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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Acanfora ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Scafati alla via Passanti n. 248; parte ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Adamo ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Angri alla via Delle Fontane n. 186; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 08.06.2008 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, erano nate due figlie: (in data 06.02.2010) e (in data 03.08.2014). Per_1 Per_2
Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge con Controparte_1 accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.12.2022, CP_1
si costituiva in giudizio e chiedeva che la causa della fine dell'unione coniugale
[...] fosse addebitata al coniuge ricorrente con accoglimento delle altre condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 09.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 14.11.2024 e, pertanto, la causa veniva assunta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 14.11.2024, è stata formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “separazione dei coniugi;
rinuncia alla domanda di addebito;
conferma dei provvedimenti provvisori contenuti nell'ordinanza presidenziale resa nel corso dell'udienza celebrata in data 12.12.2022; ripartizione degli assegni familiari nella misura del 50%; rinuncia alle ulteriori domande (quali
l'assegnazione dell'autovettura e la divisione dei beni) poiché non connesse con l'oggetto tipico del presente giudizio;
spese di lite compensate”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati rispettivamente in data
06.04.2025 e in data 07.04.2025), il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 14.11.2024, risultando le statuizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi delle figlie minori e Per_1 Per_2
Le spese di lite vengono compensate in conformità al contenuto della proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Sant'Antonio Abate in data 08.06.2008 (atto n. 20, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 14.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 09.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire