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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente. dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4890/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANGELO e Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della provincia di
, Cat. A12/2023/Imm/1 Sez. /AD - emesso in data 28.02.2023 e notificato in data CP_2
01.03.2023 - con il quale è stata respinta l'istanza CUI 05EOXVD presentata in data 22.08.2022 volta al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'articolo 19 comma 1.1 e comma 1.2 del D.lvo 286/1998.
A sostegno del ricorso si è fatta valere l'integrazione del ricorrente sul territorio.
Il non si è costituito e può dichiararsene la contumacia. CP_1
Nel corso del processo è risultato l'avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto in questa sede e ciò in forza della pronuncia resa dal Tribunale di Trieste in data 6.10.2023 (decreto nr. 1849 del 2023 del 9.10.2023 RGNR 4098/2018).
Tale circostanza è stata riferita dallo stesso difensore del ricorrente nel corso dell'ultima udienza, fissata proprio per la verifica sull'attualità della domanda formulata in questo giudizio. Il difensore non ha però inteso rinunciare alle domande, nelle quali ha insistito, ritenendo non provato il materiale rilascio del titolo e ciò dal momento che il ricorrente, come dato atto nel medesimo verbale dell'11.2.2025 dalla sua difesa, è divenuto irreperibile per il difensore (non risponde alle sue chiamate ed ai suoi messaggi).
pagina 1 di 2 Ad avviso del Collegio non può che dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio e ciò a prescindere dall'effettivo rilascio del titolo da parte della competente questura, dal momento che oggetto del processo è l'accertamento del diritto al rilascio del titolo, accertamento già compiuto da diversa autorità giudiziaria. Del resto la sopravvenuta irreperibilità del ricorrente dimostra chiaramente il suo sopravenuto disinteresse all'esito del presente giudizio. Le spese possono restare in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Bologna, 13.2.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente. dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4890/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANGELO e Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della provincia di
, Cat. A12/2023/Imm/1 Sez. /AD - emesso in data 28.02.2023 e notificato in data CP_2
01.03.2023 - con il quale è stata respinta l'istanza CUI 05EOXVD presentata in data 22.08.2022 volta al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'articolo 19 comma 1.1 e comma 1.2 del D.lvo 286/1998.
A sostegno del ricorso si è fatta valere l'integrazione del ricorrente sul territorio.
Il non si è costituito e può dichiararsene la contumacia. CP_1
Nel corso del processo è risultato l'avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto in questa sede e ciò in forza della pronuncia resa dal Tribunale di Trieste in data 6.10.2023 (decreto nr. 1849 del 2023 del 9.10.2023 RGNR 4098/2018).
Tale circostanza è stata riferita dallo stesso difensore del ricorrente nel corso dell'ultima udienza, fissata proprio per la verifica sull'attualità della domanda formulata in questo giudizio. Il difensore non ha però inteso rinunciare alle domande, nelle quali ha insistito, ritenendo non provato il materiale rilascio del titolo e ciò dal momento che il ricorrente, come dato atto nel medesimo verbale dell'11.2.2025 dalla sua difesa, è divenuto irreperibile per il difensore (non risponde alle sue chiamate ed ai suoi messaggi).
pagina 1 di 2 Ad avviso del Collegio non può che dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio e ciò a prescindere dall'effettivo rilascio del titolo da parte della competente questura, dal momento che oggetto del processo è l'accertamento del diritto al rilascio del titolo, accertamento già compiuto da diversa autorità giudiziaria. Del resto la sopravvenuta irreperibilità del ricorrente dimostra chiaramente il suo sopravenuto disinteresse all'esito del presente giudizio. Le spese possono restare in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Bologna, 13.2.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
pagina 2 di 2