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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PANI ALBERTO C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PIRAS GIAN LUCA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, nella quale hanno esposto:
“- che in data 6.10.2014 i Sigg.ri e , sono comparsi avanti il Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Cagliari, per ivi sentir recepire l'accordo provvisorio di regolamentazione delle condizioni di mantenimento della propria figlia naturale, ; Persona_1
- tali condizioni, statuite nel decreto del Tribunale di Cagliari del 6.10.2014 prevedevano quanto segue:
Part a) il sig. potrà vedere la minore figlia tutti i giorni della settimana dalle 16:00 alle 20:00 e, nei fine settimana, alternativamente, dalle 12:00 del sabato fino alle 20:00 della domenica;
b) il padre potrà tenere la bambina, alternativamente, per le festività natalizie, almeno tre giorni o il fine anno, sempre per almeno tre giorni, il giorno del suo compleanno e, alternativamente, di anno in anno, per la festa della Pasqua;
c) il padre potrà tenere con sé la minore, durante il periodo estivo, per almeno quindici giorni consecutivi;
d) il sig. corrisponderà per il mantenimento della figlia minore , stante il suo Parte_1 Per_1
attuale stato di disoccupazione, la somma di €. 250,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT e alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, da concordare preventivamente nella misura del 50%;
- che a seguito di ricorso per la modifica dell'assegno di mantenimento del 2.10.2018 promosso dalla sig.ra il Tribunale di Cagliari, procedimento VG 5832/2018, con decreto del 24.8.2021, a CP_1
definizione del giudizio stabiliva quanto segue: a) Affida la minore congiuntamente ad Per_1
entrambi genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio del padre;
b) dispone che la sig.ra Part corrisponda al sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ed CP_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge ed al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate salva urgenza;
c) compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
- successivamente la sig.ra veniva condannata, con sentenza passata in giudicato (sentenza CP_1
n. 638 del 21.5.2024 Corte d'Appello di Cagliari) per il delitto di maltrattamenti in famiglia, seppur circoscritti ad un solo mese, alla pena della reclusione per anni 2 con il beneficio della sospensione condizionale;
- che i rapporti tra la sig.ra e la figlia minore sono difficili e logorati;
CP_1 Per_1
- che nell'ottica della migliore cura delle esigenze della minore , anche sotto il profilo Per_1
Part organizzativo, per le autorizzazioni per gite scolastiche ad esempio, i sigg.ri e hanno CP_1
Part concordato perché la minore sia affidata in via esclusiva all' , ferma ogni altra statuizione di cui al decreto del 24.8.2021 sopra richiamato,
Tutto ciò premesso gli esponenti a mezzo dei sottoscritti Avvocati, concludono perché l'Ill.mo
Tribunale adito, previa adozione di ogni provvedimento di rito di fissazione di udienza Voglia
1) in modifica del Decreto del Tribunale del 24.8.2021 affidare la minore in via esclusiva Per_1
al padre;
Parte_1
2) confermare per il resto il Decreto del Tribunale del 24.8.2021;
Nulla per le spese di lite.
Le parti dichiarano espressamente che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando il contenuto e le conclusioni del presente ricorso.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1° lett. b) del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., si dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, riguarda la prole minorenne e pertanto è esente dal versamento del contributo unificato”. Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto disposto con decreto n. 2344/2021
del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 24.08.2021 nel procedimento VG 5832/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28.03.2025.
Il Presidente
Giorgio Latti