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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1525/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
Parte_1
, C.F. , in persona
[...] P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec Email_1 appellante contro
P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIO
FALGARES, pec Email_2 appellata
Conclusioni per l'Assessorato appellante:
In via preliminare sospendere la sentenza impugnata;
nel merito annullare la sentenza e per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice;
Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.
Conclusioni per la soc. coop. appellata: preliminarmente, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Palermo n. 2852/2019 resa in data 5.06.2019, pubblicata il 7.06.2019 e notificata il
2.7.2019 in assenza dei presupposti di legge;
nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in
1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la pronuncia impugnata in ogni sua parte;
in via meramente subordinata, ovvero anche nella non temuta ipotesi di accoglimento del medesimo per insussistenza in capo all'appellata di un legittimo affidamento, ritenere e dichiarare che la condotta tenuta dall' _2
ha colpevolmente violato il legittimo affidamento della odierna attrice e, per l'effetto,
[...] condannare l' _2
, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, eventualmente anche ai sensi
[...]
Contr dell'art. 1227 II° co. o I° co. cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti dalla che ammontano all'importo di € 272.179,61, e cioè alla somma già spesa dalla Società medesima in costanza di rapporto contrattuale e, conseguentemente, dichiarare la compensazione ex art. 1243 cod. civ. tra le somme di cui sopra;
- in via ancora gradata, ritenere e dichiarare il diritto dell'appellata a trattenere l'importo di cui sopra in quanto nella fattispecie sussisterebbe una ipotesi di ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.;
- da ultimo, in via ulteriormente subordinata, anche nella non denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di voler accogliere l'appello ed infondate le domande di cui sopra, comunque ritenere e dichiarare che la somma da restituire all' Parte_1 Parte_1
sarebbe esclusivamente quella erogata nell'ambito dell'Azione 2
[...] _2 di Equal per un totale pari € 196.419,24, ovvero l'importo complessivo erogato detratto dell'importo relativo all'Azione 1 che ammonta ad € 48.915,99, considerato che tali somme riguardano servizi ed attività già concluse alla data di proposizione del ricorso innanzi al TAR con cui è stata impugnata la graduatoria relativa alla seconda fase dell'Iniziativa Comunitaria denominata Equal.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 2852/2019 del 7 giugno 2019, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da ha accertato il diritto della società a trattenere Controparte_1
l'importo di € 272.179,61 (di cui € 245.355,23 per sorte ed € 26.824,38 a titolo di interessi) erogato dall' Parte_1
nell'ambito della iniziativa comunitaria
[...]
EQUAL, per la realizzazione dell'Azione 1 e di parte dell'Azione 2 della Misura 4.2 “pari opportunità”, e condannato l'amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite.
Ha, infatti, ritenuto il Tribunale che le somme già erogate dall'amministrazione regionale non potessero essere ripetute nei confronti della soc. coop. “stante l'inesistenza del debito per legittimo affidamento”.
2 Più in particolare, il Tribunale ha osservato che solo a seguito della approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati nell'ambito della iniziativa EQUAL, avvenuta con decreto del D.G. n. 418 del 25 novembre 2004 e addirittura dopo la liquidazione sia dell'Azione 1, per € 48.915,99, che dell'Azione 2, per € 196.419,24 in favore della CP_3
, di cui ra capofila – liquidazione che aveva fatto seguito all'accertamento
[...] CP_1
sia della regolarità delle attività svolte che alla congruità dei costi sostenuti -, l'Assessorato aveva informato, in data 3 novembre 2006, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa della
, con le ordinanze n. 690 e 691 del 2006, aveva respinto l'istanza di Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 772 resa dal T.A.R. il 7 aprile 2006, con la quale era stata annullata la graduatoria definitiva suddetta. Solo in data 31 ottobre 2007, a seguito del deposito della sentenza n. 2397/2007 resa dal TAR nel giudizio di ottemperanza,
l'Assessorato aveva chiesto per la prima volta, la restituzione delle somme erogate alla soc. coop.
Ancora, il Tribunale ha osservato che l'amministrazione regionale aveva espressamente chiesto alla di proseguire nell'attività oggetto di finanziamento Controparte_1
comunitario, pur a seguito della proposizione del primo ricorso, definito dal TAR con la sentenza n. 772/2006 cit., e perfino a seguito del deposito della sentenza stessa.
Ritenuto che la revoca dell'affidamento dovesse essere imputabile a “probabili errori commessi dal Comitato tecnico di valutazione nominato dallo stesso , Parte_1
che avrebbe dovuto escludere, già in sede di valutazione, gli enti sopra indicati”, il Tribunale ha concluso opinando per la sussistenza di una “lesione della legittima aspettativa dell'affidamento sullo stanziamento di cui al Decreto n. 418 del 25.11.2004 a firma del dirigente generale … in seguito annullato, con cui veniva ammesso a finanziamento il progetto …FLORA presentato dalla parte attrice che è stato realizzato, CP_1
rendicontato e finanziato dallo stesso Assessorato regionale, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL….”.
Affermata la responsabilità dell' per la nullità della procedura Controparte_4 amministrativa di concessione dei benefici, il Tribunale ha dichiarato insussistente il diritto dell'Assessorato di ripetere quanto già erogato alla soc. coop. a titolo di finanziamento nell'ambito del suddetto progetto europeo, EQUAL.
3 2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l' in epigrafe che, con Parte_1
atto notificato il 19 luglio 2019, ne ha lamentato l'erroneità per avere il Tribunale ritenuto imputabile all'amministrazione regionale l'illegittimità della procedura amministrativa, nonostante il T.A.R., con la sentenza n. 772 del 7 aprile 2006, avesse invece qualificato
“scusabile” l'errore commesso dall'amministrazione ed escluso espressamente, con pronuncia ormai passata in giudicato, la colpa della amministrazione, sia in ragione della complessità del procedimento, sia perché il Comitato tecnico di valutazione si era attenuto all'orientamento espresso dal ritenendo non necessaria la produzione di alcuni CP_5
documenti, invece prescritti a corredo della domanda dal bando.
Ancora, ha evidenziato l'amministrazione regionale che, in ossequio al principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, fino alla pronuncia cautelare del 6 settembre 2006 (ordinanze n. 690 e 691 del 2006) con la quale il C.G.A.R.S. aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, non gli era data la possibilità di intervenire sul rapporto già in corso con la soc. E ciò tanto più per il fatto che “i CP_1 finanziamenti di provenienza comunitaria sono caratterizzati da scansioni temporali molto precise, con termini a pena di decadenza, prorogabili sono in caso di provvedimento giurisdizionali di sospensione”.
L'amministrazione ha eccepito, ancora, che era stata proprio la a dar luogo Controparte_1 all'annullamento della aggiudicazione in suo favore, disposta dal TAR con la cit. sent. n.
772/2006 proprio in ragione del fatto che la soc. coop. aveva dichiarato di aver già svolto nell'ambito del progetto EQUAL 1° fase, un progetto denominato “IT-G-VEN-025-PS
INCLUSIONE”, omettendo però di indicare gli elementi differenziali che caratterizzavano il nuovo intervento proposto, così contribuendo innegabilmente, proprio attraverso le suddette carenze documentali, all'errore commesso dal Comitato tecnico di valutazione: se la soc. coop. avesse diligentemente prodotto i suddetti documenti, prescritti come obbligatori dal bando, avrebbe agevolmente evitato i danni lamentati, che pertanto, ai sensi dell'art. 1227 c.
2 c.c., non potevano ritenersi risarcibili.
Infine, l'amministrazione ha eccepito che la qualità di parte nel processo amministrativo in capo alla fin dalla sua instaurazione dinanzi al TAR, era senz'altro Controparte_1
circostanza idonea ad escludere un qualsiasi affidamento legittimo in capo alla cooperativa.
3.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame
4 depositata il 29 novembre 2019, si è costituita la soc. coop. concludendo per il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Ha in particolare evidenziato la soc. coop. che l'amministrazione regionale aveva tenuto un comportamento colposo sia nella fase di selezione delle offerte (per non aver escluso la alla procedura selettiva), sia nella fase successiva, quando nonostante la pendenza CP_1
del ricorso al TAR, non aveva sospeso le attività, ma anzi sollecitato la coop. aggiudicataria a rendicontare tempestivamente l'attività svolta.
La soc. coop. ha eccepito che nessun giudicato avente rilevanza nel presente processo si era formato nel giudizio amministrativo, nel quale ultimo si discuteva non già della irripetibilità di finanziamenti concessi (spesi e rendicontati), bensì esclusivamente della legittimità del provvedimento amministrativo di aggiudicazione. In particolare, la soc. coop. ha evidenziato che oggetto del processo che occupa è la legittimità della revoca di un provvedimento concessorio di un beneficio a seguito dell'annullamento della procedura amministrativa e che pertanto ciò che rileva è esclusivamente il fatto che l'attività finanziata sia stata o meno regolarmente eseguita.
La soc. coop. ha ulteriormente dedotto che, a seguito della stipulazione di ben due atti di concessione, per l'ammissione all'Azione 1 e per l'ammissione all'Azione 2, e a seguito anche del fatto che le attività ammesse a finanziamento erano state rendicontate all'amministrazione regionale che, a seguito di verifica di congruità e coerenza, le aveva liquidate, era sorto in capo alla stessa soc. coop. un legittimo affidamento in merito al suo buon diritto di trattenere le suddette somme. E tanto, indipendentemente dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, ma soprattutto in considerazione del comportamento dell'amministrazione che, pur in costanza di processo amministrativo, aveva più volte compulsato la soc. coop. affinché procedesse nelle attività e ne presentasse il rendiconto, provocando così alla soc. coop. un danno che si sarebbe potuto evitare se solo l'amministrazione avesse “prudentemente” sospeso l'esecuzione della procedura sub iudice.
Infine, e in subordine, la soc. coop. ha chiesto accertarsi il proprio diritto a trattenere le somme già percepite a titolo di finanziamento sia per l'Azione 1 che per l'Azione 2, ai sensi dell'art. 2041 c.c., tenuto conto dell'indubbio arricchimento dell'amministrazione regionale e del coincidente depauperamento subito dalla cooperativa.
5 4.Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 5 febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6.Giova innanzi tutto osservare, in punto di fatto, che - come pacifico - con avviso del 20 aprile 2004 del del Lavoro, erano stati fissati “…modalità e termini per la CP_5
presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito della seconda fase di attuazione dell'Iniziativa comunitaria EQUAL”. Con tale iniziativa sarebbero stati finanziati partenariati di sviluppo (PS), appositamente costituiti da una pluralità di soggetti, con competenze specifiche ed esperienze diversificate, per la cooperazione allo sviluppo congiunto di un progetto. L'iniziativa EQUAL era articolata in tre distinte azioni, alle quali si poteva essere ammessi solo previa favorevole verifica dello step precedente: Azione 1
(creazione del partenariato); Azione 2 (realizzazione del progetto a livello nazionale e transnazionale); Azione 3 (trasferimento di buone prassi tra PS, sperimentate nel corso dell'azione 2).
Con decreto dell'Assessorato al Lavoro, Previdenza Sociale, Emigrazione e Formazione
Professionale della n. 1845 del 10 settembre 2004 era stata approvata la Parte_1
graduatoria provvisoria, distinta per le varie “misure”, relativa all'Azione 1.
In tale graduatoria e, precisamente per la misura 4.2 “Pari Opportunità”, si era collocato utilmente il progetto “IT-G2-SIC-208 - Flora” presentato dalla nella Controparte_1
qualità di soggetto referente del P.S. costituito anche da CP_6 Controparte_7
, , CP_8 Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11 Controparte_12
Con successivo decreto n. 418 del 25 novembre 2004, era stata approvata la graduatoria definitiva e il progetto veniva ammesso a finanziamento. CP_3
In data 26 maggio 2005, la soc. coop. aveva firmato l'atto di concessione per la realizzazione del progetto dell'Azione 1, che aveva completato il successivo 9 giugno. Effettuate le verifiche prescritte, il 5 settembre 2005, l'Assessorato aveva liquidato l'importo di €
48.915,99.
6 Nelle more, tuttavia, in data 1° giugno 2005, l aveva Parte_2
presentato ricorso al T.A.R. Sicilia, avverso gli atti conclusivi della procedura selettiva ad evidenza pubblica, notificato all'Assessorato e a tutti i soggetti referenti delle PS risultate aggiudicatarie, ivi inclusa quindi la soc. coop. appellata. La soc. coop. si era costituita con memoria depositata il 20 giugno 2005, chiedendo il rigetto della domanda, ma la Pt_2
ricorrente, all'udienza in camera di consiglio del 21 giugno 2005, aveva rinunciato alla domanda cautelare, cosicché la causa veniva rinviata al merito.
Il P.S. , in assenza di diversa comunicazione da parte dell'Assessorato, aveva intanto CP_3
proseguito nelle attività e il 12 dicembre 2005, a seguito di sollecito da parte dell'Assessorato, aveva trasmesso la documentazione attestante la certificazione delle spese sostenute.
Con nota n. 029931 del 27 luglio 2005 l'Assessorato aveva comunicato alla PS CP_3
l'ammissione alla successiva Azione 2 e il 28 ottobre 2005 era stato sottoscritto l'atto di concessione. Il successivo 3 gennaio 2006, la PS depositava anche il primo CP_3 rendiconto in itinere dell'Azione 2, per il quale l'assessorato, verificata la regolarità e la congruenza delle spese sostenute aveva liquidato l'ulteriore importo di € 96.946,06.
Tuttavia, in data 7 aprile 2006 il , con sentenza n. 772/06 aveva accolto il CP_13 ricorso proposto dalla e annullato gli atti di gara. Parte_2
La sentenza veniva impugnata, con ricorso depositato il 28 luglio 2006, proprio da
[...] dinanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa, CP_1
Il 10 ottobre 2006, l'Assessorato, accertata la regolarità delle attività svolte e dei relativi costi già sostenuti dalla , aveva approvato il secondo rendiconto per l'Azione 2 ed erogato CP_3
l'ulteriore importo di € 104.500,43 in favore della soc. coop. M.C.G.
Con ordinanze cautelari del 6 settembre 2006, n. 690 e n. 691 del 2006, il C.G.A. aveva però rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure n.
772/2006, chiesta dalla soc. coop. e l' , con nota prot. 03878 del 29 novembre Parte_1
2006, aveva invitato la ad interrompere le attività progettuali, in attesa di CP_3
chiarimenti da parte del . CP_5
Con dispositivo depositato il 28 giugno 2007, il C.G.A. della Parte_1 definitivamente pronunciando, aveva respinto il ricorso proposto dalla E Controparte_1
confermato la decisione già assunta dal T.A.R. con la sentenza n. 772/2006.
7 Con nota del 31 ottobre 2007, l'Assessorato aveva chiesto quindi alla a restituzione CP_1
delle somme fino ad allora trasferite. Richiesta che era stata reiterata il successivo 29 gennaio
2008, a seguito del D.D.G. dell'Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale n.
1871/FP del 10 dicembre 2007 con il quale il DDG 418 del 25 novembre 2004 era stato rettificato, disponendo l'esclusione di e la revoca del finanziamento Controparte_1
concesso.
7. Tanto premesso in punto di fatto, deve ora innanzi tutto rilevarsi che correttamente l'amministrazione regionale ha dato seguito alla attuazione del progetto EQUAL affidato con decreto n. 418/2004 di approvazione della graduatoria definitiva al PS FLORA, ossia alla
Appellata, pur nelle more del giudizio amministrativo, nel quale non era Controparte_1
intervenuto alcun provvedimento interinale.
8. Ed invero, ai sensi dell'art. 21 quater L. n. 241/1990, da un lato i provvedimenti amministrativi sono immediatamente efficaci e devono, quindi, essere eseguiti senza indugio
- salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo - e dall'altro, un eventuale provvedimento di sospensione può essere adottato solo “per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”, non superiore comunque ai termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21 nonies L. cit.
9.Ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21 quater L. n. 241 cit., la Pubblica Amministrazione dispone infatti di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della previsione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die. Il suddetto parametro temporale risulta oggi rigidamente presidiato da una disposizione di chiusura, per la quale appunto la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento.
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione è quindi necessario non solo che sussistano gravi ragioni - cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti - ma anche che la misura sia idonea a salvaguardare l'interesse della controparte.
8 10.Nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore valutazione, mancava sicuramente il secondo presupposto, atteso che se l'amministrazione avesse “prudentemente” sospeso l'esecuzione dell'appalto nelle more del giudizio amministrativo pendente dinanzi il come preteso CP_13
dalla soc. coop. -, la sospensione avrebbe senz'altro sforato i termini assegnati dall'art. 21 nonies per la procedura di annullamento in autotutela.
Una eventuale sospensione cautelare della concessione non sarebbe stata quindi funzionale alla tutela dell'interesse del P.S. FLORA.
11.Ed allora, se l'errore commesso dal C.T.V. nella valutazione delle offerte è stato
“scusabile”, perché giustificato sia dalla complessità della procedura che da precedenti indirizzi forniti proprio dal – come espressamente ritenuto dal Giudice Controparte_14
amministrativo - e se, a fronte di un provvedimento amministrativo immediatamente efficace, quale appunto il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, l'amministrazione non si poteva esimere dal dare seguito alla procedura, deve ritenersi che nessuna colpa e, quindi, nessuna responsabilità, possa essere addebitata alla amministrazione per l'eventuale danno subito dalla soc. coop. appellata, per aver eseguito l'attività prevista nel progetto CP_15
EQUAL, sulla scorta di un titolo, l'affidamento appunto, successivamente venuto meno ex tunc in quanto annullato dal on la citata sentenza n. 772/2006. CP_13
Era infatti onere della coop., che si assume danneggiata dall'attività amministrativa, CP_1 fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria come elencati nella disposizione dell'art. 2043 c.c., senza che possa farsi ricorso ad automatismi di sorta tra l'accertamento della illegittimità dell'atto e l'affermato diritto al risarcimento (cfr.
Ad Plen. 23 aprile 2021, n. 7: “il paradigma cui è improntato il sistema della responsabilità dell'amministrazione per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa… è quello della responsabilità da fatto illecito”).
12.Escluso quindi, in ragione dell'accertata carenza dell'elemento soggettivo della colpa, che la soc. coop. appellata possa trattenere quanto liquidatole dalla amministrazione regionale per
2 nell'ambito del progetto EQUAL Pari Parte_3 opportunità a titolo di risarcimento del danno - come invece ritenuto dal Tribunale -, deve ora esaminarsi la domanda con la quale la soc. coop. ha chiesto di poter trattenere le CP_1
suddette somme ai sensi dell'art. 2041 c.c., domanda non esaminata nel primo grado di giudizio perché rimasta assorbita nelle ragioni della decisione.
9 13.Giova allora osservare che l'annullamento in sede giurisdizionale del verbale di aggiudicazione di una gara di appalto pone nel nulla l'intera vicenda derivata dall'aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto che non ha autonomia propria, ma, assumendo il valore di mero atto formale, è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia del provvedimento amministrativo ex tunc, travolto dall'annullamento giurisdizionale (Corte di
Cassazione, Sez. I Civile, 15. 4. 2008, n. 9906).
Con la pubblicazione del dispositivo della sentenza con cui viene annullata l'aggiudicazione di una gara di appalto, quindi, vengono meno gli effetti del contratto di appalto stipulato medio tempore dalla P.A., senza necessità di alcuna statuizione sul punto del giudice dell'annullamento. Il meccanismo del travolgimento, infatti, si produce ex se, in via immediata ed automatica, senza la necessità di una statuizione del giudice, che sarebbe meramente dichiarativa.
14. L'odierna appellata - impresa esecutrice del contratto sulla base di un titolo pro tempore pienamente efficace, poi venuto meno ex tunc all'esito della decisione della causa - risulta aver eseguito il servizio sine titulo, nel senso che quel servizio avrebbe dovuto essere eseguito da altra società, segnatamente da quella che è uscita vittoriosa nel contenzioso giurisdizionale, alla quale sarebbero spettati tutti i vantaggi derivanti dal contratto, sia quelli prettamente economici (i.e. utile d'impresa), sia quelli concernenti l'esperienza professionale e, più in generale, la qualificazione in funzione delle future gare.
E poiché per il principio generale di causalità di ogni spostamento patrimoniale, positivamente espresso negli artt. 2033 e 2041 c.c., ove venga meno la iusta causa del pagamento effettuato, sorge in capo all'accipiens una obbligazione restitutoria per tutto ciò che abbia indebitamente ricevuto, la società che ha - di fatto - svolto l'appalto non può conservare il guadagno conseguito, essendo venuto meno il titolo (rivelatosi invero illegittimo) che sarebbe stato idoneo a giustificare definitivamente, sul piano causale,
l'attribuzione patrimoniale (Cons. giust. amm. Sicilia, sentenza 29/07/2024, n. 598 e sentenza n. 600 del 21 luglio 2008).
10 15.Come chiarito dalla S.C., nel caso in cui l'aggiudicatario abbia posto in essere, nelle more del giudizio, un'attività riconducibile alla prestazione dovuta in forza della relazione contrattuale instaurata per effetto dell'aggiudicazione, tale attività, una volta annullata l'aggiudicazione, è destinata ad assumere le connotazioni di un'attività di fatto, in forza della proiezione ex tunc degli effetti dell'annullamento. Quanto dovuto all'aggiudicatario per i lavori posti in essere risponde a logiche totalmente diverse da quelle che presiedono alla controprestazione, così da non potersi definire “prezzo” o comunque corrispettivo della prestazione resa, bensì, esclusivamente indennità, cui l'escluso ha titolo secondo le regole del diritto comune, derivanti dall'art. 2041 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Sent. 15/04/2008, n. 9906;
Cass. civ., Sez. I, Sent. 27/03/2007, n. 7481).
