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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 184 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 349/2024, pubblicata in data 8 aprile 2024, in punto:
responsabilità extracontrattuale;
art. 2051 cod. civ.; causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Beghin per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dagli Avv. Franco De Controparte_1
Robbio e Alessandro Bruzzone per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sabini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “nel merito: per le ragioni evidenziate, in parziale riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste n. 349 del 29/3/2024, pubblicata in data
8/4/2024 e mai notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, condannarsi il al risarcimento in favore del sig. dei danni patiti dal Controparte_1 Parte_1
medesimo, da liquidarsi nella somma di euro 161.280,30 o in quella diversa che sarà
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In
ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per i motivi evidenziati, disporsi la rinnovazione della c.t.u. o in subordine l'integrazione della stessa previa acquisizione di documentazione in ordine alle effettive condizioni di salute dell'appellante in data antecedente al sinistro.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza Controparte_1
reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne: quanto all'appello del sig. in via principale: dichiarare inammissibile l'appello contro il Pt_1 [...]
; in via subordinata: respingere nel merito l'appello, confermando la sentenza CP_1
del Tribunale di Trieste nella parte relativa alla quantificazione dei danni;
in ogni caso:
rigettare la richiesta di procedere alla rinnovazione o all'integrazione della c.t.u., e dichiarare tardiva e dunque inammissibile, o comunque irrilevante, la produzione del documento n. 3 (certificato del dott. in data 3/8/2023) effettuata Persona_1
2 dall'appellante con l'atto di gravame. In via di appello incidentale: in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 349/2024, pubblicata in data 08.04.2024 e non notificata, condannare a tenere il Controparte_2 Controparte_1
interamente indenne di quanto l'ente locale dovesse pagare all'attore. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfettario delle spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., nonché con il rimborso del contributo unificato di euro
1.138,50 versato per la proposizione dell'appello incidentale.”
Per “In via principale, rigettarsi l'appello proposto dal sig. Controparte_2
e l'appello incidentale proposto dal e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
confermare l'impugnata sentenza n. 349/2024 del Tribunale di Trieste, con il favore del compenso. In via istruttoria ci si oppone all'acquisizione della generica e indeterminata documentazione in ordine alle effettive condizioni di salute dell'appellante in data antecedente al sinistro.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2020 premesso che la Parte_1
sera dell'8 gennaio 2017, mentre stava camminando in Piazza Sant'Antonio Nuovo in compagnia di un'amica, era scivolato su una lastra di ghiaccio formatasi a causa della perdita di una fontana, cadendo e procurandosi delle lesioni, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste il al fine di sentir accertare la responsabilità di CP_1
quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Il si era costituito in giudizio resistendo alla pretesa attorea e Controparte_1
chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Controparte_2
assumendone la responsabilità esclusiva in quanto incaricata, sulla base di un contratto di appalto, della manutenzione delle fontane pubbliche e svolgendo in via subordinata
3 nei confronti della stessa azione di regresso.
si era costituita chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_2
dall'attore e dal . Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio era stata assunta la prova testimoniale ed espletato un accertamento medico legale e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 8 aprile 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “1. accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro occorso a Controparte_1 Pt_1
n data 08.01.2017 nei confronti di quest'ultimo;
2. condanna la parte convenuta
[...]
a pagare all'attore la somma complessiva di euro Controparte_1 Parte_1
2.390,69 in moneta attuale e già maggiorata con gli interessi compensativi a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3. In accoglimento della domanda di regresso proposta dal Controparte_1
condanna a rimborsare al la metà Controparte_2 Controparte_1
dell'importo indicato al punto 2 del presente dispositivo e quindi la somma di euro
1.195,34, oltre alla metà degli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
4. condanna il a rifondere in favore dell'Erario le spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cnap come per legge;
5. condanna il rifondere Controparte_2
in favore del la metà delle spese del presente giudizio e quindi Controparte_1
l'importo di euro 1.270,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
iva e cnap come per legge, dichiarando compensata fra le due parti la rimanente parte;
6. pone definitivamente a carico le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa,
per metà a carico del e per la rimanente metà a carico di Controparte_1
Controparte_2
4 Con tale decisione, premesso che le prove documentali e la prova testimoniale avevano dato piena conferma della caduta nelle circostanze esposte in atto di citazione e che a fronte della chiamata in causa l'attore non aveva esteso la domanda anche nei confronti del terzo, era stata ritenuta sussistente la responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 cod. civ., essendo stato affidato alla terza chiamata il solo servizio di manutenzione delle fontane pubbliche e non il servizio manutentivo e l'esclusivo potere fisico sulla fontana e sulla strada e non risultando provata la sussistenza del caso fortuito.
Erano state inoltre recepite le risultanze della relazione medico legale che escludevano l'aggravamento del quadro clinico dell'attore (quale peggior danno a carico del nervo sciatico popliteo esterno e del nervo sciatico popliteo interno lesi in altro trauma del
1999) sul duplice rilievo che in nessuno degli atti depositati dall'interessato risultavano allegate le condizioni fisiche anteriori all'infortunio, sicché in assenza di idonea documentazione medica non era possibile effettuare alcuna comparazione tra le due situazioni, e che inoltre sulla base della documentazione medica prodotta lo stesso c.t.u.
aveva escluso la sussistenza di elementi a supporto della tesi dell'aggravamento; l'attore aveva del resto riferito all'ausiliario che la situazione era progressivamente migliorata e andava allo stesso modo esclusa anche la sussistenza di danni biologici permanenti.
Era stata invece accolta l'azione di regresso svolta dal verso la terza Controparte_1
chiamata ex art. 2055 cod. civ. risultando documentalmente dimostrato il contratto di appalto relativo alla manutenzione e alla riparazione dei guasti delle fontane pubbliche,
stabilendo, in considerazione della conservazione del potere sulla cosa conservato dall'ente pubblico, un concorso colposo tra convenuto e terza chiamata pari al 50%.
L'attore aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27 maggio 2024; il Comune si era costituito
5 chiedendo in via di appello incidentale la condanna della terza chiamata a tenerlo interamente indenne di tutto quanto dovuto all'attore; quest'ultima si era costituita resistendo all'impugnazione principale e a quella incidentale;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale, premesso di aver contestato le risultanze dell'accertamento medico legale sulla base della mancata acquisizione della documentazione sanitaria relativa alle condizioni pregresse ha censurato la decisione di primo grado lamentando l'insufficiente quantificazione del danno alla salute, riproponendo le osservazioni in proposito svolte dal proprio c.t.p. e richiamando la certificazione (doc. 3) del proprio specialista, alla cui stregua sollecitava una rinnovazione della c.t.u.
* * *
L'appellante incidentale ha invece impugnato il capo della decisione con il quale il diritto alla manleva era stato limitato alla quota del 50% rilevando che con contratto del
9.7.1999, avente durata ventennale, aveva affidato ad il Controparte_2
servizio di manutenzione ordinaria delle fontane, comprendente la riparazione dei guasti
“così da garantire la conservazione in normale stato di efficienza degli impianti ed il ripristino del loro regolare funzionamento” ed evidenziando che la clausola n. 15 del contratto stabiliva che l'appaltatrice prendeva “in consegna gli impianti oggetto del presente atto” assumendo “al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti, tenendo così sollevato il ” CP_1
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello principale non può essere accolto
6 in quanto, come evidenziato in prime cure, l'attore aveva omesso il deposito della documentazione medica relativa alle condizioni pregresse e il c.t.u. aveva escluso, anche replicando alle osservazioni nella fattispecie riproposte nel presente gravame, la possibilità di stabilire una sicura e incontrovertibile relazione causale tra l'infortunio e il preteso aggravamento.
Come infatti riportato a pag. 6 della relazione medico legale, “L'ortopedico di NE
(visite del 18 gennaio e del 31 maggio 2017) per la verità segnalava in occasione del primo incontro un aumento della sintomatologia disestesica a carico dello SPI e poi rilevava sulla base dell'elettromiogramma una marcata disfunzionalità del peroneo comune. A ben vedere è questa l'unica certificazione a supporto di un possibile nesso causale tra l'evento per cui è causa e un ipotetico peggioramento del danno neurologico conseguente al vecchio trauma del 1999, ma si tratta di un'attestazione che non sembra adeguatamente supportata dagli altri accertamenti clinici e strumentali effettuati in sede ospedaliera e non pare confermabile alla luce di un quadro elettromiografico immutato nel corso dei mesi. Per quanto riguarda l'aumento della sintomatologia disestesica, si trattava di un dato soggettivo riferito dal periziando e in concreto non verificato. Si può
dunque affermare che non emergono elementi a supporto della tesi attorea che la caduta dell'8 gennaio 2017 avrebbe determinato un peggior danno a carico del nervo sciatico popliteo esterno e del nervo sciatico popliteo interno lesi nel trauma del 1999. Oltre a tutto poi è il periziando stesso attualmente ad affermare che la situazione è
progressivamente migliorata fino ad oggi, per cui in realtà non emergono nemmeno elementi utili per un eventuale confronto con lo stato anteriore. Il danno patito dal periziando risulta pertanto contenuto nell'ambito dei traumi contusivi multipli al rachide, al polso sinistro, forse anche al ginocchio destro, senza evidenza strumentale di
7 compromissioni osteoarticolari, andati tutti incontro a remissione completa nel volgere di un paio di mesi al massimo. Ne deriva il riconoscimento di un periodo di temporanea inabilità parziale al 75% con sofferenza di livello medio per i primi 10 giorni, seguito da un ulteriore periodo di 50 giorni al tasso del 30% con una sofferenza di livello lieve.”
Tali conclusioni erano state confermate anche all'esito delle osservazioni del c.t.p.
attoreo, incentrate su un possibile trauma al ginocchio destro, in tesi idoneo a determinare un'ulteriore lesione ex novo a strutture nervose (sciatico-popliteo esterno e sciatico-popliteo interno) già compromesse in esito a un vecchio evento traumatico pregresso, essendo in proposito stato rilevato quanto segue: “Viene esaminata criticamente la certificazione ospedaliera di prime cure laddove, a parere del consulente,
risulterebbe citata la preesistenza di turbe motorie ma non di associate turbe sensitive,
un tanto sulla base di un'analisi ortografica, che a parere del sottoscritto per la verità
non pare altrettanto discriminante. Viene sottolineata l'esecuzione di un'artrocentesi al ginocchio con evacuazione di 4 cc di liquido sinoviale che a suo parere dovrebbe avere valore patognomonico nell'indirizzare verso un trauma distorsivo. Si ricorda che si tratta di una struttura articolare gravata da evoluti fenomeni artrosici in esiti fratturativi, come emerge dalla RM del 16 marzo 2017 (per inciso: fino a quel momento nessuno aveva ritenuto necessario un controllo radiografico, nemmeno l'ortopedico ospedaliero in occasione della sua prima visita), per cui un versamento, per di più solo sinoviale e non anche ematico, di soli 4 cc rientra nel prevedibile e semmai dovrebbe consentire di escludere un trauma distorsivo, che avrebbe dato luogo a una raccolta ben più
abbondante, possibilmente anche parzialmente ematica. Il collega trascura invece di menzionare il fatto che l'ortopedico ospedaliero escludeva segni di sofferenza in corrispondenza della regione peroneale (dove decorre lo sciatico-popliteo esterno),
8 localizzando il dolore riferito dal periziando alla regione mediale del ginocchio, per cui,
se davvero un insulto traumatico di qualche natura e gravità c'è stato, questo risulterebbe comunque topograficamente ininfluente. Per quanto riguarda poi le osservazioni in tema di parestesie e disestesie, si ricorda qui che la preesistenza consisteva negli esiti gravissimi di lesione del nervo sciatico di dx (così l'EMG del 10 ottobre 2017), che ben difficilmente potevano interessare soltanto la funzione motoria e non quella sensitiva,
che semmai è la prima a risentirne. Sempre in tema di elettromiogrammi: a differenza del consulente di parte attorea non si ravvisano qui significative differenze tra gli esami in sequenza, in particolare non risulta apprezzabile un andamento evolutivo che possa consentire di riconoscerne un'origine recente, cioè in occasione dell'evento per cui qui
è causa.”
