TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/10/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'LO, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza cartolare ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. del 22.10.2025 e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Matera Via Giacomo Puccini 44 presso lo studio dell'avv. VENDEGNA RAFFAELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in LD, CP_1 C.F._2
C.so Umberto I N. 300/A presso lo studio dell'avv. IANNUCCI SILVIA WLADIMIRA, dichiaratosi antistatario, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da verbale e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava Parte_1
in giudizio il fratello, , innanzi all'intestato Tribunale per sentire CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Matera, contrariis
1 reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, revocare l'ordinanza resa in data
20.11.2024 dal Giudice dell'Esecuzione mobiliare del Tribunale di Matera nel procedimento iscritto al n. 28/2024 R.G.Es. e disporre la prosecuzione del predetto procedimento esecutivo”.
A sostegno della propria pretesa, parte opponente deduceva:
- che, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 5008 del 27.10.2023, il Tribunale di Matera aveva accertato il diritto di proprietà per la quota di ½ dell'appartamento sito in
LD Corso Umberto n. 115, identificato in catasto al foglio 31, particelle 612/2
e 648/2, ordinando al convenuto di consegnare immediatamente CP_1
copia delle chiavi di ingresso oltre alla rifusione delle spese processuali;
- che la predetta ordinanza, divenuta definitiva in quanto non impugnata, veniva notificata con l'atto di precetto in data 19.12.2023;
- che, successivamente, veniva proposto ricorso ex art. 612 c.p.c. affinché il GE determinasse le modalità di esecuzione in quanto non poteva procedersi ex art. 608
c.p.c. trattandosi di bene in proprietà indivisa;
- che, con ordinanza del 10.09.2024, il GE dichiarava inammissibile il ricorso così motivando: “osservato che, in realtà, dal titolo posto in esecuzione non emerge la necessità di opere necessarie per rendere effettiva la tutela del diritto alla consegna delle chiavi riconosciuto nel titolo;
rilevato che l'intimato ha in più occasioni offerto copia delle chiavi anche “banco judicis”, offerta rifiutata per il timore che potesse trattarsi di chiavi “false”; ritenuto che tale timore non possa legittimare il ricorso all'art. 612 c.p.c. essendo espressamente previsto dal codice di rito lo strumento per
l'attuazione coattiva del diritto riconosciuto dal titolo azionato, ovvero l'esecuzione per consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e ss c.p.c., ed in mancanza di preaccertata necessità di opere preordinate alla consegna delle chiavi (cfr. Cass. Civ. ord. n.
24037/2023);
PQM
dichiara inammissibile il ricorso proposto”;
- che l'ordinanza veniva impugnata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
2 - che il titolo esecutivo azionato prevedeva espressamente la consegna di copia delle chiavi di ingresso dell'immobile sito in LD, Corso Umberto n. 115;
- che la consegna delle chiavi dell'immobile era finalizzata a fare conseguire al comproprietario il compossesso dell'immobile ostacolato da parte opposta;
- che, pertanto, il comando giudiziale non poteva eseguirsi nella forma dell'esecuzione per consegna o rilascio ex art. 605 c.p.c.;
- che si rendeva, invece, necessario “la sostituzione ad opera di un fabbro di tutte le serrature apposte al portone dello stabile ed alle porte dell'appartamento ed alla contestuale consegna di un esemplare delle chiavi di ciascuna nuova serratura all'esecutante ed all'esecutando, ovvero mediante la riproduzione delle chiavi delle serrature esistenti in possesso dell'esecutando (ove ritenesse di collaborare in tal senso), la verifica del loro effettivo funzionamento da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione e la consegna delle stesse all'odierno opponente”;
- che il GE, nella fase cautelare sommaria, riteneva non adottabili i provvedimenti indilazionabili ex art. 618 c.p.c. ed assegnava termine per introdurre il presente giudizio di merito.
Si costituiva contestato tutto quanto ex adverso affermato e, in CP_1
particolare, eccependo:
- che con sentenza n. 195/2021 del 17.03.2021 veniva accolta parzialmente la domanda di che accertava la non comoda divisibilità Parte_1
dell'immobile ubicato in LD, lasciato in pari quota ad entrambe le parti dalla de cuius, ; Persona_1
- che la sentenza veniva gravata da appello (RG 240/2021);
- che, successivamente, adiva nuovamente il Parte_1
Tribunale con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere l'immediata restituzione delle chiavi di accesso all'immobile sopra indicato (RG 502/2022);
- che, all'esito, veniva emessa l'ordinanza del 30.10.2023 con cui veniva ordinato a
“ il rilascio immediato delle chiavi di ingresso all'appartamento sito in CP_1
3 LD, Corso Umberto n. 115, piano I, identificato in catasto al foglio 31 part.
612/2 e 648/2 in favore del ricorrente;
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro
1.420,00 (di cui euro 1.274,5 per compensi professionali, euro 118,50 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge” (doc. 3 fascicolo opposto);
- che, successivamente, notificava atto di precetto Parte_1
per la somma di euro 2.394,50 che veniva subito corrisposta;
- che, con successivo ricorso ex art. 612 c.p.c., adiva Parte_1
il Tribunale affinché provvedesse a “determinare le modalità dell'esecuzione, nonché
a designare l'ufficiale giudiziario e le persone che debbano provvedervi…”;
- che, invero, il godimento paritetico dell'immobile non risultava possibile in quanto l'immobile costituiva, da quasi trent'anni, la propria residenza familiare;
- che si era offerto di riconoscere al fratello un corrispettivo economico a fronte della sua esclusione del godimento diretto del bene;
- che, da sempre, aveva provveduto alle ordinarie e straordinarie spese di manutenzione;
- che mai aveva rifiutato la dazione delle chiavi pur evidenziando la complessità di un uso paritario della cosa comune;
- che, in data 07.06.2024, le chiavi di accesso all'immobile venivano offerte banco judicis ma non venivano accettate dal fratello;
- che, in data 10.09.2024, il GE dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 612 c.p.c. (doc. fascicolo opposto);
- che tale provvedimento veniva opposto dal fratello;
- che, chiamata all'udienza sommaria cautelare, il GE assegnava i termini per il merito;
- che non vi era alcun ostacolo ad eseguire l'ordine di consegna delle chiavi anche a fronte della consegna banco judicis delle chiavi;
4 - che non vi erano opere propedeutiche per rendere effettiva la tutela del diritto alla consegna delle chiavi;
- che, quindi, l'opponente avrebbe dovuto esperire il ricorso ex art. 605 cpc e non ex art. 612 c.p.c.;
- che, quindi, il GE aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso;
- che l'ordinanza non prevedeva alcun obbligo di fare o di non fare ma solo il rilascio delle chiavi.
Insisteva per il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali, non essendovi istruttoria da svolgere, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Successivamente il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025 il quale anticipava l'udienza di discussione.
Chiamata all'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025, sulle note depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento della regolarità
e correttezza del provvedimento adottato, in data 10.09.2024, dal GE della procedura
RGE n. 28/2024 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto da per l'attuazione dell'obbligo di consegna delle chiavi Parte_1
dell'immobile in proprietà indivisa con il fratello . CP_1
1. Sul thema decidendum
Anzitutto il Tribunale ritiene opportuno precisare che il fatto che la sentenza n.
206/2025 emessa dalla Corte di Appello di Potenza sia stata gravata da ricorso in cassazione è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio;
ed infatti, la sentenza di primo grado RG 2215/2016, poi confermata in sede di appello, non costituisce il titolo azionato nell'ambito del procedimento ex art. 612 c.p.c. dichiarato inammissibile dal
G.E.
5
2. Nel merito.
Nel merito, parte opponente insiste nel ritenere che, trattandosi di un immobile in proprietà indivisa col fratello, l'esecuzione coatta dell'ordinanza n. 5008/2023 non potrebbe avvenire nelle forme del ricorso ex art. 605 c.p.c. in quanto non sarebbe possibile configurare un rilascio parziale dell'immobile.
La doglianza è priva di pregio.
Ai fini di una migliore comprensione della controversia per cui è causa, il Tribunale ritiene, anzitutto, necessario procedere all'interpretazione del titolo giudiziale posto in esecuzione che corrisponde all'ordinanza n. 5008/2023 (RG 502/2022), non impugnata e, quindi, divenuta definitiva.
Ora, occorre ricordare che è principio consolidato quello secondo cui il GE (o il GI in opposizione) non ha il potere di integrare né correggere il titolo esecutivo giudiziale ma semplicemente di interpretarlo sulla base non solo del dispositivo, che costituisce sintesi del contenuto precettivo, ma anche della motivazione.
In particolare, il Giudice del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva accolto la sola domanda ex art. 1102 c.c. avanzata da così statuendo: “accertatone il diritto ex CP_1
art. 1102 c.c., ORDINA a il rilascio immediato delle chiavi di ingresso CP_1
all'appartamento sito in LD, Corso Umberto n. 115, piano I, identificato in catasto al foglio 31 part. 612/2 e 648/2 in favore del ricorrente” (doc. 3 fascicolo opposto).
La statuizione contiene, quindi, l'accertamento del diritto di di godere CP_1
dell'appartamento ma, in assenza di domanda, il Giudice non si è espresso sulle modalità di esercizio del compossesso ordinando solamente la consegna di (copia) delle chiavi.
Nel caso di specie, quindi, è evidente che il Giudice che ha emesso l'ordinanza n.
5008/2023 ha posto in capo a solamente un'obbligazione di dare e CP_1
cioè di consegnare (copia) delle chiavi di ingresso dell'appartamento; non ha, invece, declinato alcun altro obbligo di fare per rendere effettiva la tutela del diritto accertato.
6 Pertanto, ai sensi dell'art. 2230 c.c. e art. 605 c.p.c., l'esecuzione coattiva dell'ordinanza doveva seguire le forme dell'esecuzione per consegna o rilascio, rimedio tipico previsto dal legislatore.
Erra parte opponente laddove afferma di non potere procedere ex art. 608 c.p.c. “in considerazione del pari diritto dell'intimato di possedere l'unità immobiliare di comune proprietà”. Ed infatti, la giurisprudenza richiamata da parte opponente, pur affermando il seguente principio “È ammissibile e suscettibile di esecuzione, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ., la sentenza emessa a seguito del giudizio, instaurato da taluno dei comproprietari, di condanna al rilascio "pro quota" dell'immobile comune;
tale sentenza, tuttavia, può essere eseguita soltanto nei confronti del detentore qualificato e non anche di altro comproprietario, convenuto nel giudizio di rivendicazione della quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non potendosi ordinare il "rilascio" di una quota ideale” (Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5384), fa riferimento espresso al rilascio dell'immobile in comunione indivisa.
Il titolo esecutivo azionato in sede esecutiva, invece, fa riferimento alla consegna di copia delle chiavi dell'immobile e, pertanto, il caso che ha originato il giudizio differisce completamente da quello trattato nella sentenza sopra richiamata.
Alla luce di quanto sopra, trova conferma la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. per l'attuazione dell'obbligo di dare/consegna delle chiavi dell'appartamento sito in LD, Corso Umberto n. 115 piano I, identificato in catasto al foglio 31 part. 612/2 e 648/2 essendo previsto, nell'ordinamento, uno strumento tipico di esecuzione coattiva.
Non può non rilevarsi, comunque, che l'opposto, nel corso del presente procedimento, aveva offerto banco judicis la copia delle chiavi e che tale offerta potrà essere proposta nuovamente, anche ai sensi dell'art. 1209 c.c., al fine di dare esecuzione al dictum contenuto nell'ordinanza del 30.10.2023 n. 5008.
3. Sulle spese di lite.
7 Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di e si Parte_1
liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione indeterminabile bassa complessità – parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisionale in relazione all'attività processuale posta in essere).
PQM
Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa:
- respinge l'opposizione proposta nell'interesse di;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , da distrarsi in favore dell'avv. IANNUCCI SILVIA WLADIMIRA CP_1
dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 5.261 oltre spese generali, CPA come per legge ed IVA se prevista.
Così deciso in Matera, 30.10.2025
Il Giudice
Flaminia D'LO
8