto, giova, ai fini della soluzione della controversia,
l'insegnamento della Suprema Corte che, nella sua più autorevole composizione ha affermato che: “In materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all' ed al datore di lavoro il relativo CP_1 certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia” (v., circa l'onere di verifica, anche Circ. n.117 del CP_1
2011).
L'inosservanza di siffatto onere, in mancanza di norme sanzionatorie specifiche - non ravvisabili nell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, ne' analogicamente ne' estensivamente - impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino ed Amministrazione pubblica,
l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' - a sua volta tenuto ad esperire le opportune CP_1 indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere - dovere di controllo della denunciata malattia.
Ulteriore corollario è che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facultato -
e gravato del relativo onere - a provare che l' era nelle condizioni, CP_2 con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente (ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendo all'interessato, in caso di consegna diretta del certificato, il completamento dell'apposito modulo). (v. Cass.
SS.UU. n. 1283 del 02/02/1993 e succ. conformi).
La legge, infatti, pone a carico del lavoratore ammalato l'obbligo di fornire un'esatta indicazione del proprio domicilio dovendo egli rendere possibile un accertamento fiscale che trova il suo fondamento nell'interesse
3 pubblico di garantire l'efficienza del sistema assicurativo e reprimere gli abusi (Cass. n. 13650 del 06/12/1999).
Tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del
1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l' non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare CP_2 il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia (v. Cass. n. 11286 del 18/07/2003).
E', in ogni caso, a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell' , il quale non CP_2 può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione, (v. Cass. 11286/2003 cit.). Quindi, l'errore nell'indicazione del domicilio del lavoratore da parte del medico che ha curato l'invio del certificato medico non vale quale esonero di responsabilità dell'istante rispetto al mancato controllo a visita, essendo suo onere verificare la correttezza dei dati indicati sul certificato medico. Nella specie, gli è, tuttavia, che il marittimo, accortosi dell'erronea indicazione del domicilio apposta sulla certificazione medica, in data appena successiva all'inoltro del primo certificato medico (v. certificato medico del 28-10-2022 e comunicazione integrativa del 29-10-2022 e relativa ricevuta di avvenuta ricezione), ha senz'altro tempestivamente comunicato il corretto indirizzo di residenza (circostanza non contestata).
Tale comunicazione vale a ritenere che la mancata visita di controllo sia ascrivibile esclusivamente al comportamento negligente dell' per CP_1 non avere fatto un corretto uso dei poteri di controllo in presenza di una tempestiva e specifica comunicazione di rettifica dell'indirizzo attraverso la apposita procedura automatizzata online.
Il diniego dell'istituto è, quindi, illegittimo, essendo la mancata visita di controllo ascrivibile al suo comportamento non diligente.
Va, in via ulteriore, accolta anche la domanda di pagamento delle differenze ancora dovute per la medesima causale.
E' documentato che il ricorrente ha ricevuto unicamente la somma lorda di € 3080,09 (v. cedolino di pagamento), per il periodo fino al 7-12- 2022, a fronte di 89 giorni di malattia, per il periodo complessivo dal 28-
10-2022 al 25-1-2023 (v. certificati di malattia).
4 Sulla base dell'importo giornaliero di € 106,21 (v. importo indicato nel cedolino di pagamento e criteri di calcolo solo genericamente contestati), compete, pertanto, l'ulteriore somma pari a euro 6372,60 oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'illegittimità della comunicazione di indebito del 21-6-2023 con condanna dell' al CP_1 pagamento della somma a titolo di indennità di malattia pari a e 6372,60 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente o che si CP_1 liquidano in € 2300,00, comprensive di spese forfettarie, oltre € 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 22/01/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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