Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 11/03/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04849/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4849 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Begarelli, 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 38/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli artt. 63 e 65 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e udita per le parti l’Avvocatura generale dello Stato presente in udienza;
1. -OMISSIS-, straniera di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al Ta.r. per l’Emilia Romagna, Bologna, il Decreto di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020, emesso dalla Prefettura di Modena in data 20 gennaio 2023.
2. A fondamento del diniego la Prefettura ha rappresentato che l’istante non aveva fornito la prova della propria presenza sul territorio nazionale in data precedente al giorno 8 marzo 2020, come previsto dal precitato art. 103, comma 1.
In particolare, l’Amministrazione ha rilevato che la straniera aveva prodotto a corredo dell’istanza una ricevuta per l’acquisto di una tessera telefonica wind datata 21 ottobre 2019 che, all’esito di controlli, non era stata riconosciuta dall’operatore telefonico.
Anche l’ulteriore documentazione prodotta a dimostrazione del requisito è stata ritenuta inidonea dalla Prefettura, in quanto non proveniente da organismi pubblici e sprovvista di data certa.
3. Il Tribunale amministrativo regionale emiliano ha respinto le censure di eccesso di potere, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione formulate in ricorso, ritenendo che la presentazione, da parte della ricorrente, di una tessera telefonica disconosciuta dall’operatore, comporti automaticamente l’inammissibilità della domanda.
Inoltre, il T.a.r. ha confermato l’inidoneità dell’ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente a dimostrazione della permanenza sul territorio nazionale, poiché non riconducibile ad “ attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici ” ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020.
4. Avverso la decisione impugnata l’appellante ha formulato censure di violazione di legge, erronea applicazione della normativa di riferimento ed erronea valutazione dei fatti, deducendo che in relazione alla presentazione della ricevuta di acquisto della tessera telefonica era stato aperto un procedimento penale conclusosi con un decreto di archiviazione; quanto all’ulteriore documentazione prodotta a dimostrazione della sussistenza del requisito, l’appellante ha dedotto che tanto la dichiarazione del 25 maggio 2022 (firmata e timbrata da -OMISSIS-), tanto il certificato rilasciato da un medico privato convenzionato concernente una visita medica nel mese di gennaio 2020, dovevano ritenersi idonee alla dimostrazione del requisito, in quanto provenienti da soggetti assimilabili ad organismi pubblici.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile.
6. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. Impregiudicata rimanendo ogni decisione in merito alla prova di acquisto dell’utenza telefonica ed alla dichiarazione effettuata dal superiore del -OMISSIS-, il Collegio osserva che il certificato medico rilasciato dal dott. -OMISSIS- in data 15 gennaio 2020, pur non recando alcuna timbro del Servizio Sanitario Nazionale, è stato corredato da una dichiarazione del sanitario attestante la propria qualità di medico convenzionato con il SSN.
Detta dichiarazione, emessa con le forme di una comunicazione via e-mail diretta all’indirizzo di posta elettronica del difensore dell’odierna appellante e sprovvista di documenti di riconoscimento riferibili alla persona del dichiarante, pur costituendo un indizio utile ad inferire la provenienza della certificazione da un soggetto equiparabile ad un organismo pubblico, necessita di essere presentata con le forme proprie della testimonianza scritta, ovverosia con dichiarazione espressa su carta intestata proveniente dal suddetto medico convenzionato, con firma autentica o digitale e corredata da documento di identità del dichiarante.
8. Pertanto, ai sensi dell’art. 63 c. 1 del c.p.a., il Collegio onera la parte appellante del deposito della suddetta dichiarazione, con le forme indicate, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, riservando all’esito ogni decisione.
9. Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 29 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 29 maggio 2025.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.