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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3462/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3462/2016 promossa da: Cont
- già (P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Esposito
- opponente -
Contro
(P.IVA ), con sede in San Terenziano Controparte_2 P.IVA_2
(PG), Zona CAI Grutti, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Caforio
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) del 01.04.2016
Conclusioni delle parti.
Per l'opponente: “in via principale revocare e/o annullare e/o, comunque, dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) emesso in data 1.04.2016 poiché infondato in fato ed in diritto oltre che emanato in assenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss cpc e dei presupposti di legge in relazione alla prova del credito;
In via riconvenzionale accertare 1).
l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della società in Concordato Controparte_4
Preventivo, nella fornitura e posa in opera e per l'effetto la risoluzione dell'accordo; nonché 2) il decremento da attribuire alla fornitura e messa in opera come installata, 3) la responsabilità della società in Concordato Preventivo in ordine 3a) all'inesatto adempimento della Controparte_4
fornitura e messa in opera;
3b) a vizi e difetti presenti e derivanti dall'inesatto adempimento della fornitura e messa in opera;
3c) ai danni subiti e subendi come verranno quantificati in corso di causa o pagina 1 di 8 comunque dal giudice in via equitativa;
in subordine, dichiarare l'eccessiva onerosità della somma intimata considerata la non corrispondenza con il risultato richiesto, e tenuto altresì conto della maggiore somma pari ad € 7.500,00 corrisposta dal Del Grosso Costruzioni Impianti a titolo di acconto, sulla fattura (contestata) in oggetto e non considerata da controparte;
e tenuto conto che sarebbe dovuta l'IVA al 4% come specificato al punto B) (e non al 22% come erroneamente calcolata); e per l'effetto ridurre l'importo ingiunto alla somma ritenuta di giustizia, dichiarando il D.I. opposto illegittimo ed infondato e pertanto revocarlo parzialmente e/o annullarlo e/o dichiararlo solo parzialmente efficace nella misura che risulterà effettivamente dovuta dall'opponente/attrice. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per l'opposta: come precisate all'udienza del 15.02.2024: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione, anche parziale per le somme non contestate, del decreto ingiuntivo opposto n.
777/2016 (R.G. n. 935/2016) del 1.04.2016 per i motivi esposti in narrativa;
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare il difetto di competenza e/o giurisdizione del Tribunale adito in favore della giurisdizione arbitrale ai sensi dell'art. 11 del contratto inter partes per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare la decadenza dalla contestazione dei vizi e difetti ex art 1495 c.c. e, per l'effetto, Nel merito:
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) del 1.04.2016; In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”. Con contestuale rigetto delle conclusioni avversarie e vittoria di spese e compensi professionali di lite il tutto a favore del procuratore antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto Parte_3
ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) del 1.4.2016, emesso su ricorso di in Controparte_2 concordato preventivo per il pagamento della somma di € 20.405,50 inclusa IVA, oltre interessi e spese legali, di cui alla fattura n. 513 del 5.12.2013.
Esponeva che: -nell'anno 2014 in qualità di appaltatrice Parte_3
della società Cieva Real Estate per la realizzazione di lavori presso il cantiere sito in Campagnano, Via
Filippo Turati, affidava alla società la fornitura e il montaggio di infissi e Controparte_4 persiane all'interno e all'esterno di n. 17 appartamenti, oltre alla fornitura e messa in opera del portone esterno del relativo fabbricato;
-la conclusione dell'accordo prevedeva la consegna ed il montaggio pagina 2 di 8 entro 70 giorni lavorativi di tutti i materiali e della posa in opera a perfetta regola d'arte; -tuttavia la fornitura e la messa in opera non fu mai completata, risultando inoltre inadeguata per la presenza di gravi vizi e difetti, mai eliminati dalla;
Controparte_5 [...]
nel riscontrare la fattura n. 513 del 5.12.2013, posta alla base del decreto Parte_3
ingiuntivo opposto, comunicava che avrebbe provveduto al pagamento del saldo solo dopo l'adempimento corretto e puntuale degli obblighi posti in capo alla società CP_2
Successivamente e solo a seguito delle rassicurazioni ricevute dalla società odierna opposta in ordine alla ultimazione dei lavori e all'eliminazione dei vizi rilevati, di cui alla fornitura in oggetto, Del
Grosso Costruzioni Impianti preso atto dell'avvenuta cessione da parte della società Controparte_4
[...
pro solvendo alla Banca Popolare di Spoleto Spa in a.s. della fattura n. 513 provvedeva in data
4.06.2014 al pagamento della prima rata dell'importo pari ad € 7.500,00; -tuttavia la società opposta non teneva fede agli accordi presi e la comunicava di non poter Parte_3
provvedere ai successivi bonifici soprattutto ravvisando il pericolo di ulteriori irreparabili pregiudizi, oltre a quelli già subiti, dalla circostanza che la società opposta cessava ogni attività imprenditoriale, entrando in concordato preventivo;
-con fax del 27.04.2015 la in riscontro Parte_3
alla richiesta della società odierna opposta di un presunto saldo debitore ai fini della redazione della relazione ex art. 161 3 co. L.F., negava la debenza di qualunque somma “non essendo stata ultimata la posa in opera e per difetti costruttivi e qualitativi del materiale posto in opera con più ampia riserva di azioni a recupero delle maggiori somme versate in acconto su fatture anticipate” ; - il decreto ingiuntivo, per inesigibilità del credito azionato, era da ritenersi illegittimo in quanto emesso in totale assenza dei requisiti minimi previsti dall'art. 633 c.p.c.: la fornitura è risultata del tutto difettosa e/o non realizzata a regola d'arte e/o non correttamente posata in opera, nonché immediatamente contestata;
-la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere da parte della società opposta ha causato ingenti danni alla la quale si è vista decurtare una ingente somma Parte_3 dal corrispettivo dovutole dalla committente Cieva Real Estate che, stante l'indisponibilità della società
, si è vista costretta a ricorrere ad altra ditta per effettuare gli interventi necessari Controparte_4 all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati sugli infissi forniti e posti in opera dalla - Controparte_4 stante la violazione ed il mancato rispetto da parte della società “ degli accordi Controparte_4
conclusi per la fornitura, sia con riferimento al corrispettivo, sia alla errata ed incompleta esecuzione della stessa rispetto agli accordi presi ed alla regola d'arte pattuita (artt. 1667-1668 c.c.), invocava il risarcimento del danno e/o la riduzione del prezzo, per inadempimento e/o inesatto adempimento;
- senza riconoscimento di alcuna delle somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto, evidenziava l'erroneità delle somme richieste per avere corrisposto la somme Parte_3
pagina 3 di 8 maggiori, rispetto a quelle ex adverso riconosciute, a titolo di acconto, e per inesattezza dell'importo richiesto a titolo di IVA;
ha corrisposto quale acconto sulla Parte_3 fattura n. 513/2013, seppur contestata, la maggiore somma pari ad € 7.500,00 (e non € 1.644,96), mediante bonifico effettuato direttamente alla Banca Popolare di Spoleto, cessionaria della fattura in oggetto.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e concludendo per il rigetto CP_2
delle domande formulate. Eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale a conoscere della domanda riconvenzionale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 del contratto stipulato, a mente del quale le contestazioni “unicamente di carattere tecnico” sarebbero state devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Nel merito, ricondotto il rapporto negoziale cui si riferisce la richiesta di pagamento azionata in via monitoria alla vendita e non all'appalto, l'opposta ha contestato tutte le deduzioni svolte con l'atto di opposizione e rassegnato le conclusioni di cui in comparsa, instando, altresì, per la concessione della provvisoria esecuzione. Evidenziava come la controparte fosse decaduta dall'azione per far valere possibili vizi e difetti, mai contestati per oltre un anno e mezzo dalla consegna. Quanto, poi, all'applicazione dell'IVA al 22% piuttosto che al 4%, rappresentava come sarebbe stato onere di controparte quello di fornire la documentazione probatoria utile per beneficiare dello sgravio fiscale.
Richiesti, e concessi, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., respinta l'istanza di concessione della esecuzione provvisoria, ammesse ed espletate le prove orali (erano escussi i testi e i testi di parte opposta e , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione83, comma 6
n. 1 c.p.c.. Il giudice tratteneva la causa in decisione condendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova ricordare che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte
(per tutte, da ultimo Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo pagina 4 di 8 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007;
Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali;
si osserva inoltre che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale;
allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria. In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ciò posto, l'esecuzione della prestazione da parte della società non è in realtà CP_2
posta in contestazione. In termini di qualificazione del contratto, nel caso di specie, relativo alla commissione ad un'impresa del settore di una serie di infissi ed alla loro posa in opera, è da ritenersi che le parti abbiano posto in essere un contratto di vendita cui si aggiungevano lavori di installazione e pagina 5 di 8 montaggio i quali erano stati compresi nella prestazione a carico della che infatti Controparte_4
ha provveduto alla loro esecuzione, presso il cantiere sito in Campagnano, Via Filippo Turati (fornitura e montaggio di infissi e persiane all'interno e all'esterno di n. 17 appartamenti, oltre alla fornitura e messa in opera del portone esterno del relativo fabbricato).
Ricondotto il tipo negoziale oggetto del presente giudizio nel contratto di vendita, in punto di diritto e di disciplina applicabile si evidenzia che a mente dell'art. 1490, primo comma, c.c. “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Inoltre, l'art. 1492 c.c. prescrive che:
“Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione” (I comma) e che “La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale” (II comma). E dunque, nella disciplina dettata per la compravendita, quando l'inadempimento del venditore si sostanzi nella consegna di una cosa affetta da vizi, il legislatore ha operato una diretta valutazione dell'importanza dell'inadempimento in relazione al contratto considerato (Cass. SS.UU n.
2665/88; Cass. n. 3398/96; Cass. 4564/94; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22416 del 2004). In ogni caso, ai sensi dell'art. 1494 c.c. “il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” e “Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa” (II comma), azione di risarcimento dei danni che non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., né con l'azione di esatto adempimento (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Cass. N. 7718 del 2000), atteso che mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente e non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Cass. N. 7718 del
2000).
Il compratore è assoggettato all'onere di denunciare, ossia di comunicare al venditore, i vizi
(art. 1495 c.c.) o la mancanza di qualità (art. 1497, II comma) della cosa venduta, entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dell'azione tendente ad ottenere la risoluzione del contratto o, nella sola prima ipotesi, la riduzione del prezzo. Orbene, seppure la decadenza menzionata non possa essere rilevata d'ufficio dal giudice – trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969
pagina 6 di 8 c.c.) – tuttavia la comunicazione dei vizi eventuali nel breve termine di otto giorni è imposta, secondo l'opinione comunemente accolta, per l'esigenza, da un lato, di evitare che la sorte del concluso contratto resti sospesa per lungo tempo, e, dall'altro, che l'accertamento della loro eventuale sussistenza sia più agevole. Pertanto, i due elementi richiesti per una efficace denuncia dei vizi, rappresentati da una idonea comunicazione ed il brevissimo lasso di tempo posto per la sua esecuzione, costituiscono due aspetti intimamente connessi dalla stessa ratio della norma, nel senso che la mancanza del secondo vanificherebbe, rispetto alla ratio medesima, la sussistenza dell'altro (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 6365 del 1991).
Spetta dunque all'attore – nell'ipotesi in cui il convenuto venditore contesti (come nella specie) di avere ricevuto tempestiva denuncia della loro esistenza – dimostrare che li ha comunicati alla controparte nel termine di otto giorni dalla scoperta, trattandosi condizione per l'utile esperibilità dell'azione (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 427/2022).
Ciò posto, nel merito si osserva che la controversia nasce a seguito di ricorso monitorio depositato a fronte del mancato pagamento di forniture e posa in opera di infissi di cui alla fattura n.
513 del 5.12.2013 per l'importo di euro 20.405,50, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo oltre spese come liquidate in decreto. L'espletata istruttoria orale ha evidenziato, al di là delle generiche, e non temporalmente individuate, contestazioni, come si evince dalle dichiarazioni dei testi Sigg.ri e l'avvenuta posa in opera degli infissi e la scelta operata dall'opponente di non Tes_1 Tes_2
porre in opera i controtelai, mentre la sigillatura e schiumatura degli stessi era stata eseguita a regola d'arte, nonché la situazione complessiva contabile della opponente.
Quanto alla dedotta tardiva consegna dei materiali, si osserva che da un canto dalla lettura della commissione d'ordine i termini di consegna dei materiali non erano impegnativi, essendo apposti a titolo indicativo, e dall'altro che alcuna prova al riguardo è emersa in sede di istruttoria. Del pari, alcuna contestazione risulta mossa su quanto dedotto in ordine alla applicazione dell'IVA.
In ordine al quantum, emerge per tabulas un importo diverso dovuto alla odierna opposta. Il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso in favore della società sulla base Controparte_4 della fattura n. 513 del 5.12.2013 pari ad € 22.050,46; l'opposta afferma che la società opponente provvedeva a corrispondere a titolo di acconto la somma di € 1.644,96, per cui residuava l'importo di cui al decreto opposto pari a € 20.405,50. Seguiva la conferma, da parte della società opposta, avendo l'opponente evidenziato l'avvenuto pagamento dell'importo pari a € 7.500,00 in favore di Banca
Popolare di Spoleto, dell'avvenuto pagamento della somma predetta sicché il decreto ingiuntivo, riportando una somma maggiore, va revocato e l'opponente condannata al pagamento della diversa somma pari a € 12.905,50, oltre interessi come da domanda.
pagina 7 di 8 Tutte le altre domande sono respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione delle emergenze processuali, sono compensate tra le parti al 50% e sono liquidate in tale misura come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) del
01.04.2016 e condanna già in persona del Parte_1 Parte_3
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., della somma di € 12.905,50, oltre interessi come da domanda al saldo effettivo.
Condanna già in persona del legale rapp.te Parte_1 Parte_3
p.t., al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Caforio, liquidate nella misura del 50% in complessivi € 3.000,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge. Tutte le altre domande sono respinte.
Perugia, 2 giugno 2025 Il GI
Rosa Lavanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3462/2016 promossa da: Cont
- già (P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Esposito
- opponente -
Contro
(P.IVA ), con sede in San Terenziano Controparte_2 P.IVA_2
(PG), Zona CAI Grutti, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Caforio
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) del 01.04.2016
Conclusioni delle parti.
Per l'opponente: “in via principale revocare e/o annullare e/o, comunque, dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) emesso in data 1.04.2016 poiché infondato in fato ed in diritto oltre che emanato in assenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss cpc e dei presupposti di legge in relazione alla prova del credito;
In via riconvenzionale accertare 1).
l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della società in Concordato Controparte_4
Preventivo, nella fornitura e posa in opera e per l'effetto la risoluzione dell'accordo; nonché 2) il decremento da attribuire alla fornitura e messa in opera come installata, 3) la responsabilità della società in Concordato Preventivo in ordine 3a) all'inesatto adempimento della Controparte_4
fornitura e messa in opera;
3b) a vizi e difetti presenti e derivanti dall'inesatto adempimento della fornitura e messa in opera;
3c) ai danni subiti e subendi come verranno quantificati in corso di causa o pagina 1 di 8 comunque dal giudice in via equitativa;
in subordine, dichiarare l'eccessiva onerosità della somma intimata considerata la non corrispondenza con il risultato richiesto, e tenuto altresì conto della maggiore somma pari ad € 7.500,00 corrisposta dal Del Grosso Costruzioni Impianti a titolo di acconto, sulla fattura (contestata) in oggetto e non considerata da controparte;
e tenuto conto che sarebbe dovuta l'IVA al 4% come specificato al punto B) (e non al 22% come erroneamente calcolata); e per l'effetto ridurre l'importo ingiunto alla somma ritenuta di giustizia, dichiarando il D.I. opposto illegittimo ed infondato e pertanto revocarlo parzialmente e/o annullarlo e/o dichiararlo solo parzialmente efficace nella misura che risulterà effettivamente dovuta dall'opponente/attrice. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per l'opposta: come precisate all'udienza del 15.02.2024: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione, anche parziale per le somme non contestate, del decreto ingiuntivo opposto n.
777/2016 (R.G. n. 935/2016) del 1.04.2016 per i motivi esposti in narrativa;
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare il difetto di competenza e/o giurisdizione del Tribunale adito in favore della giurisdizione arbitrale ai sensi dell'art. 11 del contratto inter partes per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare la decadenza dalla contestazione dei vizi e difetti ex art 1495 c.c. e, per l'effetto, Nel merito:
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) del 1.04.2016; In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”. Con contestuale rigetto delle conclusioni avversarie e vittoria di spese e compensi professionali di lite il tutto a favore del procuratore antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto Parte_3
ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) del 1.4.2016, emesso su ricorso di in Controparte_2 concordato preventivo per il pagamento della somma di € 20.405,50 inclusa IVA, oltre interessi e spese legali, di cui alla fattura n. 513 del 5.12.2013.
Esponeva che: -nell'anno 2014 in qualità di appaltatrice Parte_3
della società Cieva Real Estate per la realizzazione di lavori presso il cantiere sito in Campagnano, Via
Filippo Turati, affidava alla società la fornitura e il montaggio di infissi e Controparte_4 persiane all'interno e all'esterno di n. 17 appartamenti, oltre alla fornitura e messa in opera del portone esterno del relativo fabbricato;
-la conclusione dell'accordo prevedeva la consegna ed il montaggio pagina 2 di 8 entro 70 giorni lavorativi di tutti i materiali e della posa in opera a perfetta regola d'arte; -tuttavia la fornitura e la messa in opera non fu mai completata, risultando inoltre inadeguata per la presenza di gravi vizi e difetti, mai eliminati dalla;
Controparte_5 [...]
nel riscontrare la fattura n. 513 del 5.12.2013, posta alla base del decreto Parte_3
ingiuntivo opposto, comunicava che avrebbe provveduto al pagamento del saldo solo dopo l'adempimento corretto e puntuale degli obblighi posti in capo alla società CP_2
Successivamente e solo a seguito delle rassicurazioni ricevute dalla società odierna opposta in ordine alla ultimazione dei lavori e all'eliminazione dei vizi rilevati, di cui alla fornitura in oggetto, Del
Grosso Costruzioni Impianti preso atto dell'avvenuta cessione da parte della società Controparte_4
[...
pro solvendo alla Banca Popolare di Spoleto Spa in a.s. della fattura n. 513 provvedeva in data
4.06.2014 al pagamento della prima rata dell'importo pari ad € 7.500,00; -tuttavia la società opposta non teneva fede agli accordi presi e la comunicava di non poter Parte_3
provvedere ai successivi bonifici soprattutto ravvisando il pericolo di ulteriori irreparabili pregiudizi, oltre a quelli già subiti, dalla circostanza che la società opposta cessava ogni attività imprenditoriale, entrando in concordato preventivo;
-con fax del 27.04.2015 la in riscontro Parte_3
alla richiesta della società odierna opposta di un presunto saldo debitore ai fini della redazione della relazione ex art. 161 3 co. L.F., negava la debenza di qualunque somma “non essendo stata ultimata la posa in opera e per difetti costruttivi e qualitativi del materiale posto in opera con più ampia riserva di azioni a recupero delle maggiori somme versate in acconto su fatture anticipate” ; - il decreto ingiuntivo, per inesigibilità del credito azionato, era da ritenersi illegittimo in quanto emesso in totale assenza dei requisiti minimi previsti dall'art. 633 c.p.c.: la fornitura è risultata del tutto difettosa e/o non realizzata a regola d'arte e/o non correttamente posata in opera, nonché immediatamente contestata;
-la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere da parte della società opposta ha causato ingenti danni alla la quale si è vista decurtare una ingente somma Parte_3 dal corrispettivo dovutole dalla committente Cieva Real Estate che, stante l'indisponibilità della società
, si è vista costretta a ricorrere ad altra ditta per effettuare gli interventi necessari Controparte_4 all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati sugli infissi forniti e posti in opera dalla - Controparte_4 stante la violazione ed il mancato rispetto da parte della società “ degli accordi Controparte_4
conclusi per la fornitura, sia con riferimento al corrispettivo, sia alla errata ed incompleta esecuzione della stessa rispetto agli accordi presi ed alla regola d'arte pattuita (artt. 1667-1668 c.c.), invocava il risarcimento del danno e/o la riduzione del prezzo, per inadempimento e/o inesatto adempimento;
- senza riconoscimento di alcuna delle somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto, evidenziava l'erroneità delle somme richieste per avere corrisposto la somme Parte_3
