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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2027 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
con sede in Roma, Via Alessandro Farnese N°7, C.F. Parte_1 P.IVA_1
intervenuta in giudizio quale successore a titolo universale Controparte_1
, con sede in Palermo, Via Principe di Belmonte N°103/c, C.F. , in
[...] P.IVA_2
forza di atto di fusione del 26 ottobre 2023 in Notaio di Roma Persona_1
(Racc. 44128, Rep. 104646), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alfano;
appellante
, c.f. , in persona del Parte_2 P.IVA_3
suo amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cipolla;
2
appellato
Conclusioni dell'appellante: In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il
mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, rigettata e disattesa ogni
contraria istanza, eccezione o difesa, accogliere il presente appello riformando la
sentenza N°4471/2022, emessa all'udienza del 03/11/2022 dal Tribunale di Palermo,
Seconda Sezione Civile, in persona del dr. Sutera, nel procedimento avente N°6832/2020
R.G., notificata a mezzo PEC in data 08/11/2022, nella parte in cui ha rigettato
l'opposizione al decreto ingiuntivo N°1327/2020 confermando integralmente il decreto
ingiuntivo opposto e condannando la società opponente al pagamento delle spese di lite
liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie.
Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare che la
oggi non è debitrice delle somme ingiunte. Accertare e CP_1 Parte_1
dichiarare, ai sensi dell'art. 1123 c.c., quali delle spese oggetto del decreto ingiuntivo sono
di spettanza della Dichiarare che il Parte_1 Controparte_2
non ha un regolamento o delle tabelle millesimali approvati. Dichiarare che la delibera
[...]
condominiale del 10 aprile 2019 non ha apportato alcuna modifica ai criteri legali di
ripartizione delle spese condominiali. In linea subordinata, nel caso in cui si ritenesse che
la delibera condominiale del 10 aprile 2019 abbia inteso derogare ai criteri legali di
ripartizione delle spese comuni si dichiara di impugnarla per nullità. Con vittoria di spese e
compensi professionali dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Ritenere e
dichiarare inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, il gravame proposto da 3
controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo
opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4471 del 3 novembre 2022 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.1327/2020, emesso il 26.2.2020, CP_1
con cui era stato intimato all'anzidetta società il pagamento in favore del
[...]
(nel prosieguo anche solo ) dell'importo di euro Parte_3 Parte_2
9.004,35, oltre accessori e spese della procedura monitoria, e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite.
ha proposto appello, formulando le conclusioni in epigrafe Controparte_1
trascritte.
Ha resistito il appellato. Parte_2
Con comparsa del 27.12.2024 la società è intervenuta in giudizio in Parte_1
veste di successore a titolo universale della parte appellante in forza di atto di fusione del
26 ottobre 2023 che ha prodotto.
Nel corso del presente grado il appellato ha attivato di sua iniziativa la Parte_2
procedura di mediazione, che si è conclusa con esito negativo (v. la documentazione allegata alle note depositate il 16.1.2025).
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione alla data del 14-18 luglio
************** 4
La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione sul rilievo che le somme pretese dal trovassero fondamento e adeguata giustificazione nella delibera (del Parte_2
10.4.2019), non impugnata, con cui l'assemblea dei condomini aveva approvato il rendiconto annuale (per l'anno 2018) e il relativo piano di riparto dei contributi ordinari tra i comproprietari e che il vaglio giudiziale dovesse limitarsi a verificare la esistenza e la efficacia di detta delibera, non potendo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sollevarsi questioni afferenti alla sua validità.
L'appellante, con un primo motivo di gravame, si è innanzitutto doluta del fatto che il giudice di prime cure non avesse esaminato la sua richiesta di declaratoria di improcedibilità del giudizio in conseguenza della mancata attivazione da parte del , dopo il rigetto Parte_2
della istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art.5 del D.L.vo n.28/2010. Nel merito, riproponendo le originarie doglianze, ha rimarcato che la controparte si era limitata a produrre in giudizio il rendiconto consuntivo al 31.12.2018 delle spese condominiali e il riparto delle quote di mora unitamente alla anzidetta delibera ma non anche il regolamento condominiale e le tabelle millesimali e ciò per la ragione che tali ultimi atti non erano mai stati approvati tanto che per anni la ripartizione delle spese ordinarie era avvenuta mediante applicazione dei criteri fissati in uno schema di tabella del 29.4.1965 nel quale veniva correttamente previsto il proprio esonero, quale proprietaria di unità immobiliari di piano terra e di piano seminterrato dotate di accesso diretto e indipendente sulla pubblica via, dalla partecipazione ai costi per i servizi di portierato e da quelli afferenti l'ascensore, le scale e l'androne dell'edificio; ha, quindi, invocato l'applicazione delle regole di ripartizione previste dalla legge domandando, ove la delibera anzidetta fosse da interpretare come modificativa 5
dei corretti criteri, la declaratoria di nullità della stessa, declaratoria da ritenersi ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, alla luce dei principi affermati dalle S.U. della Cassazione nella sentenza n.ro 9839/2021.
Il , nella comparsa di costituzione in questa fase del giudizio, ha sostenuto la Parte_2
tardività della eccezione in ordine al mancato espletamento in primo grado della procedura di mediazione;
nel merito, ha addotto di avere pienamente assolto, mediante deposito della delibera del 10.4.2019, all'onere probatorio di provare la sua pretesa creditoria,
contestando anche i dati fattuali esposti dalla controparte in ordine alla completa autonomia delle unità immobiliari della dal resto dell'edificio; in ogni caso, ha rilevato che CP_1
eventuali vizi della delibera de qua in ordine ai criteri di riparto delle spese ordinarie avrebbero potuto costituire causa di annullamento e non già di nullità.
Tanto premesso, la doglianza circa l'omesso espletamento in primo grado della procedura di mediazione, pur ammissibile come motivo di gravame, risulta ormai irrilevante ai fini del decidere tenuto conto che, nelle more, il tentativo di composizione bonaria della controversia si è comunque svolto.
Al riguardo va evidenziato che la opponente aveva tempestivamente sollevato la questione in primo grado, dapprima con le note del 19.3.2021 e del 29.3.2021 – in cui aveva sollecitato il giudice ad assegnare i termini per l'espletamento dell'incombente, che avrebbe dovuto essere curato dal Condominio opposto dopo la adozione dei provvedimenti sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (v. l'art.5 co.4 lett. a) del
D.L.vo 28/2010 nel testo all'epoca vigente e i principi affermati dalle S.U. nella sentenza 6
19596/2020) – e poi in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo l'applicazione della sanzione della improcedibilità.
A fronte della pretermissione dell'esame di tale ultima richiesta da parte del Tribunale,
correttamente la stessa è stata posta come motivo di appello. In questo grado la Corte
avrebbe dovuto disporre obbligatoriamente la mediazione provvedendo poi, in caso di inerzia del , a dichiarare l'improcedibilità del giudizio (in questi termini: Cass. Parte_2
12865/21, 28695/23) e tuttavia, avendo l'appellato provveduto direttamente e di sua iniziativa a curare tale attività, il vulnus procedurale deve ritenersi sanato.
Non si vede infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nei suoi scritti finali,
la ragione per cui, essendo pacificamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, per come appena esposto, la possibilità di sanatoria in appello su ordine del giudice –
potendo l'improcedibilità essere dichiarata solo a fronte di una conclamata inerzia della parte obbligata alla scadenza dei termini all'uopo assegnati (arg. ex Cass. 11598/22) - il medesimo risultato, anche per motivi di economia processuale, non possa prodursi a seguito di una attivazione “spontanea” di tale parte.
Venendo al merito della controversia, la società appellante contesta la debenza degli importi ingiunti – più precisamente in primo grado assumeva di non essere debitrice “della
maggior parte” delle somme richieste (v. pag. 7 dell'atto di opposizione) – per esserle stati addossati, pro quota, costi per servizi di cui non fruisce, e ciò in violazione dei criteri legali, stante la incontestata assenza di criteri convenzionali.
Orbene, fermo restando che l'assenza di tabelle millesimali approvate non dispensa il singolo condomino dalla partecipazione ai costi afferenti alla gestione dei beni e dei servizi comuni (v. Cass. 1548/16), l'eventuale erronea ripartizione, in difformità dei criteri 7
di cui all'art.1123 c.c., da parte del deliberato assembleare del 10.4.2019 di alcune voci di spesa afferenti all'anno precedente non dà luogo ad una ipotesi di nullità.
Al riguardo va premesso che le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n.ro
9839/2021, hanno ritenuto ammissibile anche in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di delibera condominiale di riparto delle spese, il vaglio sulla validità della delibera stessa, sia sotto il profilo della nullità, rilevabile anche di ufficio,
sia sotto quello della annullabilità, che presuppone invece apposita domanda
“riconvenzionale” dell'opponente, e ciò diversamente da quanto affermato nelle motivazioni del provvedimento impugnato.
Tuttavia, ricostruendo la ratio legis sottesa al disposto dell'art.1137 c.c., le Sezioni Unite
hanno circoscritto a casi del tutto residuali le ipotesi in cui sussiste la forma più grave di invalidità. In particolare, con specifico riferimento alle delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali, hanno precisato che queste “sono nulle per "impossibilità
giuridica" dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i
criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i
condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto
violati o disattesi nel singolo caso deliberato”. In proposito hanno, infatti, osservato “che le
attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono
circoscritte, dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cod. civ., alla verifica ed all'applicazione in concreto
dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri
legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 cod. civ. consente solo mediante apposita
convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a 8
maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli
convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in "difetto
assoluto di attribuzioni". Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la
deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la
ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o
convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non
incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 e segg. cod. civ. o
stabiliti convenzionalmente, né è contraria a norme imperative;
pertanto, tale delibera
deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a pena di
decadenza, nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Applicando i suddetti principi al caso in esame, non può porsi in dubbio che la delibera del
10.4.2019 si sia limitata a ripartire le spese ordinarie dell'edificio afferenti all'anno precedente cosicché deve escludersene la nullità mentre eventuali vizi nel riparto avrebbero dovuto essere denunciati mediante tempestiva impugnazione.
Alla perdurante efficacia del deliberato in esame consegue l'idoneità di esso a fornire adeguato supporto alla pretesa creditoria azionata (Cass. 27849/21 e i precedenti ivi richiamati).
In conclusione, seppure sulla scorta di un supporto motivazionale in parte diverso, le statuizioni della sentenza di primo grado vanno interamente confermate.
Secondo la regola della soccombenza, la società appellante deve essere condannata alla refusione delle spese del presente grado sostenute dal che si liquidano, Parte_2
tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione”, in assenza di effettiva attività istruttoria, medi per le altre fasi), in 9
complessivi € 4.888,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da oggi avverso la sentenza CP_1 Parte_1
n. 4471/2022 emessa il 3.11.2022 dal Tribunale di Palermo.
Condanna l'appellante a rifondere al , in Parte_3
persona dell'Amministratore pro tempore, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed IVA
come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 12.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2027 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
con sede in Roma, Via Alessandro Farnese N°7, C.F. Parte_1 P.IVA_1
intervenuta in giudizio quale successore a titolo universale Controparte_1
, con sede in Palermo, Via Principe di Belmonte N°103/c, C.F. , in
[...] P.IVA_2
forza di atto di fusione del 26 ottobre 2023 in Notaio di Roma Persona_1
(Racc. 44128, Rep. 104646), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alfano;
appellante
, c.f. , in persona del Parte_2 P.IVA_3
suo amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cipolla;
2
appellato
Conclusioni dell'appellante: In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il
mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, rigettata e disattesa ogni
contraria istanza, eccezione o difesa, accogliere il presente appello riformando la
sentenza N°4471/2022, emessa all'udienza del 03/11/2022 dal Tribunale di Palermo,
Seconda Sezione Civile, in persona del dr. Sutera, nel procedimento avente N°6832/2020
R.G., notificata a mezzo PEC in data 08/11/2022, nella parte in cui ha rigettato
l'opposizione al decreto ingiuntivo N°1327/2020 confermando integralmente il decreto
ingiuntivo opposto e condannando la società opponente al pagamento delle spese di lite
liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie.
Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare che la
oggi non è debitrice delle somme ingiunte. Accertare e CP_1 Parte_1
dichiarare, ai sensi dell'art. 1123 c.c., quali delle spese oggetto del decreto ingiuntivo sono
di spettanza della Dichiarare che il Parte_1 Controparte_2
non ha un regolamento o delle tabelle millesimali approvati. Dichiarare che la delibera
[...]
condominiale del 10 aprile 2019 non ha apportato alcuna modifica ai criteri legali di
ripartizione delle spese condominiali. In linea subordinata, nel caso in cui si ritenesse che
la delibera condominiale del 10 aprile 2019 abbia inteso derogare ai criteri legali di
ripartizione delle spese comuni si dichiara di impugnarla per nullità. Con vittoria di spese e
compensi professionali dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Ritenere e
dichiarare inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, il gravame proposto da 3
controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo
opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4471 del 3 novembre 2022 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.1327/2020, emesso il 26.2.2020, CP_1
con cui era stato intimato all'anzidetta società il pagamento in favore del
[...]
(nel prosieguo anche solo ) dell'importo di euro Parte_3 Parte_2
9.004,35, oltre accessori e spese della procedura monitoria, e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite.
ha proposto appello, formulando le conclusioni in epigrafe Controparte_1
trascritte.
Ha resistito il appellato. Parte_2
Con comparsa del 27.12.2024 la società è intervenuta in giudizio in Parte_1
veste di successore a titolo universale della parte appellante in forza di atto di fusione del
26 ottobre 2023 che ha prodotto.
Nel corso del presente grado il appellato ha attivato di sua iniziativa la Parte_2
procedura di mediazione, che si è conclusa con esito negativo (v. la documentazione allegata alle note depositate il 16.1.2025).
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione alla data del 14-18 luglio
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La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione sul rilievo che le somme pretese dal trovassero fondamento e adeguata giustificazione nella delibera (del Parte_2
10.4.2019), non impugnata, con cui l'assemblea dei condomini aveva approvato il rendiconto annuale (per l'anno 2018) e il relativo piano di riparto dei contributi ordinari tra i comproprietari e che il vaglio giudiziale dovesse limitarsi a verificare la esistenza e la efficacia di detta delibera, non potendo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sollevarsi questioni afferenti alla sua validità.
L'appellante, con un primo motivo di gravame, si è innanzitutto doluta del fatto che il giudice di prime cure non avesse esaminato la sua richiesta di declaratoria di improcedibilità del giudizio in conseguenza della mancata attivazione da parte del , dopo il rigetto Parte_2
della istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art.5 del D.L.vo n.28/2010. Nel merito, riproponendo le originarie doglianze, ha rimarcato che la controparte si era limitata a produrre in giudizio il rendiconto consuntivo al 31.12.2018 delle spese condominiali e il riparto delle quote di mora unitamente alla anzidetta delibera ma non anche il regolamento condominiale e le tabelle millesimali e ciò per la ragione che tali ultimi atti non erano mai stati approvati tanto che per anni la ripartizione delle spese ordinarie era avvenuta mediante applicazione dei criteri fissati in uno schema di tabella del 29.4.1965 nel quale veniva correttamente previsto il proprio esonero, quale proprietaria di unità immobiliari di piano terra e di piano seminterrato dotate di accesso diretto e indipendente sulla pubblica via, dalla partecipazione ai costi per i servizi di portierato e da quelli afferenti l'ascensore, le scale e l'androne dell'edificio; ha, quindi, invocato l'applicazione delle regole di ripartizione previste dalla legge domandando, ove la delibera anzidetta fosse da interpretare come modificativa 5
dei corretti criteri, la declaratoria di nullità della stessa, declaratoria da ritenersi ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, alla luce dei principi affermati dalle S.U. della Cassazione nella sentenza n.ro 9839/2021.
Il , nella comparsa di costituzione in questa fase del giudizio, ha sostenuto la Parte_2
tardività della eccezione in ordine al mancato espletamento in primo grado della procedura di mediazione;
nel merito, ha addotto di avere pienamente assolto, mediante deposito della delibera del 10.4.2019, all'onere probatorio di provare la sua pretesa creditoria,
contestando anche i dati fattuali esposti dalla controparte in ordine alla completa autonomia delle unità immobiliari della dal resto dell'edificio; in ogni caso, ha rilevato che CP_1
eventuali vizi della delibera de qua in ordine ai criteri di riparto delle spese ordinarie avrebbero potuto costituire causa di annullamento e non già di nullità.
Tanto premesso, la doglianza circa l'omesso espletamento in primo grado della procedura di mediazione, pur ammissibile come motivo di gravame, risulta ormai irrilevante ai fini del decidere tenuto conto che, nelle more, il tentativo di composizione bonaria della controversia si è comunque svolto.
Al riguardo va evidenziato che la opponente aveva tempestivamente sollevato la questione in primo grado, dapprima con le note del 19.3.2021 e del 29.3.2021 – in cui aveva sollecitato il giudice ad assegnare i termini per l'espletamento dell'incombente, che avrebbe dovuto essere curato dal Condominio opposto dopo la adozione dei provvedimenti sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (v. l'art.5 co.4 lett. a) del
D.L.vo 28/2010 nel testo all'epoca vigente e i principi affermati dalle S.U. nella sentenza 6
19596/2020) – e poi in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo l'applicazione della sanzione della improcedibilità.
A fronte della pretermissione dell'esame di tale ultima richiesta da parte del Tribunale,
correttamente la stessa è stata posta come motivo di appello. In questo grado la Corte
avrebbe dovuto disporre obbligatoriamente la mediazione provvedendo poi, in caso di inerzia del , a dichiarare l'improcedibilità del giudizio (in questi termini: Cass. Parte_2
12865/21, 28695/23) e tuttavia, avendo l'appellato provveduto direttamente e di sua iniziativa a curare tale attività, il vulnus procedurale deve ritenersi sanato.
Non si vede infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nei suoi scritti finali,
la ragione per cui, essendo pacificamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, per come appena esposto, la possibilità di sanatoria in appello su ordine del giudice –
potendo l'improcedibilità essere dichiarata solo a fronte di una conclamata inerzia della parte obbligata alla scadenza dei termini all'uopo assegnati (arg. ex Cass. 11598/22) - il medesimo risultato, anche per motivi di economia processuale, non possa prodursi a seguito di una attivazione “spontanea” di tale parte.
Venendo al merito della controversia, la società appellante contesta la debenza degli importi ingiunti – più precisamente in primo grado assumeva di non essere debitrice “della
maggior parte” delle somme richieste (v. pag. 7 dell'atto di opposizione) – per esserle stati addossati, pro quota, costi per servizi di cui non fruisce, e ciò in violazione dei criteri legali, stante la incontestata assenza di criteri convenzionali.
Orbene, fermo restando che l'assenza di tabelle millesimali approvate non dispensa il singolo condomino dalla partecipazione ai costi afferenti alla gestione dei beni e dei servizi comuni (v. Cass. 1548/16), l'eventuale erronea ripartizione, in difformità dei criteri 7
di cui all'art.1123 c.c., da parte del deliberato assembleare del 10.4.2019 di alcune voci di spesa afferenti all'anno precedente non dà luogo ad una ipotesi di nullità.
Al riguardo va premesso che le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n.ro
9839/2021, hanno ritenuto ammissibile anche in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di delibera condominiale di riparto delle spese, il vaglio sulla validità della delibera stessa, sia sotto il profilo della nullità, rilevabile anche di ufficio,
sia sotto quello della annullabilità, che presuppone invece apposita domanda
“riconvenzionale” dell'opponente, e ciò diversamente da quanto affermato nelle motivazioni del provvedimento impugnato.
Tuttavia, ricostruendo la ratio legis sottesa al disposto dell'art.1137 c.c., le Sezioni Unite
hanno circoscritto a casi del tutto residuali le ipotesi in cui sussiste la forma più grave di invalidità. In particolare, con specifico riferimento alle delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali, hanno precisato che queste “sono nulle per "impossibilità
giuridica" dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i
criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i
condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto
violati o disattesi nel singolo caso deliberato”. In proposito hanno, infatti, osservato “che le
attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono
circoscritte, dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cod. civ., alla verifica ed all'applicazione in concreto
dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri
legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 cod. civ. consente solo mediante apposita
convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a 8
maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli
convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in "difetto
assoluto di attribuzioni". Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la
deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la
ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o
convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non
incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 e segg. cod. civ. o
stabiliti convenzionalmente, né è contraria a norme imperative;
pertanto, tale delibera
deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a pena di
decadenza, nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Applicando i suddetti principi al caso in esame, non può porsi in dubbio che la delibera del
10.4.2019 si sia limitata a ripartire le spese ordinarie dell'edificio afferenti all'anno precedente cosicché deve escludersene la nullità mentre eventuali vizi nel riparto avrebbero dovuto essere denunciati mediante tempestiva impugnazione.
Alla perdurante efficacia del deliberato in esame consegue l'idoneità di esso a fornire adeguato supporto alla pretesa creditoria azionata (Cass. 27849/21 e i precedenti ivi richiamati).
In conclusione, seppure sulla scorta di un supporto motivazionale in parte diverso, le statuizioni della sentenza di primo grado vanno interamente confermate.
Secondo la regola della soccombenza, la società appellante deve essere condannata alla refusione delle spese del presente grado sostenute dal che si liquidano, Parte_2
tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione”, in assenza di effettiva attività istruttoria, medi per le altre fasi), in 9
complessivi € 4.888,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da oggi avverso la sentenza CP_1 Parte_1
n. 4471/2022 emessa il 3.11.2022 dal Tribunale di Palermo.
Condanna l'appellante a rifondere al , in Parte_3
persona dell'Amministratore pro tempore, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed IVA
come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 12.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.