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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 13.2.2025 con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10747/2022 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] l'[...], ivi residente in [...]
4, c.f. , parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Prestianni ed Eugenio C.F._1
Marano, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania
Via Pasubio n. 45; Ricorrente
CONTRO
, in persona del Commissario Straordinario p.t., c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania via S. Maria La Grande n. 5, presso l P.IVA_1 CP_2
legale, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di essere medico specialista pediatra di libera scelta e di operare in regime di convenzione con l nel Distretto Controparte_1
di Catania, rapporto disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 29.7.2009 e dall'Accordo
Integrativo Regionale (AIR) del 29.6.2011, pubblicato sulla GURS del 22.7.2011, Parte Prima;
2) che l'AIR ha previsto che, a decorrere da luglio 2011, i genitori dei bambini nuovi nati, al momento della nascita dei loro figli o a quello successivo della scelta del pediatra presso i competenti sportelli delle
ASP, ricevono il “libretto sanitario pediatrico”, documento da portare alle visite ed alle sedute vaccinali e che ogni pediatra è tenuto a compilare fin dal momento in cui il neonato diventa suo assistito, annotando in esso le informazioni sulle fasi della crescita del bambino;
3) che l'art. 4, lett. c dell'AIR, per la compilazione del libretto pediatrico, riconosce ai pediatri un compenso lordo di € 10,00 che deve essere corrisposto dall'ASP di appartenenza per ciascun nuovo nato a [...] dall'1.1.2011 e per ogni anno in cui si protrae il rapporto di assistenza sanitaria tra il bambino ed il pediatra di libera scelta e fino alla cessazione del rapporto di convenzione;
4) che, tuttavia, quest'ultimo ha ricevuto il compenso in questione solo per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2019 e
2020 e con riferimento al primo anno in cui è stata operata la scelta, ma non anche per gli anni successivi al primo;
5) che, poiché dai cedolini e dalla lista movimenti prodotti si evince il numero dei libretti ed il compenso erogato in ragione di tale numero, incrociando i relativi dati si evince che l'ASP di Catania è ancora debitrice, a titolo di compenso ex art. 4 lett. c) AIR, di una somma pari a €
20.400,00, sulla quale va calcolata l'indennità da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 legge 23.12.1994, n. 724.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “condannare l'
[...]
, in persona del suo Direttore Generale p.t., con sede a Catania in Via Santa la Controparte_1
Grande n. 5, P.IVA , a corrispondere alla dott.ssa la somma di € P.IVA_1 Parte_1
20.400,00 a titolo di compenso di cui all'art. 4, l. c), AIR 2011, maturato, dall'anno 2012 all'anno 2021 in relazione agli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2019 e 2020, ol-tre all'indennità da svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, del-la L. 23 dicembre 1994, n. 724. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Fissata l'udienza per il giorno 4.5.2023, con memoria depositata il 19.4.2023 si è tempestivamente costituita in giudizio l , la quale ha contestato il ricorso, chiedendone il rigetto, con CP_3
condanna del ricorrente alle spese processuali.
In particolare, la resistente: a) ha eccepito la prescrizione quinquennale;
b) ha rilevato che, in relazione all'art. 4 lett. c AIR, l'emolumento per il libretto pediatrico non determina una maggiorazione della parte variabile dei compensi, ma rientra tra le ipotesi residuali previste dall'ACN di redistribuzione una tantum correlata a particolari attività, in quanto, come precisato dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, tale compenso è stato limitato ad un solo anno;
c) ha eccepito l'erroneità del calcolo operato dal ricorrente, il quale presume che tutti i pazienti pediatrici considerati per il calcolo dell'indennità sono stati sempre assistiti proprio dal pediatra ricorrente.
Sostituita l'udienza del 13.2.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate, la causa viene decisa come segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria del ricorrente, pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l' , rispetto al compenso lordo di € Controparte_1
10,00 riconosciuto ai pediatri dall'art. 4, lett. c dell'Accordo Integrativo Regionale del 29.6.2011, per la compilazione del libretto pediatrico per i nati a partire dall'1.1.2011, in relazione agli anni 2012,
2013, 2016, 2017, 2019 e 2020.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente, atteso che parte ricorrente ha prodotto una diffida a mezzo pec ricevuta dall'ASP in data 23.6.2018, che ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale prima della notifica, in data 21.3.2023, del ricorso introduttivo del giudizio, in relazione a crediti il più risalente dei quali è riferito all'anno 2013.
In secondo luogo, ai fini della decisione, vanno richiamate, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte in precedenti pronunce dell'Ufficio (v. sentenze n. 2664/2024 pronunciata il
14.5.2024 e n. 4101/2024 depositata l'11.9.2024), che di seguito si riportano per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale: “L'ASP, sul presupposto che il compenso di €
10,00 spetti solamente per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso, ha sostenuto essere insussistente il diritto della parte ricorrente di pretendere il pagamento di tale compenso anche per gli anni successivi al primo anno in cui è stata operata la scelta da parte dei genitori del pediatra e ciò sulla base della differente interpretazione della disposizione di cui all'art. 4, co.3 lett. c) dell'Accordo Integrativo regionale di pediatria fatta propria da parte resistente rispetto alla tesi prospettata in ricorso.
2.2. Ai fini della decisione giova muovere dalla normativa che disciplina la materia de qua, siccome richiamata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. c) dell'Accordo integrativo regionale di pediatria (A.I.R.), reso esecutivo con decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 29 giugno 2011 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 22 luglio 2011, “I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. …
… Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”.
