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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1544 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Simone Domenico, come da procura in Parte_1
atti;
-attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. to Francesco Colucci come da Controparte_1
procura in atti;
-convenuto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al , l'attrice , Controparte_1 Parte_1
premesso di essere proprietaria di un immobile, facente parte di un complesso condominiale, sviluppato su due livelli, sito in alla via Annunziata n. 9, cui si accede direttamente CP_1
dalla suddetta strada, a differenza degli altri appartamenti del fabbricato, posti, invece, su un livello più alto aventi accesso da una strada sovrastante denominata via Pirelli, si doleva che da tempo, nell'immobile di sua proprietà, al piano terra, erano emerse sulle pareti alcune tracce di ingenti infiltrazioni di acqua che rendevano l'ambiente insalubre.
1 L'attrice asseriva che la genesi di tali fenomeni era da individuare nello stato dei sottoservizi presenti su via Pirelli nonché della pavimentazione della suddetta strada;
in particolare si evidenziava che le impermeabilizzazioni bituminose che ricoprivano il piano viabile di via Pirelli erano del tutto dissestate, con lesioni e avvallamenti e che le condotte fognarie erano del tutto ostruite e poco efficienti a causa dell'assenza di manutenzione.
L'attrice deduceva che, a causa di ciò, le infiltrazioni presenti nel proprio immobile si erano nel tempo aggravate ed avevano determinato chiazze di umidità tra le volte e le pareti, distacchi e cedute di intonaco, protuberanze e lesioni.
Stante quanto asserito, l'attrice sosteneva che i suddetti danni erano causalmente riconducibili ad una irregolare e non corretta regimentazione del deflusso delle acque piovane e quindi alla responsabilità del e deduceva di aver segnalato, più volte, tale fenomeno Controparte_1
al il quale aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti. CP_1
A sostegno delle proprie difese l'attrice asseriva che lo stesso nella relazione di servizio CP_1 del 12.09.2016 della Polizia Municipale, aveva riconosciuto che “all'interno della cantina ….vi era una notevole infiltrazione di acqua derivante, presumibilmente, dal piano viario sovrastante”.
L'attrice, a sostegno delle proprie doglianze, asseriva di avere effettuato una prova con liquido colorante che, sversato negli igienici di una proprietà vicina, si era manifestato nella cantina di sua proprietà.
Tanto premesso, agiva in giudizio nei confronti del al fine Parte_1 Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i lamentati fenomeni infiltrativi presenti nell'immobile di proprietà sono determinati dalla stato precario in cui Pt_1
versa la condotta fognaria Comunale, dalla mancata o inadeguata regimentazione delle acque piovane, dallo stato precario in cui versa la pavimentazione di via Pirelli e comunque da cause riconducibili a responsabilità del;
2) per l'effetto condannare il Controparte_1 [...]
a porre in essere in proprietà comunale ogni intervento utile alla eliminazione dei Controparte_1
suddetti fenomeni;
3) condannare altresì il a risarcire i danni provocati Controparte_1 dalle infiltrazioni suddette all'immobile dell'attrice, nella misura di euro 15.200,00 oltre accessori di legge, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia”.
Si costituiva nel presente giudizio il il quale eccepiva, preliminarmente, il Controparte_1
mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della lite;
la nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi individuati dall'art. 163 c.p.c., ovvero per l'assoluta genericità e contraddittorietà delle cause del presunto danno subito, nonché per la mancata specificazione delle norme giuridiche poste a fondamento della domanda dispiegata.
2 Il Comune convenuto eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto sosteneva che il danno da infiltrazioni lamentato dall'attrice riguardava la zona della cantina, quindi una porzione di immobile che non era menzionato nell'atto notarile di acquisto della proprietà prodotto in giudizio da eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno Parte_1 in quanto le infiltrazioni lamentate erano presenti già nell'anno 2009, come riscontrato dal verbale dei vigili del fuoco del 12.12.2009, ma la prima richiesta di risarcimento del danno era stata avanzata dall'attrice nell'anno 2016, quindi oltre il termine quinquennale.
Nel merito, il eccepiva l'infondatezza della domanda ed asseriva che le presunte CP_1
infiltrazioni erano conseguenza unica ed esclusiva del comportamento di la quale Parte_1
aveva stravolto la naturale destinazioni dei locali, adibendoli per una finalità differente per la quale erano stati concepiti e costruiti e, comunque, non aveva provveduto nemmeno alla loro coibentazione ed impermeabilizzazione.
In ordine al quantum della domanda di risarcimento il eccepiva che la domanda era CP_1 sfornita di ogni allegazione in merito alla precisa indicazione e quantificazione dell'asserito danno subito, non avendo alcuna valenza la quantificazione del CTP che non aveva allegato alcun computo metrico dei lavori a farsi.
All'udienza del 19 gennaio 2022 il Giudice Istruttore si riservava in ordine alle richieste istruttorie delle parti.
Con ordinanza del 10.05.2022 il Giudice, “ritenuto necessario disporre accertamenti tecnici al fine di accertare e verificare la presenza delle infiltrazioni lamentate dall'attrice e le cause delle stesse, nonché individuare i lavori a farsi per la loro eliminazione e i danni subiti dall'immobile dell'attrice a causa delle infiltrazioni, con conseguenziale determinazione dei costi dei lavori di ripristino” nominava il CTU arch. Persona_1
Successivamente al deposito della consulenza tecnica, stante le contestazioni sollevate dall'attrice all'elaborato del CTU arch. veniva disposto un supplemento di accertamenti tecnici ed era Per_1
nominato come CTU il geologo dott. . Persona_2
Al CTU dott. era affidato l'incarico, anche previo compimento di ulteriori indagini Per_2
tecniche, di dare risposta alle osservazioni sollevate dalla parte attrice alla relazione del precedente
CTU e “di individuare la causa e/o le concause delle infiltrazioni lamentate in citazione nonché di dover esaminare anche le ulteriori deduzioni del (di cui alle note Controparte_1 dell'udienza del 22.2.2023.
All'esito del deposito della relazione del CTU dott. , all'udienza del 16.10.2024 la causa Per_2 veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che la domanda risarcitoria promossa da è riconducibile alla responsabilità civile della p.a. per i Parte_1
danni derivanti dalla omessa/cattiva manutenzione della cosa pubblica ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sul punto, per lungo tempo si sono contrapposti due orientamenti giurisprudenziali: l'uno configurava la responsabilità risarcitoria in capo alla p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c. (il quale richiede, ai fini della sua configurabilità, l'elemento soggettivo della colpa. In tal senso, la p.a., nella propria attività di vigilanza e controllo, è tenuta a prevedere situazioni pericolose, in ossequio al principio del cd. neminem leadere), l'altro riconduceva invece tale fattispecie all'alveo della responsabilità per le cose in custodia, ex art. 2051 c.c. (per cui la p.a., custode del bene pubblico esercitante un controllo effettivo sulla cosa, è oggettivamente responsabile del danno qualora il danneggiato provi la sussistenza del nesso causale tra cattiva/omessa manutenzione della cosa e l'evento lesivo, a meno che l'ente non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitarlo. La p.a., dunque, avrebbe l'onere di dimostrare che la verificazione dell'evento sia dipeso dal cd. caso fortuito, integrabile dal comportamento colposo dello stesso danneggiato.
L'orientamento attualmente predominante, che si ritiene di condividere, riconduce la responsabilità risarcitoria per la omessa/cattiva manutenzione delle strade pubbliche all'alveo dell'art. 2051 c.c., e dunque alla ipotesi della cd. responsabilità oggettiva in capo alla p.a., con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Sul danneggiato graverà dunque l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la res in custodia e il danno lamentato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, mentre spetterà alla p.a. dimostrare che l'evento sia dipeso dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Costituisce infatti principio pacifico quello per cui, anche nel caso di responsabilità ex art. 2051
c.c., l'attore deve offrire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento: "La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza
4 normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" ( Cassazione civile n. 858/2008).
Occorre puntualizzare, inoltre, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede sempre la prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa: tale prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. compete all'attore, gravando sul custode quella del caso fortuito (cui va assimilato il comportamento colposo del danneggiato) solo ove tale presupposto sia stato accertato (cfr.
Tribunale Milano sez. X 03/12/2009).
La Corte di Cassazione (cfr sentenza n. 28811/2008) ha compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Posto che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione alle singole fattispecie è però necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., a norma del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere
5 prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione è infondata. Ed invero il danno da infiltrazioni d'acqua costituisce un illecito permanente.
Integra illecito permanente una situazione che continua nel tempo, come nel caso delle infiltrazioni.
L'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata ( cfr. Cassazione civile n. 25835/2023).
Protraendosi quindi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa
(Cassazione civile ord. 34377/2022).
Nel caso di specie il danno da infiltrazioni d'acqua risulta essere ancora in atto, secondo quanto si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal CTU, per cui alcuna prescrizione è maturata.
Riguardo alla legittimazione attiva, si osserva che l'attrice ha depositato l'atto di acquisto della proprietà dell'immobile di cui è causa ( atto di vendita del 1.12.2006 per Notaio da Persona_3 cui si evince che anche la cantina è parte integrante di detto immobile. Nell'atto pubblico si fa menzione che l'immobile è costituito da due vani a piano terra, tre piccoli vani, cucina e bagno al primo piano e due vani seminterrati.
Alla luce della descrizione dell'immobile del CTU arch. deve ritenersi che la cantina (a cui Per_1
si accede dalla cucina ubicata al piano terra), collocata in parte al di sotto di via Pirelli ed in parte al di sotto dell'edificio di fronte prospettante sulla medesima via Pirelli, è il vano seminterrato a cui va riferimento l'atto di vendita del 1.12.2006.
Nel merito, le domande meritano accoglimento.
Dai documenti allegati in atti e dalle risultanze degli accertamenti tecnici espletati, è emerso che l'evento dannoso lamentato dall'attrice si è effettivamente verificato.
Il CTU arch. ha riscontrato che l'analisi visiva dei vari ambienti dell'abitazione ha dato i Per_1
seguenti risultati:
-il soggiorno-pranzo e la cucina al piano terra presentano evidenti manifestazioni di umidità nelle murature e sul soffitto;
6 -la cantina, contigua ai suddetti ambienti, con l'accesso dalla cucina e posta in parte al di sotto del piano di calpestio stradale di via Pirelli ed in parte al di sotto dell'edificio di fronte prospettante sulla medesima via Pirelli, presenta in corrispondenza di gran parte della superficie muraria contro terra e del soffitto, estese macchie di colore scuro correlate alla presenza di umidità nelle murature, con vari punti in cui si evince la creazione di formazioni fungine, scrostamenti e decolorazioni della pittura;
-il salone al piano primo, con pavimento al di sotto del piano di calpestio stradale di via Pirelli, presenta macchie di umidità con conseguente distacco della pitturazione: nella parte inferiore di uno spigolo della parete perimetrale confinante con via Pirelli;
nella parte inferiore della medesima parete perimetrale in corrispondenza della finestra.
Le risultanze degli accertamenti effettuati dal CTU dott. hanno evidenziato che la causa Per_2
delle infiltrazioni è da ricondurre alla non corretta realizzazione dei pozzetti siti lungo Via Pirelli ed in prossimità dell'immobile di proprietà dell'attrice.
Ed invero, il CTU dott. ha osservato in proposito quanto segue: “Ad avviso degli scriventi, Per_2
la causa dei fenomeni infiltrativi e dei relativi danni è da individuare nella non corretta realizzazione dei pozzetti lungo via Pirelli, in particolare quelli individuati come n. 3 e n. 4 (cfr. All.
2, foto 43÷52 e 54÷64, e ALL. 3), i quali in occasione di eventi meteo di particolare intensità non impediscono che le acque defluenti dalle caditoie e in essi recapitate di essere smaltite regolarmente. Nel dettaglio, le discontinuità tra i vari elementi con cui sono stati realizzati i pozzetti, la loro mancata sigillatura e la mancanza di innesti diretti nella conduttura principale consentono all'acqua recapitata dai tubi di innesto di penetrare tra gli elementi costruttivi e conseguentemente di infiltrarsi nel sottosuolo, da dove, seguendo superfici di discontinuità naturali presenti nell'ammasso roccioso, raggiungono l'unità immobiliare della parte attrice. Tale fenomeno ha prodotto nel tempo i danni osservati e descritti ai paragrafi precedenti. Inoltre, in occasione di eventi meteo più intensi e/o prolungati, la quantità d'acqua recapitata dai tubi di innesto arriva a produrre lo stillicidio che si riscontra dal soffitto della cantina in corrispondenza del suo ingresso dalla cucina, la quale è in asse con il tratto di via Pirelli delimitato dai pozzetti n.
3 e n. 4”.
Ed invero, il CTU arch. ha rilevato che “le cause dei danni osservati nella Persona_2
proprietà di parte attrice vanno ricercate nella non corretta realizzazione dei pozzetti n. 3 e n. 4 presenti su Via Pirelli, che non si è basata su un progetto organico impostato su specifiche tecniche univoche, come si può ricavare dalle modalità costruttive e dai materiali impiegati;
che occorre procedere alla sistemazione dei sottoservizi esistenti su Via Pirelli, in particolare riguardo alla
7 realizzazione di nuovi pozzetti secondo la regola d'arte in sostituzione di quelli individuati come N.
3 e 4 e all'origine delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice;
che sono inoltre necessarie le lavorazioni elencate al par.
5.1.4 e dettagliate nel computo metrico in All. 4, il cui importo ammonta a € 6180,12”.
In ordine alle osservazioni del CTP di parte convenuta il quale ha dichiarato che gli innesti delle pluviali sono stati realizzati da privati in assenza di autorizzazione, si osserva che gli impianti fognari, anche se realizzati autonomamente da soggetti privati, rientrano nella responsabilità dell'ente locale una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, ragion per cui l'amministrazione è tenuta al suo controllo e alla sua manutenzione e risponde di eventuali danni che possano derivare a soggetti terzi, configurandosi in tal senso una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tali affermazioni trovano conferma nella costante giurisprudenza che, in tal senso, ha avuto più volte modo di statuire che “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito” (Cass. Civ. Sez. III, 19.3.2009, n. 6665 v. anche Cass. civile, sez. III,
13/11/2009 n. 24040).
Del resto, solo l'amministrazione pubblica ha il potere e le risorse, nonché lo scopo istituzionale per intervenire su un impianto fognario, curarne la manutenzione e il suo adeguamento, trattandosi di un'opera a servizio della collettività.
Per queste stesse ragioni, l'amministrazione pubblica è tenuta a provvedere e garantire il suo regolare funzionamento, rispondendo dei danni conseguenti alle sue omissioni.
Pertanto, anche nel caso in cui tale impianto fognario sia stato realizzato da un privati, addirittura in assenza di autorizzazione edilizia, esso ricade nella responsabilità dell'amministrazione una volta inserito nel sistema comunale: nel caso dovessero derivare danni in ragione degli stessi, sarà
l'amministrazione – e non il privato che li ha realizzati – a rispondere per gli stessi.
Un tale onere, stante la sua ampiezza, non può del resto gravare su un soggetto singolo: si tratta di un onere assolutamente ingiustificato e del tutto sproporzionato, che va ben oltre le sue competenze e che non può trovare ragione nel fatto che tale impianto insiste sulla sua proprietà del privato.
Per tali ragioni, il CTU ha individuato che “Alla luce di quanto emerso dal sopralluogo, occorre procedere alla sistemazione dei sottoservizi esistenti su Via Pirelli, con particolare riguardo ai pozzetti individuati come N. 3 e 4, in quanto all'origine delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice. In particolare vanno realizzati nuovi pozzetti secondo la regola dell'arte così da garantire la tenuta a possibili infiltrazioni.”
8 In ordine alla contestazione di parte convenuta circa il posizionamento della cantina, ritenuta dalla stessa esterna al perimetro dell'immobile di proprietà dell'attrice, il CTU ha osservato quanto segue: “Innanzitutto si ribadisce che la cantina non è interessata, se non nel tratto confinante con la cucina, da evidenze di infiltrazione di acqua sulle pareti e sul soffitto. Inoltre i fenomeni di infiltrazione non possono essere spiegati con quella che l'avvocato di parte convenuta definisce
“risalita di umidità” e che più propriamente è la risalita capillare poiché mancano le condizioni perché avvenga tale fenomeno, come già evidenziato al par.
5.1.2. Nella cantina è presente una cisterna nella quale si convoglia l'acqua circolante nel sottosuolo… tale stabile manufatto, di antica fattura, dimostra in modo inequivocabile che nel terreno vi è sempre stata una naturale circolazione di acque… la stessa parte attrice nelle note allegate all'udienza del 30.1.23 conferma tale circostanza “…sono presenti numerose emergenze sorgentizie… alimentate da tutte le acque che si infiltrano lungo il versante sud orientale (che è quello in cui insite l'immobile ) Pt_1 all'esterno dell'area urbanizzata”
A sostegno di quanto riscontrato dal CTU nella consulenza tecnica vi è la relazione redatta dai vigili del fuoco all'esito di un intervento condotto presso l'immobile di proprietà dell'attrice in data
12.12.2009.
Dalla relazione si evince che l'attrice conduceva i vigili del fuoco all'interno della propria abitazione facendo notare “delle macchie di umido e molta muffa presenti sulle pareti di una stanza che si trova sotto la rampa di Vico Pirelli”
Ed invero, il CTU precisa che “il pozzetto n. 3 è in posizione compatibile con le manifestazioni di umidità del primo piano e del piano terra e il n. 4 è compatibile con un movimento prevalentemente
(ma non esclusivamente) verticale nella zona vadosa che, seguendo percorsi preferenziali, porta le acque più a valle, in corrispondenza dei punti di evidenza del primo piano e del piano terra. Si ribadisce inoltre che la cantina non è interessata da manifestazioni di umidità, ma lo è solo il suo tratto confinante con il soggiorno cucina.”
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Pertanto, il va condannato alla sistemazione dei sottoservizi esistenti su Controparte_1
via Pirelli, in particolare riguardo alla realizzazione di nuovi pozzetti secondo la regola d'arte in sostituzione di quelli individuati come N. 3 e 4 dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio nonché al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni, dell'importo di € 6180,12 pari alla somma dei costi dei lavori a farsi per il ripristino dell'immobile,
9 come quantificati nella relazione del CTU alle cui conclusioni si ritiene di aderire in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Le spese processuali seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il : Controparte_1
- a provvedere alla sistemazione dei sottoservizi esistenti su Via Pirelli, in particolare alla realizzazione di nuovi pozzetti secondo la regola d'arte in sostituzione di quelli individuati come n.
3 e 4 nella relazione della consulenza tecnica d'ufficio del dott. ; Persona_2
-al pagamento in favore dell'attrice di euro 6.180,12, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- al pagamento delle spese processuali liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 5077,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, spese e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese delle CTU a carico del Controparte_2
22 aprile 2025.
[...]
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1544 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Simone Domenico, come da procura in Parte_1
atti;
-attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. to Francesco Colucci come da Controparte_1
procura in atti;
-convenuto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al , l'attrice , Controparte_1 Parte_1
premesso di essere proprietaria di un immobile, facente parte di un complesso condominiale, sviluppato su due livelli, sito in alla via Annunziata n. 9, cui si accede direttamente CP_1
dalla suddetta strada, a differenza degli altri appartamenti del fabbricato, posti, invece, su un livello più alto aventi accesso da una strada sovrastante denominata via Pirelli, si doleva che da tempo, nell'immobile di sua proprietà, al piano terra, erano emerse sulle pareti alcune tracce di ingenti infiltrazioni di acqua che rendevano l'ambiente insalubre.
1 L'attrice asseriva che la genesi di tali fenomeni era da individuare nello stato dei sottoservizi presenti su via Pirelli nonché della pavimentazione della suddetta strada;
in particolare si evidenziava che le impermeabilizzazioni bituminose che ricoprivano il piano viabile di via Pirelli erano del tutto dissestate, con lesioni e avvallamenti e che le condotte fognarie erano del tutto ostruite e poco efficienti a causa dell'assenza di manutenzione.
L'attrice deduceva che, a causa di ciò, le infiltrazioni presenti nel proprio immobile si erano nel tempo aggravate ed avevano determinato chiazze di umidità tra le volte e le pareti, distacchi e cedute di intonaco, protuberanze e lesioni.
Stante quanto asserito, l'attrice sosteneva che i suddetti danni erano causalmente riconducibili ad una irregolare e non corretta regimentazione del deflusso delle acque piovane e quindi alla responsabilità del e deduceva di aver segnalato, più volte, tale fenomeno Controparte_1
al il quale aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti. CP_1
A sostegno delle proprie difese l'attrice asseriva che lo stesso nella relazione di servizio CP_1 del 12.09.2016 della Polizia Municipale, aveva riconosciuto che “all'interno della cantina ….vi era una notevole infiltrazione di acqua derivante, presumibilmente, dal piano viario sovrastante”.
L'attrice, a sostegno delle proprie doglianze, asseriva di avere effettuato una prova con liquido colorante che, sversato negli igienici di una proprietà vicina, si era manifestato nella cantina di sua proprietà.
Tanto premesso, agiva in giudizio nei confronti del al fine Parte_1 Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i lamentati fenomeni infiltrativi presenti nell'immobile di proprietà sono determinati dalla stato precario in cui Pt_1
versa la condotta fognaria Comunale, dalla mancata o inadeguata regimentazione delle acque piovane, dallo stato precario in cui versa la pavimentazione di via Pirelli e comunque da cause riconducibili a responsabilità del;
2) per l'effetto condannare il Controparte_1 [...]
a porre in essere in proprietà comunale ogni intervento utile alla eliminazione dei Controparte_1
suddetti fenomeni;
3) condannare altresì il a risarcire i danni provocati Controparte_1 dalle infiltrazioni suddette all'immobile dell'attrice, nella misura di euro 15.200,00 oltre accessori di legge, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia”.
Si costituiva nel presente giudizio il il quale eccepiva, preliminarmente, il Controparte_1
mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della lite;
la nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi individuati dall'art. 163 c.p.c., ovvero per l'assoluta genericità e contraddittorietà delle cause del presunto danno subito, nonché per la mancata specificazione delle norme giuridiche poste a fondamento della domanda dispiegata.
2 Il Comune convenuto eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto sosteneva che il danno da infiltrazioni lamentato dall'attrice riguardava la zona della cantina, quindi una porzione di immobile che non era menzionato nell'atto notarile di acquisto della proprietà prodotto in giudizio da eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno Parte_1 in quanto le infiltrazioni lamentate erano presenti già nell'anno 2009, come riscontrato dal verbale dei vigili del fuoco del 12.12.2009, ma la prima richiesta di risarcimento del danno era stata avanzata dall'attrice nell'anno 2016, quindi oltre il termine quinquennale.
Nel merito, il eccepiva l'infondatezza della domanda ed asseriva che le presunte CP_1
infiltrazioni erano conseguenza unica ed esclusiva del comportamento di la quale Parte_1
aveva stravolto la naturale destinazioni dei locali, adibendoli per una finalità differente per la quale erano stati concepiti e costruiti e, comunque, non aveva provveduto nemmeno alla loro coibentazione ed impermeabilizzazione.
In ordine al quantum della domanda di risarcimento il eccepiva che la domanda era CP_1 sfornita di ogni allegazione in merito alla precisa indicazione e quantificazione dell'asserito danno subito, non avendo alcuna valenza la quantificazione del CTP che non aveva allegato alcun computo metrico dei lavori a farsi.
All'udienza del 19 gennaio 2022 il Giudice Istruttore si riservava in ordine alle richieste istruttorie delle parti.
Con ordinanza del 10.05.2022 il Giudice, “ritenuto necessario disporre accertamenti tecnici al fine di accertare e verificare la presenza delle infiltrazioni lamentate dall'attrice e le cause delle stesse, nonché individuare i lavori a farsi per la loro eliminazione e i danni subiti dall'immobile dell'attrice a causa delle infiltrazioni, con conseguenziale determinazione dei costi dei lavori di ripristino” nominava il CTU arch. Persona_1
Successivamente al deposito della consulenza tecnica, stante le contestazioni sollevate dall'attrice all'elaborato del CTU arch. veniva disposto un supplemento di accertamenti tecnici ed era Per_1
nominato come CTU il geologo dott. . Persona_2
Al CTU dott. era affidato l'incarico, anche previo compimento di ulteriori indagini Per_2
tecniche, di dare risposta alle osservazioni sollevate dalla parte attrice alla relazione del precedente
CTU e “di individuare la causa e/o le concause delle infiltrazioni lamentate in citazione nonché di dover esaminare anche le ulteriori deduzioni del (di cui alle note Controparte_1 dell'udienza del 22.2.2023.
All'esito del deposito della relazione del CTU dott. , all'udienza del 16.10.2024 la causa Per_2 veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che la domanda risarcitoria promossa da è riconducibile alla responsabilità civile della p.a. per i Parte_1
danni derivanti dalla omessa/cattiva manutenzione della cosa pubblica ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sul punto, per lungo tempo si sono contrapposti due orientamenti giurisprudenziali: l'uno configurava la responsabilità risarcitoria in capo alla p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c. (il quale richiede, ai fini della sua configurabilità, l'elemento soggettivo della colpa. In tal senso, la p.a., nella propria attività di vigilanza e controllo, è tenuta a prevedere situazioni pericolose, in ossequio al principio del cd. neminem leadere), l'altro riconduceva invece tale fattispecie all'alveo della responsabilità per le cose in custodia, ex art. 2051 c.c. (per cui la p.a., custode del bene pubblico esercitante un controllo effettivo sulla cosa, è oggettivamente responsabile del danno qualora il danneggiato provi la sussistenza del nesso causale tra cattiva/omessa manutenzione della cosa e l'evento lesivo, a meno che l'ente non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitarlo. La p.a., dunque, avrebbe l'onere di dimostrare che la verificazione dell'evento sia dipeso dal cd. caso fortuito, integrabile dal comportamento colposo dello stesso danneggiato.
L'orientamento attualmente predominante, che si ritiene di condividere, riconduce la responsabilità risarcitoria per la omessa/cattiva manutenzione delle strade pubbliche all'alveo dell'art. 2051 c.c., e dunque alla ipotesi della cd. responsabilità oggettiva in capo alla p.a., con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Sul danneggiato graverà dunque l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la res in custodia e il danno lamentato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, mentre spetterà alla p.a. dimostrare che l'evento sia dipeso dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Costituisce infatti principio pacifico quello per cui, anche nel caso di responsabilità ex art. 2051
c.c., l'attore deve offrire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento: "La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza
4 normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" ( Cassazione civile n. 858/2008).
Occorre puntualizzare, inoltre, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede sempre la prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa: tale prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. compete all'attore, gravando sul custode quella del caso fortuito (cui va assimilato il comportamento colposo del danneggiato) solo ove tale presupposto sia stato accertato (cfr.
Tribunale Milano sez. X 03/12/2009).
La Corte di Cassazione (cfr sentenza n. 28811/2008) ha compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Posto che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione alle singole fattispecie è però necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., a norma del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere
5 prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione è infondata. Ed invero il danno da infiltrazioni d'acqua costituisce un illecito permanente.
Integra illecito permanente una situazione che continua nel tempo, come nel caso delle infiltrazioni.
L'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata ( cfr. Cassazione civile n. 25835/2023).
Protraendosi quindi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa
(Cassazione civile ord. 34377/2022).
Nel caso di specie il danno da infiltrazioni d'acqua risulta essere ancora in atto, secondo quanto si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal CTU, per cui alcuna prescrizione è maturata.
Riguardo alla legittimazione attiva, si osserva che l'attrice ha depositato l'atto di acquisto della proprietà dell'immobile di cui è causa ( atto di vendita del 1.12.2006 per Notaio da Persona_3 cui si evince che anche la cantina è parte integrante di detto immobile. Nell'atto pubblico si fa menzione che l'immobile è costituito da due vani a piano terra, tre piccoli vani, cucina e bagno al primo piano e due vani seminterrati.
Alla luce della descrizione dell'immobile del CTU arch. deve ritenersi che la cantina (a cui Per_1
si accede dalla cucina ubicata al piano terra), collocata in parte al di sotto di via Pirelli ed in parte al di sotto dell'edificio di fronte prospettante sulla medesima via Pirelli, è il vano seminterrato a cui va riferimento l'atto di vendita del 1.12.2006.
Nel merito, le domande meritano accoglimento.
Dai documenti allegati in atti e dalle risultanze degli accertamenti tecnici espletati, è emerso che l'evento dannoso lamentato dall'attrice si è effettivamente verificato.
Il CTU arch. ha riscontrato che l'analisi visiva dei vari ambienti dell'abitazione ha dato i Per_1
seguenti risultati:
-il soggiorno-pranzo e la cucina al piano terra presentano evidenti manifestazioni di umidità nelle murature e sul soffitto;
6 -la cantina, contigua ai suddetti ambienti, con l'accesso dalla cucina e posta in parte al di sotto del piano di calpestio stradale di via Pirelli ed in parte al di sotto dell'edificio di fronte prospettante sulla medesima via Pirelli, presenta in corrispondenza di gran parte della superficie muraria contro terra e del soffitto, estese macchie di colore scuro correlate alla presenza di umidità nelle murature, con vari punti in cui si evince la creazione di formazioni fungine, scrostamenti e decolorazioni della pittura;
-il salone al piano primo, con pavimento al di sotto del piano di calpestio stradale di via Pirelli, presenta macchie di umidità con conseguente distacco della pitturazione: nella parte inferiore di uno spigolo della parete perimetrale confinante con via Pirelli;
nella parte inferiore della medesima parete perimetrale in corrispondenza della finestra.
Le risultanze degli accertamenti effettuati dal CTU dott. hanno evidenziato che la causa Per_2
delle infiltrazioni è da ricondurre alla non corretta realizzazione dei pozzetti siti lungo Via Pirelli ed in prossimità dell'immobile di proprietà dell'attrice.
Ed invero, il CTU dott. ha osservato in proposito quanto segue: “Ad avviso degli scriventi, Per_2
la causa dei fenomeni infiltrativi e dei relativi danni è da individuare nella non corretta realizzazione dei pozzetti lungo via Pirelli, in particolare quelli individuati come n. 3 e n. 4 (cfr. All.
2, foto 43÷52 e 54÷64, e ALL. 3), i quali in occasione di eventi meteo di particolare intensità non impediscono che le acque defluenti dalle caditoie e in essi recapitate di essere smaltite regolarmente. Nel dettaglio, le discontinuità tra i vari elementi con cui sono stati realizzati i pozzetti, la loro mancata sigillatura e la mancanza di innesti diretti nella conduttura principale consentono all'acqua recapitata dai tubi di innesto di penetrare tra gli elementi costruttivi e conseguentemente di infiltrarsi nel sottosuolo, da dove, seguendo superfici di discontinuità naturali presenti nell'ammasso roccioso, raggiungono l'unità immobiliare della parte attrice. Tale fenomeno ha prodotto nel tempo i danni osservati e descritti ai paragrafi precedenti. Inoltre, in occasione di eventi meteo più intensi e/o prolungati, la quantità d'acqua recapitata dai tubi di innesto arriva a produrre lo stillicidio che si riscontra dal soffitto della cantina in corrispondenza del suo ingresso dalla cucina, la quale è in asse con il tratto di via Pirelli delimitato dai pozzetti n.
3 e n. 4”.
Ed invero, il CTU arch. ha rilevato che “le cause dei danni osservati nella Persona_2
proprietà di parte attrice vanno ricercate nella non corretta realizzazione dei pozzetti n. 3 e n. 4 presenti su Via Pirelli, che non si è basata su un progetto organico impostato su specifiche tecniche univoche, come si può ricavare dalle modalità costruttive e dai materiali impiegati;
che occorre procedere alla sistemazione dei sottoservizi esistenti su Via Pirelli, in particolare riguardo alla
7 realizzazione di nuovi pozzetti secondo la regola d'arte in sostituzione di quelli individuati come N.
3 e 4 e all'origine delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice;
che sono inoltre necessarie le lavorazioni elencate al par.
5.1.4 e dettagliate nel computo metrico in All. 4, il cui importo ammonta a € 6180,12”.
In ordine alle osservazioni del CTP di parte convenuta il quale ha dichiarato che gli innesti delle pluviali sono stati realizzati da privati in assenza di autorizzazione, si osserva che gli impianti fognari, anche se realizzati autonomamente da soggetti privati, rientrano nella responsabilità dell'ente locale una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, ragion per cui l'amministrazione è tenuta al suo controllo e alla sua manutenzione e risponde di eventuali danni che possano derivare a soggetti terzi, configurandosi in tal senso una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tali affermazioni trovano conferma nella costante giurisprudenza che, in tal senso, ha avuto più volte modo di statuire che “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito” (Cass. Civ. Sez. III, 19.3.2009, n. 6665 v. anche Cass. civile, sez. III,
13/11/2009 n. 24040).
Del resto, solo l'amministrazione pubblica ha il potere e le risorse, nonché lo scopo istituzionale per intervenire su un impianto fognario, curarne la manutenzione e il suo adeguamento, trattandosi di un'opera a servizio della collettività.
Per queste stesse ragioni, l'amministrazione pubblica è tenuta a provvedere e garantire il suo regolare funzionamento, rispondendo dei danni conseguenti alle sue omissioni.
Pertanto, anche nel caso in cui tale impianto fognario sia stato realizzato da un privati, addirittura in assenza di autorizzazione edilizia, esso ricade nella responsabilità dell'amministrazione una volta inserito nel sistema comunale: nel caso dovessero derivare danni in ragione degli stessi, sarà
l'amministrazione – e non il privato che li ha realizzati – a rispondere per gli stessi.
Un tale onere, stante la sua ampiezza, non può del resto gravare su un soggetto singolo: si tratta di un onere assolutamente ingiustificato e del tutto sproporzionato, che va ben oltre le sue competenze e che non può trovare ragione nel fatto che tale impianto insiste sulla sua proprietà del privato.
Per tali ragioni, il CTU ha individuato che “Alla luce di quanto emerso dal sopralluogo, occorre procedere alla sistemazione dei sottoservizi esistenti su Via Pirelli, con particolare riguardo ai pozzetti individuati come N. 3 e 4, in quanto all'origine delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice. In particolare vanno realizzati nuovi pozzetti secondo la regola dell'arte così da garantire la tenuta a possibili infiltrazioni.”
8 In ordine alla contestazione di parte convenuta circa il posizionamento della cantina, ritenuta dalla stessa esterna al perimetro dell'immobile di proprietà dell'attrice, il CTU ha osservato quanto segue: “Innanzitutto si ribadisce che la cantina non è interessata, se non nel tratto confinante con la cucina, da evidenze di infiltrazione di acqua sulle pareti e sul soffitto. Inoltre i fenomeni di infiltrazione non possono essere spiegati con quella che l'avvocato di parte convenuta definisce
“risalita di umidità” e che più propriamente è la risalita capillare poiché mancano le condizioni perché avvenga tale fenomeno, come già evidenziato al par.
5.1.2. Nella cantina è presente una cisterna nella quale si convoglia l'acqua circolante nel sottosuolo… tale stabile manufatto, di antica fattura, dimostra in modo inequivocabile che nel terreno vi è sempre stata una naturale circolazione di acque… la stessa parte attrice nelle note allegate all'udienza del 30.1.23 conferma tale circostanza “…sono presenti numerose emergenze sorgentizie… alimentate da tutte le acque che si infiltrano lungo il versante sud orientale (che è quello in cui insite l'immobile ) Pt_1 all'esterno dell'area urbanizzata”
A sostegno di quanto riscontrato dal CTU nella consulenza tecnica vi è la relazione redatta dai vigili del fuoco all'esito di un intervento condotto presso l'immobile di proprietà dell'attrice in data
12.12.2009.
Dalla relazione si evince che l'attrice conduceva i vigili del fuoco all'interno della propria abitazione facendo notare “delle macchie di umido e molta muffa presenti sulle pareti di una stanza che si trova sotto la rampa di Vico Pirelli”
Ed invero, il CTU precisa che “il pozzetto n. 3 è in posizione compatibile con le manifestazioni di umidità del primo piano e del piano terra e il n. 4 è compatibile con un movimento prevalentemente
(ma non esclusivamente) verticale nella zona vadosa che, seguendo percorsi preferenziali, porta le acque più a valle, in corrispondenza dei punti di evidenza del primo piano e del piano terra. Si ribadisce inoltre che la cantina non è interessata da manifestazioni di umidità, ma lo è solo il suo tratto confinante con il soggiorno cucina.”
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Pertanto, il va condannato alla sistemazione dei sottoservizi esistenti su Controparte_1
via Pirelli, in particolare riguardo alla realizzazione di nuovi pozzetti secondo la regola d'arte in sostituzione di quelli individuati come N. 3 e 4 dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio nonché al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni, dell'importo di € 6180,12 pari alla somma dei costi dei lavori a farsi per il ripristino dell'immobile,
9 come quantificati nella relazione del CTU alle cui conclusioni si ritiene di aderire in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Le spese processuali seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il : Controparte_1
- a provvedere alla sistemazione dei sottoservizi esistenti su Via Pirelli, in particolare alla realizzazione di nuovi pozzetti secondo la regola d'arte in sostituzione di quelli individuati come n.
3 e 4 nella relazione della consulenza tecnica d'ufficio del dott. ; Persona_2
-al pagamento in favore dell'attrice di euro 6.180,12, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- al pagamento delle spese processuali liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 5077,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, spese e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese delle CTU a carico del Controparte_2
22 aprile 2025.
[...]
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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