16. Alla luce delle superiori premesse, deve quindi essere esaminata la domanda proposta ex art. 2041 c.c. dalla soc. coop. appellata, la cui ammissibilità non può essere revocata in dubbio alla luce delle indicazioni date dalle SS.UU. con la sentenza 05/12/2023, n. 33954 (cfr. in particolare punto 6.1).
La soc. coop. M.C.G. ha invero espressamente invocato a fondamento del proprio diritto a trattenere quanto liquidatole dall'amministrazione regionale per la puntale esecuzione dell'Attività 1 e di parte dell'Azione 2 nell'ambito del progetto Controparte_16
proprio la norma sull'ingiustificato arricchimento, istituto i cui elementi costitutivi sono:
l'arricchimento a favore di un soggetto, l'impoverimento subito da un altro soggetto, il nesso di correlazione tra i predetti due requisiti, l'assenza di una giusta causa dell'arricchimento e, come anticipato, ai sensi dell'art. 2042 c.c., la mancanza di qualsiasi altra azione in favore dell'impoverito per ottenere la reintegrazione patrimoniale (cfr. ex multis, Cass. 24 settembre
2015, n. 18878; nonché, da ultima, Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954, sui presupposti dell'azione).
Nell'azione generale di arricchimento – azione generale e sussidiaria, sussunzione, nel diritto positivo vigente, del principio romanistico nemo lucupletari potest cum aliena iactura, la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificabile come antigiuridica: il termine danno di cui all'art. 2041 c.c. non va perciò letto nel senso di lesione antigiuridica, ma in quello di semplice diminuzione patrimoniale. Il petitum è un indennizzo, ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento ed il depauperamento e, nell'azione di responsabilià aquiliana, nel risarcimento dell'intero danno subito dal danneggiato.
11 17. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'azione ex art. 2041 c.c. ben può essere esercitata anche nei confronti della P.A. che abbia tratto profitto dall'attività di un terzo: la sussistenza dell'arricchimento in capo alla P.A. deve essere valutata secondo un criterio di effettività, ad esempio in ragione dell'uso dei beni o dei servizi resi dal terzo per le finalità dell'ente (Cass. sent. n. 10884/2007). Da ultimo, la S.C. ha ribadito che è onere del depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto” (da ultimo Cass. n. 14735/2024). A fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite - il riferimento è, ovviamente, a Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369-01
- hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.). Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, affinché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” possa “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (così, ancora, Cass. Sez. 1, ord. n.
10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015, cit.).
In una simile prospettiva, pertanto, il tema rilevante non è affatto se vi sia stato (e se provenisse da un soggetto a ciò legittimato) il riconoscimento dell'utilità da parte dell'amministrazione regionale, bensì se questa sia riuscita a provare il rifiuto dell'arricchimento, o la sua impossibilità.
18.Orbene, nel caso di specie, la soc. coop. ha dedotto di aver eseguito, per come pacifico,
l'Azione 1 e una parte dell'Azione 2, che sono state rendicontate all'amministrazione
12 regionale, che ritenendole regolarmente eseguite e ritenendo altresì congrue e pertinenti le spese sostenute, ha liquidato il loro rimborso.
Tali circostanze sono rimaste del tutto pacifiche, non contestate dall'amministrazione appellante, la quale nulla ha eccepito nemmeno riguardo il fatto, puntualmente dedotto dalla coop., che le spese che sono state rendicontate corrispondevano a spese realmente sostenute dalla coop. nell'ambito del progetto EQUAL, senza nessun incremento a titolo di utile d'impresa.
Non può allora revocarsi in dubbio il diritto della soc. coop. a trattenere tutto quanto già percepito per l'attività svolta nell'ambito del progetto europeo in parola, atteso che il relativo importo corrisponde, da un lato, all'impoverimento subito dalla cooperativa e, dall'altro, all'arricchimento dell'amministrazione
19.La sentenza gravata, per le ragioni di cui in motivazione, deve quindi essere confermata e spese di lite del grado, liquidate come in parte dispositiva, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'assessorato appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.
2852/2019 del Tribunale di Palermo pubblicata il 7 giugno 2019, appellata dall' Parte_4
nei confronti della
[...] Controparte_1
Condanna l' appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € Parte_1
7.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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