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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2725/2024 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. TOTA FERDINANDO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. MARTINO CLAUDIO
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, i procuratori delle parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione della sottoscrizione del verbale di conciliazione allegato agli atti di causa.
Parte ricorrente, poi, dopo aver dato atto dell'esecuzione dell'accordo conciliativo, ha rinunciato agli atti e all'azione; tale rinuncia è stata accettata dalla controparte.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n.
2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
Anche in ordine alle spese legali le parti hanno raggiunto un'intesa in sede di conciliazione, sicché in questa sede se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2725 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2725/2024 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. TOTA FERDINANDO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. MARTINO CLAUDIO
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, i procuratori delle parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione della sottoscrizione del verbale di conciliazione allegato agli atti di causa.
Parte ricorrente, poi, dopo aver dato atto dell'esecuzione dell'accordo conciliativo, ha rinunciato agli atti e all'azione; tale rinuncia è stata accettata dalla controparte.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n.
2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
Anche in ordine alle spese legali le parti hanno raggiunto un'intesa in sede di conciliazione, sicché in questa sede se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2725 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti