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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4157/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e C.F._1
Antonio Manganiello, giusta procura in atti;
E
- , nata a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2 rappresentata dagli avv.ti Francesco Pace e Silvia Reda, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 27.03.2025 e le condizioni ivi rassegnate per la modifica della sentenza n. 1832/2019 pubbl. il 25/01/2019 RG n. 49280/2018 del
Tribunale di Roma;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: A) a modifica congiunta delle sole condizioni di cui ai punti 2.e), 2.f), 5) e 6) della sentenza di divorzio n. 1832/2019 pubblicata in data 25/01/2019 – R.G. n. 49280/2018 del Tribunale civile di Roma ed a conferma di tutte le altre condizioni di divorzio di cui agli altri punti della predetta sentenza che qui si intendono integralmente trascritte come sopra riportate per esteso in premessa, Voglia così unitariamente disporre: Per_
- a modifica del punto 2.e) che la figlia minore al termine delle attività scolastiche starà con ciascun genitore per i seguenti due blocchi di periodi alterandoli fra loro di anno in anno: primo blocco: dall'11 al 20 giugno, dal 1° al 15 luglio, dal 31 luglio al 13 agosto e poi dal 1° al 7 settembre con un genitore;
secondo blocco: dal 21 al 30 giugno, dal 16 al 30 luglio, dal 15 al 31 agosto e poi dall'8 al 14 settembre con l'altro genitore, Per_ specificando che nell'anno 2025 starà con il padre per il primo blocco e con la madre per il secondo blocco dei periodi stabiliti e così via alternando fra loro di anno in anno i due blocchi di periodi: Per_
- a modifica del punto 2.f) che starà, alternativamente, di anno in anno con ciascun genitore, comprendendo il pernottamento con il rientro la mattina seguente a scuola, per le festività del 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
mentre per la festività dell'8 Per_ dicembre starà con il genitore con cui non trascorrerà il Natale ricompreso nel
1 primo dei due periodi delle festività natalizie/di fine anno (dal 22.12. al 29.12), alternando così di anno in anno le festività; ai fini dell'alternanza i genitori specificano Per_ che trascorrerà il 25 aprile 2025 con la mamma, il 1° maggio 2025 con il padre, il 2 giugno 2025 con la mamma, il 1° novembre 2025 con il padre e l'8 dicembre 2025 con la mamma in quanto starà con il padre nel periodo dal 22.12 al 29.12.2025; Per_
- a modifica del punto 5) durante i periodi di permanenza di presso i rispettivi genitori, ciascuno dei predetti si impegna a far sentire telefonicamente la figlia all'altro una volta al giorno entro le ore 21.00, con flessibilità di orario e in osservanza delle esigenze contingenti della minore e del genitore con il quale la medesima in quel momento si trova.
- a modifica del punto 6) il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile Pt_1 Pt_2 Per_ di € 500,00, quale contributo per il mantenimento della figlia , detta somma viene corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario con decorrenza dal mese di aprile 2025 e sarà soggetta all'adeguamento annuale ISTAT. I genitori concordano che sarà la Sig.ra a percepire l'assegno unico universale per Pt_2 la minore ed a tal fine la stessa provvederà a modificare la domanda all'INPS a ciò autorizzata dal padre con la sottoscrizione del presente atto.
B) Le parti concordemente dichiarano efficaci le presenti condizioni di modifica sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. C) Prendere atto della volontà delle parti di non comparire personalmente all'udienza essendo state raggiunte intese complete circa la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio. D) Con compensazione delle spese di lite”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nell'interesse del figlio minore.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, a modifica della sentenza n. 4093/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 78532/2018 del Tribunale di
Roma, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 27.03.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4157/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e C.F._1
Antonio Manganiello, giusta procura in atti;
E
- , nata a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2 rappresentata dagli avv.ti Francesco Pace e Silvia Reda, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 27.03.2025 e le condizioni ivi rassegnate per la modifica della sentenza n. 1832/2019 pubbl. il 25/01/2019 RG n. 49280/2018 del
Tribunale di Roma;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: A) a modifica congiunta delle sole condizioni di cui ai punti 2.e), 2.f), 5) e 6) della sentenza di divorzio n. 1832/2019 pubblicata in data 25/01/2019 – R.G. n. 49280/2018 del Tribunale civile di Roma ed a conferma di tutte le altre condizioni di divorzio di cui agli altri punti della predetta sentenza che qui si intendono integralmente trascritte come sopra riportate per esteso in premessa, Voglia così unitariamente disporre: Per_
- a modifica del punto 2.e) che la figlia minore al termine delle attività scolastiche starà con ciascun genitore per i seguenti due blocchi di periodi alterandoli fra loro di anno in anno: primo blocco: dall'11 al 20 giugno, dal 1° al 15 luglio, dal 31 luglio al 13 agosto e poi dal 1° al 7 settembre con un genitore;
secondo blocco: dal 21 al 30 giugno, dal 16 al 30 luglio, dal 15 al 31 agosto e poi dall'8 al 14 settembre con l'altro genitore, Per_ specificando che nell'anno 2025 starà con il padre per il primo blocco e con la madre per il secondo blocco dei periodi stabiliti e così via alternando fra loro di anno in anno i due blocchi di periodi: Per_
- a modifica del punto 2.f) che starà, alternativamente, di anno in anno con ciascun genitore, comprendendo il pernottamento con il rientro la mattina seguente a scuola, per le festività del 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
mentre per la festività dell'8 Per_ dicembre starà con il genitore con cui non trascorrerà il Natale ricompreso nel
1 primo dei due periodi delle festività natalizie/di fine anno (dal 22.12. al 29.12), alternando così di anno in anno le festività; ai fini dell'alternanza i genitori specificano Per_ che trascorrerà il 25 aprile 2025 con la mamma, il 1° maggio 2025 con il padre, il 2 giugno 2025 con la mamma, il 1° novembre 2025 con il padre e l'8 dicembre 2025 con la mamma in quanto starà con il padre nel periodo dal 22.12 al 29.12.2025; Per_
- a modifica del punto 5) durante i periodi di permanenza di presso i rispettivi genitori, ciascuno dei predetti si impegna a far sentire telefonicamente la figlia all'altro una volta al giorno entro le ore 21.00, con flessibilità di orario e in osservanza delle esigenze contingenti della minore e del genitore con il quale la medesima in quel momento si trova.
- a modifica del punto 6) il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile Pt_1 Pt_2 Per_ di € 500,00, quale contributo per il mantenimento della figlia , detta somma viene corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario con decorrenza dal mese di aprile 2025 e sarà soggetta all'adeguamento annuale ISTAT. I genitori concordano che sarà la Sig.ra a percepire l'assegno unico universale per Pt_2 la minore ed a tal fine la stessa provvederà a modificare la domanda all'INPS a ciò autorizzata dal padre con la sottoscrizione del presente atto.
B) Le parti concordemente dichiarano efficaci le presenti condizioni di modifica sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. C) Prendere atto della volontà delle parti di non comparire personalmente all'udienza essendo state raggiunte intese complete circa la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio. D) Con compensazione delle spese di lite”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nell'interesse del figlio minore.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, a modifica della sentenza n. 4093/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 78532/2018 del Tribunale di
Roma, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 27.03.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
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