Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 .
Nota all' art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 , recante «Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 .
Nota all' art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 , recante «Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006.