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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 595/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 16/01/2025, ad ore 9,30, innanzi al got UR DI sono comparsi: per parte attrice opponente nessuno per parte convenuta opposta l'avv. ALFREDO TACCHETTI, oggi sostituito dall'avv. Paolo Evandri.
Il got sospende il verbale in attesa di parte opponente.
Alle ore 10,00 il got riapre il verbale, alla presenza dell'avv. Paolo Evandri, in sost. avv. Tacchetti per parte opposta il quale si riporta alle memorie ex art. 171 ter cpc e insiste sulle proprie istanze ed eccezioni.
Il got, presone atto, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale invita parte opposta a concludere e discutere oralmente per procedere ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice opponente deve ritenersi precisare le conclusioni come da citazione in opposizione, ossia:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa in accoglimento della spiegata opposizione
In via preliminare
Sospendere ex art 649 c.p.c. con decreto inaudita altera parte o previa fissazione della udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Nel merito
Voglia il Tribunale adito annullare e / o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. opposto n. 131/2024 emesso in data 14.03.2024 dal Tribunale di Fermo in persona del
Giudice Dott. bruno Castagnoli nella procedura R.G.N. 334/2024 per l'assoluta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c. e per insussistenza di credito certo liquido ed esigibile
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario ex art. 2Tar. For. (DM 55 / 2014) CAP ed IVA come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da comparsa, ossia:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via Preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e per l'effetto confermare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 5 In via Principale, rigettare tutte le domande spiegate dall'opponente in quanto infondate e, quindi, rigettare integralmente l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 131/2024 emesso dal Tribunale Civile di Fermo, confermandolo in ogni sua parte;
In via Subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e salvo gravame, condannare l'opponente al pagamento in favore della della somma di Euro 49.896,42 Parte_1 ovvero della somma minore ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa.”
Senza in alcun modo voler invertire l'onere della prova, chiede questa difesa ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della la Sig.ra Controparte_1 Parte_2 (C.F. ), sulle seguenti circostanze: C.F._1
1) Dica se è vero che la ha ordinato la merce descritta nelle conferme Controparte_1 d'ordine nn. 4654 del 20/06/2023 e 6072 del 07/08/2023, debitamente sottoscritte, allegate al doc. 1.1, che si rammostrano;
2) Dica se è vero che la ha ritirato la merce descritta nelle fatture nn. 4081 Controparte_1 del 30/06/2023, 4844 del 31/07/2023, 5302 del 31/08/2023 e 6012 del 29/09/2023, nonché nei relativi documenti di trasporto debitamente sottoscritti, siccome allegati al doc. 1.1, che si rammostrano;
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,15, il got invita parte opposta ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2024 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MASSIMILIANO CARNOVALE e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. ALFREDO TACCHETTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 29.4.24 ha proposto opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 131/2024 - emesso in data 14.3.24 dal Tribunale di Fermo nella procedura R.G.N. 334/2024 e notificatole il 20.3.24 – con cui le è stato ingiunto di pagare l'importo di € 49.866,42 a titolo di prezzo non corrisposto per la vendita di cose mobili descritta nelle fatture nn. 4081 del 30/06/2023, 4844 del 31/07/2023, 5302 del
31/08/2023 e 6012 del 29/09/2023, nei relativi documenti di trasposto debitamente sottoscritti, nonché negli ordini e nelle conferme d'ordine allegate al ricorso monitorio, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda fino al saldo effettivo ed oltre alle spese liquidate.
L'opponente ha contestato l'avversa pretesa deducendo ed eccependo:
- il difetto di valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 131/2024, non bastando allo scopo le fatture né gli assegni postdatati prodotti, che non costituiscono titolo esecutivo;
- la mancanza di prova della corrispondenza fra gli importi fatturati e la quantità di cose mobili realmente vendutele, posto che non vi è alcun accordo su corrispettivi e quantità,
- la mancanza di prova della idoneità delle merci.
pagina 3 di 5 Non ha prodotto alcun documento. Ha concluso come sopra, instando ex art. 649 cpc. Ha richiesto solo la prova contraria sui capitoli formulati da parte avversa che siano eventualmente ammessi, indicando i testi.
Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Parte_1 osservando:
- di aver provato consegna dell'esatta quantità, tipologia e corrispettivo di quanto consegnato all'opponente attraverso la produzione di ordini, conferme d'ordine, bolle di trasporto sottoscritte e fatture;
(doc. 1.1)
- che l'opponente non contesta affatto (neppure genericamente!) gli ordini e le relative conferme d'ordine, compiutamente prodotte in allegato al ricorso monitorio (doc. 1.1) e solo genericamente contesta e disconosce sia le fatture sia i documenti di trasporto, senza chiarirne le ragioni;
- che l'opponente nulla dice neppure in ordine agli assegni rilasciati in pagamento a
[...]
a fronte delle fatture da questa emesse;
tre dei predetti assegni – peraltro - sono Parte_1 risultati impagati dopo essere stati presentati all'incasso (docc. 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10) assegni che sono prova scritta per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, posto che la firma di traenza degli stessi, per granitica giurisprudenza, integra i criteri della promessa di pagamento ex art. 1988 cc (cfr. Cass. 1437/2021);
- che nessuna incidenza ha il discorso di in ordine alla postdatazione di alcuni Controparte_1 degli assegni ed alla asserita inidoneità degli stessi a valere come titolo esecutivo, posto che il decreto è stato chiesto ed ottenuto sulla base di ordini, conferme d'ordine, bolle e fatture, producendo 3 assegni tornati insoluti e gli altri assegni solo ai fini della provvisoria esecuzione.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc emesso in data 4.11.24 il GI designato ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got, sussistendone i presupposti.
All'udienza di prima comparizione odierna il got, visti gli atti ed i documenti prodotti e lette le istanze tutte, ha ritenuto la causa matura per la decisione su base documentale ed invitato le parti a precisare ed a discutere oralmente per procedere ex art. 281 sexies cpc.
*
Quanto alla contestazione della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, va rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione...” (Cass. n. 5311/04) e che in tale giudizio “... solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni”. (Cass n. 6421/03)
Parte opposta ha documentalmente provato il proprio credito producendo ordini, conferme d'ordine, bolle di trasporto e fatture indicanti le medesime merci, per quantità e corrispettivo, di cui alle conferme d'ordine sottoscritte dalla leg. rappr.te della società opponente. in effetti si è limitata a generiche contestazioni del credito vantato ex adverso, senza CP_1
pagina 4 di 5 offrire né produrre alcunché a sostegno della ventilata inidoneità delle merci – non deducendo né documentando di aver mosso alcuna tempestiva contestazione - o della contestata mancanza rispondenza fra ordini, consegne e fatture, questione che non deduce né documenta di aver mai posto tempestivamente.
L'opposizione va dunque rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per Controparte_1 l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso in data 14.3.24 dal Tribunale di Fermo nella procedura n. 334/2024 R.G.;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,25 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 16/01/2025
Il got avv. UR DI
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 16/01/2025, ad ore 9,30, innanzi al got UR DI sono comparsi: per parte attrice opponente nessuno per parte convenuta opposta l'avv. ALFREDO TACCHETTI, oggi sostituito dall'avv. Paolo Evandri.
Il got sospende il verbale in attesa di parte opponente.
Alle ore 10,00 il got riapre il verbale, alla presenza dell'avv. Paolo Evandri, in sost. avv. Tacchetti per parte opposta il quale si riporta alle memorie ex art. 171 ter cpc e insiste sulle proprie istanze ed eccezioni.
Il got, presone atto, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale invita parte opposta a concludere e discutere oralmente per procedere ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice opponente deve ritenersi precisare le conclusioni come da citazione in opposizione, ossia:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa in accoglimento della spiegata opposizione
In via preliminare
Sospendere ex art 649 c.p.c. con decreto inaudita altera parte o previa fissazione della udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Nel merito
Voglia il Tribunale adito annullare e / o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. opposto n. 131/2024 emesso in data 14.03.2024 dal Tribunale di Fermo in persona del
Giudice Dott. bruno Castagnoli nella procedura R.G.N. 334/2024 per l'assoluta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c. e per insussistenza di credito certo liquido ed esigibile
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario ex art. 2Tar. For. (DM 55 / 2014) CAP ed IVA come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da comparsa, ossia:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via Preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e per l'effetto confermare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 5 In via Principale, rigettare tutte le domande spiegate dall'opponente in quanto infondate e, quindi, rigettare integralmente l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 131/2024 emesso dal Tribunale Civile di Fermo, confermandolo in ogni sua parte;
In via Subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e salvo gravame, condannare l'opponente al pagamento in favore della della somma di Euro 49.896,42 Parte_1 ovvero della somma minore ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa.”
