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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8253 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia
NI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 58603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione con provvedimento in data 12.02.2025 emesso all'esito dell'udienza del 11.02.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante scambio di note scritte
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, LLAvv. Damiano ET presso il cui studio in Pomezia
(RM), via Spoleto, n. 7, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore Dott. in virtù dei poteri di cui all'art. Controparte_3
30 e 31 dello Statuto Sociale, rappresentata e difesa LLAvv. Domenico Vizzone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Cratilo di Atene n. 31, giusto mandato rilasciato su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI: per "...Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -accertata la responsabilità Parte_1 del sig. nella causazione del sinistro de quo, condannare la in persona CP_1 Controparte_2 del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. della somma pari a: euro 115.071,51 a titolo Parte_1
1 di danno fisico e/o non patrimoniale, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
-Euro 830,00 a titolo di saldo danni relativi al veicolo attoreo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. “ per “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Controparte_2 istanza eccezione e deduzione: in via preliminare, rigettare la ulteriore domanda relativa al danno materiale, riportato LLautovettura dell'attore, perché improponibile, perché una tale richiesta andava rivolta all' alla la quale l'attore ha ritenuto di richiedere il risarcimento nella fase CP_4 stragiudiziale ex art. 149 C.d.A. e comunque perché infondata nel merito, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio;
in via principale, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto e diritto, essendo esclusiva la responsabilità in capo all'attore ed avendo percepito tutto il risarcimento dovuto, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare il risarcimento riconoscendo il danno differenziale e la minor somma effettivamente dovuta, tenuto conto del concorso di colpa tra le parti e, detraendo le somme già percepite da INAIL e da con compensazione delle Controparte_2 spese. In via istruttoria: Prova per testi Si chiede ammettersi prova per testi con gli Istruttori della
Polizia Municipale e Roccaro Sabina, sulle premesse in fatto del presente atto, di cui Controparte_5 ai n. da n.4 a n. 8 precedute dalla locuzione “vero è che”. Si richiede di volere acquisire il rapporto della
Polizia Municipale corredata dai rilievi fotografici o in via subordinata di autorizzare l' Controparte_6 ad acquisirlo. Si formula espressa riserva di meglio precisare ed integrare le eccezioni già proposte entro
i termini di cui all'art. 183 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. citava in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, e la Parte_1 CP_1 compagnia assicurativa nella rispettiva qualità di proprietario- Controparte_2 conducente e assicuratore per la r.c.a. della autovettura Renault Clio tg. DC011WJ affinché, previo accertamento della responsabilità di fosse condannata la CP_7 [...] al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale Controparte_2 occorso in data 26.02.2018 alle ore 07:10 circa, in Roma, sulla Via Ostiense, allorquando il già menzionato veicolo invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia, travolgendo l'autovettura di proprietà e condotta LLattore (Opel Astra tg. DC209YF).
L'attore, in sintesi, deduceva che:
- la responsabilità del sinistro era ascrivibile unicamente alla negligente condotta di guida dell'altro conducente che, nel percorrere Via Ostiense direzione Roma centro, CP_1 trovando un albero caduto sulla sua corsia di marcia, senza prestare alcuna cautela, invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia, travolgendo l'autovettura di proprietà e condotta da che procedeva regolarmente;
Parte_1
2 - tale dinamica era stata riferita al conducente del mezzo convenuto ai vigili urbani intervenuti sul posto che avevano redatto il verbale di incidente (doc. 1);
- veniva trasportato tramite ambulanza 118 presso il vicino Ospedale “S. Eugenio” Pt_1 in Roma, da dove veniva dimesso, 18 giorni dopo, con la diagnosi di “frattura amielica C1/C2 traumatica, frattura atlante IV tipo in pregressa epatite B, spondilite anchilosante”;
- con messa in mora del 19.03.2018 spedita con raccomandata n. 150929758660 (doc. n. 34) e n.
150558734539 del 23.03.2018, ricevute entrambe in data 29.03.2018, inoltrava richiesta di risarcimento danni rispettivamente alla compagnia e Controparte_2 [...]
Controparte_8
- non gli liquidava i danni fisici posto che l'invalidità superava la Controparte_8 soglia del 9%, ma solo il danno del valore commerciale del veicolo, stante la antieconomicità della riparazione dello stesso, residuando dalla liquidazione corrisposta la somma di €830,00 per la rottamazione, il passaggio di proprietà del veicolo e l'immatricolazione del nuovo mezzo;
- , all'esito della visita medico legale, comunicava di aver valutato Controparte_2 il risarcimento di in complessivi € 9.000,00, liquidati con assegno bancario n. Parte_1
2410521504-01 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. (doc. 40), trattenuta in acconto sul maggiore avere;
- il sinistro occorso a era avvenuto nel tragitto casa-lavoro, motivo per il quale Parte_1 una parte di danno veniva risarcita LLAI.
Ritenuta, dunque, l'esclusiva responsabilità del convenuto l'attore chiedeva il CP_1 risarcimento dei seguenti danni:
(i) danno biologico e precisamente: – inabilità temporanea assoluta per 90 giorni;
– inabilità temporanea parziale al 75% per 150 giorni;
– inabilità temporanea parziale al 50% per 180 giorni;
– invalidità permanente, intesa come danno biologico: 8%; – invalidità permanente - danno biologico: 25%, come meglio accertato nella relazione del ctp Dott.ssa Per_1
per un ammontare complessivo di euro 160.940,05, tenuto conto anche della dovuta
[...] personalizzazione in ragione dell'entità delle ferite occorse e della somma di euro 1.368,80 per spese mediche documentate (docc.ti da n. 21 a n. 33 bis). Aggiungeva che dalla somma così calcolata andavano detratti € 9.000,00 riconosciuti dalla Controparte_2 con assegno n. 2410521504-01, tratto su Intesa San Paolo S.p.A. (doc. 40), nonché € 36.868,54 liquidati LLAI a titolo di rendita per danno biologico (doc. 43), tanto che il danno non patrimoniale risarcibile dalla era pari ad euro 115.071,51; Controparte_2
(ii) danno patrimoniale pari alla somma di euro 830,00, per i danni al proprio veicolo, di cui €
80,00 a titolo di spese di radiazione del mezzo danneggiato (doc. 48) oltre a € 54 + 696 = €
750,00 a titolo di nuova immatricolazione del nuovo mezzo (doc. 49).
3 2. La causa veniva iscritta al ruolo generale del Tribunale di Roma con n. 58603/2020 ed assegnata alla XIII sezione, Giudice dott.ssa Larosa, con fissazione della prima udienza di comparizione al 08.03.2021, rinviata d'ufficio al 05.05.2021.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni che contestava la dinamica del sinistro Controparte_2 prospettata dalla parte attrice deducendo che il proprio assicurato procedeva sulla corsia di marcia via Ostiense direzione Roma centro, a velocità moderata a causa di presenza di neve e ghiaccio sul manto stradale, allorquando, giunto a circa 100 mt prima di Via del Fosso del
Torrino, trovava la sua corsia di marcia occupata da un albero caduto, che ostruiva anche parte della corsia opposta di marcia;
arrestava il veicolo e, lampeggiando con i fari per avvisare i veicoli che giungevano LLopposto senso di marcia, lentamente iniziava la manovra per aggirare l'albero e proseguire la marcia quando veniva violentemente urtato dal veicolo Opel Astra tg. DC 209YF, di proprietà e condotto da che Parte_1 sopraggiungeva a forte velocità LLopposto senso di marcia, proveniente da Roma e direzione Ostia.
La convenuta contestava, quindi, l'an debeatur assumendo il concorso di colpa dell'attore in quanto procedeva a velocità sostenuta sul manto stradale coperto da neve e ghiaccio;
quanto al danno materiale relativo al veicolo ed eccedente la liquidazione effettuata dalla compagnia assicuratrice dell'attore, contestava che avendo lo stesso chiesto la liquidazione diretta ex art. 149 Cda avrebbe dovuto chiedere tali somme alla , oltre alla circostanza che la CP_8 liquidazione ottenuta sarebbe già esorbitante alla luce del concorso di colpa.
Con riguardo al quantum debeatur contestava l'ammontare dell'importo preteso a titolo di danno biologico, non essendo stato decurtato tutto l'importo percepito LLAI, oltre a doversi decurtare quanto già corrisposto dalla stessa compagnia.
Infine, con riguardo al danno materiale al veicolo rilevava l' improponibilità della domanda, dovendo essere avanzata alla . CP_8
4. All'udienza del 5.05.2021, il G.U., rilevata l'irregolarità della notifica al convenuto CP_1
, disponeva la rinnovazione della notifica e rinviava all'udienza del 26.10.2021.
[...]
5. All'udienza del 26.10.2021, verificata la regolarità della notifica al veniva CP_1 dichiarata la contumacia del medesimo.
6. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sei, c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti, con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto, con l'escussione dell'unico teste di parte attrice nonché con CTU medico legale sulla persona dell'attore.
7. Assegnato il ruolo della dott.ssa Larosa alla scrivente, all'udienza dell'11.02.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rassegnato le conclusioni come da rispettivi atti
4 di citazione e di costituzione e risposta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
9. An debeatur
La testimonianza acquisita non offre alcun contributo alla ricostruzione dei fatti essendo il teste intervenuto dopo il sinistro e quando le parti erano già state trasportate in ospedale, salvo per avere confermato la presenza dell'albero sulla corsia di marcia del e su CP_1 parte di quella del Pt_1
Tuttavia, il sinistro può essere ricostruito dalla relazione di incidente stradale redatta dalla
Polizia di Roma Capitale prot. n. 4706/2018 prot. gen. n.16718/2018 intervenuta per eseguire i rilievi dopo l'evento (versato in atti n.1 atto di citazione) e dalle dichiarazioni delle parti rese, quanto al convenuto contumace, in allegato al suddetto verbale di polizia stradale e quanto all'attore negli atti di causa.
È noto, infatti, che il "verbale" redatto dalla Polizia o da altri organi è il risultato di accertamenti non ripetibili e costituisce, senza dubbio, una delle prove più rilevanti nel procedimento civile che segue per l'accertamento delle responsabilità. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi di un atto pubblico, gode di una "fede privilegiata" e fa piena prova fino a querela di falso, ma ciò vale esclusivamente per alcuni aspetti, ovvero in ordine ai rilievi e alla descrizione dello stato dei luoghi.
Laddove, invece, contiene valutazioni svolte dagli accertatori sulla dinamica del sinistro nonché contenga la trascrizione delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte o da eventuali testimoni, alla luce dell'assenza di recenti modifiche legislative o di novità giurisprudenziali sul punto, l'interpretazione da dare all'art. 2700 c.c. viene univocamente espressa (da dottrina che da giurisprudenza univoca) nel senso che il verbale ha efficacia di prova legale - fino a querela di falso - solo dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza e verbalizzati senza alcun margine di apprezzamento e agli atti da lui compiuti e alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale.
Relativamente alla "veridicità" delle dichiarazioni delle parti coinvolte o dei c.d. "testimoni" la norma non dice nulla, per cui i giudizi valutativi o gli apprezzamenti personali del pubblico ufficiale né, da ultimo, la descrizione di fatti mediata da percezione sensoriale di cui non si possa avere un riscontro obiettivo nella realtà, non hanno una stringente rilevanza probatoria.
Di conseguenza, il verbale di accertamento contenente la trascrizione di dichiarazioni delle parti può essere liberamente valutato e apprezzato dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti nel corso del procedimento.
5 9.1 Con riguardo al convenuto , che è rimasto contumace nel presente giudizio e non CP_1 si è presentato per rendere l'interrogatorio formale, occorre considerare quanto da lui dichiarato alla Polizia Giudiziaria (testualmente “proveniente dal GRA percorrevo la Via Ostiense in direzione Roma centro, a velocità molto moderata per la presenza di ghiaccio e neve sulla carreggiata. A circa 100 metri prima di Via Fosso del Torrino, trovavo sulla mia corsia di marcia, ed in parte anche in quella del senso opposto, occupata da un albero caduto. Arrestavo quindi il mio veicolo e decidevo di spostarmi sulla corsia opposta per superare l'ostacolo, lampeggiando con i fari per avvisare gli eventuali altri veicoli che potevano trovarsi a transitare nell'opposto senso di marcia. Preciso che a quell'ora stava copiosamente nevicando e la visibilità era ridotta. Purtroppo mentre ero sula corsia opposta cercando di vedere se poter andare avanti venivo urtato violentemente da un veicolo Station
Wagon che stava marciando a velocità sostenuta con provenienza Roma centro e direzione Ostia. A causa dell'urto il mio veicolo veniva sbalzato svariati metri dietro facendo un testa-coda, finendo la corsa contro un muretto. Riportavo lesioni per le quali venivo trasportato a mezzo ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio”).
È emerso, quindi, che lo stesso convenuto percorreva Via Ostiense con direzione Roma centro allorquando, trovando un albero caduto che occupava interamente la propria corsia di marcia, lo aveva aggirato per poter proseguire oltre, andando ad invadere la corsia riservata al senso opposto di marcia. In particolare, il si era posto frontalmente all'autovettura CP_1 di proprietà di che in quel momento procedeva sulla stessa via ma con senso Parte_1 di marcia opposto, come si ricava anche dalla descrizione dei danni riportati nella parte anteriore di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro.
9.2 La convenuta nel costituirsi eccepiva, in relazione all'an Controparte_2 debeatur, la sussistenza del concorso di colpa sostenendo che l'attore procedeva a velocità sostenuta nonostante stesse nevicando e il manto stradale fosse ghiacciato.
9.3. A tal riguardo si rammenta che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso" (v. e pluribus Cass. 08/01/2016, n. 124).
La prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).
6 E' stato bensì anche affermato che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass.
15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343).
Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente.
9.4 Nel caso di specie, a fronte della pacifica invasione della corsia opposta da parte del
[...]
, come anche da lui dichiarato, la asserita circostanza (andatura non commisurata tenuta CP_1 LLattore) non ha avuto alcuna incidenza causale, dal momento che detto conducente non avrebbe potuto compiere altra manovra d'emergenza essendosi trovato improvvisamente la propria carreggiata bloccata dal mezzo del che aveva appena scartato l'albero sulla CP_1 propria carreggiata e imboccato quella del (ex pluribus unum Corte di Cassazione Pt_1
VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020).
Il fatto che la Polizia Municipale arrivata sul posto non abbia trovato tracce di frenata è compatibile con l'effetto sorpresa del conducente che percorreva la propria corsia, dovuto alla scarsa visibilità per le condizioni atmosferiche (nevicava) e con il fatto che il manto stradale fosse particolarmente scivoloso.
Rimane accertata, dunque, la responsabilità dell'evento dannoso totalmente a carico del convenuto rimasto contumace.
10. Quantum debeatur
Occorre a questo punto passare alla quantificazione del danno.
Si osserva che adottando l'ormai pacifica interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (delineata dalla ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008), come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, il sistema della responsabilità aquiliana va riportato nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043
c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come "ingiustizia costituzionalmente qualificata" laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali, sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove
7 ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ect., e, a tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin LLatto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che costui manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti in via principale da parte attrice tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
10.1 Il danno biologico patito LLattore è emerso, in maniera univoca, dal quadro probatorio e dai documenti versati in atti.
In particolare, dalla CTU depositava l'elaborato peritale il 18.08.2023 rispondendo ai quesiti come segue: “”gli elementi di valutazione in mio possesso mi consentono di giungere alle seguenti considerazioni : tenendo presente la dinamica dell'infortunio ,si può asserire che il p.. con meccanismo di violento collisione auto-auto riportava trauma diretto al volto ed indiretto alla colonna cervicale.
