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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6237/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Michelangelo Girandoli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 15 maggio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6671/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha
1 contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., in quanto con corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 6 maggio 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in geriatria in considerazione dell'età della ricorrente e del fatto che il primo c.t.u. aveva omesso di verificare i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 (cfr. ordinanza del 3 dicembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio e richiamato nella fase di merito (cfr. relazione dott. depositata il 16 ottobre 2024: “Alla luce di tutto Per_1 quanto fin qui esposto, lo scrivente CTU, al termine dell'excursus riguardante gli eventi clinici del maggio 2023 e rivalutato l'esame obiettivo mediante nuove operazioni peritali eseguite in data
24.09.2024, non può che confermare le conclusioni cui era pervenuto nella ctu già a suo tempo depositata, ritenendo che NON presenti, ad oggi, i requisiti di ordine medico- Parte_1
legale di cui alla L. 18/80, ai fini della concessione della indennità di accompagnamento”), anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha confermato le valutazioni del primo medico, dichiarando non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed ha negato, inoltre, la sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 20 febbraio 2025: “L'indennità di accompagnamento viene concessa sostanzialmente per due motivazioni (L. 18/80 e successive modificazioni): 1) se sussiste incapacità a deambulare autonomamente. 2) se è presente incapacità ad accudire ai fabbisogni propri della vita quotidiana (intendendo con questi il nutrirsi, vestirsi e provvedere all'igiene personale). Per riconoscere lo status di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/92 )vi deve essere: “ Una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione od integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da necessitare un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale od in quella di relazione” (…) Posso concludere affermando che il complesso morboso da cui è affetta la richiedente, non determini, in atto, grave limitazione della propria autonomia ai
2 sensi di legge e che pertanto non sia tale da poter consentire la corresponsione, a mente della L.
18/80, della indennità di accompagnamento, in quanto soggetto ad oggi in grado di deambulare autonomamente nonché di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Poiché la ricorrente non necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale od in quella di relazione, non vi sono i requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di Handicap in situazione di gravità”), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI AL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6237/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Michelangelo Girandoli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 15 maggio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6671/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha
1 contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., in quanto con corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 6 maggio 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in geriatria in considerazione dell'età della ricorrente e del fatto che il primo c.t.u. aveva omesso di verificare i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 (cfr. ordinanza del 3 dicembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio e richiamato nella fase di merito (cfr. relazione dott. depositata il 16 ottobre 2024: “Alla luce di tutto Per_1 quanto fin qui esposto, lo scrivente CTU, al termine dell'excursus riguardante gli eventi clinici del maggio 2023 e rivalutato l'esame obiettivo mediante nuove operazioni peritali eseguite in data
24.09.2024, non può che confermare le conclusioni cui era pervenuto nella ctu già a suo tempo depositata, ritenendo che NON presenti, ad oggi, i requisiti di ordine medico- Parte_1
legale di cui alla L. 18/80, ai fini della concessione della indennità di accompagnamento”), anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha confermato le valutazioni del primo medico, dichiarando non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed ha negato, inoltre, la sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 20 febbraio 2025: “L'indennità di accompagnamento viene concessa sostanzialmente per due motivazioni (L. 18/80 e successive modificazioni): 1) se sussiste incapacità a deambulare autonomamente. 2) se è presente incapacità ad accudire ai fabbisogni propri della vita quotidiana (intendendo con questi il nutrirsi, vestirsi e provvedere all'igiene personale). Per riconoscere lo status di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/92 )vi deve essere: “ Una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione od integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da necessitare un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale od in quella di relazione” (…) Posso concludere affermando che il complesso morboso da cui è affetta la richiedente, non determini, in atto, grave limitazione della propria autonomia ai
2 sensi di legge e che pertanto non sia tale da poter consentire la corresponsione, a mente della L.
18/80, della indennità di accompagnamento, in quanto soggetto ad oggi in grado di deambulare autonomamente nonché di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Poiché la ricorrente non necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale od in quella di relazione, non vi sono i requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di Handicap in situazione di gravità”), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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