Senza in alcun modo voler invertire l'onere della prova, chiede questa difesa ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della la Sig.ra Controparte_1 Parte_2 (C.F. ), sulle seguenti circostanze: C.F._1
1) Dica se è vero che la ha ordinato la merce descritta nelle conferme Controparte_1 d'ordine nn. 4654 del 20/06/2023 e 6072 del 07/08/2023, debitamente sottoscritte, allegate al doc. 1.1, che si rammostrano;
2) Dica se è vero che la ha ritirato la merce descritta nelle fatture nn. 4081 Controparte_1 del 30/06/2023, 4844 del 31/07/2023, 5302 del 31/08/2023 e 6012 del 29/09/2023, nonché nei relativi documenti di trasporto debitamente sottoscritti, siccome allegati al doc. 1.1, che si rammostrano;
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,15, il got invita parte opposta ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2024 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MASSIMILIANO CARNOVALE e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. ALFREDO TACCHETTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 29.4.24 ha proposto opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 131/2024 - emesso in data 14.3.24 dal Tribunale di Fermo nella procedura R.G.N. 334/2024 e notificatole il 20.3.24 – con cui le è stato ingiunto di pagare l'importo di € 49.866,42 a titolo di prezzo non corrisposto per la vendita di cose mobili descritta nelle fatture nn. 4081 del 30/06/2023, 4844 del 31/07/2023, 5302 del
31/08/2023 e 6012 del 29/09/2023, nei relativi documenti di trasposto debitamente sottoscritti, nonché negli ordini e nelle conferme d'ordine allegate al ricorso monitorio, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda fino al saldo effettivo ed oltre alle spese liquidate.
L'opponente ha contestato l'avversa pretesa deducendo ed eccependo:
- il difetto di valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 131/2024, non bastando allo scopo le fatture né gli assegni postdatati prodotti, che non costituiscono titolo esecutivo;
- la mancanza di prova della corrispondenza fra gli importi fatturati e la quantità di cose mobili realmente vendutele, posto che non vi è alcun accordo su corrispettivi e quantità,
- la mancanza di prova della idoneità delle merci.
pagina 3 di 5 Non ha prodotto alcun documento. Ha concluso come sopra, instando ex art. 649 cpc. Ha richiesto solo la prova contraria sui capitoli formulati da parte avversa che siano eventualmente ammessi, indicando i testi.
Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Parte_1 osservando:
- di aver provato consegna dell'esatta quantità, tipologia e corrispettivo di quanto consegnato all'opponente attraverso la produzione di ordini, conferme d'ordine, bolle di trasporto sottoscritte e fatture;
(doc. 1.1)
- che l'opponente non contesta affatto (neppure genericamente!) gli ordini e le relative conferme d'ordine, compiutamente prodotte in allegato al ricorso monitorio (doc. 1.1) e solo genericamente contesta e disconosce sia le fatture sia i documenti di trasporto, senza chiarirne le ragioni;
- che l'opponente nulla dice neppure in ordine agli assegni rilasciati in pagamento a
[...]
a fronte delle fatture da questa emesse;
tre dei predetti assegni – peraltro - sono Parte_1 risultati impagati dopo essere stati presentati all'incasso (docc. 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10) assegni che sono prova scritta per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, posto che la firma di traenza degli stessi, per granitica giurisprudenza, integra i criteri della promessa di pagamento ex art. 1988 cc (cfr. Cass. 1437/2021);
- che nessuna incidenza ha il discorso di in ordine alla postdatazione di alcuni Controparte_1 degli assegni ed alla asserita inidoneità degli stessi a valere come titolo esecutivo, posto che il decreto è stato chiesto ed ottenuto sulla base di ordini, conferme d'ordine, bolle e fatture, producendo 3 assegni tornati insoluti e gli altri assegni solo ai fini della provvisoria esecuzione.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc emesso in data 4.11.24 il GI designato ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got, sussistendone i presupposti.
All'udienza di prima comparizione odierna il got, visti gli atti ed i documenti prodotti e lette le istanze tutte, ha ritenuto la causa matura per la decisione su base documentale ed invitato le parti a precisare ed a discutere oralmente per procedere ex art. 281 sexies cpc.
*
Quanto alla contestazione della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, va rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione...” (Cass. n. 5311/04) e che in tale giudizio “... solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni”. (Cass n. 6421/03)
Parte opposta ha documentalmente provato il proprio credito producendo ordini, conferme d'ordine, bolle di trasporto e fatture indicanti le medesime merci, per quantità e corrispettivo, di cui alle conferme d'ordine sottoscritte dalla leg. rappr.te della società opponente. in effetti si è limitata a generiche contestazioni del credito vantato ex adverso, senza CP_1
pagina 4 di 5 offrire né produrre alcunché a sostegno della ventilata inidoneità delle merci – non deducendo né documentando di aver mosso alcuna tempestiva contestazione - o della contestata mancanza rispondenza fra ordini, consegne e fatture, questione che non deduce né documenta di aver mai posto tempestivamente.
L'opposizione va dunque rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per Controparte_1 l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso in data 14.3.24 dal Tribunale di Fermo nella procedura n. 334/2024 R.G.;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,25 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 16/01/2025
Il got avv. UR DI
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