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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2105/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Rodolfo Folliero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Cosenza, Corso Luigi Fera n. 115, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'11.04.24;
[...]
[...]
(c.f. , elettivamente domiciliato in Montepaone Parte_2 C.F._1 lido (CZ), Via Nazionale n. 38, presso lo studio dell'Avv. Francesco Iirillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1810/17, emessa il
16.10.2017, depositata il 16.10.2017 e non notificata.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.12.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini, ridotti al minimo, di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro esponeva che, in Parte_2 qualità di titolare dell'utenza di energia elettrica (codice POD IT001E76567573) presso l'immobile sito in Catanzaro, alla Via Veneto n. 1, con fornitore in regime di mercato Parte_1 libero, gli veniva addebitato, in modo illegittimo, con fattura n. 2635380648 del 07.08.15, l'importo di € 61,33 oltre IVA, per un totale di € 74,82, per ritardato pagamento della precedente fattura n.
002625809756 del 22.06.2015 riferita al consumo del periodo aprile e maggio dell'anno 2015 di importo pari ad € 104,30. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva: che la fattura n. 002625809756 del 22.06.2015 era rimasta insoluta poiché mai a lui recapitata e che, ad ogni modo, veniva pagata immediatamente il giorno 03.08.15 non appena il RI ritirava la raccomandata di sollecito inviata dalla società di
1 energia elettrica;
che, nonostante l'immediato pagamento dell'importo dovuto, Parte_1 procedeva con l'abbassamento della potenza dell'utenza in oggetto in modo illegittimo;
che lo stesso si era trovato, dunque, a dover fronteggiare una situazione di disagio non preventivata a causa dell'altrui comportamento negligente;
che a causa di tale abbassamento dell'utenza, lo stesso subiva danni patrimoniali da lucro cessante di difficile quantificazione, da doversi, dunque, liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., ritenendo equa e conforme la somma di € 800,00 oltre l'importo di € 100,00, quale spesa documentata tramite fattura allegata in atti per il servizio di copie e scansioni reso da un operatore esterno.
Ciò premesso, l'attore citava in giudizio per sentirla condannare, previo Parte_1 accertamento e declaratoria della non dovutezza della somma di € 74,82, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 900,00 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi nella misura ex art. 1284, IV comma c.c., rispettata la competenza del giudice adito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, impugnando e contestando l'an ed il Parte_1 quantum debeatur della pretesa dell'attore, chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto nonché priva dei presupposti di legge stante l'assenza di inadempimento della società convenuta che aveva agito, in base ai consumi indicati dal
Distributore, in applicazione dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto intercorso tra le parti in combinato disposto con l'art. 1453 c.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova per testi richiesta da parte attrice.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1810 del 16.10.17, accoglieva la domanda attorea ritenendo che la società convenuta avesse posto in essere un “modus operandi” scorretto procedendo all'abbassamento dell'utenza del il giorno 29.07.15 ad insaputa dell'utente, Pt_2 facendo così decorrere il termine di 20 giorni utili per effettuare il pagamento della fattura del mese di giugno dell'anno 2015 dalla data di emissione del preavviso di sospensione e di risoluzione del contratto e non già dal momento in cui l'attore era venuto effettivamente a conoscenza del contenuto della diffida ad adempiere.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, dichiarava l'illegittimità dell'importo di € 74,82 addebitato sulla fattura del 07.08.15 e condannava la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 600,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni (id est danno patrimoniale da lucro cessante e danno all'immagine) subiti dall'attore nel periodo di abbassamento della potenza dell'utenza in questione, ovvero dal giorno 29.07.15 al giorno 02.08.15, somma liquidata in via equitativa (così ripartita: € 100,00 al giorno per n. 5 giorni, oltre la somma di € 100,00 documentata in atti per il servizio di copie e scansioni effettuata da un operatore esterno come da fattura allegata) in conseguenza dell'evento lesivo, con condanna alla rifusione delle spese di lite. ha proposto appello avverso detta decisione deducendo nello specifico: 1) Parte_1 violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - Nullità della sentenza per radicale mancanza di motivazione;
2) illogica interpretazione e discordante utilizzo delle prove precostituite
2 e delle emergenze documentali in relazione alle prove testimoniali;
3) falsa applicazione degli artt.
1175 e 1375 c.c. in tema di diligenza nell'adempimento e di obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede;
4) falsa applicazione dell'art 1226 c.c. in tema di liquidazione del danno (genericamente) reclamato dall'attore; 5) vizio di ultrapetizione in tema di danno all'immagine, essendo tale domanda mai stata formulata dall'attore.
Parte appellante, dunque, ha chiesto, in totale riforma della sentenza ivi impugnata, il riconoscimento dell'infondatezza della domanda promossa in primo grado dall'attore in merito al reclamato illegittimo distacco;
in subordine - comunque - il riconoscimento dell'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto danni patrimoniali non provati e il danno all'immagine mai richiesto dall'attore.
Si è costituito in giudizio il quale, contestando ed impugnando tutte le pretese Parte_2 avversarie, ha eccepito: in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto, in primo luogo, per tardività della sua proposizione tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata notificata il giorno 30.10.2017 ad presso la cancelleria del Giudice di pace di Catanzaro ed, Parte_1 in seconda battuta, per difetto di specificità dei motivi ex artt. 342 e 434 c.p.c.; nel merito,
l'inammissibilità, l'infondatezza e l'irrilevanza dei motivi di appello.
Pertanto, parte appellata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello ivi proposto e nel merito il suo rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza appellata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.24, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., ridotti al minimo, per il deposito di scritti conclusionali.
2.1. Ciò premesso, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto tardivamente tenuto conto che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta in data 30.10.17 presso la cancelleria del Giudice di Pace di Catanzaro, si rileva che tale censura è priva di pregio.
All'uopo giova rammentare che ai sensi dell'art. 285 c.p.c. la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c., secondo cui, le notificazioni e le comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, vengono effettuate al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
Nel caso in esame, nel giudizio di primo grado l'odierna parte appellante si costituiva in giudizio mediante il difensore Avv. Francesco Perugini, il quale eleggeva domicilio nello studio dell'Avv.
Vincenzo Vaiti sito in Soverato, alla Via G. Bruno n. 54.
3 Pertanto, poiché la notificazione della sentenza di primo grado da parte del contendente vittorioso, ovvero dell'attuale parte appellata, doveva essere effettuata presso il procuratore costituito, come statuito per legge, la notificazione avvenuta presso la cancelleria del Giudice di Pace deve ritenersi nulla con la conseguenza che per l'accertamento del rispetto dei termini per l'impugnazione deve essere preso in considerazione il termine di decorrenza lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudicante rileva che nel caso de quo parte appellante ha rispettato il suddetto termine lungo di impugnazione tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 16.10.2017 mediante il deposito della stessa in cancelleria ed il libello introduttivo del presente giudizio è stato portato a notifica presso l'ufficiale giudiziario in data
14.04.2018, quindi, nel rispetto del termine di legge.
Ne deriva che la proposizione del presente appello è tempestiva.
2.2. In limine litis, poi, va scrutinata l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall'appellata per genericità dei motivi di appello ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
3.1. Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato in parte con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado appellata per le seguenti motivazioni.
L'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere il comportamento posto in essere dalla società illegittimo in quanto, in realtà, avrebbe agito secondo le Pt_1 disposizioni previste e pattuite nelle condizioni generali di contratto di fornitura intercorso tra le
4 parti con le quali si stabiliva che in ipotesi di morosità il fornitore di energia può, previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e procedere alla sospensione dell'energia elettrica.
Le suddette censure risultano infondate.
Difatti, dall'esame di tutta la documentazione versata in atti emerge che la riduzione della potenza del 15% dell'utenza dello studio legale è avvenuta in modo illegittimo in data 29.07.2015, Pt_2 allorquando non erano ancora decorsi i termini concessi all'utente, di venti giorni, per poter effettuare il pagamento della fattura contestata e, dunque, evitare le conseguenze negative relative alla persistente morosità così come sancite nel contratto di somministrazione intercorso tra i paciscenti.
Segnatamente, la diffida ad adempiere con preavviso di sospensione dell'utenza e di risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica emessa da datata 04.07.2015, è stata spedita con racc Pt_1
n. 614843386993-7 e, non essendo stato rinvenuto il destinatario al suo indirizzo, l'agente postale ha proceduto al deposito dell'avviso di giacenza il giorno 15.07.15.
L'utente, venuto a conoscenza della giacenza della raccomandata spedita da in Parte_1 data 15.07.2015, ha proceduto al ritiro della stessa successivamente in data 03.08.2015 e nello stesso giorno ha provveduto ad eseguire il relativo pagamento mancante.
Il punto cruciale da scrutinare al fine di accertare la legittimità o meno dell'operato della società di energia elettrica riguarda la corretta individuazione del momento a partire dal quale può considerarsi perfezionata la conoscenza legale dell'atto nella sfera giuridica dell'utente da cui, poi, poter far decorrere il termine, concesso dal fornitore (di 20 giorni), per consentire al cliente di effettuare il pagamento della fattura contestata prima di procedere ad eventuale sospensione e/o distacco dell'utenza oggetto di contratto.
Nel caso in esame, l'utente è venuto a conoscenza della spedizione della raccomandata in questione il giorno 15.07.2015 mediante l'avviso di giacenza.
Ebbene, a tal riguardo occorre rilevare che una volta depositato tale avviso di giacenza la spedizione delle lettere raccomandate semplici si perfeziona dopo trenta giorni dal predetto deposito con cui si realizza la compiuta giacenza della comunicazione.
Se l'avviso di giacenza viene consegnato presso l'indirizzo di residenza del destinatario, come è accaduto nel caso di specie, la raccomandata viene considerata pervenuta alla data di consegna di tale avviso, a prescindere da quando il plico venga realmente ritirato presso l'Ufficio postale presso il quale la raccomandata è in giacenza.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario
e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (cfr. Cass. 21 gennaio 2014, n. 1188; Cass., Sez. Un., n. 6527/2003; Cass.
n. 2847/1997).
5 Il destinatario per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di aver avuto notizia dell'atto.
Traslati i suesposti principi di diritto nella fattispecie esaminanda, posto che l'avviso di giacenza è del 15 luglio 2015, il termine per poter eseguire nei termini di contratto il pagamento della fattura rimasta insoluta doveva decorrere da tale data. L'utente ha proceduto ad effettuare il pagamento della fattura contestata il giorno 03.08.15, ovvero nel rispetto del termine di 20 giorni concesso dalla società appellante. La riduzione della potenza è stata applicata in data 29 luglio 2015, quando ancora non erano decorsi i venti giorni concessi per il pagamento.
Dunque, in virtù di tutte le argomentazioni fin qui illustrate, risulta palese che l'operato della società parte appellante, sotto il profilo del distacco dell'energia elettrica, è illegittimo.
Pertanto, le spese addebitate con la fattura n. 2635380648 del 07.08.15 relative al distacco e al riallaccio dell'energia sono illegittime.
3.2. Venendo, poi, all'esame degli ulteriori motivi di appello si evidenzia che gli stessi riguardano, in particolare, il riconoscimento e la liquidazione dei danni disposta dal Giudice di Pace in favore dell'appellato a carico di Parte_1
Nello specifico, il motivo di appello con cui la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il Giudice di prime cure riconosciuto un danno patrimoniale da lucro cessante in violazione dell'art. 1226 c.c., in tema di liquidazione equitativa del danno, per la mancanza della prova dell'an del danno subito, risulta fondata e, dunque, meritevole di accoglimento con conseguente riforma della sentenza ivi impugnata.
A tal riguardo, giova rammentare che il danno da lucro cessante è un danno derivante dalla perdita di un reddito che la parte avrebbe verosimilmente realizzato, se non fosse avvenuto il fatto illecito del terzo. Si tratta del guadagno patrimoniale netto che viene meno al danneggiato a causa dell'illecito.
Perché tale danno possa ritenersi esistente, dunque, è necessario che vi sia la prova che, in assenza del fatto illecito, il danneggiato avrebbe conseguito l'utilità economica di cui lamenta il mancato ottenimento. Dal punto di vista dell'onere probatorio, è stato precisato che “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura” (Cass., Sez. 3, 16.05.2013, n. 11968).
Nel giudizio di primo grado, dalle deposizioni dei testimoni escussi è emersa certamente l'esistenza di una situazione di disagio subita dal il quale dinanzi ai clienti presenti in studio non Pt_2 riusciva ad utilizzare correttamente gli strumenti da lavoro in conseguenza della riduzione della potenza dell'utenza, ed era, pertanto, costretto a rivolgersi altrove, ovvero ad un esercizio commerciale esterno per il servizio di copie e di scansioni.
6 Tuttavia, tali dichiarazioni nulla provano circa il potenziale danno economico da lucro cessante subito dal Pt_2
Ciò esclude in radice la possibilità di procedere ad una liquidazione equitativa del danno stesso.
Ne deriva, la riforma della sentenza di primo grado sul punto con la conseguenza che alcuna somma a titolo di risarcimento di danno patrimoniale da lucro cessante deve essere riconosciuta in favore della parte appellata.
Deve, invece, essere riconosciuto in favore del RI, con conferma della sentenza di primo grado sul punto, il danno emergente pari ad € 100,00, poiché tale voce di danno è stata provata nell'an mediante, appunto, le suddette deposizioni testimoniali e nel quantum stante la fattura allegata in atti, avendo offerto l'attore la dimostrazione dell'entità dell'esborso sostenuto per far fronte alla situazione di disagio creatasi nel contesto lavorativo del proprio studio legale in conseguenza dell'operato di Pt_1
3.3. Anche il motivo di appello afferente al vizio di ultrapetizione per avere il Giudice di primo grado riconosciuto e liquidato un danno all'immagine in favore del RI sulla considerazione che non è “concepibile nell'epoca attuale un professionista privo delle apparecchiature tecniche essenziali all'esercizio della sua professione” è fondato. Difatti, il danno all'immagine così liquidato in favore dell'appellato non è mai stato richiesto dall'attore in primo grado e, infatti, non risulta proprio allegato e provato.
Peraltro, la prova del fatto colposo lesivo della reputazione professionale altrui non prova l'esistenza anche del danno ingiusto, del cui onere probatorio è gravato il danneggiato. Una volta provata la lesione della reputazione professionale del soggetto, occorre infatti provare che tale lesione ha cagionato una perdita patrimoniale o un danno non patrimoniale (c.d. danno conseguenza). La prova del danno può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni che, però, devono essere fondate su circostanze gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n.
20558/2014)
Nel caso di specie, la sola circostanza di non aver potuto utilizzare, in modo regolare, gli strumenti da lavoro per i giorni del disservizio presso l'utenza non può dirsi indice del fatto che l'odierno appellato abbia subito un vulnus alla stima che gli utenti della giustizia hanno - e avevano - nei suoi confronti: nel corso del giudizio di prime cure non è stato, per vero, evidenziato e provato (neanche in via presuntiva) alcun elemento che possa far ritenere in qualche modo offuscata l'immagine professionale costruita dall'Avv. nell'ambito del suo ambiente lavorativo di riferimento. Pt_2
Alcun danno all'immagine può essere, dunque, riconosciuto in favore di parte appellata con conseguente riforma della sentenza di primo grado su tale punto.
4. In conclusione, alla luce di tutte le suesposte argomentazioni si rileva che la sentenza di primo grado impugnata deve essere confermata con riferimento all'accertamento dell'illegittimità del distacco e del riallaccio dell'energia elettrica operata da nei confronti del Pt_1 Pt_2
La sentenza di primo grado, invece, deve essere riformata, con riguardo al riconoscimento e alla liquidazione dei danni patrimoniali da lucro cessante e non patrimoniali disposti in favore del il quale, invero, non ha diritto alla corresponsione di alcuna somma a titolo di risarcimento Pt_2
7 di tali danni in quanto trattasi di danni non provati nell'an o danni mai richiesti dall'attore in primo grado.
L'unica componente di danno che può essere liquidata in favore dell'appellato è la voce di danno emergente pari ad euro 100,00 poiché provata nell'an e nel quantum mediante la documentazione ivi allegata.
5. In ultima analisi, con riferimento al governo delle spese di lite la soccombenza reciproca delle parti nel presente giudizio giustifica la compensazione integrale tra le stesse per entrambi i gradi di giudizio ai sensi e per l'effetto dell'art 92, II comma c.p.c..
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Pt_2
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1810/2017 del Giudice di Pace di
[...]
Catanzaro, depositata il 16.10.17, respinge la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante e danno non patrimoniale all'immagine avanzata da nei Parte_2 confronti della predetta società di fornitura di energia;
- conferma per il resto la sentenza ivi appellata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Catanzaro, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2105/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Rodolfo Folliero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Cosenza, Corso Luigi Fera n. 115, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'11.04.24;
[...]
[...]
(c.f. , elettivamente domiciliato in Montepaone Parte_2 C.F._1 lido (CZ), Via Nazionale n. 38, presso lo studio dell'Avv. Francesco Iirillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1810/17, emessa il
16.10.2017, depositata il 16.10.2017 e non notificata.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.12.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini, ridotti al minimo, di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro esponeva che, in Parte_2 qualità di titolare dell'utenza di energia elettrica (codice POD IT001E76567573) presso l'immobile sito in Catanzaro, alla Via Veneto n. 1, con fornitore in regime di mercato Parte_1 libero, gli veniva addebitato, in modo illegittimo, con fattura n. 2635380648 del 07.08.15, l'importo di € 61,33 oltre IVA, per un totale di € 74,82, per ritardato pagamento della precedente fattura n.
002625809756 del 22.06.2015 riferita al consumo del periodo aprile e maggio dell'anno 2015 di importo pari ad € 104,30. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva: che la fattura n. 002625809756 del 22.06.2015 era rimasta insoluta poiché mai a lui recapitata e che, ad ogni modo, veniva pagata immediatamente il giorno 03.08.15 non appena il RI ritirava la raccomandata di sollecito inviata dalla società di
1 energia elettrica;
che, nonostante l'immediato pagamento dell'importo dovuto, Parte_1 procedeva con l'abbassamento della potenza dell'utenza in oggetto in modo illegittimo;
che lo stesso si era trovato, dunque, a dover fronteggiare una situazione di disagio non preventivata a causa dell'altrui comportamento negligente;
che a causa di tale abbassamento dell'utenza, lo stesso subiva danni patrimoniali da lucro cessante di difficile quantificazione, da doversi, dunque, liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., ritenendo equa e conforme la somma di € 800,00 oltre l'importo di € 100,00, quale spesa documentata tramite fattura allegata in atti per il servizio di copie e scansioni reso da un operatore esterno.
Ciò premesso, l'attore citava in giudizio per sentirla condannare, previo Parte_1 accertamento e declaratoria della non dovutezza della somma di € 74,82, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 900,00 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi nella misura ex art. 1284, IV comma c.c., rispettata la competenza del giudice adito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, impugnando e contestando l'an ed il Parte_1 quantum debeatur della pretesa dell'attore, chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto nonché priva dei presupposti di legge stante l'assenza di inadempimento della società convenuta che aveva agito, in base ai consumi indicati dal
Distributore, in applicazione dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto intercorso tra le parti in combinato disposto con l'art. 1453 c.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova per testi richiesta da parte attrice.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1810 del 16.10.17, accoglieva la domanda attorea ritenendo che la società convenuta avesse posto in essere un “modus operandi” scorretto procedendo all'abbassamento dell'utenza del il giorno 29.07.15 ad insaputa dell'utente, Pt_2 facendo così decorrere il termine di 20 giorni utili per effettuare il pagamento della fattura del mese di giugno dell'anno 2015 dalla data di emissione del preavviso di sospensione e di risoluzione del contratto e non già dal momento in cui l'attore era venuto effettivamente a conoscenza del contenuto della diffida ad adempiere.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, dichiarava l'illegittimità dell'importo di € 74,82 addebitato sulla fattura del 07.08.15 e condannava la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 600,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni (id est danno patrimoniale da lucro cessante e danno all'immagine) subiti dall'attore nel periodo di abbassamento della potenza dell'utenza in questione, ovvero dal giorno 29.07.15 al giorno 02.08.15, somma liquidata in via equitativa (così ripartita: € 100,00 al giorno per n. 5 giorni, oltre la somma di € 100,00 documentata in atti per il servizio di copie e scansioni effettuata da un operatore esterno come da fattura allegata) in conseguenza dell'evento lesivo, con condanna alla rifusione delle spese di lite. ha proposto appello avverso detta decisione deducendo nello specifico: 1) Parte_1 violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - Nullità della sentenza per radicale mancanza di motivazione;
2) illogica interpretazione e discordante utilizzo delle prove precostituite
2 e delle emergenze documentali in relazione alle prove testimoniali;
3) falsa applicazione degli artt.
1175 e 1375 c.c. in tema di diligenza nell'adempimento e di obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede;
4) falsa applicazione dell'art 1226 c.c. in tema di liquidazione del danno (genericamente) reclamato dall'attore; 5) vizio di ultrapetizione in tema di danno all'immagine, essendo tale domanda mai stata formulata dall'attore.
Parte appellante, dunque, ha chiesto, in totale riforma della sentenza ivi impugnata, il riconoscimento dell'infondatezza della domanda promossa in primo grado dall'attore in merito al reclamato illegittimo distacco;
in subordine - comunque - il riconoscimento dell'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto danni patrimoniali non provati e il danno all'immagine mai richiesto dall'attore.
Si è costituito in giudizio il quale, contestando ed impugnando tutte le pretese Parte_2 avversarie, ha eccepito: in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto, in primo luogo, per tardività della sua proposizione tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata notificata il giorno 30.10.2017 ad presso la cancelleria del Giudice di pace di Catanzaro ed, Parte_1 in seconda battuta, per difetto di specificità dei motivi ex artt. 342 e 434 c.p.c.; nel merito,
l'inammissibilità, l'infondatezza e l'irrilevanza dei motivi di appello.
Pertanto, parte appellata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello ivi proposto e nel merito il suo rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza appellata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.24, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., ridotti al minimo, per il deposito di scritti conclusionali.
2.1. Ciò premesso, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto tardivamente tenuto conto che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta in data 30.10.17 presso la cancelleria del Giudice di Pace di Catanzaro, si rileva che tale censura è priva di pregio.
All'uopo giova rammentare che ai sensi dell'art. 285 c.p.c. la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c., secondo cui, le notificazioni e le comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, vengono effettuate al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
Nel caso in esame, nel giudizio di primo grado l'odierna parte appellante si costituiva in giudizio mediante il difensore Avv. Francesco Perugini, il quale eleggeva domicilio nello studio dell'Avv.
Vincenzo Vaiti sito in Soverato, alla Via G. Bruno n. 54.
3 Pertanto, poiché la notificazione della sentenza di primo grado da parte del contendente vittorioso, ovvero dell'attuale parte appellata, doveva essere effettuata presso il procuratore costituito, come statuito per legge, la notificazione avvenuta presso la cancelleria del Giudice di Pace deve ritenersi nulla con la conseguenza che per l'accertamento del rispetto dei termini per l'impugnazione deve essere preso in considerazione il termine di decorrenza lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudicante rileva che nel caso de quo parte appellante ha rispettato il suddetto termine lungo di impugnazione tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 16.10.2017 mediante il deposito della stessa in cancelleria ed il libello introduttivo del presente giudizio è stato portato a notifica presso l'ufficiale giudiziario in data
14.04.2018, quindi, nel rispetto del termine di legge.
Ne deriva che la proposizione del presente appello è tempestiva.
2.2. In limine litis, poi, va scrutinata l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall'appellata per genericità dei motivi di appello ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
3.1. Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato in parte con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado appellata per le seguenti motivazioni.
L'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere il comportamento posto in essere dalla società illegittimo in quanto, in realtà, avrebbe agito secondo le Pt_1 disposizioni previste e pattuite nelle condizioni generali di contratto di fornitura intercorso tra le
4 parti con le quali si stabiliva che in ipotesi di morosità il fornitore di energia può, previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e procedere alla sospensione dell'energia elettrica.
Le suddette censure risultano infondate.
Difatti, dall'esame di tutta la documentazione versata in atti emerge che la riduzione della potenza del 15% dell'utenza dello studio legale è avvenuta in modo illegittimo in data 29.07.2015, Pt_2 allorquando non erano ancora decorsi i termini concessi all'utente, di venti giorni, per poter effettuare il pagamento della fattura contestata e, dunque, evitare le conseguenze negative relative alla persistente morosità così come sancite nel contratto di somministrazione intercorso tra i paciscenti.
Segnatamente, la diffida ad adempiere con preavviso di sospensione dell'utenza e di risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica emessa da datata 04.07.2015, è stata spedita con racc Pt_1
n. 614843386993-7 e, non essendo stato rinvenuto il destinatario al suo indirizzo, l'agente postale ha proceduto al deposito dell'avviso di giacenza il giorno 15.07.15.
L'utente, venuto a conoscenza della giacenza della raccomandata spedita da in Parte_1 data 15.07.2015, ha proceduto al ritiro della stessa successivamente in data 03.08.2015 e nello stesso giorno ha provveduto ad eseguire il relativo pagamento mancante.
Il punto cruciale da scrutinare al fine di accertare la legittimità o meno dell'operato della società di energia elettrica riguarda la corretta individuazione del momento a partire dal quale può considerarsi perfezionata la conoscenza legale dell'atto nella sfera giuridica dell'utente da cui, poi, poter far decorrere il termine, concesso dal fornitore (di 20 giorni), per consentire al cliente di effettuare il pagamento della fattura contestata prima di procedere ad eventuale sospensione e/o distacco dell'utenza oggetto di contratto.
Nel caso in esame, l'utente è venuto a conoscenza della spedizione della raccomandata in questione il giorno 15.07.2015 mediante l'avviso di giacenza.
Ebbene, a tal riguardo occorre rilevare che una volta depositato tale avviso di giacenza la spedizione delle lettere raccomandate semplici si perfeziona dopo trenta giorni dal predetto deposito con cui si realizza la compiuta giacenza della comunicazione.
Se l'avviso di giacenza viene consegnato presso l'indirizzo di residenza del destinatario, come è accaduto nel caso di specie, la raccomandata viene considerata pervenuta alla data di consegna di tale avviso, a prescindere da quando il plico venga realmente ritirato presso l'Ufficio postale presso il quale la raccomandata è in giacenza.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario
e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (cfr. Cass. 21 gennaio 2014, n. 1188; Cass., Sez. Un., n. 6527/2003; Cass.
n. 2847/1997).
5 Il destinatario per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di aver avuto notizia dell'atto.
Traslati i suesposti principi di diritto nella fattispecie esaminanda, posto che l'avviso di giacenza è del 15 luglio 2015, il termine per poter eseguire nei termini di contratto il pagamento della fattura rimasta insoluta doveva decorrere da tale data. L'utente ha proceduto ad effettuare il pagamento della fattura contestata il giorno 03.08.15, ovvero nel rispetto del termine di 20 giorni concesso dalla società appellante. La riduzione della potenza è stata applicata in data 29 luglio 2015, quando ancora non erano decorsi i venti giorni concessi per il pagamento.
Dunque, in virtù di tutte le argomentazioni fin qui illustrate, risulta palese che l'operato della società parte appellante, sotto il profilo del distacco dell'energia elettrica, è illegittimo.
Pertanto, le spese addebitate con la fattura n. 2635380648 del 07.08.15 relative al distacco e al riallaccio dell'energia sono illegittime.
3.2. Venendo, poi, all'esame degli ulteriori motivi di appello si evidenzia che gli stessi riguardano, in particolare, il riconoscimento e la liquidazione dei danni disposta dal Giudice di Pace in favore dell'appellato a carico di Parte_1
Nello specifico, il motivo di appello con cui la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il Giudice di prime cure riconosciuto un danno patrimoniale da lucro cessante in violazione dell'art. 1226 c.c., in tema di liquidazione equitativa del danno, per la mancanza della prova dell'an del danno subito, risulta fondata e, dunque, meritevole di accoglimento con conseguente riforma della sentenza ivi impugnata.
A tal riguardo, giova rammentare che il danno da lucro cessante è un danno derivante dalla perdita di un reddito che la parte avrebbe verosimilmente realizzato, se non fosse avvenuto il fatto illecito del terzo. Si tratta del guadagno patrimoniale netto che viene meno al danneggiato a causa dell'illecito.
Perché tale danno possa ritenersi esistente, dunque, è necessario che vi sia la prova che, in assenza del fatto illecito, il danneggiato avrebbe conseguito l'utilità economica di cui lamenta il mancato ottenimento. Dal punto di vista dell'onere probatorio, è stato precisato che “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura” (Cass., Sez. 3, 16.05.2013, n. 11968).
Nel giudizio di primo grado, dalle deposizioni dei testimoni escussi è emersa certamente l'esistenza di una situazione di disagio subita dal il quale dinanzi ai clienti presenti in studio non Pt_2 riusciva ad utilizzare correttamente gli strumenti da lavoro in conseguenza della riduzione della potenza dell'utenza, ed era, pertanto, costretto a rivolgersi altrove, ovvero ad un esercizio commerciale esterno per il servizio di copie e di scansioni.
6 Tuttavia, tali dichiarazioni nulla provano circa il potenziale danno economico da lucro cessante subito dal Pt_2
Ciò esclude in radice la possibilità di procedere ad una liquidazione equitativa del danno stesso.
Ne deriva, la riforma della sentenza di primo grado sul punto con la conseguenza che alcuna somma a titolo di risarcimento di danno patrimoniale da lucro cessante deve essere riconosciuta in favore della parte appellata.
Deve, invece, essere riconosciuto in favore del RI, con conferma della sentenza di primo grado sul punto, il danno emergente pari ad € 100,00, poiché tale voce di danno è stata provata nell'an mediante, appunto, le suddette deposizioni testimoniali e nel quantum stante la fattura allegata in atti, avendo offerto l'attore la dimostrazione dell'entità dell'esborso sostenuto per far fronte alla situazione di disagio creatasi nel contesto lavorativo del proprio studio legale in conseguenza dell'operato di Pt_1
3.3. Anche il motivo di appello afferente al vizio di ultrapetizione per avere il Giudice di primo grado riconosciuto e liquidato un danno all'immagine in favore del RI sulla considerazione che non è “concepibile nell'epoca attuale un professionista privo delle apparecchiature tecniche essenziali all'esercizio della sua professione” è fondato. Difatti, il danno all'immagine così liquidato in favore dell'appellato non è mai stato richiesto dall'attore in primo grado e, infatti, non risulta proprio allegato e provato.
Peraltro, la prova del fatto colposo lesivo della reputazione professionale altrui non prova l'esistenza anche del danno ingiusto, del cui onere probatorio è gravato il danneggiato. Una volta provata la lesione della reputazione professionale del soggetto, occorre infatti provare che tale lesione ha cagionato una perdita patrimoniale o un danno non patrimoniale (c.d. danno conseguenza). La prova del danno può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni che, però, devono essere fondate su circostanze gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n.
20558/2014)
Nel caso di specie, la sola circostanza di non aver potuto utilizzare, in modo regolare, gli strumenti da lavoro per i giorni del disservizio presso l'utenza non può dirsi indice del fatto che l'odierno appellato abbia subito un vulnus alla stima che gli utenti della giustizia hanno - e avevano - nei suoi confronti: nel corso del giudizio di prime cure non è stato, per vero, evidenziato e provato (neanche in via presuntiva) alcun elemento che possa far ritenere in qualche modo offuscata l'immagine professionale costruita dall'Avv. nell'ambito del suo ambiente lavorativo di riferimento. Pt_2
Alcun danno all'immagine può essere, dunque, riconosciuto in favore di parte appellata con conseguente riforma della sentenza di primo grado su tale punto.
4. In conclusione, alla luce di tutte le suesposte argomentazioni si rileva che la sentenza di primo grado impugnata deve essere confermata con riferimento all'accertamento dell'illegittimità del distacco e del riallaccio dell'energia elettrica operata da nei confronti del Pt_1 Pt_2
La sentenza di primo grado, invece, deve essere riformata, con riguardo al riconoscimento e alla liquidazione dei danni patrimoniali da lucro cessante e non patrimoniali disposti in favore del il quale, invero, non ha diritto alla corresponsione di alcuna somma a titolo di risarcimento Pt_2
7 di tali danni in quanto trattasi di danni non provati nell'an o danni mai richiesti dall'attore in primo grado.
L'unica componente di danno che può essere liquidata in favore dell'appellato è la voce di danno emergente pari ad euro 100,00 poiché provata nell'an e nel quantum mediante la documentazione ivi allegata.
5. In ultima analisi, con riferimento al governo delle spese di lite la soccombenza reciproca delle parti nel presente giudizio giustifica la compensazione integrale tra le stesse per entrambi i gradi di giudizio ai sensi e per l'effetto dell'art 92, II comma c.p.c..
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Pt_2
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1810/2017 del Giudice di Pace di
[...]
Catanzaro, depositata il 16.10.17, respinge la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante e danno non patrimoniale all'immagine avanzata da nei Parte_2 confronti della predetta società di fornitura di energia;
- conferma per il resto la sentenza ivi appellata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Catanzaro, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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