Quindi , sulla base dei fatti e della documentazione medica esibitami, in nesso di causalità tra evento e lesioni, stante la dinamica dichiarata, LLillecito sono derivate dette lesioni così riassumibili :
“TRAUMA FACCIALE CON UR OS SA E TRAUMA DA CONTRACCOLPO
DEL RACHIDE CERVICALE CON UR MASSICCI LATERALI LLATLANTE E
CO OR LLIS “. Non sussistevano, in base alle valutazione del dott. “condizioni pre-esistenti che possano aver influito sulle lesioni e le conseguenti Per_2 menomazioni riportate. Vi è compatibilità fra le lesioni accertate ed il corretto uso dei presidi obbligatori di protezione”.
In merito all'incidenza dei postumi sul lavoro svolto il Consulente dichiarava: “il p. ha dichiarato di lavorare come operaio edile, attualmente svolge mansioni ridotte di magazziniere sempre nella stessa ditta con relativa perdita reddituale. Tali postumi determinano un' alterazione della postura con deficit dell'equilibrio statico-dinamico, una minore forza e resistenza alla fatica riducendo le potenzialità lavorative del soggetto (cenestesi lavorativa), relativamente ad alcune mansioni tipiche dell'operaio che sono precluse come i lavori in altezza su impalcature e l'uso del martello demolitore.”
In merito all'ultimo quesito, il C.T.U. sulla disamina delle spese, dichiarava: “ risulta che le certificazioni rilasciate con ricevuta sono a scopo di prolungamento prognosi per la durata delle cure specialistiche finalizzate alla guarigione clinica, per cui si valutano congrue le spese mediche che il periziando ha sostenuto in proprio e documentate e, allo stato attuale,non ritiene opportuno siano necessarie spese future da sostenere.””
8 Il dott. così concludeva: “natura ed entità delle lesioni: “TRAUMA FACCIALE CON Per_2
UR OS SA E TRAUMA DA CONTRACCOLPO DEL RACHIDE CERVICALE
CON UR MASSICCI LATERALI LLATLANTE E CO OR
LLIS “. durata dell'inabilità temporanea: I.T. A. giorni 45 - I. T. P. al 75% giorni 60 -
I. T. P. al 50% giorni 90 -postumi permanenti: in misura del 19% Parte_2
(DICIANNOVE PER CENTO) della globale. spese mediche sostenute a documentazione.””
È del tutto condivisibile la valutazione offerta dal CTU nell'elaborato peritale in quanto logico e ben argomentata.
A pagina dodici dell'atto introduttivo l'attore deduce in ordine alla personalizzazione del danno, rilevando che la liquidazione del danno non può prescindere dalla valutazione che l'attore abbia dovuto, per lungo tempo, indossare un busto (doc. 7 fasc. attore controllo presso ospedale S. Eugenio del 12/9/18) e anche attualmente lamenta disturbi respiratori.
Non sussiste, tuttavia, il diritto a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione atteso che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione,
«sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. n. 15924/2022; Cass. n.
10912/2018); dunque, atteso che nel caso in esame, parte attrice non ha offerto alcuna prova concreta per dimostrare l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite, la domanda deve essere rigettata.
10.2 In applicazione dei criteri tabellari di liquidazione del danno approvati dal Tribunale di
Roma per l'anno 2025, in uso presso questo Tribunale, e di cui al documento edito nel sito internet dell'Ufficio può procedersi alla seguente liquidazione del danno.
In relazione alla percentuale di IP riconosciuta (19%) e all'età del danneggiato al tempo del fatto (50 anni) e si consegue, così, l'importo di euro 52.909,95.
9 Successivamente, si procede al calcolo del danno nella sua componente dinamico-relazionale: invalidità temporanea assoluta per 45 gg totale € 5.861,25, invalidità temporanea parziale al
75% per 60 gg totale € 5.861,25 e invalidità temporanea parziale al 50% per 90 gg totale €
5.861,25 per totale danno biologico temporaneo pari a €17.583,75.
A detti importi occorre aggiungere l'importo di euro 1.368,80 per spese sanitarie documentate ritenute congrue dal CTU, per un ammontare finale di danno biologico pari ad euro 71.862,50.
10.3 Non è rimasto contestato che il sia stato vittima del sinistro in itinere nel Pt_1 percorso casa/lavoro, e che l'INAIL ha riconosciuto all'attore il complessivo importo di euro
101.165,13 e precisamente la somma di euro 38.175,17 a titolo di danno biologico dinamico/relazionale e la somma rimanente a titolo di danno patrimoniale, ex art. 13 comma 2 lett. B) del decreto legislativo citato (doc.43 fasc. parte attrice).
In tema di pagamenti effettuati LLassicuratore sociale e riduzione del credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito, si rammenta che, in tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati LLassicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. Sez. U. n. 12566 del
22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto LLassicuratore sociale (AI) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo AI dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo
AI le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo AI dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).
Del resto, più recentemente la Suprema Corte III sezione con ordinanza del 31.10.2023 n.
30293 ha affermato che “a) se l'AI ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.;
n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); b) se l'AI ha costituito in favore del danneggiato
10 una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite AI, di cui al
D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del
2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del 07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro
e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati LLAI, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati LLAI (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate LLAI).”
Pertanto, in applicazione dei citati principi giurisprudenziali, soltanto l'importo di euro
38.175,17, riconosciuto a titolo di danno biologico, deve essere detratto dal danno non patrimoniale.
Di conseguenza, il credito spettante all'attore a titolo di danno differenziale è pari ad euro
33.687,33 (euro 71.862,50– euro 38.175,17).
A detto importo va sottratto anche l'importo di euro 9.000,00 versato dalla compagnia di assicurazioni convenuta in favore dell'attore con assegno n. 2410521504-01 tratto su Intesa
San Paolo S.p.A. (doc. 40 citazione) così giungendo alla somma finale di euro 24.687,33.
L'importo di euro 24.687,33 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(26.02.2018) pari ad euro 20.658,85, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), così giungendo alla somma di euro
27.208,18.
A detta somma si aggiungano ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto
11 dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
11. Danno materiale al mezzo di trasporto
L'attore ha chiesto la liquidazione della somma di €830,00, di cui euro 80,00 a titolo di rottamazione del vecchio mezzo, euro 54,00 per passaggio di proprietà del vecchio mezzo, euro 696,00 per passaggio di immatricolazione del nuovo mezzo (docc. nn. 48 e 49 atto introduttivo), avendo lo stesso incassato con indennizzo diretto della la somma di CP_8
€ 3.250,00, quale controvalore auto del mezzo del (andato distrutto nell'incidente e Pt_1 rottamato).
La domanda è supportata da prova e deve essere accolta, posto che gli importi sono dovuti e per economia di giudizi, l'attore ha giustamente proposto la domanda in questa sede in mancanza di una completa liquidazione in sede di indennizzo diretto ex art. 149 Cda. che prevede il ristoro diretto in caso di lesioni di lieve entità, ovvero con danno biologico al di sotto del 9%.
Alla somma di euro 830,00 vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
12. Alla luce di quanto detto deve essere parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice con conseguente condanna della compagnia di assicurazioni convenuta al risarcimento del danno, stante la richiesta dell'attore avanzata nei soli suoi confronti, pur avendo evocato in giudizio il quale litisconsorte necessario. CP_1
13. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla
G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo conto del valore medio per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte soccombente,
[...]
. Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. accertata e dichiarata la responsabilità di nel sinistro in epigrafe, CP_1 condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1 pari ad € 27.208,18 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale, e la somma di euro 830,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
12 2. condanna a rifondere al le spese del Controparte_2 Parte_1 presente giudizio nella misura di complessivi euro 7.616,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre ad IVA e CPA, nonché delle spese vive per euro 786,00 (di cui euro per
759,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo) ed euro 17,23 per spese di notifica, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Damiano
ET che si dichiara antistatario.
3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_9
Così deciso in Roma, 04.06.2025
Il Giudice
Lucia NI
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio AN OG
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