Esaurita tale doverosa premessa, va dunque rilevato come a fronte di tali valutazioni,
espresse in modo esaustivo e coerente sulla base delle risultanze desumibili dal compendio documentale tempestivamente offerto in comunicazione nel rispetto delle preclusioni stabilite dal codice di rito, non sia possibile esimersi dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova, afferenti alla carente produzione documentale relativa alle condizioni fisiche anteriori all'infortunio, sulla sola base delle attestazioni contenute nel referto specialistico del 3.8.2023 (doc. 3), secondo le quali l'attore “presentava alla visita del 14/1/17 un iniziale deficit dello SPE già trattato nel
'99 con soluzione del problema (vedi filmati). Rivisto il 18/1/17 la situazione appariva in aumento del peggioramento motorio dello SPE e dello SPI”, concretandosi, a ben vedere, le osservazioni in questione in pure e semplici valutazioni - non supportate da obiettivi riscontri strumentali, non riversati in atti - come tali inidonee a confutare le valutazioni del c.t.u., che a differenza delle prime sono invece clinicamente ed
9 oggettivamente documentate.
* * *
Anche l'appello incidentale è infondato;
la stipulazione di un contratto di appalto non è
infatti sufficiente, come correttamente esposto nella decisione di primo grado, ad affrancare il committente dalle conseguenze giuridiche derivanti dalla propria posizione di custode, e nella fattispecie non può inoltre ritenersi venuto del tutto meno il potere di fatto sulla cosa, costituente la fonte del pericolo, essendo l'infortunio avvenuto a causa della presenza di una lastra di ghiaccio sulla pubblica piazza, sia pure formatasi a causa della perdita di una fontana, essendo dunque incontroversa la proprietà dei beni che avevano contribuito alla verificazione del sinistro ed essendo il rimasto titolare CP_1
del potere di fatto quanto meno sulla strada, sulla quale si era formata la lastra di ghiaccio, pericolo anche autonomamente prevenibile con comportamenti mediamente diligenti e quindi sicuramente esigibili, afferenti alla manutenzione ordinaria relativa alla stagione invernale e alle periodiche verifiche e pulizie del patrimonio comunale.
Tanto meno la delimitazione della manleva può ritenersi contrastante con le pattuizioni intercorse tra le parti, e in particolare con la clausola n. 15 del contratto di appalto, con la quale era stato stabilito che “l' a partire dalle ore 0 del giorno di Controparte_3
cui al primo comma del precedente art. 3, prende in consegna gli impianti oggetto del presente atto e assume al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti, tenendo così sollevato il ” CP_1
Tale clausola va infatti letta unitamente a quella contenuta nel punto 2 del contratto, con cui, come riportato a pag. 6 della comparsa di risposta in appello, si prevedeva che l'affidamento della manutenzione comportasse lo svolgimento delle seguenti attività:
“1) l'esercizio degli impianti, in modo da garantire la continuità del servizio pubblico ...
10 2) la manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti, così da garantire la conservazione in normale stato di efficienza degli impianti ed il ripristino del loro regolare funzionamento”.
La delimitazione dell'obbligo di manleva in misura pari al 50% di tutto quanto dovuto all'attore risulta dunque del tutto coerente con le anzidette previsioni contrattuali, dal momento:
che l'infortunio si era nella fattispecie verificato tanto a causa della carente manutenzione del patrimonio comunale, quanto a causa della negligente esecuzione dell'appalto relativo alla gestione delle fontane pubbliche;
che non risulta neppure in contestazione l'esistenza di un contributo causale paritario tra tali fattori quanto alla verificazione dell'infortunio;
che risulta dunque in tal modo posta a carico dell'appaltatrice l'intera quota del danno derivante dalla “responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti”
afferente all'ambito delle attività oggetto dell'appalto;
che è invece ingiustificata la pretesa della committenza di riversare sulla propria controparte contrattuale ulteriori conseguenze pregiudizievoli connesse, in via diretta e immediata, a mancanze sue proprie.
