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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1104/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli _1 C.F._1
Avv.ti Giovanna De Pasquale e Rossana Lavecchia
e
RG OL (C.F.: ) con il patrocinio C.F._2 dell'Avv. Michela Pierini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12/6/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/6/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate con note sottoscritte e depositate in pct in data
5/6/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 28/03/2025, i sig.ri RG OL e _1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 03/04/2020 in Rosignano TT (LI) e di esser dalla loro nato in data [...] il figlio minore Per_1
Con provvedimento in data 28.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12.06.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, così come parzialmente modificate con note sottoscritte e depositate in pct in data
5/6/2025.
Il Giudice Relatore, in data 12/6/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51
c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5),
e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate con note sottoscritte e depositate in pct in data 5/6/2025.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra RG
OL e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di _1
Rosignano TT (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in data 03/04/2020 in Rosignano TT (LI) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 28 – parte 2 – serie C – Anno 2020)
DISPONE CHE
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 - La casa coniugale, sita in Livorno, Viale Rosa del Tirreno n. 17 resterà temporaneamente assegnata alla SI.ra NI BA, la quale continuerà ad abitarla con il figlio, il quale ivi manterrà la propria residenza e collocazione prevalente, fin tanto che la casa resterà nella comproprietà dei coniugi. Le parti, infatti, si obbligano fin d'ora ad alienare il bene a terzi, decorsi due anni a far data dal deposito del presente ricorso. Le parti concordano nell'affidare l'operazione, senza vincolo di esclusiva alcuno, ad Agenti Immobiliari che saranno scelti di comune accordo. Le spese di provvigione, ove dovute, verranno ripartite secondo le quote di proprietà dell'immobile. Le parti convengono che il prezzo di vendita dovrà necessariamente essere stimato in base ai prezzi di mercato, nonché ai dati di cui al Rapporto OMI dell'Agenzia
Delle Entrate, che fornisce una panoramica dettagliata dei prezzi degli immobili in Italia. I Coniugi, inoltre, espressamente si obbligano ad agire con buona fede e correttezza, ai fini di consentire il buon esito dell'affare ivi illustrato, avendo a riguardo i parametri di cui sopra.
Il prezzo di vendita sarà utilizzato per estinguere il mutuo, e l'eventuale residuo verrà ripartito pro quota fra i SIg.ri e BA, secondo, la _1
3 rispettiva quota di proprietà e di partecipazione al mutuo (20% BA e
80% , fatta salva la somma di euro 1.300,00= che la sig.ra BA _1 avrà diritto di vedersi restituita al momento della vendita, trattandosi di ulteriori importi dalla stessa versati per il pagamento del mutuo, oltre la propria quota del 20%. Sono fatti salvi ulteriori accordi sul punto che, nelle more, dovessero intercorrere fra le parti.
La SI.ra BA, fin d'ora, si impegna a consentire le visite dei potenziali acquirenti, previo preavviso di minimo 24 ore e massimo di una settimana. La
SI.ra BA, dunque, permetterà l'accesso all'appartamento dei potenziali acquirenti, favorendone le visite e mantenendo l'immobile in condizioni idonee.
Nel caso in cui i venditori dovessero ricevere un'offerta inferiore rispetto al prezzo di vendita stabilito, ciascuna delle parti avrà facoltà di farsi carico dell'eventuale differenza tra il prezzo offerto dal promittente acquirente e quello stabilito di comune accordo tra le parti in virtù dei suindicati criteri, ai fini del buon esito dell'affare e del soddisfacimento dell'altro coniuge.
La SI.ra BA, inoltre, fin tanto che abiterà la casa coniugale con il figlio, si farà integralmente carico delle spese condominiali ordinarie e di ordinaria amministrazione, oltre che delle utenze domestiche, le quali ultime saranno volturate dalla SI.ra BA entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso. Il mutuo continuerà ad essere pagato da entrambe le parti, secondo la rispettiva quota di spettanza (pertanto 20% BA e 80% , così _1 come, in egual misura, anche le spese e la manutenzione di natura straordinaria dell'immobile.
Il SI. in attesa che la casa sia alienata a terzi, trasferirà altrove _1 la propria residenza, segnatamente in Livorno, via dei Bagni 26, entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso.
3 - Il figlio minore frequenta l'asilo nido sito in Livorno, Scali del Teatro Per_1
28 da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 15:30 e al momento non svolge attività sportiva.
4 - Il figlio minorenne in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, Per_1 sarà affidato secondo il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per il medesimo. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, alla sua educazione ed alla sua salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
4 5 - Tutte le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) verranno prese concordemente dai genitori;
6 - I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono regolati Per_1 nel modo seguente, dovendo necessariamente tenere in considerazione i turni lavorativi del SI. il padre vedrà e terrà con sé il figlio, prendendo _1 come periodo di riferimento un ciclo di turni lavorativi dello di otto _1 giorni, due giorni consecutivi con pernotto, che avverrà nel giorno in cui il padre è smontante dalla notte, oltre due pomeriggi, sempre negli otto giorni, in base ai turni lavorativi dello dovendo far rientro entro le 20.00. _1 Per_1
Restano salvi, in ogni caso, ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio. Il sig. si _1 impegna a comunicare con un congruo anticipo, che le parti ritengono di fissare in almeno 24 ore, i suoi turni così da permettere alla madre di organizzarsi.
Con riferimento alle principali festività, le parti concordano il principio dell'alternanza delle festività rosse di calendario, nello specifico, che il giorno del 24/12 trascorrerà con un genitore il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni, i successivi 25/12 e 26/12 trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, ad anni alterni;
trascorrerà altresì ad anni alterni il giorno 31/12 ed il giorno 1/1 con uno dei due genitori ed il genitore con il quale non avrà trascorso tale ultima festività potrà tenerlo con sé il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra le parti. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori.
Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel rispettivo periodo di ferie che le parti concorderanno entro il mese di giugno di ogni anno.
Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
Nei periodi di vacanza del minore, con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori potranno recarsi, previo accordo telefonico sui singoli giorni e sui singoli orari, a visitare il figlio nel luogo in cui si trova con l'altro genitore, due volte a settimana.
Rimane inteso tra i genitori che, nei giorni in cui il figlio è collocato presso uno dei due coniugi, l'altro coniuge potrà, previo accordo, incontrarlo quando lo richieda ed in particolare ciò potrà avvenire in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (quali manifestazioni, recite, stage, attività sportive, ecc.);
7 - Il SI. corrisponderà alla SI.ra NI BA, quale _1 concorso al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00 da
5 corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul c/c bancario intrattenuto dalla SI.ra BA presso l'Istituto di Credito
[...]
, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: CP_2
[...], oltre alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
8 - Le spese c.d. straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo CNF che si allega ma che qui deve considerarsi trascritto con la precisazione che la mensa scolastica, stante l'importo del contributo al mantenimento previsto, debba considerarsi, per accordo dei genitori, come spesa da sostenersi al 50% tra di essi senza bisogno di preventiva concertazione.
9 - Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico o altro contributo equipollente che potrà essere previsto a seguito di modifiche normative sarà richiesto e percepito integralmente dalla SI.ra BA, mentre le detrazioni saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente. I genitori si impegnano sino a ora a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta dall'Istituto previdenziale erogante a tale scopo.
10 - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
11 - I ricorrenti riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, così rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa, dichiarando altresì di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale, salvo quanto espressamente disciplinato nel presente atto;
12 - i coniugi dichiarano di aver già risolto separatamente ogni altra questione attinente alla divisione dei loro beni e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
13 - I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio, nonché fin da ora rilasciano il consenso per l'ottenimento da parte del minore del documento di identità valido per l'espatrio;
14 - che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di espressamente rinunciare a comparire personalmente innanzi all'Ill.mo
Tribunale adito e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta, confermando fin d'ora che non vi è volontà di ricongiungersi e/o riconciliarsi e, dunque, che non sussistono i presupposti per la ripresa della convivenza.
6 15- le parti dichiarano di dare efficacia immediata al presente accordo.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1104/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli _1 C.F._1
Avv.ti Giovanna De Pasquale e Rossana Lavecchia
e
RG OL (C.F.: ) con il patrocinio C.F._2 dell'Avv. Michela Pierini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12/6/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/6/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate con note sottoscritte e depositate in pct in data
5/6/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 28/03/2025, i sig.ri RG OL e _1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 03/04/2020 in Rosignano TT (LI) e di esser dalla loro nato in data [...] il figlio minore Per_1
Con provvedimento in data 28.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12.06.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, così come parzialmente modificate con note sottoscritte e depositate in pct in data
5/6/2025.
Il Giudice Relatore, in data 12/6/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51
c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5),
e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate con note sottoscritte e depositate in pct in data 5/6/2025.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra RG
OL e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di _1
Rosignano TT (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in data 03/04/2020 in Rosignano TT (LI) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 28 – parte 2 – serie C – Anno 2020)
DISPONE CHE
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 - La casa coniugale, sita in Livorno, Viale Rosa del Tirreno n. 17 resterà temporaneamente assegnata alla SI.ra NI BA, la quale continuerà ad abitarla con il figlio, il quale ivi manterrà la propria residenza e collocazione prevalente, fin tanto che la casa resterà nella comproprietà dei coniugi. Le parti, infatti, si obbligano fin d'ora ad alienare il bene a terzi, decorsi due anni a far data dal deposito del presente ricorso. Le parti concordano nell'affidare l'operazione, senza vincolo di esclusiva alcuno, ad Agenti Immobiliari che saranno scelti di comune accordo. Le spese di provvigione, ove dovute, verranno ripartite secondo le quote di proprietà dell'immobile. Le parti convengono che il prezzo di vendita dovrà necessariamente essere stimato in base ai prezzi di mercato, nonché ai dati di cui al Rapporto OMI dell'Agenzia
Delle Entrate, che fornisce una panoramica dettagliata dei prezzi degli immobili in Italia. I Coniugi, inoltre, espressamente si obbligano ad agire con buona fede e correttezza, ai fini di consentire il buon esito dell'affare ivi illustrato, avendo a riguardo i parametri di cui sopra.
Il prezzo di vendita sarà utilizzato per estinguere il mutuo, e l'eventuale residuo verrà ripartito pro quota fra i SIg.ri e BA, secondo, la _1
3 rispettiva quota di proprietà e di partecipazione al mutuo (20% BA e
80% , fatta salva la somma di euro 1.300,00= che la sig.ra BA _1 avrà diritto di vedersi restituita al momento della vendita, trattandosi di ulteriori importi dalla stessa versati per il pagamento del mutuo, oltre la propria quota del 20%. Sono fatti salvi ulteriori accordi sul punto che, nelle more, dovessero intercorrere fra le parti.
La SI.ra BA, fin d'ora, si impegna a consentire le visite dei potenziali acquirenti, previo preavviso di minimo 24 ore e massimo di una settimana. La
SI.ra BA, dunque, permetterà l'accesso all'appartamento dei potenziali acquirenti, favorendone le visite e mantenendo l'immobile in condizioni idonee.
Nel caso in cui i venditori dovessero ricevere un'offerta inferiore rispetto al prezzo di vendita stabilito, ciascuna delle parti avrà facoltà di farsi carico dell'eventuale differenza tra il prezzo offerto dal promittente acquirente e quello stabilito di comune accordo tra le parti in virtù dei suindicati criteri, ai fini del buon esito dell'affare e del soddisfacimento dell'altro coniuge.
La SI.ra BA, inoltre, fin tanto che abiterà la casa coniugale con il figlio, si farà integralmente carico delle spese condominiali ordinarie e di ordinaria amministrazione, oltre che delle utenze domestiche, le quali ultime saranno volturate dalla SI.ra BA entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso. Il mutuo continuerà ad essere pagato da entrambe le parti, secondo la rispettiva quota di spettanza (pertanto 20% BA e 80% , così _1 come, in egual misura, anche le spese e la manutenzione di natura straordinaria dell'immobile.
Il SI. in attesa che la casa sia alienata a terzi, trasferirà altrove _1 la propria residenza, segnatamente in Livorno, via dei Bagni 26, entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso.
3 - Il figlio minore frequenta l'asilo nido sito in Livorno, Scali del Teatro Per_1
28 da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 15:30 e al momento non svolge attività sportiva.
4 - Il figlio minorenne in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, Per_1 sarà affidato secondo il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per il medesimo. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, alla sua educazione ed alla sua salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
4 5 - Tutte le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) verranno prese concordemente dai genitori;
6 - I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono regolati Per_1 nel modo seguente, dovendo necessariamente tenere in considerazione i turni lavorativi del SI. il padre vedrà e terrà con sé il figlio, prendendo _1 come periodo di riferimento un ciclo di turni lavorativi dello di otto _1 giorni, due giorni consecutivi con pernotto, che avverrà nel giorno in cui il padre è smontante dalla notte, oltre due pomeriggi, sempre negli otto giorni, in base ai turni lavorativi dello dovendo far rientro entro le 20.00. _1 Per_1
Restano salvi, in ogni caso, ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio. Il sig. si _1 impegna a comunicare con un congruo anticipo, che le parti ritengono di fissare in almeno 24 ore, i suoi turni così da permettere alla madre di organizzarsi.
Con riferimento alle principali festività, le parti concordano il principio dell'alternanza delle festività rosse di calendario, nello specifico, che il giorno del 24/12 trascorrerà con un genitore il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni, i successivi 25/12 e 26/12 trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, ad anni alterni;
trascorrerà altresì ad anni alterni il giorno 31/12 ed il giorno 1/1 con uno dei due genitori ed il genitore con il quale non avrà trascorso tale ultima festività potrà tenerlo con sé il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra le parti. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori.
Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel rispettivo periodo di ferie che le parti concorderanno entro il mese di giugno di ogni anno.
Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
Nei periodi di vacanza del minore, con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori potranno recarsi, previo accordo telefonico sui singoli giorni e sui singoli orari, a visitare il figlio nel luogo in cui si trova con l'altro genitore, due volte a settimana.
Rimane inteso tra i genitori che, nei giorni in cui il figlio è collocato presso uno dei due coniugi, l'altro coniuge potrà, previo accordo, incontrarlo quando lo richieda ed in particolare ciò potrà avvenire in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (quali manifestazioni, recite, stage, attività sportive, ecc.);
7 - Il SI. corrisponderà alla SI.ra NI BA, quale _1 concorso al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00 da
5 corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul c/c bancario intrattenuto dalla SI.ra BA presso l'Istituto di Credito
[...]
, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: CP_2
[...], oltre alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
8 - Le spese c.d. straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo CNF che si allega ma che qui deve considerarsi trascritto con la precisazione che la mensa scolastica, stante l'importo del contributo al mantenimento previsto, debba considerarsi, per accordo dei genitori, come spesa da sostenersi al 50% tra di essi senza bisogno di preventiva concertazione.
9 - Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico o altro contributo equipollente che potrà essere previsto a seguito di modifiche normative sarà richiesto e percepito integralmente dalla SI.ra BA, mentre le detrazioni saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente. I genitori si impegnano sino a ora a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta dall'Istituto previdenziale erogante a tale scopo.
10 - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
11 - I ricorrenti riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, così rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa, dichiarando altresì di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale, salvo quanto espressamente disciplinato nel presente atto;
12 - i coniugi dichiarano di aver già risolto separatamente ogni altra questione attinente alla divisione dei loro beni e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
13 - I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio, nonché fin da ora rilasciano il consenso per l'ottenimento da parte del minore del documento di identità valido per l'espatrio;
14 - che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di espressamente rinunciare a comparire personalmente innanzi all'Ill.mo
Tribunale adito e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta, confermando fin d'ora che non vi è volontà di ricongiungersi e/o riconciliarsi e, dunque, che non sussistono i presupposti per la ripresa della convivenza.
6 15- le parti dichiarano di dare efficacia immediata al presente accordo.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7