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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50/2024, assunta in decisione con provvedimento del 20 giugno 2025, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.;
promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. A. Michela Laezza del
Foro di Velletri, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gramsci, nr. 116 Nettuno (RM).
ATTRICE
Contro
(c.f. Controparte_1
), nonché (già P.IVA_1 Controparte_2 [...]
c.f. ), in persona dei legali rapp.ti pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTE
Oggetto: azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Conclusioni:
1 Per l'attrice – opponente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione, sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato con decisione del
31/05/2024 del G.E. Dott. Colognesi: in via principale accertare l'inesistenza della pretesa creditoria di parte convenuta per intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare nullo ed in ogni caso annullare, dichiarandolo privo di ogni efficacia giuridica, il Preavviso di Fermo Amministrativo nr.
0978020230002969000 per tutto quanto dedotto, dichiarando di conseguenza nulla e/o annullabile
e/o illegittima anche la cartella n. 09720100174201509002 e la cartella esattoriale n.
09720170020236945000; in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, accertata l'illegittima applicazione degli oneri aggiuntivi, interessi, interessi di mora e sanzioni, per intervenuta prescrizione, come riportato nell'atto introduttivo, dichiarare non dovuti tali importi;
ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, riformare gli importi al ribasso o nella diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia. Si chiede la condanna in solido delle spese del presente giudizio, oltre CPA ed al 15% come per legge”.
Per le convenute – opposte Controparte_1
, nonché “Voglia codesto Ecc.mo
[...] Controparte_2
Tribunale accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva dell' In subordine, nel merito, s'insiste per il rigetto di Controparte_1 tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna opponente, , impugnava Parte_1
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978020230002969000 notificata da il 26.10.2023, riguardante alcune cartelle di pagamento ed avvisi di addebito. CP_4
In particolare, l'opposizione dispiegata riguardava la cartella n. 09720100174201509002 notificata il 26/02/2011, relativa a IVA, IRAP, interessi e sanzioni per debiti relativi all'anno
2004, per un ammontare di € 20.147,52 e la cartella esattoriale n. 09720170020236945000, notificata il 10/07/2017 relativa a diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014, per un ammontare di € 150,45, in relazione alle quali l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione in quanto, tra la notifica delle cartelle e la notifica della comunicazione preventiva del fermo, nessun atto interruttivo sarebbe stato notificato, ragion per cui chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo per prescrizione dei crediti tributari contenuti nelle cartelle indicate.
2 Precisava, inoltre, l'opponente che, sebbene le cartelle di pagamento afferissero a crediti di natura tributaria, la giurisdizione era del giudice ordinario in quanto i crediti vantati erano illegittimi e, pertanto, il creditore non poteva agire per la riscossione.
In data 23.3.2024, si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta,
e , Controparte_1 Controparte_2 che contestavano quanto dedotto da parte opponente e chiedevano il rigetto della domanda sulla scorta delle seguenti eccezioni: a) difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992; b) difetto di legittimazione dell' e Controparte_1 comunque, in ogni caso, assenza di responsabilità degli Enti impositori;
c) sussistenza di giudicato esterno con riguardo alla cartella n. 09720100174201509002 in quanto il ruolo indicato in tale cartella è stato opposto dalla ricorrente tramite ricorso presentato il 27.9.2010 presso la Corte di Giustizia Tributaria – RG 023975/2010 sez. XXXIII, che con sentenza n.
380/33/2023, depositata il 19.6.2013, non impugnata, ha respinto lo stesso in quanto infondato;
d) infondatezza dell'eccezione di prescrizione per la sussistenza di atti interruttivi, in relazione ai quali era fornita prova delle intervenute notificazioni.
Alla prima udienza del 31/05/2024, stante il carattere documentale della trattazione, il giudice rinviava per decisione «sospendendo intanto la esecutorietà del fermo opposto (o preavviso) attesa la non dimostrata tempestività (con not.ne a buon fine) degli avvisi di intimazione per le cartelle concernenti l'IVA e la esiguità del residuo credito oggi opposto per i tributi camerali
(euro 150,00)» e concedeva termini ex art. 189 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 189 c.p.c., e disposto differimento dell'udienza per ragioni organizzative del ruolo, si perveniva all'udienza del 18/04/2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice tratteneva la causa in decisione con provvedimento del 20/06/2025.
***
Tanto premesso, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo n. 0978020230002969000 e che le contestazioni svolte sono limitate alle cartelle n. 09720100174201509002 relativa a IVA, IRAP, interessi e sanzioni per debiti relativi all'anno 2004, per un ammontare di € 20.147,52 e n. 09720170020236945000,
3 relativa a diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014, per un ammontare di €
150,45, in relazione alle quali l'opponente deduce l'intervenuta prescrizione.
Orbene, deve subito evidenziarsi che la domanda formulata dall'opponente, da qualificarsi quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, rientri nella giurisdizione del giudice tributario in quanto, essendo contestata la prescrizione delle cartelle di pagamento, successiva alla notifica delle stesse, si pone una questione attinente alla contestazione della stessa pretesa tributaria, non venendo in rilievo questioni afferenti ad atti di esecuzione forzata.
Sul punto, invero, le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 16986 del 25/05/2022 Rv.
664756 – 01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno chiarito che: tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva>>.
Tale principio di carattere generale deve ritenersi confermato nel caso in cui, come in specie, venga ad essere contestato il preavviso di fermo amministrativo in quanto, trattandosi di un atto di natura cautelare, non riconducibile perciò all'espropriazione forzata, la domanda proposta dall'opponente deve qualificarsi in termini di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria che, come tale, deve avere riguardo alla natura del credito contestato.
In questi termini, si è espressa la giurisprudenza di legittimità a SSUU con ordinanza n. 8069 del 26/03/2025 a mente della quale: <La giurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura del credito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata>>.
Negli stessi termini si cita, altresì, Cas. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27601 del 30/10/2018 in forza della quale:<il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a
4 conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001>>, nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 9568 del 05/05/2014 a mente della quale:<La controversia relativa alla opposizione avverso il fermo amministrativo del veicolo ed il relativo preavviso ex art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come interpretato dall'art.
35, comma 25 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge n. 248 del 2006, appartiene al giudice tributario, salvo che l'Amministrazione abbia riconosciuto formalmente
l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la controversia un mero indebito oggettivo di diritto comune>>.
Ebbene, alla luce dei principi testé richiamati, deve ritenersi riconducibile alla giurisdizione tributaria la cognizione delle questioni di prescrizione dei diritti sottesi alle cartelle impugnate, siccome afferenti a crediti di natura tributaria.
Nessun dubbio in ordine alla natura tributaria del credito si ravvisa con riferimento alla cartella n. 09720100174201509002, siccome afferente a crediti aventi ad oggetto IVA, IRAP.
Parimenti, deve ritenersi radicata la giurisdizione del giudice tributario per il credito sotteso alla cartella n. 09720170020236945000, relativa a diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014.
Con riferimento a tale diritto, infatti, la S.C. con sentenza a SSUU n. 13549 del 24/06/2005 ha espressamente chiarito che: <La controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (Cosiddetto diritto camerale) - dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie". In virtù del principio di "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione, tale "ius
5 superveniens" comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle commissioni tributarie, che invece ne erano prive, nel vigore dell'originario testo del citato art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, al momento della proposizione della domanda, non essendo ostativa la circostanza che la norma attributiva della giurisdizione sia sopravvenuta nel corso del giudizio di appello>>.
Alla luce di tali motivi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione con termine per riassunzione della causa innanzi alla Commissione Tributaria territorialmente competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014, come novellato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione ordinaria con riferimento al preavviso di fermo n.
0978020230002969000, avente ad oggetto le cartelle n. 09720100174201509002 e n.
09720170020236945000, in favore della giurisdizione tributaria, assegnando termine di giorni 90 per la riassunzione della causa innanzi alla Commissione Tributaria territorialmente competente.
Condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 [...]
per l'importo che liquida in euro 1.700,00 nei confronti Controparte_2
di ciascuna di esse, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso in Velletri, l'11 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
6
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50/2024, assunta in decisione con provvedimento del 20 giugno 2025, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.;
promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. A. Michela Laezza del
Foro di Velletri, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gramsci, nr. 116 Nettuno (RM).
ATTRICE
Contro
(c.f. Controparte_1
), nonché (già P.IVA_1 Controparte_2 [...]
c.f. ), in persona dei legali rapp.ti pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTE
Oggetto: azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Conclusioni:
1 Per l'attrice – opponente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione, sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato con decisione del
31/05/2024 del G.E. Dott. Colognesi: in via principale accertare l'inesistenza della pretesa creditoria di parte convenuta per intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare nullo ed in ogni caso annullare, dichiarandolo privo di ogni efficacia giuridica, il Preavviso di Fermo Amministrativo nr.
0978020230002969000 per tutto quanto dedotto, dichiarando di conseguenza nulla e/o annullabile
e/o illegittima anche la cartella n. 09720100174201509002 e la cartella esattoriale n.
09720170020236945000; in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, accertata l'illegittima applicazione degli oneri aggiuntivi, interessi, interessi di mora e sanzioni, per intervenuta prescrizione, come riportato nell'atto introduttivo, dichiarare non dovuti tali importi;
ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, riformare gli importi al ribasso o nella diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia. Si chiede la condanna in solido delle spese del presente giudizio, oltre CPA ed al 15% come per legge”.
Per le convenute – opposte Controparte_1
, nonché “Voglia codesto Ecc.mo
[...] Controparte_2
Tribunale accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva dell' In subordine, nel merito, s'insiste per il rigetto di Controparte_1 tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna opponente, , impugnava Parte_1
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978020230002969000 notificata da il 26.10.2023, riguardante alcune cartelle di pagamento ed avvisi di addebito. CP_4
In particolare, l'opposizione dispiegata riguardava la cartella n. 09720100174201509002 notificata il 26/02/2011, relativa a IVA, IRAP, interessi e sanzioni per debiti relativi all'anno
2004, per un ammontare di € 20.147,52 e la cartella esattoriale n. 09720170020236945000, notificata il 10/07/2017 relativa a diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014, per un ammontare di € 150,45, in relazione alle quali l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione in quanto, tra la notifica delle cartelle e la notifica della comunicazione preventiva del fermo, nessun atto interruttivo sarebbe stato notificato, ragion per cui chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo per prescrizione dei crediti tributari contenuti nelle cartelle indicate.
2 Precisava, inoltre, l'opponente che, sebbene le cartelle di pagamento afferissero a crediti di natura tributaria, la giurisdizione era del giudice ordinario in quanto i crediti vantati erano illegittimi e, pertanto, il creditore non poteva agire per la riscossione.
In data 23.3.2024, si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta,
e , Controparte_1 Controparte_2 che contestavano quanto dedotto da parte opponente e chiedevano il rigetto della domanda sulla scorta delle seguenti eccezioni: a) difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992; b) difetto di legittimazione dell' e Controparte_1 comunque, in ogni caso, assenza di responsabilità degli Enti impositori;
c) sussistenza di giudicato esterno con riguardo alla cartella n. 09720100174201509002 in quanto il ruolo indicato in tale cartella è stato opposto dalla ricorrente tramite ricorso presentato il 27.9.2010 presso la Corte di Giustizia Tributaria – RG 023975/2010 sez. XXXIII, che con sentenza n.
380/33/2023, depositata il 19.6.2013, non impugnata, ha respinto lo stesso in quanto infondato;
d) infondatezza dell'eccezione di prescrizione per la sussistenza di atti interruttivi, in relazione ai quali era fornita prova delle intervenute notificazioni.
Alla prima udienza del 31/05/2024, stante il carattere documentale della trattazione, il giudice rinviava per decisione «sospendendo intanto la esecutorietà del fermo opposto (o preavviso) attesa la non dimostrata tempestività (con not.ne a buon fine) degli avvisi di intimazione per le cartelle concernenti l'IVA e la esiguità del residuo credito oggi opposto per i tributi camerali
(euro 150,00)» e concedeva termini ex art. 189 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 189 c.p.c., e disposto differimento dell'udienza per ragioni organizzative del ruolo, si perveniva all'udienza del 18/04/2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice tratteneva la causa in decisione con provvedimento del 20/06/2025.
***
Tanto premesso, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo n. 0978020230002969000 e che le contestazioni svolte sono limitate alle cartelle n. 09720100174201509002 relativa a IVA, IRAP, interessi e sanzioni per debiti relativi all'anno 2004, per un ammontare di € 20.147,52 e n. 09720170020236945000,
3 relativa a diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014, per un ammontare di €
150,45, in relazione alle quali l'opponente deduce l'intervenuta prescrizione.
Orbene, deve subito evidenziarsi che la domanda formulata dall'opponente, da qualificarsi quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, rientri nella giurisdizione del giudice tributario in quanto, essendo contestata la prescrizione delle cartelle di pagamento, successiva alla notifica delle stesse, si pone una questione attinente alla contestazione della stessa pretesa tributaria, non venendo in rilievo questioni afferenti ad atti di esecuzione forzata.
Sul punto, invero, le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 16986 del 25/05/2022 Rv.
664756 – 01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno chiarito che: tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva>>.
Tale principio di carattere generale deve ritenersi confermato nel caso in cui, come in specie, venga ad essere contestato il preavviso di fermo amministrativo in quanto, trattandosi di un atto di natura cautelare, non riconducibile perciò all'espropriazione forzata, la domanda proposta dall'opponente deve qualificarsi in termini di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria che, come tale, deve avere riguardo alla natura del credito contestato.
In questi termini, si è espressa la giurisprudenza di legittimità a SSUU con ordinanza n. 8069 del 26/03/2025 a mente della quale: <La giurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura del credito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata>>.
Negli stessi termini si cita, altresì, Cas. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27601 del 30/10/2018 in forza della quale:<il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a
4 conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001>>, nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 9568 del 05/05/2014 a mente della quale:<La controversia relativa alla opposizione avverso il fermo amministrativo del veicolo ed il relativo preavviso ex art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come interpretato dall'art.
35, comma 25 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge n. 248 del 2006, appartiene al giudice tributario, salvo che l'Amministrazione abbia riconosciuto formalmente
l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la controversia un mero indebito oggettivo di diritto comune>>.
Ebbene, alla luce dei principi testé richiamati, deve ritenersi riconducibile alla giurisdizione tributaria la cognizione delle questioni di prescrizione dei diritti sottesi alle cartelle impugnate, siccome afferenti a crediti di natura tributaria.
Nessun dubbio in ordine alla natura tributaria del credito si ravvisa con riferimento alla cartella n. 09720100174201509002, siccome afferente a crediti aventi ad oggetto IVA, IRAP.
Parimenti, deve ritenersi radicata la giurisdizione del giudice tributario per il credito sotteso alla cartella n. 09720170020236945000, relativa a diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014.
Con riferimento a tale diritto, infatti, la S.C. con sentenza a SSUU n. 13549 del 24/06/2005 ha espressamente chiarito che: <La controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (Cosiddetto diritto camerale) - dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie". In virtù del principio di "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione, tale "ius
5 superveniens" comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle commissioni tributarie, che invece ne erano prive, nel vigore dell'originario testo del citato art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, al momento della proposizione della domanda, non essendo ostativa la circostanza che la norma attributiva della giurisdizione sia sopravvenuta nel corso del giudizio di appello>>.
Alla luce di tali motivi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione con termine per riassunzione della causa innanzi alla Commissione Tributaria territorialmente competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014, come novellato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione ordinaria con riferimento al preavviso di fermo n.
0978020230002969000, avente ad oggetto le cartelle n. 09720100174201509002 e n.
09720170020236945000, in favore della giurisdizione tributaria, assegnando termine di giorni 90 per la riassunzione della causa innanzi alla Commissione Tributaria territorialmente competente.
Condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 [...]
per l'importo che liquida in euro 1.700,00 nei confronti Controparte_2
di ciascuna di esse, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso in Velletri, l'11 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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