* * *
L'appello principale e l'appello incidentale dovranno pertanto essere respinti, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
le spese del grado andranno regolate secondo la rispettiva soccombenza e liquidate sulla base dello scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità; dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del solo
, risultando ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1 Parte_1
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti del Parte_1
e di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Trieste n. 349/2024, pubblicata l'8 aprile 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna alla rifusione in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1
grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 3.820,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Condanna, inoltre, il alla rifusione in favore delle spese del grado in Controparte_1
favore di che liquida, a titolo di compensi professionali, in Controparte_2
complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico del delle condizioni per Controparte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 184 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 349/2024, pubblicata in data 8 aprile 2024, in punto:
responsabilità extracontrattuale;
art. 2051 cod. civ.; causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Beghin per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dagli Avv. Franco De Controparte_1
Robbio e Alessandro Bruzzone per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sabini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
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Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “nel merito: per le ragioni evidenziate, in parziale riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste n. 349 del 29/3/2024, pubblicata in data
8/4/2024 e mai notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, condannarsi il al risarcimento in favore del sig. dei danni patiti dal Controparte_1 Parte_1
medesimo, da liquidarsi nella somma di euro 161.280,30 o in quella diversa che sarà
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In
ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per i motivi evidenziati, disporsi la rinnovazione della c.t.u. o in subordine l'integrazione della stessa previa acquisizione di documentazione in ordine alle effettive condizioni di salute dell'appellante in data antecedente al sinistro.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza Controparte_1
reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne: quanto all'appello del sig. in via principale: dichiarare inammissibile l'appello contro il Pt_1 [...]
; in via subordinata: respingere nel merito l'appello, confermando la sentenza CP_1
del Tribunale di Trieste nella parte relativa alla quantificazione dei danni;
in ogni caso:
rigettare la richiesta di procedere alla rinnovazione o all'integrazione della c.t.u., e dichiarare tardiva e dunque inammissibile, o comunque irrilevante, la produzione del documento n. 3 (certificato del dott. in data 3/8/2023) effettuata Persona_1
2 dall'appellante con l'atto di gravame. In via di appello incidentale: in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 349/2024, pubblicata in data 08.04.2024 e non notificata, condannare a tenere il Controparte_2 Controparte_1
interamente indenne di quanto l'ente locale dovesse pagare all'attore. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfettario delle spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., nonché con il rimborso del contributo unificato di euro
1.138,50 versato per la proposizione dell'appello incidentale.”
Per “In via principale, rigettarsi l'appello proposto dal sig. Controparte_2
e l'appello incidentale proposto dal e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
confermare l'impugnata sentenza n. 349/2024 del Tribunale di Trieste, con il favore del compenso. In via istruttoria ci si oppone all'acquisizione della generica e indeterminata documentazione in ordine alle effettive condizioni di salute dell'appellante in data antecedente al sinistro.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2020 premesso che la Parte_1
sera dell'8 gennaio 2017, mentre stava camminando in Piazza Sant'Antonio Nuovo in compagnia di un'amica, era scivolato su una lastra di ghiaccio formatasi a causa della perdita di una fontana, cadendo e procurandosi delle lesioni, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste il al fine di sentir accertare la responsabilità di CP_1
quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Il si era costituito in giudizio resistendo alla pretesa attorea e Controparte_1
chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Controparte_2
assumendone la responsabilità esclusiva in quanto incaricata, sulla base di un contratto di appalto, della manutenzione delle fontane pubbliche e svolgendo in via subordinata
3 nei confronti della stessa azione di regresso.
si era costituita chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_2
dall'attore e dal . Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio era stata assunta la prova testimoniale ed espletato un accertamento medico legale e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 8 aprile 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “1. accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro occorso a Controparte_1 Pt_1
n data 08.01.2017 nei confronti di quest'ultimo;
2. condanna la parte convenuta
[...]
a pagare all'attore la somma complessiva di euro Controparte_1 Parte_1
2.390,69 in moneta attuale e già maggiorata con gli interessi compensativi a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3. In accoglimento della domanda di regresso proposta dal Controparte_1
condanna a rimborsare al la metà Controparte_2 Controparte_1
dell'importo indicato al punto 2 del presente dispositivo e quindi la somma di euro
1.195,34, oltre alla metà degli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
4. condanna il a rifondere in favore dell'Erario le spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cnap come per legge;
5. condanna il rifondere Controparte_2
in favore del la metà delle spese del presente giudizio e quindi Controparte_1
l'importo di euro 1.270,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
iva e cnap come per legge, dichiarando compensata fra le due parti la rimanente parte;
6. pone definitivamente a carico le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa,
per metà a carico del e per la rimanente metà a carico di Controparte_1
Controparte_2
4 Con tale decisione, premesso che le prove documentali e la prova testimoniale avevano dato piena conferma della caduta nelle circostanze esposte in atto di citazione e che a fronte della chiamata in causa l'attore non aveva esteso la domanda anche nei confronti del terzo, era stata ritenuta sussistente la responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 cod. civ., essendo stato affidato alla terza chiamata il solo servizio di manutenzione delle fontane pubbliche e non il servizio manutentivo e l'esclusivo potere fisico sulla fontana e sulla strada e non risultando provata la sussistenza del caso fortuito.
Erano state inoltre recepite le risultanze della relazione medico legale che escludevano l'aggravamento del quadro clinico dell'attore (quale peggior danno a carico del nervo sciatico popliteo esterno e del nervo sciatico popliteo interno lesi in altro trauma del
1999) sul duplice rilievo che in nessuno degli atti depositati dall'interessato risultavano allegate le condizioni fisiche anteriori all'infortunio, sicché in assenza di idonea documentazione medica non era possibile effettuare alcuna comparazione tra le due situazioni, e che inoltre sulla base della documentazione medica prodotta lo stesso c.t.u.
aveva escluso la sussistenza di elementi a supporto della tesi dell'aggravamento; l'attore aveva del resto riferito all'ausiliario che la situazione era progressivamente migliorata e andava allo stesso modo esclusa anche la sussistenza di danni biologici permanenti.
Era stata invece accolta l'azione di regresso svolta dal verso la terza Controparte_1
chiamata ex art. 2055 cod. civ. risultando documentalmente dimostrato il contratto di appalto relativo alla manutenzione e alla riparazione dei guasti delle fontane pubbliche,
stabilendo, in considerazione della conservazione del potere sulla cosa conservato dall'ente pubblico, un concorso colposo tra convenuto e terza chiamata pari al 50%.
L'attore aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27 maggio 2024; il Comune si era costituito
5 chiedendo in via di appello incidentale la condanna della terza chiamata a tenerlo interamente indenne di tutto quanto dovuto all'attore; quest'ultima si era costituita resistendo all'impugnazione principale e a quella incidentale;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale, premesso di aver contestato le risultanze dell'accertamento medico legale sulla base della mancata acquisizione della documentazione sanitaria relativa alle condizioni pregresse ha censurato la decisione di primo grado lamentando l'insufficiente quantificazione del danno alla salute, riproponendo le osservazioni in proposito svolte dal proprio c.t.p. e richiamando la certificazione (doc. 3) del proprio specialista, alla cui stregua sollecitava una rinnovazione della c.t.u.
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L'appellante incidentale ha invece impugnato il capo della decisione con il quale il diritto alla manleva era stato limitato alla quota del 50% rilevando che con contratto del
9.7.1999, avente durata ventennale, aveva affidato ad il Controparte_2
servizio di manutenzione ordinaria delle fontane, comprendente la riparazione dei guasti
“così da garantire la conservazione in normale stato di efficienza degli impianti ed il ripristino del loro regolare funzionamento” ed evidenziando che la clausola n. 15 del contratto stabiliva che l'appaltatrice prendeva “in consegna gli impianti oggetto del presente atto” assumendo “al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti, tenendo così sollevato il ” CP_1
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Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello principale non può essere accolto
6 in quanto, come evidenziato in prime cure, l'attore aveva omesso il deposito della documentazione medica relativa alle condizioni pregresse e il c.t.u. aveva escluso, anche replicando alle osservazioni nella fattispecie riproposte nel presente gravame, la possibilità di stabilire una sicura e incontrovertibile relazione causale tra l'infortunio e il preteso aggravamento.
