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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 856/2025 del R.G. Trib. in data 5/5/25, promossa d a
- nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], personalmente e nella sua qualità di ex socio accomandatario e illimitatamente responsabile di Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Magni di Udine
[...]
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- c.f. , nato a [...], il 5 luglio Controparte_2 C.F._2
1981, residente a [...]
r e s i s t e n t e – c o n t u m a c e avente per oggetto: opposizione agli atti esecutivi trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 18/10/25, sostituita con note scritte con le quali la parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO Dichiarare cessata la materia del contendere. Spese di lite interamente compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha proposto opposizione al Parte_1 precetto notificato da a con il Controparte_2 Controparte_1 quale era stato intimato alla società di ottemperare alle statuizioni della sentenza n. 274/25 del
Tribunale di Udine, che l'aveva condannata alla restituzione di due terreni e, in solido con il legale rappresentante alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
L'opponente ha dedotto l'inesistenza o la nullità della notificazione del precetto, in quanto effettuata nei confronti della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, con la conseguente estinzione e con i conseguenti effetti successori nei confronti dei soci previsti dall'art. 2495 comma
3 c.c.. Inoltre, ha eccepito l'omessa indicazione nel precetto del giudice competente per l'esecuzione, ai sensi del novellato art. 480 comma 3 c.p.c..
2. Rigettata la richiesta di sospensiva, è stata fissata udienza di comparizione delle parti. Ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati al creditore opposto, il quale non si è costituito.
Prima dell'udienza, l'opponente ha depositato provvedimento del Tribunale di Udine con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva fondata sul medesimo titolo, originata dalla notifica da parte di a del preavviso di rilascio Controparte_2 Parte_1 degli immobili, estinzione derivata dalla rinuncia all'esecuzione (e alla relativa ulteriore opposizione), in forza di un accordo transattivo tra le parti.
Conseguentemente, con le note in sostituzione dell'udienza, ha Parte_1 confermato di non aver più interesse alla prosecuzione della presente opposizione, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
3. La domanda di parte opponente deve essere accolta, perché è stata documentata la cessazione del contrasto tra le parti in sede esecutiva, il che esclude l'interesse dell'opponente a una pronuncia nel merito (cfr. Cass. 30251/2023).
Di regola, la cessazione della materia del contendere comporta la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. In questo caso non si deve procedere a tale
2 regolamentazione, perché l'unica parte costituita ha chiesto la compensazione delle spese, per cui non vi sono i presupposti per procedere alla valutazione della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 856/2025 R.G., così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini
3
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 856/2025 del R.G. Trib. in data 5/5/25, promossa d a
- nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], personalmente e nella sua qualità di ex socio accomandatario e illimitatamente responsabile di Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Magni di Udine
[...]
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- c.f. , nato a [...], il 5 luglio Controparte_2 C.F._2
1981, residente a [...]
r e s i s t e n t e – c o n t u m a c e avente per oggetto: opposizione agli atti esecutivi trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 18/10/25, sostituita con note scritte con le quali la parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO Dichiarare cessata la materia del contendere. Spese di lite interamente compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha proposto opposizione al Parte_1 precetto notificato da a con il Controparte_2 Controparte_1 quale era stato intimato alla società di ottemperare alle statuizioni della sentenza n. 274/25 del
Tribunale di Udine, che l'aveva condannata alla restituzione di due terreni e, in solido con il legale rappresentante alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
L'opponente ha dedotto l'inesistenza o la nullità della notificazione del precetto, in quanto effettuata nei confronti della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, con la conseguente estinzione e con i conseguenti effetti successori nei confronti dei soci previsti dall'art. 2495 comma
3 c.c.. Inoltre, ha eccepito l'omessa indicazione nel precetto del giudice competente per l'esecuzione, ai sensi del novellato art. 480 comma 3 c.p.c..
2. Rigettata la richiesta di sospensiva, è stata fissata udienza di comparizione delle parti. Ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati al creditore opposto, il quale non si è costituito.
Prima dell'udienza, l'opponente ha depositato provvedimento del Tribunale di Udine con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva fondata sul medesimo titolo, originata dalla notifica da parte di a del preavviso di rilascio Controparte_2 Parte_1 degli immobili, estinzione derivata dalla rinuncia all'esecuzione (e alla relativa ulteriore opposizione), in forza di un accordo transattivo tra le parti.
Conseguentemente, con le note in sostituzione dell'udienza, ha Parte_1 confermato di non aver più interesse alla prosecuzione della presente opposizione, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
3. La domanda di parte opponente deve essere accolta, perché è stata documentata la cessazione del contrasto tra le parti in sede esecutiva, il che esclude l'interesse dell'opponente a una pronuncia nel merito (cfr. Cass. 30251/2023).
Di regola, la cessazione della materia del contendere comporta la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. In questo caso non si deve procedere a tale
2 regolamentazione, perché l'unica parte costituita ha chiesto la compensazione delle spese, per cui non vi sono i presupposti per procedere alla valutazione della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 856/2025 R.G., così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini
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