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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4511 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice TI TA De FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 8201/2024 promossa da:
, nato ad [...]ù) in data 11.04.1961; Parte_1
, nato a [...]ù) in data 17.11.1989; Controparte_1
, nata a [...]ù) in data 09.07.1998; Controparte_2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Benvenuto presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Assago, Via Roggia Bartolomea n. 7 come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni delle parti ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Accertato che il signor , è cittadino italiano conseguentemente dichiarare Parte_2 il figlio e i nipoti e Controparte_4 Controparte_1 [...]
, cittadini italiani per il principio dello ius sanguinis. Con ogni più ampia Controparte_2 riserva di argomentazioni, precisazioni e deduzioni istruttorie.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato e riassunta tempestivamente la causa a seguito dell'ordinanza n. 600 del 04.03.2024 con cui il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza (cfr. doc. 9), i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias ), nato a Persona_1 Persona_2
Rimac, prov. di IM (Perù) il 13.05.1935 (docc. 1 e 8) da padre italiano ivi emigrato e da madre peruviana (cfr. doc. 10).
Quest'ultimo, , nato nel Comune di Serravalle Scrivia il Persona_3
05.04.1901, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. 10), Persona_4 Persona_5 non rinunciò mai alla cittadinanza italiana e, quindi, non si naturalizzò mai cittadino peruviano, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato in data 23.08.2023 dalla Soprintendenza Nazionale delle Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “certifica che, dopo fatto l'accertamento nel
Registro di Iscrizione e Titoli di Cittadinanza Peruviana, non c'è nessuna iscrizione a nome del:
Titolare: ” (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_6
Per effetto, il predetto trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio Persona_1
il quale a sua volta la trasmetteva al figlio, odierno ricorrente,
[...] Parte_3
, nato ad [...]ù) in data 11.4.1961 dalla relazione extraconiugale
[...] con la cittadina peruviana (cfr. doc. 2) e riconosciuto dal padre in data 12.02.1968 Persona_7
(cfr. doc. 3).
Quest'ultimo contraeva matrimonio in data 21.04.1989 con la cittadina peruviana
[...]
(cfr. doc. 4), dalla cui unione nascevano gli odierni ricorrenti Persona_8 [...]
, a IM (Perù) in data 17.11.1989 (cfr. doc. 5), e Controparte_1 [...]
, a IM (Perù) in data 09.07.1998 (cfr. doc. 6). Controparte_2 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i ricorrenti, discendenti di prima e seconda generazione dell'avo italiano , siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'Autorità consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero il 29.07.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi, dunque, è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_4
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicono l'articolo 3 del Parte_5
D.P.R. 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato di essersi rivolti all'Autorità consolare competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, rappresentando l'impossibilità di prendere un appuntamento tramite i canali dedicati a causa dell'esaurimento persistente dei posti disponibili
(cfr. docc. depositati il 9.5.2025 e 12.7.2025); tuttavia, non risulta alcun riscontro da parte del
Consolato Generale d'Italia territorialmente competente.
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto, sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, con trasmissione della cittadinanza per filiazione in assenza di interruzioni.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano , nato a [...], prov. di IM (Perù) il 13.05.1935 (docc. Persona_1
1 e 8), era figlio di cittadini italiani emigrati in Perù (doc. 10); in particolare, il padre del predetto non rinunciava mai alla cittadinanza italiana e, quindi, non si naturalizzava cittadino peruviano (doc. 10), trasmettendogli lo status civitatis;
- l'avo italiano summenzionato, in data 12.02.1968, riconosceva il figlio Parte_3
(doc. 3) avuto da una relazione extraconiugale con e nato ad [...]
[...] Persona_7
(Perù) in data 11.4.1961 (doc. 2), pertanto quest'ultimo – odierno ricorrente - acquisiva il doppio cognome;
Parte_1
- quest'ultimo si sposava con in data 21.04.1989 (doc. 4) e Persona_8 da tale unione coniugale nascevano due figli:
I. , nato a [...]ù) in data 17.11.1989 Controparte_1
(cfr. doc. 5), odierno ricorrente;
II. , a IM (Perù) in data 09.07.1998 (cfr. doc. 6), Controparte_2 odierna ricorrente. Preliminarmente, risulta che l'avo , nato il [...] a [...], prov. di Persona_1
IM (Perù), è figlio del cittadino italiano (alias Persona_3 [...] onché ), nato nel Comune di Serravalle Persona_9 Persona_10
Scrivia (provincia di Alessandria) il 05.04.1901 dai cittadini italiani e Persona_4
(cfr. doc. 10), e che quest'ultimo ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_5 italiana al figlio non avendo mai rinunciato mai ad essa e, quindi, non essendosi mai naturalizzato cittadino peruviano, come si evince dal certificato rilasciato in data 23.08.2023 dalla Soprintendenza
Nazionale delle Migrazioni dell'Argentina.
La prova della trasmissione del suddetto status è stata data con la produzione del passaporto dell'avo Per_1 (doc. 1 allegato al ricorso) ed il certificato di stato di famiglia datato 22.02.2023 rilasciato dal
Comune di Milano (doc. 8).
È opportuno rilevare che l'avo italiano citato era altresì cittadino peruviano (come risulta dai docc. 4
e 12) sia in forza dello jus soli, sia per trasmissione dello status per linea materna, così come previsto dalla legislazione del Perù (art. 2 della L°26574, Ley de Nacionalidad).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal summenzionato cittadino italiano, nato in [...] genitori cittadini italiani ivi emigrati ed è stata provata la mancata naturalizzazione del padre del predetto quale cittadino peruviano sino al suo decesso con certificato rilasciato il 23.08.2023 dall'Autorità di cui sopra.
Quanto detto comporta la trasmissione della cittadinanza per filiazione dall'avo Persona_1 al figlio , nato ad [...]ù)
[...] Parte_3
l'11.04.1961 (cfr. doc. in atti n. 2), a seguito del riconoscimento di quest'ultimo da parte del primo
(doc. 3).
A sua volta, quest'ultimo ha trasmesso la cittadinanza ai due figli, avuti dall'unione coniugale con
(doc. 4), , nato a Persona_8 Controparte_1 IM (Perù) in data 17.11.1989 (cfr. doc. 5), e , nata a [...] Controparte_2
(Perù) in data 09.07.1998 (cfr. doc. 6).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e delle numerosissime domande presentate al , Parte_4 le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nato ad [...]ù) in data 11.04.1961; nato a [...]ù) Controparte_1 in data 17.11.1989; nata a [...]ù) in data 09.07.1998, il Controparte_2 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17.10.2025.
Il giudice unico
TI TA De FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice TI TA De FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 8201/2024 promossa da:
, nato ad [...]ù) in data 11.04.1961; Parte_1
, nato a [...]ù) in data 17.11.1989; Controparte_1
, nata a [...]ù) in data 09.07.1998; Controparte_2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Benvenuto presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Assago, Via Roggia Bartolomea n. 7 come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni delle parti ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Accertato che il signor , è cittadino italiano conseguentemente dichiarare Parte_2 il figlio e i nipoti e Controparte_4 Controparte_1 [...]
, cittadini italiani per il principio dello ius sanguinis. Con ogni più ampia Controparte_2 riserva di argomentazioni, precisazioni e deduzioni istruttorie.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato e riassunta tempestivamente la causa a seguito dell'ordinanza n. 600 del 04.03.2024 con cui il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza (cfr. doc. 9), i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias ), nato a Persona_1 Persona_2
Rimac, prov. di IM (Perù) il 13.05.1935 (docc. 1 e 8) da padre italiano ivi emigrato e da madre peruviana (cfr. doc. 10).
Quest'ultimo, , nato nel Comune di Serravalle Scrivia il Persona_3
05.04.1901, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. 10), Persona_4 Persona_5 non rinunciò mai alla cittadinanza italiana e, quindi, non si naturalizzò mai cittadino peruviano, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato in data 23.08.2023 dalla Soprintendenza Nazionale delle Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “certifica che, dopo fatto l'accertamento nel
Registro di Iscrizione e Titoli di Cittadinanza Peruviana, non c'è nessuna iscrizione a nome del:
Titolare: ” (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_6
Per effetto, il predetto trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio Persona_1
il quale a sua volta la trasmetteva al figlio, odierno ricorrente,
[...] Parte_3
, nato ad [...]ù) in data 11.4.1961 dalla relazione extraconiugale
[...] con la cittadina peruviana (cfr. doc. 2) e riconosciuto dal padre in data 12.02.1968 Persona_7
(cfr. doc. 3).
Quest'ultimo contraeva matrimonio in data 21.04.1989 con la cittadina peruviana
[...]
(cfr. doc. 4), dalla cui unione nascevano gli odierni ricorrenti Persona_8 [...]
, a IM (Perù) in data 17.11.1989 (cfr. doc. 5), e Controparte_1 [...]
, a IM (Perù) in data 09.07.1998 (cfr. doc. 6). Controparte_2 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i ricorrenti, discendenti di prima e seconda generazione dell'avo italiano , siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'Autorità consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero il 29.07.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi, dunque, è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_4
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicono l'articolo 3 del Parte_5
D.P.R. 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato di essersi rivolti all'Autorità consolare competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, rappresentando l'impossibilità di prendere un appuntamento tramite i canali dedicati a causa dell'esaurimento persistente dei posti disponibili
(cfr. docc. depositati il 9.5.2025 e 12.7.2025); tuttavia, non risulta alcun riscontro da parte del
Consolato Generale d'Italia territorialmente competente.
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto, sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, con trasmissione della cittadinanza per filiazione in assenza di interruzioni.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano , nato a [...], prov. di IM (Perù) il 13.05.1935 (docc. Persona_1
1 e 8), era figlio di cittadini italiani emigrati in Perù (doc. 10); in particolare, il padre del predetto non rinunciava mai alla cittadinanza italiana e, quindi, non si naturalizzava cittadino peruviano (doc. 10), trasmettendogli lo status civitatis;
- l'avo italiano summenzionato, in data 12.02.1968, riconosceva il figlio Parte_3
(doc. 3) avuto da una relazione extraconiugale con e nato ad [...]
[...] Persona_7
(Perù) in data 11.4.1961 (doc. 2), pertanto quest'ultimo – odierno ricorrente - acquisiva il doppio cognome;
Parte_1
- quest'ultimo si sposava con in data 21.04.1989 (doc. 4) e Persona_8 da tale unione coniugale nascevano due figli:
I. , nato a [...]ù) in data 17.11.1989 Controparte_1
(cfr. doc. 5), odierno ricorrente;
II. , a IM (Perù) in data 09.07.1998 (cfr. doc. 6), Controparte_2 odierna ricorrente. Preliminarmente, risulta che l'avo , nato il [...] a [...], prov. di Persona_1
IM (Perù), è figlio del cittadino italiano (alias Persona_3 [...] onché ), nato nel Comune di Serravalle Persona_9 Persona_10
Scrivia (provincia di Alessandria) il 05.04.1901 dai cittadini italiani e Persona_4
(cfr. doc. 10), e che quest'ultimo ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_5 italiana al figlio non avendo mai rinunciato mai ad essa e, quindi, non essendosi mai naturalizzato cittadino peruviano, come si evince dal certificato rilasciato in data 23.08.2023 dalla Soprintendenza
Nazionale delle Migrazioni dell'Argentina.
La prova della trasmissione del suddetto status è stata data con la produzione del passaporto dell'avo Per_1 (doc. 1 allegato al ricorso) ed il certificato di stato di famiglia datato 22.02.2023 rilasciato dal
Comune di Milano (doc. 8).
È opportuno rilevare che l'avo italiano citato era altresì cittadino peruviano (come risulta dai docc. 4
e 12) sia in forza dello jus soli, sia per trasmissione dello status per linea materna, così come previsto dalla legislazione del Perù (art. 2 della L°26574, Ley de Nacionalidad).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal summenzionato cittadino italiano, nato in [...] genitori cittadini italiani ivi emigrati ed è stata provata la mancata naturalizzazione del padre del predetto quale cittadino peruviano sino al suo decesso con certificato rilasciato il 23.08.2023 dall'Autorità di cui sopra.
Quanto detto comporta la trasmissione della cittadinanza per filiazione dall'avo Persona_1 al figlio , nato ad [...]ù)
[...] Parte_3
l'11.04.1961 (cfr. doc. in atti n. 2), a seguito del riconoscimento di quest'ultimo da parte del primo
(doc. 3).
A sua volta, quest'ultimo ha trasmesso la cittadinanza ai due figli, avuti dall'unione coniugale con
(doc. 4), , nato a Persona_8 Controparte_1 IM (Perù) in data 17.11.1989 (cfr. doc. 5), e , nata a [...] Controparte_2
(Perù) in data 09.07.1998 (cfr. doc. 6).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e delle numerosissime domande presentate al , Parte_4 le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nato ad [...]ù) in data 11.04.1961; nato a [...]ù) Controparte_1 in data 17.11.1989; nata a [...]ù) in data 09.07.1998, il Controparte_2 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17.10.2025.
Il giudice unico
TI TA De FA