Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 30/01/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00656/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2026, proposto da AT TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
nei confronti
AT CE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
I) della determinazione di cui alla nota Prot. PG/2025/930496 del 15 ottobre 2025 della Direzione Municipalità 1 Chiaia - Posillipo - San Ferdinando che, a fronte dell'istanza del ricorrente di rettifica di certificazione anagrafica, ha ritenuto che non sussistevano i presupposti giuridici per configurare un'inerzia o un'omissione ingiustificata;
e, per l'effetto, per la condanna del Comune, e per esso della Direzione Municipalità 1 Chiaia - Posillipo - San Ferdinando:
a) a dare immediato riscontro all'istanza del ricorrente del 25 marzo 2025, volta a conseguire la cancellazione del nominativo della sig.ra CE AT dallo stato di famiglia del richiedente medesimo, in quanto la stessa non abiterebbe in Via Chiatamone n. 57;
b) a provvedere all'immediata cancellazione della sig.ra CE AT dallo stato di famiglia del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PP IT, nessuno comparso per le parti, con la precisazione che i difensori del ricorrente e del Comune hanno rispettivamente chiesto, con le note depositate il 26/1/2026 e il 27/1/2026, il passaggio in decisione del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’atto della Direzione della Municipalità 1 del Comune di Napoli con il quale, in riscontro alla sua istanza di rettifica della certificazione anagrafica, l’Amministrazione ha significato che la stessa non potesse ottenere immediato riscontro (né potesse configurarsi l’esercizio del potere sostitutivo), occorrendo, per poter adottare il richiesto provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità della controinteressata all’indirizzo corrispondente alla residenza del ricorrente, effettuare degli accertamenti "opportunamente intervallati" per un periodo non inferiore a un anno.
Parte ricorrente ha contestato la determinazione assunta dal Comune sostenendo che, in base a quanto disposto dagli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 223/1989, ciascun componente della famiglia può ben dichiarare che è mutata la posizione degli altri familiari, compreso il cambiamento di residenza, e dinanzi a tanto il Comune è tenuto a fornire riscontro entro il termine di 30 giorni ordinariamente stabilito dall’art. 2 della legge n. 241/90, richiamata dall’art. 13, co. 3- bis , del D.P.R. citato.
Il Comune si è costituito in giudizio preliminarmente eccependo l’improcedibilità del ricorso, essendo stata rilasciata l’attestazione della nuova residenza della controinteressata in data 23/1/2026, a seguito della istanza di cambio di residenza presentata congiuntamente dalla stessa e dal coniuge, in data 9/12/2026.
In ragione di ciò, con le note depositate il 26/1/2026, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di giudizio del Comune, il quale si è invece opposto a quest’ultima richiesta, ribadendo la correttezza del proprio operato.
All’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026, formulato l’avviso ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato assegnato in decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo stato formulato il relativo avviso in udienza, trascorso il termine dimezzato di venti giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e stante l’assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero di giurisdizione.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, che è riservata all’ipotesi in cui la pretesa azionata risulti “ pienamente soddisfatta ” (art. 34, co. 5, c.p.a.), ossia tipicamente ai casi in cui l’atto impugnato sia ritirato dall’Amministrazione in adesione alle ragioni della ricorrente.
Nel caso di specie, va invece dichiarata l’improcedibilità del ricorso, e questo per sopravvenienza di un fatto esterno (richiesta di cambio di residenza della controinteressata) che è intervenuto a rendere per il ricorrente priva di utilità l’ulteriore coltivazione del gravame.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti costituite, mostrandosi controvertibile, nella fattispecie all’esame, la tesi di parte ricorrente posta a base del ricorso, che il Comune ha approfonditamente contrastato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
PP IT, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP IT | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO