Art. 8.
Il presidente ed i membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.
Essi, ad eccezione del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Non puo' essere membro del suddetto Consiglio chi sia proprietario, amministratore, rappresentante o consulente di societa' o ditte che siano o entrino in rapporto di affari con l'Amministrazione dell'aviazione civile.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio superiore dell'aviazione civile occorre la presenza di almeno dodici membri, oltre il presidente, e per la validita' dei pareri, la maggioranza degli intervenuti. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Il presidente ed i membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.
Essi, ad eccezione del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Non puo' essere membro del suddetto Consiglio chi sia proprietario, amministratore, rappresentante o consulente di societa' o ditte che siano o entrino in rapporto di affari con l'Amministrazione dell'aviazione civile.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio superiore dell'aviazione civile occorre la presenza di almeno dodici membri, oltre il presidente, e per la validita' dei pareri, la maggioranza degli intervenuti. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".