Come infatti riportato a pag. 6 della relazione medico legale, “L'ortopedico di NE
(visite del 18 gennaio e del 31 maggio 2017) per la verità segnalava in occasione del primo incontro un aumento della sintomatologia disestesica a carico dello SPI e poi rilevava sulla base dell'elettromiogramma una marcata disfunzionalità del peroneo comune. A ben vedere è questa l'unica certificazione a supporto di un possibile nesso causale tra l'evento per cui è causa e un ipotetico peggioramento del danno neurologico conseguente al vecchio trauma del 1999, ma si tratta di un'attestazione che non sembra adeguatamente supportata dagli altri accertamenti clinici e strumentali effettuati in sede ospedaliera e non pare confermabile alla luce di un quadro elettromiografico immutato nel corso dei mesi. Per quanto riguarda l'aumento della sintomatologia disestesica, si trattava di un dato soggettivo riferito dal periziando e in concreto non verificato. Si può
dunque affermare che non emergono elementi a supporto della tesi attorea che la caduta dell'8 gennaio 2017 avrebbe determinato un peggior danno a carico del nervo sciatico popliteo esterno e del nervo sciatico popliteo interno lesi nel trauma del 1999. Oltre a tutto poi è il periziando stesso attualmente ad affermare che la situazione è
progressivamente migliorata fino ad oggi, per cui in realtà non emergono nemmeno elementi utili per un eventuale confronto con lo stato anteriore. Il danno patito dal periziando risulta pertanto contenuto nell'ambito dei traumi contusivi multipli al rachide, al polso sinistro, forse anche al ginocchio destro, senza evidenza strumentale di
7 compromissioni osteoarticolari, andati tutti incontro a remissione completa nel volgere di un paio di mesi al massimo. Ne deriva il riconoscimento di un periodo di temporanea inabilità parziale al 75% con sofferenza di livello medio per i primi 10 giorni, seguito da un ulteriore periodo di 50 giorni al tasso del 30% con una sofferenza di livello lieve.”
Tali conclusioni erano state confermate anche all'esito delle osservazioni del c.t.p.
attoreo, incentrate su un possibile trauma al ginocchio destro, in tesi idoneo a determinare un'ulteriore lesione ex novo a strutture nervose (sciatico-popliteo esterno e sciatico-popliteo interno) già compromesse in esito a un vecchio evento traumatico pregresso, essendo in proposito stato rilevato quanto segue: “Viene esaminata criticamente la certificazione ospedaliera di prime cure laddove, a parere del consulente,
risulterebbe citata la preesistenza di turbe motorie ma non di associate turbe sensitive,
un tanto sulla base di un'analisi ortografica, che a parere del sottoscritto per la verità
non pare altrettanto discriminante. Viene sottolineata l'esecuzione di un'artrocentesi al ginocchio con evacuazione di 4 cc di liquido sinoviale che a suo parere dovrebbe avere valore patognomonico nell'indirizzare verso un trauma distorsivo. Si ricorda che si tratta di una struttura articolare gravata da evoluti fenomeni artrosici in esiti fratturativi, come emerge dalla RM del 16 marzo 2017 (per inciso: fino a quel momento nessuno aveva ritenuto necessario un controllo radiografico, nemmeno l'ortopedico ospedaliero in occasione della sua prima visita), per cui un versamento, per di più solo sinoviale e non anche ematico, di soli 4 cc rientra nel prevedibile e semmai dovrebbe consentire di escludere un trauma distorsivo, che avrebbe dato luogo a una raccolta ben più
abbondante, possibilmente anche parzialmente ematica. Il collega trascura invece di menzionare il fatto che l'ortopedico ospedaliero escludeva segni di sofferenza in corrispondenza della regione peroneale (dove decorre lo sciatico-popliteo esterno),
8 localizzando il dolore riferito dal periziando alla regione mediale del ginocchio, per cui,
se davvero un insulto traumatico di qualche natura e gravità c'è stato, questo risulterebbe comunque topograficamente ininfluente. Per quanto riguarda poi le osservazioni in tema di parestesie e disestesie, si ricorda qui che la preesistenza consisteva negli esiti gravissimi di lesione del nervo sciatico di dx (così l'EMG del 10 ottobre 2017), che ben difficilmente potevano interessare soltanto la funzione motoria e non quella sensitiva,
che semmai è la prima a risentirne. Sempre in tema di elettromiogrammi: a differenza del consulente di parte attorea non si ravvisano qui significative differenze tra gli esami in sequenza, in particolare non risulta apprezzabile un andamento evolutivo che possa consentire di riconoscerne un'origine recente, cioè in occasione dell'evento per cui qui
è causa.”
Esaurita tale doverosa premessa, va dunque rilevato come a fronte di tali valutazioni,
espresse in modo esaustivo e coerente sulla base delle risultanze desumibili dal compendio documentale tempestivamente offerto in comunicazione nel rispetto delle preclusioni stabilite dal codice di rito, non sia possibile esimersi dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova, afferenti alla carente produzione documentale relativa alle condizioni fisiche anteriori all'infortunio, sulla sola base delle attestazioni contenute nel referto specialistico del 3.8.2023 (doc. 3), secondo le quali l'attore “presentava alla visita del 14/1/17 un iniziale deficit dello SPE già trattato nel
'99 con soluzione del problema (vedi filmati). Rivisto il 18/1/17 la situazione appariva in aumento del peggioramento motorio dello SPE e dello SPI”, concretandosi, a ben vedere, le osservazioni in questione in pure e semplici valutazioni - non supportate da obiettivi riscontri strumentali, non riversati in atti - come tali inidonee a confutare le valutazioni del c.t.u., che a differenza delle prime sono invece clinicamente ed
9 oggettivamente documentate.
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Anche l'appello incidentale è infondato;
la stipulazione di un contratto di appalto non è
infatti sufficiente, come correttamente esposto nella decisione di primo grado, ad affrancare il committente dalle conseguenze giuridiche derivanti dalla propria posizione di custode, e nella fattispecie non può inoltre ritenersi venuto del tutto meno il potere di fatto sulla cosa, costituente la fonte del pericolo, essendo l'infortunio avvenuto a causa della presenza di una lastra di ghiaccio sulla pubblica piazza, sia pure formatasi a causa della perdita di una fontana, essendo dunque incontroversa la proprietà dei beni che avevano contribuito alla verificazione del sinistro ed essendo il rimasto titolare CP_1
del potere di fatto quanto meno sulla strada, sulla quale si era formata la lastra di ghiaccio, pericolo anche autonomamente prevenibile con comportamenti mediamente diligenti e quindi sicuramente esigibili, afferenti alla manutenzione ordinaria relativa alla stagione invernale e alle periodiche verifiche e pulizie del patrimonio comunale.
Tanto meno la delimitazione della manleva può ritenersi contrastante con le pattuizioni intercorse tra le parti, e in particolare con la clausola n. 15 del contratto di appalto, con la quale era stato stabilito che “l' a partire dalle ore 0 del giorno di Controparte_3
cui al primo comma del precedente art. 3, prende in consegna gli impianti oggetto del presente atto e assume al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti, tenendo così sollevato il ” CP_1
Tale clausola va infatti letta unitamente a quella contenuta nel punto 2 del contratto, con cui, come riportato a pag. 6 della comparsa di risposta in appello, si prevedeva che l'affidamento della manutenzione comportasse lo svolgimento delle seguenti attività:
“1) l'esercizio degli impianti, in modo da garantire la continuità del servizio pubblico ...
10 2) la manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti, così da garantire la conservazione in normale stato di efficienza degli impianti ed il ripristino del loro regolare funzionamento”.
La delimitazione dell'obbligo di manleva in misura pari al 50% di tutto quanto dovuto all'attore risulta dunque del tutto coerente con le anzidette previsioni contrattuali, dal momento:
che l'infortunio si era nella fattispecie verificato tanto a causa della carente manutenzione del patrimonio comunale, quanto a causa della negligente esecuzione dell'appalto relativo alla gestione delle fontane pubbliche;
che non risulta neppure in contestazione l'esistenza di un contributo causale paritario tra tali fattori quanto alla verificazione dell'infortunio;
che risulta dunque in tal modo posta a carico dell'appaltatrice l'intera quota del danno derivante dalla “responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti”
afferente all'ambito delle attività oggetto dell'appalto;
che è invece ingiustificata la pretesa della committenza di riversare sulla propria controparte contrattuale ulteriori conseguenze pregiudizievoli connesse, in via diretta e immediata, a mancanze sue proprie.
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L'appello principale e l'appello incidentale dovranno pertanto essere respinti, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
le spese del grado andranno regolate secondo la rispettiva soccombenza e liquidate sulla base dello scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità; dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del solo
, risultando ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1 Parte_1
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti del Parte_1
e di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Trieste n. 349/2024, pubblicata l'8 aprile 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna alla rifusione in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1
grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 3.820,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Condanna, inoltre, il alla rifusione in favore delle spese del grado in Controparte_1
favore di che liquida, a titolo di compensi professionali, in Controparte_2
complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico del delle condizioni per Controparte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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