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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2024, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 21/03/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 2841/2022
TRA
nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in via ettore pellegrino, 46 ES TA , recapito C.F._1
professionale dell'avv. MICALI FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in ES
Resistente
OGGETTO: “ invalidità civile al 80%”
Udienza: 21/03/2024
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22/07/2022 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di invalidità civile al 80%, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al pagamento della prestazione di cui all'oggetto. Controparte_2
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata in parte ed in tali limiti merita accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria argomentazione, Persona_1
non vi è dubbio che ricorrano i requisiti sanitari richiesti, ai fini della concessione dell'invalidità civile al 80% con decorrenza dal luglio 2022.
Deve, conseguentemente, dichiararsi che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile al 80% in capo all'istante, nella misura di cui sopra ed alle conseguenti prestazioni di legge con decorrenza le sopra specificate decorrenze.
Trattandosi, poi, di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 156/91 della Corte Costituzionale e, salva l'applicabilità della L. 412/91, sui nuovi criteri di risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti a seguito del riconoscimento della prestazione successiva alla iscrizione della causa. Le spese di ctu medica vengono poste a carico dell . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_3
depositato in Cancelleria il 22/07/2022 così provvede:
• Dichiara il diritto della ricorrente all'invalidità civile al 80% con decorrenza, ad ogni effetto di legge, rispettivamente dal luglio 2022;
• Dichiara il diritto di parte ricorrente, a ricevere l'invalidità civile al 80% con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, da parte dell' in persona del suo legale rappresentante con CP_3
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
• Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, CP_3
determinate come da separato provvedimento.
• Spese legali compensate tra le parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 21/03/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 21/03/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 2841/2022
TRA
nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in via ettore pellegrino, 46 ES TA , recapito C.F._1
professionale dell'avv. MICALI FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in ES
Resistente
OGGETTO: “ invalidità civile al 80%”
Udienza: 21/03/2024
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22/07/2022 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di invalidità civile al 80%, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al pagamento della prestazione di cui all'oggetto. Controparte_2
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata in parte ed in tali limiti merita accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria argomentazione, Persona_1
non vi è dubbio che ricorrano i requisiti sanitari richiesti, ai fini della concessione dell'invalidità civile al 80% con decorrenza dal luglio 2022.
Deve, conseguentemente, dichiararsi che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile al 80% in capo all'istante, nella misura di cui sopra ed alle conseguenti prestazioni di legge con decorrenza le sopra specificate decorrenze.
Trattandosi, poi, di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 156/91 della Corte Costituzionale e, salva l'applicabilità della L. 412/91, sui nuovi criteri di risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti a seguito del riconoscimento della prestazione successiva alla iscrizione della causa. Le spese di ctu medica vengono poste a carico dell . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_3
depositato in Cancelleria il 22/07/2022 così provvede:
• Dichiara il diritto della ricorrente all'invalidità civile al 80% con decorrenza, ad ogni effetto di legge, rispettivamente dal luglio 2022;
• Dichiara il diritto di parte ricorrente, a ricevere l'invalidità civile al 80% con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, da parte dell' in persona del suo legale rappresentante con CP_3
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
• Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, CP_3
determinate come da separato provvedimento.
• Spese legali compensate tra le parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 21/03/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni