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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1406/2024, introdotta
DA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, in virtù di procura in atti dall'avv. Ennio Grassini, presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: condannare l' corrispondere cadauno la somma di € 3.055,20 CP_1
o la diversa somma di giustizia, a titolo di lucro cessante per omessa organizzazione dei corsi di aggiornamento;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.4.2024, i dott.ri e Parte_1
medici titolari di incarico a tempo Parte_2 indeterminato per la Continuità Assistenziale nell' , lamentavano la Controparte_1 violazione, da parte dell'Azienda, dell'art. 12 co. I del capo IV dell'Accordo Integrativo
Regionale medicina generale, che prevede l'obbligo per le aziende di organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, corsi di formazione indirizzati ai medici della continuità assistenziale con incarico a tempo indeterminato, di durata complessiva pari a 60 ore annue, di cui almeno 20 per l'attività formativa specifica per l'età pediatrica.
Affermavano che l' era rimasta inadempiente, per gli anni 2020-2021, Controparte_1
1 all'obbligo di organizzazione dei suddetti corsi di formazione, cagionando loro una perdita da lucro cessante connesso alla mancata percezione dell'indennità economica ad hoc, prevista dall'art. 9 (ex art. 72 A.C.N.). CP_2
Deducevano che l'importo risarcitorio doveva essere commisurato alla quota oraria complessiva prevista da tale norma, ossia € 25,46, di cui € 22,46 quale onorario professionale ed € 3,00 a titolo di indennità oraria.
Quantificavano, dunque, il proprio credito nella somma di € 3.055,20 cadauno.
Tanto premesso, convenivano in giudizio l' innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio, Controparte_1 benché regolarmente intimata, e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Deve preliminarmente osservarsi che la contumacia della resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014,
n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623: “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”;
Cass., sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cass., sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Dunque, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
Di conseguenza, la prova della fondatezza del ricorso non può ricavarsi dall'assenza di contestazioni in giudizio da parte dell' . Parte_3
2. Tuttavia, la fondatezza della domanda può essere riscontrata in forza del disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai c.d. “precedenti conformi”, formatisi in seno all'intestato Tribunale e statuitivi di principi sulla scorta dei quali hanno trovato accoglimento identiche domande di pagamento, provenienti da altri medici dipendenti dell' resistente per il medesimo titolo (Tribunale di CP_1
2 Avellino, in funzione del giudice del lavoro, dott. Ciro Luce, sentenze n. 776/2021, n.
777/2021, n. 778/2021, n. 779/2021, n. 780/2021, n. 781/2021, n. 782/2021; dott.ssa
Monica D'Agostino, sentenza n. 132/2022).
A siffatti criteri interpretativi ha prestato adesione anche questo giudice (sentenze n.
971/2022, n. 171/2024 e n. 1209/2025).
Invero, nel presente giudizio, analogamente a quanto avvenuto in quelli richiamati, i ricorrenti hanno dedotto che, per gli anni 2020 e 2021, l' non ha Controparte_1 organizzato alcun corso di formazione.
Pertanto, posto che i suindicati precedenti giudiziari hanno ad oggetto l'identica questione del riconoscimento dei compensi previsti per la frequentazione dei corsi di aggiornamento anche nell'ipotesi in cui l' abbia omesso di organizzarli, si ravvisa CP_1 una condizione di piena sovrapponibilità interpretativa.
Sul punto, nella richiamata sentenza n. 782/2021, si legge: “Il Tribunale rileva che l'obbligo di istituire i corsi di formazione è chiaramente e pacificamente previsto dall' Accordo Integrativo Regionale dei medici di medicina
Generale approvato con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario n. 87 del Co 24.7.2013, e che di tanto è consapevole la stessa che tale obbligo espressamente richiama nella delibera prot. 173 del
14/01/2019. Con tale ultima delibera si prevede un piano di formazione esattamente corrispondente a quello previsto dal citato Co accordo del 2013, con corsi di formazione di sessanta ore annue. Tra l'altro, è pacifico che la abbia organizzato 24 ore di corsi per l'anno 2016. L'inadempimento all'obbligo si è quindi protratto dal 2014 al 2017, e la domanda di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento stesso appare fondata. La misura del risarcimento può essere individuata in una somma pari a quella prevista dallo stesso Accordo, a mente del quale alla partecipazione al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i Co normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art.9 del presente capo.
2. In merito a tale specifico punto, l' sostiene che l'art.
9 del medesimo Capo dell'AIR, ad oggetto "Trattamento economico (ex art. 72 ACN)" dispone, al comma 1 che "i compensi per Co ogni ora di attività svolta ai sensi del Capo III del presente Accordo, dell per la medicina generale vigente e così come previsto dal precedente AIR, sono stabiliti secondo la seguente tabella dalla pubblicazione del presente: Onorario Professionale
€. 22,46" ed al comma 2 che "tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi .. omissis ... al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente Accordo regionale, una indennità oraria di €. 3,00/ora", prevedendo, espressamente, che l'indennità in questione sia corrisposta in favore dei medici di CA tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo. L'art. 5 "Compiti del medico (ex art. 67 ACN)" al comma 6 dispone, testualmente che "il medico di C.A. partecipa ai Protocolli Applicativi specifici previsti nei piani applicativi proposti dalle Commissioni aziendali/regionali per l'appropriatezza delle prestazioni previste dal presente accordo. Per i medici di Continuità Assistenziale tali protocolli devono prevedere il contenimento della spesa farmaceutica anche attraverso progetti di informatizzazione dell'attività effettuata, della promozione e dell'utilizzo del farmaco generico e delle farmacie pubbliche, per l'appropriatezza dei ricoveri, per incrementare l'assistenza domiciliare. Il medico di
C.A. partecipa su base volontaria e secondo una graduatoria legata all'anzianità di incarico aziendale di C.A. ai modelli sperimentali di assistenza integrata con la Medicina di famiglia concordati a livello aziendale anche con trasferimento di parte dell'attività oraria dalla fascia notturna a quella diurna feriale. Ebbene, dalla verifica effettuata dai competenti organi aziendali, è emerso che non sussiste, in capo al ricorrente, il possesso dei requisiti giuridici legati allo svolgimento dei suddetti compiti elencati dalla normativa vigente, ragion per cui non compete, ai fini della retribuzione delle ore di formazione espletata,
l'ulteriore importo di €#3,00# in aggiunta al compenso ordinario. Questo a significare che le ore di formazione… saranno C retribuite dalla resistente corrispondendo al ricorrente, come a tutti i medici di partecipanti alle giornate di Pt_3 formazione, soltanto il compenso orario pari ad €. 22,46”. La tesi è infondata. L'art. 9 co.2 fa riferimento non solo ai compiti di Co cui al comma 6 art. del presente Capo, citato dalla ma anche a “quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità , ma anche il maggiore trasso di morbilità e mortalità infantile , al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una elevata fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata
3 formazione degli operatori”, e conclude che “le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta … una Co indennità oraria di €#3# all'ora “. Non solo quindi i presupposti sono differenti da quelli individuati da ma comunque il Co disposto della norma dell'ACN è chiara nel prevedere quella indennità oraria, senza le limitazioni che solo in questa sede ritiene esistenti. Solo in questa sede, perché nelle buste paga prodotte dal ricorrente compare la voce “quota aggiuntiva” pari a
€#3# per unità considerata, e che appare corrispondente proprio alla quota prevista dal comma 2 art.9 in esame. Anche tale quota va pertanto corrisposta”.
Inoltre, nella richiamata sentenza n. 132/2022, si statuisce che “l'inadempimento dell'obbligo si è protratto dal 2014 al 2017, e la domanda di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento stesso appare fondata. La misura del risarcimento può essere individuata in una somma pari a quella prevista dallo stesso Accordo, a mente del quale al medico partecipante ai Corsi sono corrisposto i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art. 9”.
3. Trattasi di criteri motivazionali che questo giudice ritiene di poter integralmente condividere, nonché applicare alla fattispecie concreta portata alla propria attenzione.
Pertanto, alle medesime conclusioni deve pervenirsi nella presente sede giudiziale, laddove va riconosciuto, ai ricorrenti, il diritto alla percezione delle somme individuate in ricorso, sulla scorta dei calcoli ivi indicati.
Come si vede, infatti, l'inadempimento dell' all'obbligo de quo risulta Controparte_1 definitivamente accertato nei precedenti giudiziari succitati, ed identica situazione deve essere riscontrata nel presente giudizio, laddove, anche in ragione della contumacia, il datore di lavoro non ha offerto alcun elemento di prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo nel periodo in contesa.
Anche nella specie, i compensi per le ore di formazione non effettuate devono ritenersi spettanti, a titolo risarcitorio, in forza di quanto disposto dall' approvato con CP_2 decreto del Commissario ad Acta regionale (per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario) n. 149 del 24.12.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n.
3. del 12.1.2015, all'art. 12 capo III, norma che pone, in capo all' un obbligo rimasto inadempiuto. CP_1
Compete, perciò, il risarcimento del danno conseguenza, derivato dall'inadempimento datoriale e costituito dalle somme da percepire in ipotesi di osservanza dell'obbligo, quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento ex art. 1223 c.c.
La lesione risarcibile comprende altresì l'indennità oraria di € 3,00.
Sul punto, il citato art. 9 co. 2 così dispone: “tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art.5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità, ma anche il maggiore tasso di morbilità e mortalità infantile, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità
Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente accordo regionale, una indennità oraria di € 3,00/ora”.
Di conseguenza, il ricorso va accolto e la resistente va condannata al pagamento della somma di € 3.055,20, in favore di , e di € 3.055,20, in favore Parte_4 di . Parte_2
Trattandosi di danno patrimoniale, così espressamente qualificato in ricorso ed in tali termini oggetto di pronuncia d'accoglimento, la somma suindicata deve intendersi al
4 lordo delle ritenute fiscali di legge (Cassazione civile, sez. V, n. 8615 del 27/03/2023:
“In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate
a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2020, n. 13624: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
Assorbito ogni altro profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con le maggiorazioni e le diminuzioni di cui all'art. 4 co. 2 e 4 D. M. 55 cit., e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma lorda di Controparte_1
€ 3.055,20 in favore di , e della somma lorda di € Parte_4
3.055,20 in favore di , per il titolo in Parte_2 motivazione, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo;
2) condanna , in persona del l. r. p. t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 1.480,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 49,00, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 21.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1406/2024, introdotta
DA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, in virtù di procura in atti dall'avv. Ennio Grassini, presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: condannare l' corrispondere cadauno la somma di € 3.055,20 CP_1
o la diversa somma di giustizia, a titolo di lucro cessante per omessa organizzazione dei corsi di aggiornamento;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.4.2024, i dott.ri e Parte_1
medici titolari di incarico a tempo Parte_2 indeterminato per la Continuità Assistenziale nell' , lamentavano la Controparte_1 violazione, da parte dell'Azienda, dell'art. 12 co. I del capo IV dell'Accordo Integrativo
Regionale medicina generale, che prevede l'obbligo per le aziende di organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, corsi di formazione indirizzati ai medici della continuità assistenziale con incarico a tempo indeterminato, di durata complessiva pari a 60 ore annue, di cui almeno 20 per l'attività formativa specifica per l'età pediatrica.
Affermavano che l' era rimasta inadempiente, per gli anni 2020-2021, Controparte_1
1 all'obbligo di organizzazione dei suddetti corsi di formazione, cagionando loro una perdita da lucro cessante connesso alla mancata percezione dell'indennità economica ad hoc, prevista dall'art. 9 (ex art. 72 A.C.N.). CP_2
Deducevano che l'importo risarcitorio doveva essere commisurato alla quota oraria complessiva prevista da tale norma, ossia € 25,46, di cui € 22,46 quale onorario professionale ed € 3,00 a titolo di indennità oraria.
Quantificavano, dunque, il proprio credito nella somma di € 3.055,20 cadauno.
Tanto premesso, convenivano in giudizio l' innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio, Controparte_1 benché regolarmente intimata, e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Deve preliminarmente osservarsi che la contumacia della resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014,
n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623: “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”;
Cass., sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cass., sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Dunque, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
Di conseguenza, la prova della fondatezza del ricorso non può ricavarsi dall'assenza di contestazioni in giudizio da parte dell' . Parte_3
2. Tuttavia, la fondatezza della domanda può essere riscontrata in forza del disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai c.d. “precedenti conformi”, formatisi in seno all'intestato Tribunale e statuitivi di principi sulla scorta dei quali hanno trovato accoglimento identiche domande di pagamento, provenienti da altri medici dipendenti dell' resistente per il medesimo titolo (Tribunale di CP_1
2 Avellino, in funzione del giudice del lavoro, dott. Ciro Luce, sentenze n. 776/2021, n.
777/2021, n. 778/2021, n. 779/2021, n. 780/2021, n. 781/2021, n. 782/2021; dott.ssa
Monica D'Agostino, sentenza n. 132/2022).
A siffatti criteri interpretativi ha prestato adesione anche questo giudice (sentenze n.
971/2022, n. 171/2024 e n. 1209/2025).
Invero, nel presente giudizio, analogamente a quanto avvenuto in quelli richiamati, i ricorrenti hanno dedotto che, per gli anni 2020 e 2021, l' non ha Controparte_1 organizzato alcun corso di formazione.
Pertanto, posto che i suindicati precedenti giudiziari hanno ad oggetto l'identica questione del riconoscimento dei compensi previsti per la frequentazione dei corsi di aggiornamento anche nell'ipotesi in cui l' abbia omesso di organizzarli, si ravvisa CP_1 una condizione di piena sovrapponibilità interpretativa.
Sul punto, nella richiamata sentenza n. 782/2021, si legge: “Il Tribunale rileva che l'obbligo di istituire i corsi di formazione è chiaramente e pacificamente previsto dall' Accordo Integrativo Regionale dei medici di medicina
Generale approvato con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario n. 87 del Co 24.7.2013, e che di tanto è consapevole la stessa che tale obbligo espressamente richiama nella delibera prot. 173 del
14/01/2019. Con tale ultima delibera si prevede un piano di formazione esattamente corrispondente a quello previsto dal citato Co accordo del 2013, con corsi di formazione di sessanta ore annue. Tra l'altro, è pacifico che la abbia organizzato 24 ore di corsi per l'anno 2016. L'inadempimento all'obbligo si è quindi protratto dal 2014 al 2017, e la domanda di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento stesso appare fondata. La misura del risarcimento può essere individuata in una somma pari a quella prevista dallo stesso Accordo, a mente del quale alla partecipazione al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i Co normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art.9 del presente capo.
2. In merito a tale specifico punto, l' sostiene che l'art.
9 del medesimo Capo dell'AIR, ad oggetto "Trattamento economico (ex art. 72 ACN)" dispone, al comma 1 che "i compensi per Co ogni ora di attività svolta ai sensi del Capo III del presente Accordo, dell per la medicina generale vigente e così come previsto dal precedente AIR, sono stabiliti secondo la seguente tabella dalla pubblicazione del presente: Onorario Professionale
€. 22,46" ed al comma 2 che "tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi .. omissis ... al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente Accordo regionale, una indennità oraria di €. 3,00/ora", prevedendo, espressamente, che l'indennità in questione sia corrisposta in favore dei medici di CA tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo. L'art. 5 "Compiti del medico (ex art. 67 ACN)" al comma 6 dispone, testualmente che "il medico di C.A. partecipa ai Protocolli Applicativi specifici previsti nei piani applicativi proposti dalle Commissioni aziendali/regionali per l'appropriatezza delle prestazioni previste dal presente accordo. Per i medici di Continuità Assistenziale tali protocolli devono prevedere il contenimento della spesa farmaceutica anche attraverso progetti di informatizzazione dell'attività effettuata, della promozione e dell'utilizzo del farmaco generico e delle farmacie pubbliche, per l'appropriatezza dei ricoveri, per incrementare l'assistenza domiciliare. Il medico di
C.A. partecipa su base volontaria e secondo una graduatoria legata all'anzianità di incarico aziendale di C.A. ai modelli sperimentali di assistenza integrata con la Medicina di famiglia concordati a livello aziendale anche con trasferimento di parte dell'attività oraria dalla fascia notturna a quella diurna feriale. Ebbene, dalla verifica effettuata dai competenti organi aziendali, è emerso che non sussiste, in capo al ricorrente, il possesso dei requisiti giuridici legati allo svolgimento dei suddetti compiti elencati dalla normativa vigente, ragion per cui non compete, ai fini della retribuzione delle ore di formazione espletata,
l'ulteriore importo di €#3,00# in aggiunta al compenso ordinario. Questo a significare che le ore di formazione… saranno C retribuite dalla resistente corrispondendo al ricorrente, come a tutti i medici di partecipanti alle giornate di Pt_3 formazione, soltanto il compenso orario pari ad €. 22,46”. La tesi è infondata. L'art. 9 co.2 fa riferimento non solo ai compiti di Co cui al comma 6 art. del presente Capo, citato dalla ma anche a “quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità , ma anche il maggiore trasso di morbilità e mortalità infantile , al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una elevata fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata
3 formazione degli operatori”, e conclude che “le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta … una Co indennità oraria di €#3# all'ora “. Non solo quindi i presupposti sono differenti da quelli individuati da ma comunque il Co disposto della norma dell'ACN è chiara nel prevedere quella indennità oraria, senza le limitazioni che solo in questa sede ritiene esistenti. Solo in questa sede, perché nelle buste paga prodotte dal ricorrente compare la voce “quota aggiuntiva” pari a
€#3# per unità considerata, e che appare corrispondente proprio alla quota prevista dal comma 2 art.9 in esame. Anche tale quota va pertanto corrisposta”.
Inoltre, nella richiamata sentenza n. 132/2022, si statuisce che “l'inadempimento dell'obbligo si è protratto dal 2014 al 2017, e la domanda di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento stesso appare fondata. La misura del risarcimento può essere individuata in una somma pari a quella prevista dallo stesso Accordo, a mente del quale al medico partecipante ai Corsi sono corrisposto i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art. 9”.
3. Trattasi di criteri motivazionali che questo giudice ritiene di poter integralmente condividere, nonché applicare alla fattispecie concreta portata alla propria attenzione.
Pertanto, alle medesime conclusioni deve pervenirsi nella presente sede giudiziale, laddove va riconosciuto, ai ricorrenti, il diritto alla percezione delle somme individuate in ricorso, sulla scorta dei calcoli ivi indicati.
Come si vede, infatti, l'inadempimento dell' all'obbligo de quo risulta Controparte_1 definitivamente accertato nei precedenti giudiziari succitati, ed identica situazione deve essere riscontrata nel presente giudizio, laddove, anche in ragione della contumacia, il datore di lavoro non ha offerto alcun elemento di prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo nel periodo in contesa.
Anche nella specie, i compensi per le ore di formazione non effettuate devono ritenersi spettanti, a titolo risarcitorio, in forza di quanto disposto dall' approvato con CP_2 decreto del Commissario ad Acta regionale (per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario) n. 149 del 24.12.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n.
3. del 12.1.2015, all'art. 12 capo III, norma che pone, in capo all' un obbligo rimasto inadempiuto. CP_1
Compete, perciò, il risarcimento del danno conseguenza, derivato dall'inadempimento datoriale e costituito dalle somme da percepire in ipotesi di osservanza dell'obbligo, quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento ex art. 1223 c.c.
La lesione risarcibile comprende altresì l'indennità oraria di € 3,00.
Sul punto, il citato art. 9 co. 2 così dispone: “tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art.5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità, ma anche il maggiore tasso di morbilità e mortalità infantile, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità
Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente accordo regionale, una indennità oraria di € 3,00/ora”.
Di conseguenza, il ricorso va accolto e la resistente va condannata al pagamento della somma di € 3.055,20, in favore di , e di € 3.055,20, in favore Parte_4 di . Parte_2
Trattandosi di danno patrimoniale, così espressamente qualificato in ricorso ed in tali termini oggetto di pronuncia d'accoglimento, la somma suindicata deve intendersi al
4 lordo delle ritenute fiscali di legge (Cassazione civile, sez. V, n. 8615 del 27/03/2023:
“In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate
a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2020, n. 13624: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
Assorbito ogni altro profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con le maggiorazioni e le diminuzioni di cui all'art. 4 co. 2 e 4 D. M. 55 cit., e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma lorda di Controparte_1
€ 3.055,20 in favore di , e della somma lorda di € Parte_4
3.055,20 in favore di , per il titolo in Parte_2 motivazione, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo;
2) condanna , in persona del l. r. p. t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 1.480,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 49,00, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 21.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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