Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 25 febbraio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315/2024 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Schiano Lomoriello, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, al Vico
Latilla n. 18, come da procura in atti;
Ricorrente
E
(c.f. p.iva , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze della presso il Night Club Lido 21, sito in Napoli CP_1 alla Via Nazario Sauro 21 bis, dal 4.09.2014 al 30.11.2018, con mansioni di cameriere di sala e inquadramento nel III livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio;
che aveva lavorato per sei giorni a settimana per 6 ore diurne e 4 ore notturne (dalle ore 24.00 alle ore
4.00); che aveva ricevuto a titolo di retribuzione l'importo mensile di euro 780,00, non adeguata alla quantità e alla quantità del lavoro prestato;
che non aveva percepito in esatta misura gli scatti di anzianità; che nulla aveva percepito a titolo di TFR.
Tanto premesso, dedotta l'insufficienza della retribuzione percepita in rapporto alla quantità
e qualità del lavoro svolto, chiedeva che, previo accertamento della intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato con la convenuta nel periodo e con le modalità indicate, la CP_1 venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 63.717,40, a titolo di differenze retributive e TFR, come da conteggi allegati e per le specifiche causali ivi indicate , oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese ed attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva la società convenuta che rimaneva contumace.
1
***
La domanda è solo in parte fondata, secondo le motivazioni di seguito illustrate.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento – essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata – nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa – ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa – la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso in esame, mediante la documentazione prodotta in allegato al ricorso, il ricorrente ha dimostrato l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, per il periodo in ricorso indicato e con le mansioni e l'inquadramento contrattuale dedotti;
in particolare, tanto ha fatto mediante la produzione delle Comunicazioni , del contratto di assunzione, Pt_2 dell'estratto contributivo e delle buste paga provenienti dalla convenuta.
Ciò posto, ha affermato di avere prestato la propria attività lavorativa anche in orario notturno, con prestazione di lavoro eccedentario rispetto a quanto indicato nel contratto ( “Il ricorrente lungo tutto l'arco della prestazione lavorativa che si svolgeva per n. 6 giorni la settimana
e si sarebbe dovuta articolare in n. 6 ore lavorative al giorno ha svolto orario di lavoro notturno dalle
24.00 alle 04.00”).
Ebbene, la documentazione versata in atti non ha fornito riscontro al maggior orario dedotto dal ricorrente, né tale effetto avrebbe potuto produrre l'esibizione della copia della chiusura degli scontrini di cassa di cui alle richieste istruttorie, stante l'inidoneità di tali documenti a dimostrare la presenza del dipendente sul luogo di lavoro al momento della chiusura.
Neppure è stata richiesta e articolata prova testimoniale sulle predette circostanze.
Pertanto, deve ritenersi dimostrato che il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della per il periodo dal 4.09.2014 al 30.11.2018, con mansioni di CP_1
2 cameriere di sala, osservando un orario di lavoro parziale pari a sei ore al giorno.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tanto non è stato fatto, nel caso in esame, stante la contumacia della convenuta.
Quanto all'ammontare del credito, sono dovute le differenze richieste a titolo di retribuzione ordinaria, nonché quelle relative agli scatti di anzianità, da parametrare sulla retribuzione spettante, tenuto conto dell'orario parziale per come accertato. Il ricorrente, invero, ha dedotto e documentato la corresponsione di retribuzione inferiore ai minimi contrattuali.
Risultano altresì dovuti gli importi richiesti a titolo di TFR.
Diversamente, in difetto della relativa prova, non risultano dovute le differenze richieste a titolo di lavoro notturno.
Ciò posto, appaiono condivisibili i conteggi allegati al ricorso introduttivo, correttamente sviluppati sulla scorta dei documenti di provenienza datoriale (buste paga) e dei criteri economici e normativi del CCNL di settore. Possono, pertanto, porsi a base della decisione, tenuto conto dell'orario parziale, escluse le voci non dovute, per come già osservato.
Rimane pertanto accertato un credito a vantaggio del ricorrente per complessivi € 49.267,07 lordi, a titolo di differenze retributive per le voci sopra indicate, di cui € 5.044,06 a titolo di
TFR.
Per quanto sopra, la società va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 49.267,07 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.,
[...] dalla cessazione del rapporto e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 147/2022, come da dispositivo, compensate nella misura di un terzo in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, condanna in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di € 49.267,07 Parte_1 lordi a titolo di differenze retributive, di cui € 5.044,06 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese nella misura di un terzo e condanna la convenuta in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento dei residui due terzi che liquida in € 3100,00, a titolo di onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 25.02.2025
3 Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
4