Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 725 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a Terlizzi (BA) il 26/09/1984, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ORNELLA PERONGINI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. nt. a QU EN LA (Marocco) Parte_2 C.F._2
l'01.09.1985, con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Valera RA (LO) il 24.03.2012 e che dall'unione coniugale, sono nati i figli: (c.f. Persona_1
) nt. a Lodi il 16.05.2012, e (c.f. C.F._3 Controparte_1
), nt. a Lodi l'01.04.2014. C.F._4
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Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Con separata ordinanza si rimette a ruolo la causa per pronuncia successiva in punto di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali il 24.03.2012 a Valera RA si sono coniugati con rito civile;
[...]
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: CP_2
“A) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza.
B) La sig.ra continuerà a vivere con i figli presso la casa coniugale in locazione Parte_1 sita in Sant'Angelo Lodigiano Via Polli e Daccò 15, con tutti gli arredi, mentre il sig.
si impegna a chiedere il trasferimento della propria residenza Parte_2 anagrafica entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
C) I genitori concorreranno alla crescita morale e materiale dei figli secondo il seguente programma o piano genitoriale:
Parte_3
Pag. 2 Lunedì inizio scuola fine scuola Madre Martedì inizio scuola fine scuola Padre con pernottamento Mercol. inizio scuola fine scuola madre
Giovedì inizio scuola fine scuola Madre/padre con pernottamento quando il week end è della madre venerdi e WEEKEND dal ALTERNATI Madre domenica venerdì dopo la Padre con scuola alla pernottamento domenica sera 1) a. il padre trascorrerà con i figli almeno un giorno nel corso della settimana, quando il fine settimana starà con gli stessi, di cui ad oggi dal martedì al mercoledì mattina e due giorni alla settimana di cui ad oggi il giovedì in aggiunta al martedì fino al venerdì mattina quando il fine settimana i bambini staranno con la madre, occupandosi di andarli a prendere e portare ai loro impegni scolastici ed extrascolastici
I week end alternati seguiranno il seguente orario: dalle 18.30 del venerdì alla domenica sera, dopo cena, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la casa familiare;
b. durante il periodo natalizio, visto le vacanze scolastiche di due settimane, ogni genitore trascorrerà una settimana di vacanza con i minori avendo cura di alternare negli anni la vigilia di capodanno con un genitore e l'epifania con l'altro,; c. i figli trascorreranno il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta ad anni alterni con la madre ed il padre;
d. durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere due settimane con la madre e due settimane con il padre, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno in base alla disponibilità delle ferie di ciascuno;
il giorno di Ferragosto, ove possibile in base alle ferie dei genitori, seguirà il criterio dell'alternanza; e. le vacanze di Carnevale i minori le trascorreranno in via alternata con l'uno e l'altro genitore, e così le altre festività previste da calendario scolastico. Tutto quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra le parti, che potranno derogare il piano genitoriale di cui sopra ogni volta vi sia una necessità e/o impedimento ed in presenza di un accordo scritto tra le parti (tramite WhattsApp, sms o e- mail);
2) disporre che Il sig. versi in favore della IG.ra , sul Parte_2 Parte_1 conto dalla stessa già indicato, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 400,00 (€. 200,00 per figlio)= (euro quattrocento//00), da corrispondersi per dodici mensilità, in via anticipata il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Oltre alle spese straordinarie al 50% tra le parti, che seguiranno il Protocollo del
Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
4) - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Pag. 3 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
5) - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
6) - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materia-le di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
7) - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
8) - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
9) - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli..
10) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (mediante WhatsApp, SMS o e-mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore non collocatario dovrà provvedere, entro 15 giorni successivi alla richiesta, al pagamento diretto una volta visionata la documentazione comprovante l'esborso da sostenere;
11) L'assegno unico per la famiglia verrà percepito al 100% dalla sig.ra e Parte_1 ammonta a € 495,00;
Pag. 4 11) L'assegno di indennità di frequenza di circa € 349,00 cadauno percepito da entrambi i bambini nel periodo di frequenza scolastica dovrà essere utilizzato di comune accordo solo per spese che riguardano i figli.
12) Disporre che il sig. versi in favore della sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento per un periodo di 12 mesi dell'importo di euro 200,00 rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il 20 di ogni mese;
13) Il sig. autorizza la sig.ra a firmare anche in sua vece, Parte_2 Parte_1 previo preavviso per mezzo di comunicazione posta elettronica, ogni documento amministrativo e burocratico relativo a titolo di esemplificativo autorizzazioni a gite scolastiche, iscrizioni a corsi, rinnovo documenti, qualora lo stesso fosse impossibilitato.
14) ciascuna delle parti potrà espatriare con i figli minori, previo ampio avviso all'altro coniuge, solo con il reciproco assenso e previo accordo specifico”.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
SPESE al definitivo.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/05/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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