pagina 3 di 8 maggiori, rispetto a quelle ex adverso riconosciute, a titolo di acconto, e per inesattezza dell'importo richiesto a titolo di IVA;
ha corrisposto quale acconto sulla Parte_3 fattura n. 513/2013, seppur contestata, la maggiore somma pari ad € 7.500,00 (e non € 1.644,96), mediante bonifico effettuato direttamente alla Banca Popolare di Spoleto, cessionaria della fattura in oggetto.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e concludendo per il rigetto CP_2
delle domande formulate. Eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale a conoscere della domanda riconvenzionale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 del contratto stipulato, a mente del quale le contestazioni “unicamente di carattere tecnico” sarebbero state devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Nel merito, ricondotto il rapporto negoziale cui si riferisce la richiesta di pagamento azionata in via monitoria alla vendita e non all'appalto, l'opposta ha contestato tutte le deduzioni svolte con l'atto di opposizione e rassegnato le conclusioni di cui in comparsa, instando, altresì, per la concessione della provvisoria esecuzione. Evidenziava come la controparte fosse decaduta dall'azione per far valere possibili vizi e difetti, mai contestati per oltre un anno e mezzo dalla consegna. Quanto, poi, all'applicazione dell'IVA al 22% piuttosto che al 4%, rappresentava come sarebbe stato onere di controparte quello di fornire la documentazione probatoria utile per beneficiare dello sgravio fiscale.
Richiesti, e concessi, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., respinta l'istanza di concessione della esecuzione provvisoria, ammesse ed espletate le prove orali (erano escussi i testi e i testi di parte opposta e , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione83, comma 6
n. 1 c.p.c.. Il giudice tratteneva la causa in decisione condendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova ricordare che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte
(per tutte, da ultimo Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo pagina 4 di 8 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007;
Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali;
si osserva inoltre che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale;
allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria. In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ciò posto, l'esecuzione della prestazione da parte della società non è in realtà CP_2
posta in contestazione. In termini di qualificazione del contratto, nel caso di specie, relativo alla commissione ad un'impresa del settore di una serie di infissi ed alla loro posa in opera, è da ritenersi che le parti abbiano posto in essere un contratto di vendita cui si aggiungevano lavori di installazione e pagina 5 di 8 montaggio i quali erano stati compresi nella prestazione a carico della che infatti Controparte_4
ha provveduto alla loro esecuzione, presso il cantiere sito in Campagnano, Via Filippo Turati (fornitura e montaggio di infissi e persiane all'interno e all'esterno di n. 17 appartamenti, oltre alla fornitura e messa in opera del portone esterno del relativo fabbricato).
Ricondotto il tipo negoziale oggetto del presente giudizio nel contratto di vendita, in punto di diritto e di disciplina applicabile si evidenzia che a mente dell'art. 1490, primo comma, c.c. “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Inoltre, l'art. 1492 c.c. prescrive che:
“Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione” (I comma) e che “La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale” (II comma). E dunque, nella disciplina dettata per la compravendita, quando l'inadempimento del venditore si sostanzi nella consegna di una cosa affetta da vizi, il legislatore ha operato una diretta valutazione dell'importanza dell'inadempimento in relazione al contratto considerato (Cass. SS.UU n.
2665/88; Cass. n. 3398/96; Cass. 4564/94; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22416 del 2004). In ogni caso, ai sensi dell'art. 1494 c.c. “il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” e “Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa” (II comma), azione di risarcimento dei danni che non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., né con l'azione di esatto adempimento (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Cass. N. 7718 del 2000), atteso che mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente e non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Cass. N. 7718 del
2000).
Il compratore è assoggettato all'onere di denunciare, ossia di comunicare al venditore, i vizi
(art. 1495 c.c.) o la mancanza di qualità (art. 1497, II comma) della cosa venduta, entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dell'azione tendente ad ottenere la risoluzione del contratto o, nella sola prima ipotesi, la riduzione del prezzo. Orbene, seppure la decadenza menzionata non possa essere rilevata d'ufficio dal giudice – trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969
pagina 6 di 8 c.c.) – tuttavia la comunicazione dei vizi eventuali nel breve termine di otto giorni è imposta, secondo l'opinione comunemente accolta, per l'esigenza, da un lato, di evitare che la sorte del concluso contratto resti sospesa per lungo tempo, e, dall'altro, che l'accertamento della loro eventuale sussistenza sia più agevole. Pertanto, i due elementi richiesti per una efficace denuncia dei vizi, rappresentati da una idonea comunicazione ed il brevissimo lasso di tempo posto per la sua esecuzione, costituiscono due aspetti intimamente connessi dalla stessa ratio della norma, nel senso che la mancanza del secondo vanificherebbe, rispetto alla ratio medesima, la sussistenza dell'altro (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 6365 del 1991).
Spetta dunque all'attore – nell'ipotesi in cui il convenuto venditore contesti (come nella specie) di avere ricevuto tempestiva denuncia della loro esistenza – dimostrare che li ha comunicati alla controparte nel termine di otto giorni dalla scoperta, trattandosi condizione per l'utile esperibilità dell'azione (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 427/2022).
Ciò posto, nel merito si osserva che la controversia nasce a seguito di ricorso monitorio depositato a fronte del mancato pagamento di forniture e posa in opera di infissi di cui alla fattura n.
513 del 5.12.2013 per l'importo di euro 20.405,50, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo oltre spese come liquidate in decreto. L'espletata istruttoria orale ha evidenziato, al di là delle generiche, e non temporalmente individuate, contestazioni, come si evince dalle dichiarazioni dei testi Sigg.ri e l'avvenuta posa in opera degli infissi e la scelta operata dall'opponente di non Tes_1 Tes_2
porre in opera i controtelai, mentre la sigillatura e schiumatura degli stessi era stata eseguita a regola d'arte, nonché la situazione complessiva contabile della opponente.
Quanto alla dedotta tardiva consegna dei materiali, si osserva che da un canto dalla lettura della commissione d'ordine i termini di consegna dei materiali non erano impegnativi, essendo apposti a titolo indicativo, e dall'altro che alcuna prova al riguardo è emersa in sede di istruttoria. Del pari, alcuna contestazione risulta mossa su quanto dedotto in ordine alla applicazione dell'IVA.
In ordine al quantum, emerge per tabulas un importo diverso dovuto alla odierna opposta. Il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso in favore della società sulla base Controparte_4 della fattura n. 513 del 5.12.2013 pari ad € 22.050,46; l'opposta afferma che la società opponente provvedeva a corrispondere a titolo di acconto la somma di € 1.644,96, per cui residuava l'importo di cui al decreto opposto pari a € 20.405,50. Seguiva la conferma, da parte della società opposta, avendo l'opponente evidenziato l'avvenuto pagamento dell'importo pari a € 7.500,00 in favore di Banca
Popolare di Spoleto, dell'avvenuto pagamento della somma predetta sicché il decreto ingiuntivo, riportando una somma maggiore, va revocato e l'opponente condannata al pagamento della diversa somma pari a € 12.905,50, oltre interessi come da domanda.
pagina 7 di 8 Tutte le altre domande sono respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione delle emergenze processuali, sono compensate tra le parti al 50% e sono liquidate in tale misura come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 777/2016 (R.G. n. 935/2016) del
01.04.2016 e condanna già in persona del Parte_1 Parte_3
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., della somma di € 12.905,50, oltre interessi come da domanda al saldo effettivo.
Condanna già in persona del legale rapp.te Parte_1 Parte_3
p.t., al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Caforio, liquidate nella misura del 50% in complessivi € 3.000,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge. Tutte le altre domande sono respinte.
Perugia, 2 giugno 2025 Il GI
Rosa Lavanga
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