2.3. Ebbene, come già condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questo Tribunale (anche alla luce delle ulteriori disposizioni regionali ivi richiamate): “…Tenuto conto delle superiori previsioni, ritiene il decidente che l'interpretazione della norma contrattuale operata dall' resistente, sebbene CP_1
conforme alle direttive dell'Assessorato, si ponga in contrasto con la previsione letterale dell'Accordo
Integrativo Regionale;
ed invero, la norma fa riferimento all'attività di compilazione periodica del libretto a carico del pediatra di famiglia, configurando a carico dello stesso un preciso obbligo;
dispone altresì per detta attività periodica la corresponsione di una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico;
la limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma che imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra ha previsto un compenso che non può non avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. […] Si evidenzia infine che la superiore interpretazione appare conforme alle previsioni di cui agli Accordi integrativi stipulati dalle regioni Lazio, Basilicata, Abruzzo e Veneto, versati in atti da parte resistente, che prevedono la corresponsione in favore dei medici pediatri dei compensi annui per la tenuta e l'aggiornamento dei libretti…” (cfr. sentenza n. 5559/2019 del Tribunale di Catania, cit., qui da intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.4. La Corte di Appello di Catania, pronunciatasi sulla medesima fattispecie, ha avuto modo di evidenziare in relazione all'articolo 4, co. 3, lett. c), dell'AIR che “…Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla
“compilazione periodica” del documento ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e, a fronte di tale obbligo, è prevista una “quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale della previsione pattizia non autorizza l'interpretazione proposta dall'ASP secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica allegata dall'appellante tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del minore nel periodo” (cfr. Corte di Appello di Catania, sez. lav. 22 febbraio 2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 527/2022 R.G.; v. anche Corte di Appello di Catania sez. lav. 22 marzo
2024, n. 234 citata, tra le altre, in ricorso da parte ricorrente).
Ancora, la Corte di Appello di Catania, nella menzionata sentenza n. 234/2024, ha evidenziato: “6. La condotta dell'ASP, che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' in osservanza alle disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale della Salute. A tal CP_1
riguardo deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn. 15678, 15679, 15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato, “assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva” e
“non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi “sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi”, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo (cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della contrattazione collettiva, posto che l'AIR, benché reso esecutivo con decreto assessoriale, resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della contrattazione collettiva e dell'AIR stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n. 31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti convenzionali. Parimenti, l'ASP non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso contrario l'argomento fondato sulla conformità dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l'ASP si è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria,
(avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' si è limitata a produrre la CP_1
nota assessoriale del 22.05.2022 nella quale viene richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti dall'appellata -, reso in risposta alla richiesta dell'ASP di del 29.01.2013, Pt_2
afferma che “il primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall'ASP di nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta Pt_2 nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante secondo cui essa avrebbe CP_1
conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione
“primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico).” (Corte di Appello di Catania cit.)”
(Trib. Catania n. 4101/2024 cit.).
Per quanto sopra, la domanda di parte ricorrente di condanna dell' al versamento, a CP_3
titolo di compenso ex art. 4, l. c) AIR 2011, del residuo importo dovuto per la compilazione di tutti i libretti pediatrici per i nati a partire dall'1.1.2011, è fondata.
Con riguardo alla quantificazione degli importi, va osservato che parte ricorrente non doveva fornire la prova di avere adempiuto al compito di compilazione periodica del libretto, posto che il compenso
è commisurato non al numero delle annotazioni apposte sui libretti, ma al numero degli assistiti in carico nati dopo l'1.1.2011, mentre il presupposto costitutivo del diritto al compenso anche per gli anni successivi a quello di presa in carico del paziente nato dopo l'1.1.2011 è che questo sia rimasto effettivamente tale anche nel corso dei successivi anni.
Nel corso del giudizio, è stata disposta CTU, al fine di individuare, per ciascuno degli anni cui si riferisce la domanda del ricorrente, i pazienti nuovi iscritti nati dopo l'1.1.2011; verificare, per gli anni successivi a quello di iscrizione, per quali di essi fosse intervenuta la revoca della scelta del pediatra;
determinare, in relazione a ciascuno degli anni successivi a quelli dedotti in causa, tenuto conto del numero effettivo di pazienti iscritti nati dopo l'1.1.2011 al netto delle revoche, l'importo complessivo del compenso annuo lordo di € 10,00 per la compilazione del libretto pediatrico.
Il CTU, con relazione che si condivide in quanto immune da vizi logico-giuridici, dopo aver descritto i criteri metodologici applicati e indicati dettagliatamente i computi operati nell'arco temporale preso in esame, ha accertato, sulla scorta della lista movimenti assistiti prodotta in atti, per ciascuno degli anni oggetto di domanda, i pazienti nati a partire dall'1.1.2011 che hanno effettuato la scelta del pediatra odierno ricorrente ed al netto delle revoche.
Il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente un credito pari ad € 17.369,00. Pertanto, l' va condannata a pagare a parte ricorrente, per le superiori causali, la CP_3
complessiva somma di € 17.369,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge
30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese del giudizio, comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, condanna l' a pagare, in favore di parte ricorrente, quale Controparte_1
compenso ex art. 4, co. 3, lett. c) A.I.R., la complessiva somma di € 17.369,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, legge 30.12.1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_3
liquidano in € 2.695,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del resistente.
Catania, 14.2.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi